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18 luglio 1949
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14 aprile 1950
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13 gennaio 1957
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12 gennaio 1958
12 gennaio 1958
Art. 19.
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all'ampliamento delle case di cui all'art. 13, nonche' alla ricostruzione di quelle comunque distrutte, quando l'ampliamento o la ricostruzione siano ultimati entro il 31 dicembre 1955. (1) (9) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 marzo 1950, n. 103 ha disposto (con l'articolo unico) che "E' fissato al 30 giugno 1950 un nuovo termine entro il quale il Governo deve provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della legge 25 giugno 1949, n. 409 , e successive disposizioni, dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740, nonche' dell'art. 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ". --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13 , 14 , 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957. --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 , come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959".
Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958.
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all'ampliamento delle case di cui all'art. 13, nonche' alla ricostruzione di quelle comunque distrutte, quando l'ampliamento o la ricostruzione siano ultimati entro il 31 dicembre 1955. (1) (9) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 marzo 1950, n. 103 ha disposto (con l'articolo unico) che "E' fissato al 30 giugno 1950 un nuovo termine entro il quale il Governo deve provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della legge 25 giugno 1949, n. 409 , e successive disposizioni, dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740, nonche' dell'art. 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ". --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13 , 14 , 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957. --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 , come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959".
Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 04/10/1982 n. 2261 - Min. Finanze - Finanza LocaleMin. Finanze · 4 ottobre 1982 · 4.459546
[…] responsabilita\' limitata ..... intesa ad ottenere la riliquidazione dell\'imposta INVIM in relazione al pagamento dell\'imposta complementare di registro, conseguente alla revoca delle agevolazioni fiscali di cui all\'art. 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ed afferente l\'atto di acquisto del fabbricato oggetto dell\'imposizione eseguito successivamente alla data della
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 17/12/1980, n. 6527Provvedimento: L'esenzione dall'imposta sui materiali da costruzione prevista dallo art 19 della legge 2 luglio 1949, n 408, per la 'ricostruzione di case comunque distrutte' deve ritenersi operante - in base ad una interpretazione estensiva giustificata dalla ratio della disposizione, diretta ad incentivare la ricostruzione e, quindi, a favorire l'accrescimento del patrimonio edilizio - sia nel caso di ricostruzione totale, sia in quello di ricostruzione parziale, che va escluso, con la conseguente negazione del beneficio in questione, soltanto quando, tenuto conto dell'entita dell'opera di ricostruzione e del rapporto anche percentuale e di importanza tra manufatti conservati e ricostruzione effettuata, si verte nell'ipotesi di semplici riparazioni di fabbricato preesistente.*Leggi di più...
- oggettive·
- imposte di consumo (dazio)·
- ricostruzione di case comunque distrutte·
- materiali edilizi·
- limiti·
- ricostruzione parziale·
- inclusione·
- tributi degli enti pubblici locali·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici)