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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 03/02/2026, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1561/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3343/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401439265 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401439265 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 912/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rituale il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 112401439265 del 28 ottobre 2024, notificato l'8 novembre 2024, emesso da Roma Capitale per presunta omessa dichiarazione e omesso versamento della TARI e della TEFA per gli anni d'imposta 2018 e 2019, in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
Il ricorrente ha dedotto e documentato di essere titolare dell'utenza AMA n. 0010508456 sin dall'anno
2018 e di aver provveduto, con tempestività, al pagamento di quanto dovuto per i medesimi anni, producendo la documentazione attestante i versamenti effettuati.
Ha inoltre rappresentato di aver ceduto l'immobile in data 7 marzo 2019 e di aver pertanto corrisposto, per l'anno 2019, somme eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute, chiedendone la restituzione.
Parte convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente era regolarmente iscritto ai fini TARI già dall'anno
2018, come comprovato dall'esistenza dell'utenza AMA n. 0010508456 e dall'emissione, in suo favore, degli avvisi di pagamento relativi alla tassa rifiuti e alla TEFA.
Risulta altresì provato che il contribuente ha adempiuto puntualmente all'obbligazione tributaria per gli anni 2018 e 2019, effettuando i pagamenti alle scadenze previste, con conseguente insussistenza dei presupposti posti a base dell'accertamento per asserita omessa dichiarazione ed evasione totale del tributo.
L'avviso di accertamento impugnato risulta pertanto fondato su presupposti di fatto erronei e adottato in carenza di adeguata istruttoria, in violazione dei principi di legalità, correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa.
Con riferimento all'anno 2019, è altresì emerso che il ricorrente ha corrisposto importi eccedenti rispetto a quanto effettivamente dovuto, considerando la cessazione della soggettività passiva in data 7 marzo
2019. Sussistono pertanto i presupposti per il rimborso della somma indebitamente versata, pari ad euro
63,40, oltre interessi di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Annulla gli atti impugnati nel presente ricorso. Condanna parte convenuta alla restituzione della somma di euro 63,40 in favore di parte ricorrente. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro
350,00 per compesi professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa seguono come per legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3343/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401439265 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401439265 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 912/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rituale il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 112401439265 del 28 ottobre 2024, notificato l'8 novembre 2024, emesso da Roma Capitale per presunta omessa dichiarazione e omesso versamento della TARI e della TEFA per gli anni d'imposta 2018 e 2019, in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
Il ricorrente ha dedotto e documentato di essere titolare dell'utenza AMA n. 0010508456 sin dall'anno
2018 e di aver provveduto, con tempestività, al pagamento di quanto dovuto per i medesimi anni, producendo la documentazione attestante i versamenti effettuati.
Ha inoltre rappresentato di aver ceduto l'immobile in data 7 marzo 2019 e di aver pertanto corrisposto, per l'anno 2019, somme eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute, chiedendone la restituzione.
Parte convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente era regolarmente iscritto ai fini TARI già dall'anno
2018, come comprovato dall'esistenza dell'utenza AMA n. 0010508456 e dall'emissione, in suo favore, degli avvisi di pagamento relativi alla tassa rifiuti e alla TEFA.
Risulta altresì provato che il contribuente ha adempiuto puntualmente all'obbligazione tributaria per gli anni 2018 e 2019, effettuando i pagamenti alle scadenze previste, con conseguente insussistenza dei presupposti posti a base dell'accertamento per asserita omessa dichiarazione ed evasione totale del tributo.
L'avviso di accertamento impugnato risulta pertanto fondato su presupposti di fatto erronei e adottato in carenza di adeguata istruttoria, in violazione dei principi di legalità, correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa.
Con riferimento all'anno 2019, è altresì emerso che il ricorrente ha corrisposto importi eccedenti rispetto a quanto effettivamente dovuto, considerando la cessazione della soggettività passiva in data 7 marzo
2019. Sussistono pertanto i presupposti per il rimborso della somma indebitamente versata, pari ad euro
63,40, oltre interessi di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Annulla gli atti impugnati nel presente ricorso. Condanna parte convenuta alla restituzione della somma di euro 63,40 in favore di parte ricorrente. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro
350,00 per compesi professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa seguono come per legge.