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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8815/2024 depositato il 17/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Casa Comunale 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Casa Comunale 95048 Scordia CT
Società_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11046 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione ad adempire, meglio indicata in epigrafe, emessa dalla Società_1, in relazione a somme richieste a titolo di Tari per conto del Comune di Scordia. Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in ragione:
1) del difetto di motivazione, mancando l'indicazione catastale dei fabbricati e la qualità del contribuente e risultando l'atto di accertamento notificato dal Comune di Scordia in data 9.10.2023 ritualmente opposto con ricorso notificato in data 17.11.2023;
2) del difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi;
3) della mancata indicazione del responsabile del procedimento ex art. 36 comma 4 ter d.l. 249 del 2007.
Il Comune di Scordia e la Sogert non si costituivano in giudizio, limitandosi quest'ultima ad un'istanza di visibilità.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (difetto di motivazione, mancando l'indicazione catastale dei fabbricati e la qualità del contribuente e risultando l'atto di accertamento notificato dal Comune di Scordia in data 9.10.2023 ritualmente opposto con ricorso notificato in data 17.11.2023), deve evidenziarsi che i dati ai quali fa riferimento il ricorrente risultano normalmente contenuti non già nell'intimazione ad adempiere, ma nell'atto di accertamento presupposto;
peraltro, l'intimazione ad adempiere impugnata contiene il riferimento all'atto di accertamento presupposto ed alla relativa data di notifica, atto di accertamento che il ricorrente sostiene essere stato opposto, senza fornire dimostrazione al riguardo.
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi), deve evidenziarsi che l'intimazione ad adempiere impugnata aggiunge alle somme relative al precedente atto di accertamento soltanto somme relative a spese.
3) In relazione al terzo motivo d'impugnazione (mancata indicazione del responsabile del procedimento ex art. 36 comma 4 ter d.l. 249 del 2007), deve evidenziarsi che la norma indicata dal ricorrente – da ricondurre al d.l. 248 del 2007 – risulta attualmente abrogata ed era, in ogni caso, relativa alle cartelle di pagamento.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato
(dott. Salvatore Meli)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8815/2024 depositato il 17/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Casa Comunale 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Casa Comunale 95048 Scordia CT
Società_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11046 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione ad adempire, meglio indicata in epigrafe, emessa dalla Società_1, in relazione a somme richieste a titolo di Tari per conto del Comune di Scordia. Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in ragione:
1) del difetto di motivazione, mancando l'indicazione catastale dei fabbricati e la qualità del contribuente e risultando l'atto di accertamento notificato dal Comune di Scordia in data 9.10.2023 ritualmente opposto con ricorso notificato in data 17.11.2023;
2) del difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi;
3) della mancata indicazione del responsabile del procedimento ex art. 36 comma 4 ter d.l. 249 del 2007.
Il Comune di Scordia e la Sogert non si costituivano in giudizio, limitandosi quest'ultima ad un'istanza di visibilità.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Invero:
1) In relazione al primo motivo d'impugnazione (difetto di motivazione, mancando l'indicazione catastale dei fabbricati e la qualità del contribuente e risultando l'atto di accertamento notificato dal Comune di Scordia in data 9.10.2023 ritualmente opposto con ricorso notificato in data 17.11.2023), deve evidenziarsi che i dati ai quali fa riferimento il ricorrente risultano normalmente contenuti non già nell'intimazione ad adempiere, ma nell'atto di accertamento presupposto;
peraltro, l'intimazione ad adempiere impugnata contiene il riferimento all'atto di accertamento presupposto ed alla relativa data di notifica, atto di accertamento che il ricorrente sostiene essere stato opposto, senza fornire dimostrazione al riguardo.
2) In relazione al secondo motivo d'impugnazione (difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi), deve evidenziarsi che l'intimazione ad adempiere impugnata aggiunge alle somme relative al precedente atto di accertamento soltanto somme relative a spese.
3) In relazione al terzo motivo d'impugnazione (mancata indicazione del responsabile del procedimento ex art. 36 comma 4 ter d.l. 249 del 2007), deve evidenziarsi che la norma indicata dal ricorrente – da ricondurre al d.l. 248 del 2007 – risulta attualmente abrogata ed era, in ogni caso, relativa alle cartelle di pagamento.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato
(dott. Salvatore Meli)