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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 27.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 211 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Alberti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Foligno (PG), alla via Mentana n. 42, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 4 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Caravetta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in San Giorgio Albanese, alla via S.
Francesco n. 20, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto notificato in data 22.01.2024, con il quale veniva intimato a essa opponente il pagamento, in favore del condominio , dell'importo di € 1.472,13, sulla base del decreto CP_1 ingiuntivo n. 215/2023 del 10.12.2023 emesso dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro.
L'opponente, in particolare, eccepiva la violazione dell'art. 479, c. III, c.p.c., in quanto veniva notificato il titolo successivamente all'atto di precetto;
la violazione dell'art. 475 c.p.c., per omissione sul titolo esecutivo dell'attestazione di conformità all'originale; l'infondatezza della pretesa creditoria, attesa la mala gestio dell'amministratore.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Controparte_1
che, contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto
[...] infondata in fatto e in diritto.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e all'udienza del 27.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. La domanda attorea appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
5. Ebbene, dall'esame della documentazione in atti, risulta che l'atto di precetto sia stato notificato unitamente al decreto ingiuntivo ed entrambi gli atti sono stati notificati alla parte personalmente. Risulta, pertanto, rispettato l'art. 479, c. III, c.p.c.
Priva di pregio è l'eccezione di parte opponente, che ha lamentato l'illegittimità del precetto per essere il titolo esecutivo posto successivamente all'atto di precetto, in quanto, ai fini della validità del predetto atto è necessario che il titolo sia notificato anteriormente o contestualmente pagina 2 di 4 all'atto di precetto, non assumendo alcuna rilevanza che nel caso di notifica contestuale all'interno della busta sia inserito prima il precetto e poi il titolo.
6. Del tutto infondata è la dedotta violazione dell'art. 475 c.p.c., per asserita omessa attestazione di conformità all'originale sul decreto ingiuntivo posto alla base del precetto, in quanto detta attestazione di conformità risulta presente in atti (cfr. all. 1 della stessa parte opponente).
7. Le doglianze relative all'infondatezza del credito per mala gestio dell'amministratore non sono deducibili nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, in quanto relative al periodo antecedente alla formazione del detto titolo esecutivo.
Invero, si rileva che a fronte di un titolo esecutivo che si sia prodotto in sede giudiziale, come nel caso di specie, con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione possono essere dedotti soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, pena l'inammissibilità dell'opposizione. Diversamente, i vizi relativi al procedimento di formazione del titolo e i fatti verificatisi anteriormente alla sua venuta a giuridica esistenza debbono essere fatti valere attraverso gli strumenti di contestazione e gravame di volta in volta specificamente previsti dall'ordinamento.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (Cass., sez.
VI, ord. n. 3716/2020; conf. Cass., sez. lav., sent. n. 3667/2013).
Da ciò discende l'inammissibilità dell'opposizione relativamente alle doglianze concernenti il titolo esecutivo.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
pagina 3 di 4 - condanna alla refusione, in favore del condominio ”, delle spese Parte_1 CP_1 di lite, che si liquidano in € 1.400,00 (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 450,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 28.02.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 27.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 211 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Alberti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Foligno (PG), alla via Mentana n. 42, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE - OPPONENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 4 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Caravetta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in San Giorgio Albanese, alla via S.
Francesco n. 20, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto notificato in data 22.01.2024, con il quale veniva intimato a essa opponente il pagamento, in favore del condominio , dell'importo di € 1.472,13, sulla base del decreto CP_1 ingiuntivo n. 215/2023 del 10.12.2023 emesso dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro.
L'opponente, in particolare, eccepiva la violazione dell'art. 479, c. III, c.p.c., in quanto veniva notificato il titolo successivamente all'atto di precetto;
la violazione dell'art. 475 c.p.c., per omissione sul titolo esecutivo dell'attestazione di conformità all'originale; l'infondatezza della pretesa creditoria, attesa la mala gestio dell'amministratore.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Controparte_1
che, contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto
[...] infondata in fatto e in diritto.
3. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e all'udienza del 27.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. La domanda attorea appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
5. Ebbene, dall'esame della documentazione in atti, risulta che l'atto di precetto sia stato notificato unitamente al decreto ingiuntivo ed entrambi gli atti sono stati notificati alla parte personalmente. Risulta, pertanto, rispettato l'art. 479, c. III, c.p.c.
Priva di pregio è l'eccezione di parte opponente, che ha lamentato l'illegittimità del precetto per essere il titolo esecutivo posto successivamente all'atto di precetto, in quanto, ai fini della validità del predetto atto è necessario che il titolo sia notificato anteriormente o contestualmente pagina 2 di 4 all'atto di precetto, non assumendo alcuna rilevanza che nel caso di notifica contestuale all'interno della busta sia inserito prima il precetto e poi il titolo.
6. Del tutto infondata è la dedotta violazione dell'art. 475 c.p.c., per asserita omessa attestazione di conformità all'originale sul decreto ingiuntivo posto alla base del precetto, in quanto detta attestazione di conformità risulta presente in atti (cfr. all. 1 della stessa parte opponente).
7. Le doglianze relative all'infondatezza del credito per mala gestio dell'amministratore non sono deducibili nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, in quanto relative al periodo antecedente alla formazione del detto titolo esecutivo.
Invero, si rileva che a fronte di un titolo esecutivo che si sia prodotto in sede giudiziale, come nel caso di specie, con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione possono essere dedotti soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, pena l'inammissibilità dell'opposizione. Diversamente, i vizi relativi al procedimento di formazione del titolo e i fatti verificatisi anteriormente alla sua venuta a giuridica esistenza debbono essere fatti valere attraverso gli strumenti di contestazione e gravame di volta in volta specificamente previsti dall'ordinamento.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (Cass., sez.
VI, ord. n. 3716/2020; conf. Cass., sez. lav., sent. n. 3667/2013).
Da ciò discende l'inammissibilità dell'opposizione relativamente alle doglianze concernenti il titolo esecutivo.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
pagina 3 di 4 - condanna alla refusione, in favore del condominio ”, delle spese Parte_1 CP_1 di lite, che si liquidano in € 1.400,00 (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 450,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 28.02.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 4 di 4