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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6059/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
dott.ssa Lucia Minutella Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6059/2025 v.g. promossa da:
, CP_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. SCARDI DONATELLA che li Controparte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PIACENZA il CP_1 Controparte_2
30/08/2008. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIACENZA (atto n. 78 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 20/09/2010. Per_1
Con ricorso depositato il 18/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . CP_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1)DÀ ATTO che da dicembre 2024 i coniugi sono separati di fatto;
2) DISPONE che la casa coniugale sita in Torino, Corso Regio Parco, 26 resti assegnata alla moglie Per_ che continuerà ad abitarla con la figlia
Per_ 3) DISPONE che la figlia minore resti affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
Per_ 4) DISPONE che la figlia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, abbia la residenza anagrafica presso la madre. Le modalità di collocazione della minore, già in essere e concordate tra Per_ le parti, prevedono che sia con la madre da domenica sera a mercoledì prima di cena e con il Per_ padre da mercoledì sera fino a sabato mattina. trascorre i fine settimana alternati con i genitori;
Per_ 5) DISPONE che durante le vacanze estive trascorra con ciascun genitore fino ad un massimo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Le Festività
Natalizie saranno suddivise tra i genitori ad anni alterni con la seguente modalità: dal 23 al 31 con un Per_ genitore e dal 31 al 6 gennaio, con l'altro genitore. Quando trascorrerà le vacanze pasquali con un genitore trascorrerà i ponti scolastici (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) con l'altro con il criterio dell'alternanza di anno in anno, salvo diversi accordi tra le parti.
6) DISPONE che, alla luce delle modalità di affido di cui al punto 4) ciascun genitore, nel periodo di spettanza, provveda al mantenimento e all'ordinarietà dei costi per la figlia, mentre le spese straordinarie individuate secondo il protocollo del CNF del 29 novembre 2017, saranno ripartite al
50% tra i coniugi. Tale determinazione è stata concordata tra le parti in virtù del fatto che, attualmente, il signor deve far fronte al pagamento della rata del mutuo della casa coniugale, di un fido e CP_2 di un prestito che si estingueranno nei prossimi anni. Dal momento dell'estinzione delle posizione Per_ debitorie le parti concordano che il signor corrisponderà le spese straordinarie per nella CP_2 misura del 70%.
6.1) DÀ ATTO che l'assegno unico sarà al 50% tra i coniugi.
7) DÀ ATTO che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, la signora è CP_1 insegnante di scuola secondaria di primo grado con uno stipendio di circa 1650,00 euro mensili mentre e il signor svolge la propria attività lavorativa presso Monte dei Paschi di Siena SPA, CP_2 con la qualifica di titolare di Filiale, percependo uno stipendio di 2580,00 euro mensili, per tale motivo non sono tenuti reciprocamente all'obbligo del mantenimento.
8) DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano assenso reciproco al rilascio del passaporto, pur subordinando entrambi a preventivo consenso la possibilità di viaggiare all'estero con la figlia.
9) DÀ ATTO che non sono pendenti procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
dott.ssa Lucia Minutella Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6059/2025 v.g. promossa da:
, CP_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. SCARDI DONATELLA che li Controparte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PIACENZA il CP_1 Controparte_2
30/08/2008. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIACENZA (atto n. 78 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 20/09/2010. Per_1
Con ricorso depositato il 18/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . CP_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1)DÀ ATTO che da dicembre 2024 i coniugi sono separati di fatto;
2) DISPONE che la casa coniugale sita in Torino, Corso Regio Parco, 26 resti assegnata alla moglie Per_ che continuerà ad abitarla con la figlia
Per_ 3) DISPONE che la figlia minore resti affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
Per_ 4) DISPONE che la figlia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, abbia la residenza anagrafica presso la madre. Le modalità di collocazione della minore, già in essere e concordate tra Per_ le parti, prevedono che sia con la madre da domenica sera a mercoledì prima di cena e con il Per_ padre da mercoledì sera fino a sabato mattina. trascorre i fine settimana alternati con i genitori;
Per_ 5) DISPONE che durante le vacanze estive trascorra con ciascun genitore fino ad un massimo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Le Festività
Natalizie saranno suddivise tra i genitori ad anni alterni con la seguente modalità: dal 23 al 31 con un Per_ genitore e dal 31 al 6 gennaio, con l'altro genitore. Quando trascorrerà le vacanze pasquali con un genitore trascorrerà i ponti scolastici (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) con l'altro con il criterio dell'alternanza di anno in anno, salvo diversi accordi tra le parti.
6) DISPONE che, alla luce delle modalità di affido di cui al punto 4) ciascun genitore, nel periodo di spettanza, provveda al mantenimento e all'ordinarietà dei costi per la figlia, mentre le spese straordinarie individuate secondo il protocollo del CNF del 29 novembre 2017, saranno ripartite al
50% tra i coniugi. Tale determinazione è stata concordata tra le parti in virtù del fatto che, attualmente, il signor deve far fronte al pagamento della rata del mutuo della casa coniugale, di un fido e CP_2 di un prestito che si estingueranno nei prossimi anni. Dal momento dell'estinzione delle posizione Per_ debitorie le parti concordano che il signor corrisponderà le spese straordinarie per nella CP_2 misura del 70%.
6.1) DÀ ATTO che l'assegno unico sarà al 50% tra i coniugi.
7) DÀ ATTO che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, la signora è CP_1 insegnante di scuola secondaria di primo grado con uno stipendio di circa 1650,00 euro mensili mentre e il signor svolge la propria attività lavorativa presso Monte dei Paschi di Siena SPA, CP_2 con la qualifica di titolare di Filiale, percependo uno stipendio di 2580,00 euro mensili, per tale motivo non sono tenuti reciprocamente all'obbligo del mantenimento.
8) DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano assenso reciproco al rilascio del passaporto, pur subordinando entrambi a preventivo consenso la possibilità di viaggiare all'estero con la figlia.
9) DÀ ATTO che non sono pendenti procedimenti aventi a oggetto le medesime domande svolte nel presente procedimento o domande ad esso connesse;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.