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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1545/2024 promossa da:
(Cod. Fisc. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carlo Rufo Spina del Foro di Rimini nel cui Studio in Rimini,
Viale F.Laurana 1/A è elettivamente domiciliato
OPPONENTE contro in Controparte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dagli Avv.to Francesca Romana Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in
Rimini, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo pec t Email_1
OPPOSTO
OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
Conclusioni delle parti all'udienza del 25\03\2025 :
Per la parte ricorrente : Dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria o quantomeno compensazione parziale delle spese .
Per la parte resistente : Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proponeva opposizione avverso l'Avviso di Parte_1 Addebito n. 437 2024 00005271 46 000 emesso dalla sede di Rimini e CP_1 notificato in data 15 novembre 2024 con il quale veniva richiesto il pagamento di contributi fissi I.V.S. (Gestione Commercianti - matricola 1006432010 oltre a sanzioni irrogate ed interessi, ai sensi della legge n. 388/2000, art. 116, comma 8 lett. B) per un importo complessivo di Euro 1.156,17 relativi al periodo dal 07/2023 al 09/2023 – RATA N. 3.
Si perveniva così all'udienza del giorno 25\03\2025 nella quale si prendeva atto che l' , in corso di procedimento ed in sede di autotutela , in data CP_1
13\03\2025 aveva operato lo sgravio dell'Avviso di Addebito abbandonando il credito rivendicato nell'AVA ed accogliendo le ragioni di controparte
Alla luce della documentazione prodotta , la concorde richiesta delle parti può trovare sicuro accoglimento .
Stante la leale condotta processuale dell' , che ha peraltro riconosciuto le CP_1 ragioni della parte ricorrente in epoca successiva alla presentazione del ricorso , sussistono fondate ragioni per compensare parzialmente le spese processuali tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da
[...]
con ricorso depositato il giorno 24\12\2024, disattesa ogni altra istanza, Pt_1 eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' : CP_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa per un terzo le spese processuali e condanna l' alla rifusione CP_1 della restante quota di 2\3 delle spese di lite in favore della parte opponente, liquidate, per tale quota, in complessivi € 1.000,00 oltre al rimborso spese generali al 15 % e IVA e CPA nella misura di legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso a Rimini alla pubblica udienza del 25 marzo 2025 .
Il Giudice Dott. Lucio ARDIGO'