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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'udienza del 20/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 5391/2025 R.G. promossa da:
nato a [...], il [...], e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Matilde DI FUCCIA, presso cui elettivamente domicilia in via Monte Carso, n. 1, 81025 Marcianise, come da allegata procura, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
(già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla via Grezar n. 14, e per la presente procedura, al viale Lamberti fabbr. A/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto DI NUZZO, con cui elettivamente domicilia in Via Appia, n. 233/T – 81024 AD (CE), come da allegata procura, RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 per cartella di pagamento – contributi S.S.N.
Conclusioni delle parti: Come da rispettivi atti interruttivi e da verbali/note d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo depositato l'1.7.2025 l'odierno ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione n. 028 28 2024 0000 2239/000 (all. Agenzia doc. n. 3, n. 3.1, n.
3.2 e n. 3.3) notificata il 29.5.2025, avente ad ad oggetto il rimborso e la proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR n. 602/1973 del credito vantato dal ricorrente per € 64,00 con il debito che origina dalla cartella esattoriale n. 028 2004 000 261 9753/000, in questa sede opposta solo relativamente alla parte dell'omissione contributiva , anno di riferimento 1996, per un totale di € 2.929,16. CP_3
Ha lamentato l'omessa notifica di tale cartella, una non meglio precisata decadenza secondo le disposizioni del TUIR, nonché la maturata prescrizione quinquennale. Ha chiesto l'annullamento della pretesa.
Si costituiva il convenuto, impugnando e contestando le ragioni di controparte con svariate argomentazioni in diritto. Eccepiva il difetto di giurisdizione, l'insussistenza della decadenza, la sospensione del decorso prescrizionale durante l'emergenza pandemica. Pertanto, chiedeva la reiezione della domanda in quanto destituita di fondamento, con il favore delle spese di lite.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'esito della camera di consiglio, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
In via pregiudiziale, va declinata la giurisdizione in relazione alla porzione di cartella opposta, in quanto afferente a contributi S.S.N. per il 1996. Le Sez. Un. Cass., con ordinanza n. 123 del 9.1.2007, hanno definitivamente stabilito che
“in applicazione del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12 – il quale ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio – è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di contributi per il Servizio sanitario nazionale e delle relative sanzioni”. La S.C., nell'affermare tale principio, ha riconosciuto la natura tributaria del contributo predetto, trattandosi di prestazione che non trova giustificazione né in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico, né in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione ed il beneficio ricevuto dal singolo. Tale principio è stato ulteriormente ribadito da Cass. SS.UU. n. 2871 del 2009, SS.UU. n. 1987 del 2012, che hanno nuovamente affermato la natura tributaria dell'abrogato contributo al Servizio Sanitario Nazionale, stabilendo che
“le controversie ad esso relative rientravano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie anche prima ed indipendentemente dall'emanazione della L. n. 448 del 2001, art. 12, che nel confermare espressamente tale attribuzione non ha perciò violato alcuna norma costituzionale, data, per l'appunto, la natura fiscale delle questioni concernenti l'anzidetto contributo” (cfr., nello stesso senso, Cass. n. 26604 del 2017 e da ultimo Cass. Civ., Sez. V, ordinanza del 28.02.2024, n. 5352). Residua la determinazione delle spese processuali, che stimasi equo compensare integralmente tra le parti in causa, in ragione della natura in rito della pronuncia, del valore, della serialità e della complessità del giudizio, involgente questioni di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 92 co. II c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 20 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'udienza del 20/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 5391/2025 R.G. promossa da:
nato a [...], il [...], e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Matilde DI FUCCIA, presso cui elettivamente domicilia in via Monte Carso, n. 1, 81025 Marcianise, come da allegata procura, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
(già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla via Grezar n. 14, e per la presente procedura, al viale Lamberti fabbr. A/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto DI NUZZO, con cui elettivamente domicilia in Via Appia, n. 233/T – 81024 AD (CE), come da allegata procura, RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a comunicazione di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 per cartella di pagamento – contributi S.S.N.
Conclusioni delle parti: Come da rispettivi atti interruttivi e da verbali/note d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo depositato l'1.7.2025 l'odierno ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione n. 028 28 2024 0000 2239/000 (all. Agenzia doc. n. 3, n. 3.1, n.
3.2 e n. 3.3) notificata il 29.5.2025, avente ad ad oggetto il rimborso e la proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR n. 602/1973 del credito vantato dal ricorrente per € 64,00 con il debito che origina dalla cartella esattoriale n. 028 2004 000 261 9753/000, in questa sede opposta solo relativamente alla parte dell'omissione contributiva , anno di riferimento 1996, per un totale di € 2.929,16. CP_3
Ha lamentato l'omessa notifica di tale cartella, una non meglio precisata decadenza secondo le disposizioni del TUIR, nonché la maturata prescrizione quinquennale. Ha chiesto l'annullamento della pretesa.
Si costituiva il convenuto, impugnando e contestando le ragioni di controparte con svariate argomentazioni in diritto. Eccepiva il difetto di giurisdizione, l'insussistenza della decadenza, la sospensione del decorso prescrizionale durante l'emergenza pandemica. Pertanto, chiedeva la reiezione della domanda in quanto destituita di fondamento, con il favore delle spese di lite.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'esito della camera di consiglio, la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
In via pregiudiziale, va declinata la giurisdizione in relazione alla porzione di cartella opposta, in quanto afferente a contributi S.S.N. per il 1996. Le Sez. Un. Cass., con ordinanza n. 123 del 9.1.2007, hanno definitivamente stabilito che
“in applicazione del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12 – il quale ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio – è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di contributi per il Servizio sanitario nazionale e delle relative sanzioni”. La S.C., nell'affermare tale principio, ha riconosciuto la natura tributaria del contributo predetto, trattandosi di prestazione che non trova giustificazione né in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico, né in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione ed il beneficio ricevuto dal singolo. Tale principio è stato ulteriormente ribadito da Cass. SS.UU. n. 2871 del 2009, SS.UU. n. 1987 del 2012, che hanno nuovamente affermato la natura tributaria dell'abrogato contributo al Servizio Sanitario Nazionale, stabilendo che
“le controversie ad esso relative rientravano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie anche prima ed indipendentemente dall'emanazione della L. n. 448 del 2001, art. 12, che nel confermare espressamente tale attribuzione non ha perciò violato alcuna norma costituzionale, data, per l'appunto, la natura fiscale delle questioni concernenti l'anzidetto contributo” (cfr., nello stesso senso, Cass. n. 26604 del 2017 e da ultimo Cass. Civ., Sez. V, ordinanza del 28.02.2024, n. 5352). Residua la determinazione delle spese processuali, che stimasi equo compensare integralmente tra le parti in causa, in ragione della natura in rito della pronuncia, del valore, della serialità e della complessità del giudizio, involgente questioni di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 92 co. II c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria Provinciale;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 20 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Federica Ronsini