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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 559/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
DE MARCO MAURIZIO, Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 457/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casalnuovo Di Napoli - C/o Casa Comunale 80013 Casalnuovo Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
RE RI Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8850/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 409-1 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 409-1 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 409-1 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 409-1 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 409-1 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Cessazione materia del contendere
Resistente/Appellato: Cessazione materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente depositato, la Ricorrente_1 SR, regolarmente rappresentata e difesa nel procedimento, impugnava l'avviso di accertamento n. 409-1 relativo alla TARI per gli anni 2018-2022 deducendo l'infondatezza della pretesa impositiva. Dopo aver premesso di esercitare attività manifatturiera in un opificio in cui vengono prodotti esclusivamente rifiuti speciali il cui smaltimento è stato affidato ad una ditta specializzata, assume di non essere assoggettabile ad imposizione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento
TARI (che esclude dall'imposizione le aree in cui si producono in via esclusiva o prevalente rifiuti speciali).
Inoltre, eccepisce la decadenza triennale dalla pretesa impositiva e la nullità dell'avviso per la mancanza della sottoscrizione autografa.
RE RI SR – concessionario del Comune di Casalnuovo - contro deduce che l'avviso impugnato è stato emesso a seguito di una denuncia infedele del ricorrente che aveva dichiarato una superficie di mq.
293 in luogo di quella di mq. 683,33, che è stata accertata. Nello specifico, evidenzia che solo mq. 94 sono destinati allo svolgimento dell'attività produttiva e, pertanto, non sono stati sottoposti a tassazione, che ha invece riguardato i locali privi di macchinari e quelli adibiti a uffici.
Inoltre, deduce che non è maturata l'invocata decadenza, in quanto sottoposta a termine quinquennale, e che deve ritenersi valida la sottoscrizione a stampa.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con sentenza n. 8850/25/2024 emessa il 15.5.2024 e depositata il 6.6.2024 rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di lite.
I giudici di prime cure, osservavano che il ricorso era infondato in quanto:
· la ricorrente non ha documentato l'avvenuta presentazione dell'istanza necessaria ad ottenere l'invocata esenzione dal pagamento della TARI. Dagli atti emerge, piuttosto, che essa ha quantificato falsamente le superfici da sottoporre ad imposizione in mq. 293 mentre dalla perizia allegata alla sua produzione si evince che:
· la superficie totale dello stabilimento è di 677,40 mq (sostanzialmente in linea con quella rilevata da RE RI S.r.l., pari a 683,33 mq);
· la superficie dei locali destinati ad “attività terziarie alla produzione” è pari a complessivi 200,49 mq (misura corrispondente a quella individuata da RE RI S.r.l. per le aree adibite ad uffici ed assimilati, pari a 207,33 mq). Si tratta di aree ove evidentemente non si producono rifiuti speciali;
· la superficie dell'area di produzione diretta è stata misurata in 476,91 mq, dei quali 34,14 mq occupati dalla macchina fresatrice, 24,28 mq occupati dal locale tecnico, e 382 mq destinati a stabilimento industriale e laboratori (RE RI S.r.l., invece, ha calcolato una superficie produttiva di soli 94 mq, escludendo dal beneficio dell'esenzione dall'imposizione i locali privi di macchinari produttivi).
Infondata è, altresì, l'eccezione di decadenza. (…) l'avviso per cui si procede avrebbe dovuto essere notificato, per l'annualità di imposta più risalente (2018), entro il 31/12/23, sicchè risulta tempestiva la notifica avvenuta il 18/12/23.
Infine, priva di pregio è la doglianza che attiene che alla mancanza della firma autografa.
Ex art.1 comma 87 della Legge n. 549/1995 (…) nella sottoscrizione degli atti impositivi formati con sistemi informatici, gli enti locali hanno la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile con l'indicazione del suo nominativo.
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello la Ricorrente_1 SR chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
RE RI si costituiva con controdeduzioni con le quali chiedeva l'inammissibilità/il rigetto dell'appello.
4. Alle udienze del 12.9.2025 e del 24.10.2025 le parti facevano istanza di rinvio, per tentare la composizione della controversia.
5. Alla udienza odierna, dopo che le parti concordemente hanno chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuta composizione extragiudiziale della lite, il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti concordemente hanno chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuta composizione extragiudiziale della lite. Si riscontra il deposito dell'accordo di conciliazione giudiziale fuori udienza del 13.1.2026.
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
DE MARCO MAURIZIO, Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 457/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casalnuovo Di Napoli - C/o Casa Comunale 80013 Casalnuovo Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
RE RI Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8850/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 409-1 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 409-1 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 409-1 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 409-1 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 409-1 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Cessazione materia del contendere
Resistente/Appellato: Cessazione materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente depositato, la Ricorrente_1 SR, regolarmente rappresentata e difesa nel procedimento, impugnava l'avviso di accertamento n. 409-1 relativo alla TARI per gli anni 2018-2022 deducendo l'infondatezza della pretesa impositiva. Dopo aver premesso di esercitare attività manifatturiera in un opificio in cui vengono prodotti esclusivamente rifiuti speciali il cui smaltimento è stato affidato ad una ditta specializzata, assume di non essere assoggettabile ad imposizione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento
TARI (che esclude dall'imposizione le aree in cui si producono in via esclusiva o prevalente rifiuti speciali).
Inoltre, eccepisce la decadenza triennale dalla pretesa impositiva e la nullità dell'avviso per la mancanza della sottoscrizione autografa.
RE RI SR – concessionario del Comune di Casalnuovo - contro deduce che l'avviso impugnato è stato emesso a seguito di una denuncia infedele del ricorrente che aveva dichiarato una superficie di mq.
293 in luogo di quella di mq. 683,33, che è stata accertata. Nello specifico, evidenzia che solo mq. 94 sono destinati allo svolgimento dell'attività produttiva e, pertanto, non sono stati sottoposti a tassazione, che ha invece riguardato i locali privi di macchinari e quelli adibiti a uffici.
Inoltre, deduce che non è maturata l'invocata decadenza, in quanto sottoposta a termine quinquennale, e che deve ritenersi valida la sottoscrizione a stampa.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con sentenza n. 8850/25/2024 emessa il 15.5.2024 e depositata il 6.6.2024 rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese di lite.
I giudici di prime cure, osservavano che il ricorso era infondato in quanto:
· la ricorrente non ha documentato l'avvenuta presentazione dell'istanza necessaria ad ottenere l'invocata esenzione dal pagamento della TARI. Dagli atti emerge, piuttosto, che essa ha quantificato falsamente le superfici da sottoporre ad imposizione in mq. 293 mentre dalla perizia allegata alla sua produzione si evince che:
· la superficie totale dello stabilimento è di 677,40 mq (sostanzialmente in linea con quella rilevata da RE RI S.r.l., pari a 683,33 mq);
· la superficie dei locali destinati ad “attività terziarie alla produzione” è pari a complessivi 200,49 mq (misura corrispondente a quella individuata da RE RI S.r.l. per le aree adibite ad uffici ed assimilati, pari a 207,33 mq). Si tratta di aree ove evidentemente non si producono rifiuti speciali;
· la superficie dell'area di produzione diretta è stata misurata in 476,91 mq, dei quali 34,14 mq occupati dalla macchina fresatrice, 24,28 mq occupati dal locale tecnico, e 382 mq destinati a stabilimento industriale e laboratori (RE RI S.r.l., invece, ha calcolato una superficie produttiva di soli 94 mq, escludendo dal beneficio dell'esenzione dall'imposizione i locali privi di macchinari produttivi).
Infondata è, altresì, l'eccezione di decadenza. (…) l'avviso per cui si procede avrebbe dovuto essere notificato, per l'annualità di imposta più risalente (2018), entro il 31/12/23, sicchè risulta tempestiva la notifica avvenuta il 18/12/23.
Infine, priva di pregio è la doglianza che attiene che alla mancanza della firma autografa.
Ex art.1 comma 87 della Legge n. 549/1995 (…) nella sottoscrizione degli atti impositivi formati con sistemi informatici, gli enti locali hanno la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile con l'indicazione del suo nominativo.
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello la Ricorrente_1 SR chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
RE RI si costituiva con controdeduzioni con le quali chiedeva l'inammissibilità/il rigetto dell'appello.
4. Alle udienze del 12.9.2025 e del 24.10.2025 le parti facevano istanza di rinvio, per tentare la composizione della controversia.
5. Alla udienza odierna, dopo che le parti concordemente hanno chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuta composizione extragiudiziale della lite, il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti concordemente hanno chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuta composizione extragiudiziale della lite. Si riscontra il deposito dell'accordo di conciliazione giudiziale fuori udienza del 13.1.2026.
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere;
spese compensate.