Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 301
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione (mancanza indicazione catastale e qualità contribuente)

    La Corte rileva che i dati contestati sono solitamente presenti nell'atto di accertamento presupposto e non nell'intimazione. Inoltre, il ricorrente non ha fornito prova dell'opposizione all'atto di accertamento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione sul calcolo degli interessi

    La Corte osserva che l'intimazione impugnata aggiunge solo spese all'atto di accertamento precedente, non interessi.

  • Rigettato
    Mancata indicazione del responsabile del procedimento

    La Corte rileva che la norma citata è abrogata e si riferiva alle cartelle di pagamento, non agli avvisi di intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 301
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 301
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo