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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/06/2025, n. 9717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9717 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIII
CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Rosa D'Urso, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 75647 anno 2019, posta in decisione all'udienza del 18 gennaio 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, dall'avv. Parte_1
ND AU, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, Viale Angelico n.80,
Parte attrice E
in persona del Sindaco Avv.Virginia Raggi, elett.te dom.ta in Roma, CP_1
Via Sabotino 46, presso lo Studio dell'Avv. Giovanna Santirocchi che lo rappresenta e difende, come da documentazione in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Angela Raimondo dell'Avvocatura di Roma Capitale
Parte convenuta
E
della società CP_2 CP_3 Parte_2
in persona dei curatori fallimentari, avv. Massimo Pagliari e dott.
[...] Parte_3
, rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, dall'avv. Giulia
[...]
Orecchio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Via Po n. 45 - Roma
Parte terza chiamata
E
– in persona Controparte_4 dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Via Francesco Valesio n.1 – 00179 Roma, presso lo Studio dell'Avv. Michela Damadei, che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Mario Grisolia, lo rappresenta e difende nel presente giudizio, come da documentazione in atti
Parte terza chiamata
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Giuseppe Ciliberti del Foro di Roma, e domiciliata in Via Monte Zebio n. 28 – Roma
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento lesioni personali
CONCLUSIONI: all'udienza del 18 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione su precisazione delle conclusioni delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, in persona del Sindaco pro CP_1 tempore, esponendo che: “ In data 15.5.2014, alle ore 7,40 ca., il Sig. Parte_1 mentre si stava recando sul proprio posto di lavoro, si trovava a percorrere, a piedi, la Via Furio Camillo, in Roma, in direzione della fermata “Metropolitana A”; Giunto all'altezza del civico 48, poneva il piede su una mattonella, parte del manto stradale, che apparentemente era cementata, come le altre, al terreno ma in realtà si era distaccata divenendo “basculante”; Nel momento in cui il Sig. poneva il Pt_1 piede su detta mattonella, la stessa, si è spostata creando un dislivello con la mattonella confinante e provocando una rovinosa caduta in terra del predetto;
Il Sig.
immediatamente dopo essere caduto in terra, veniva prontamente soccorso Pt_1 da numerose persone…La pavimentazione stradale appariva in ottimo stato di conservazione;
La mattonella distaccata, facente parte della pavimentazione, era visivamente uguale a tutte le altre e sembrava incollata al manto stradale;
A causa della caduta il Sig. riportava lesioni fisiche di natura anche permanente che Pt_1 ne rendevano necessario il trasporto, a mezzo ambulanza 118, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giovanni Addolorata” dove veniva refertato con CP_ prognosi di 15 gg. …”
Parte attrice concludeva per:”… accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto CP_7 condannarlo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e/o 2051 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal Signor la cui quantificazione Parte_1 pari a € 57.429,70 viene comunque limitata nella somma di € 51.999,00. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro a quella del soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, spese generali, IVA e C.P.A. come per legge...”
Si costituiva in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo CP_1
“…autorizzare la chiamata in causa del Fallimento Ingg. Controparte_8 in persona del Curatore Avv. Massimo Pagliari e del
[...]
in persona Controparte_9 dell'Amministratore e/o legale rappr.te p.t. per i motivi esposti in narrativa;
in via principale rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto non provata e anche per difetto di legittimazione passiva di Con CP_1 vittoria di spese compensi oltre IVA e CPA.; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea previo riconoscimento del giusto dovuto a titolo di risarcimento, detratti gli importi eventualmente corrisposti da parte dell' in favore del Sig. e comunque spettanti allo stesso a titolo CP_10 Parte_1 di indennità per le lesioni subite a seguito dell'infortunio avvenuto in Roma il 15.5.2014 in via Furio Camillo altezza civico 48, secondo giustizia e previo accertamento della responsabilità dei chiamati in causa;
condannare il Fallimento Ingg. in persona del Curatore Controparte_11
Avv. Massimo Pagliari e7O il Controparte_9
in persona dell'Amministratore e/o del legale rappr.te p.t., o chi per essi, in
[...] solido o ciascuno per quanto di ragione, a risarcire direttamente l'attore per le somme che saranno ritenute di giustizia e previo accertamento delle rispettive responsabilità; nella ancor più denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea nei confronti di CP_1
e/o nell'ipotesi che una qualche responsabilità dovesse comunque residuare in capo alla stessa, condannare il Fallimento Ingg. Controparte_8 in persona del Curatore Avv. Massimo Pagliari e/o il
[...] [...]
in persona dell'Amministratore e / o legale Controparte_9 rappr.te p.t., o chi per essi, in solido o ciascuno per quanto di ragione a manlevare e garantire e/o rimborsare quanto sarà costretto a versare per sorte, CP_1 interessi quant'altro a parte attrice. Con vittoria di spese compensi oltre IVA e CAP, e spese generali.”
Si costituiva Fall. 79/17 della società CP_3 Parte_2
in persona dei curatori fallimentari, chiedendo:”…le domande
[...] svolte nei suoi confronti sono improcedibili nonché comunque infondate stante l'estraneità ai fatti del Fallimento.”
Si costituiva – in persona Controparte_4 dell'Amministratore pro tempore chiedendo:” …spostare la prima udienza e quindi fissare la data della nuova udienza, ai sensi dell'art.269 c.p.c., allo scopo di consentire al Condominio convenuto la citazione del terzo in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore…accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto Condominio per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda spiegata dalla terza chiamata ed eventualmente estesa dall'attore; accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto vantato dall'attore nei confronti del Condominio chiamato ex art.2947 comma 1 codice civile e per l'effetto rigettare integralmente ogni domanda contro quest'ultimo proposta;
in caso di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, rigettare ogni domanda comunque proposta e/o estesa nei confronti del , in quanto infondata in CP_9 fatto e diritto e comunque non provata, per le ragioni esposte in narrativa;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice e conseguente declaratoria, anche parziale, di responsabilità in capo al
, accertare e dichiarare che il Controparte_12 terzo chiamato in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore,sia tenuto a garantire, manlevare e tenere indenne il convenuto CP_9 da tutti gli effetti dell'accoglimento della domanda di parte attrice e/o di parte chiamante e, per l'effetto, voglia condannare il terzo citato in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire direttamente tutti i danni subiti e subèndi da parte attrice, così come verranno eventualmente accertati e quantificati in corso di causa, nonché al pagamento di tutte le spese legali relative al presente procedimento. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CNA ed IVA come per legge.”
Si costituiva , in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_5 chiedendo:”… rigettare ogni domanda ex adverso avanzata nei confronti di
[...]
in quanto insussistente, inefficace e/o inoperativa e/o limitata la dedotta CP_5 garanzia assicurativa per i motivi di cui sub a) del presente atto, comunque in quanto infondata in fatto e in diritto e peraltro sfornita di prova per i motivi di cui sub b) del presente atto. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario, Iva e CAP del presente giudizio”.
La causa, esaurita l'istruzione con prove documentali, interrogatorio formale, prova testi e Consulenza medico-legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18 gennaio 2025 su precisazione delle conclusioni. Concessi i termini di legge ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057 Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
- superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto.
I fatti di causa non appaiono sufficientemente provati e denotano una responsabilità di parte attrice nella causazione dell'evento.
La Polizia Municipale è intervenuta succesivamente all'accaduto e si è limitta a raccogliere le dichiarazioni rese. Non è stato richiesto intervento del 118, ma parte attrice è stata accompagnata con un taxi al Pronto Soccorso. La data del sinistro garantisce condizioni di luce di buona visibilità. Ed infatti, parte attrice in sede di interrogatorio formale dichiara, ripsondendo alle domande “…Vero che il giorno 19 maggio 2014 alle ore 7:40 percorreva a piedi il marciapiede di Via Furio Camillo in Roma in condizioni di tempo sereno;
confermo.
Vero che nulla ostacolava la visibilità del piano di calpestio del marciapiede;
confermo. vero che percorreva solitamente quel tratto di strada per motivi di lavoro;
confermo, anche se di solito attraverso Via Gela. vero che il giorno 19 maggio 2014 alle ore 7:40 camminava in compagnia di amici con i quali stava chiacchierando. Confermo…”
Ed ancora, il teste :”… io l'ho visto cadere e poi ci siamo accorti Testimone_1 che la mattonella su cui aveva messo il piede era basculante…ripeto, io l'ho visto cadere in terra e poi ci siamo accorti della mattonella basculante…”
Non da ultimo si aggiunga che come dichiarato da parte attrice la zona era stata percorsa altre volte per cui conosciuta.
Orbene, ritiene questo Giudice che parte attrice non ha fornito adeguata prova che il dissesto presente sul manto stradale avesse caratteristiche tali da rendere inevitabile il danno.
Deve quindi ritenersi che la presenza del danneggiamento, non presentasse quelle caratteristiche di pericolosità intrinseca tali da determinare l'evento denunciato. Per tali ragioni, deve ritenersi che l'incedere di parte attrice non fosse comunque improntato a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo del suolo pubblico, integrando, perciò, detto comportamento gli estremi del caso fortuito (sopra richiamato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento; Si rileva che, anche laddove si applicasse al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., in capo al bene difetterebbero i requisiti di pericolosità occulta tipici del trabocchetto come individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero “la sua oggettiva invisibilità e la sua conseguente imprevedibilità” (cfr. Cass. n. 20943/09).
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento. Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice ed anche perché la prospettazione iniziale di parte attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione rigettata, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
• pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 29 giugno 2025
- Il Giudice
- Dott.ssa Rosa D'Urso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIII
CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Rosa D'Urso, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 75647 anno 2019, posta in decisione all'udienza del 18 gennaio 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, dall'avv. Parte_1
ND AU, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, Viale Angelico n.80,
Parte attrice E
in persona del Sindaco Avv.Virginia Raggi, elett.te dom.ta in Roma, CP_1
Via Sabotino 46, presso lo Studio dell'Avv. Giovanna Santirocchi che lo rappresenta e difende, come da documentazione in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Angela Raimondo dell'Avvocatura di Roma Capitale
Parte convenuta
E
della società CP_2 CP_3 Parte_2
in persona dei curatori fallimentari, avv. Massimo Pagliari e dott.
[...] Parte_3
, rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, dall'avv. Giulia
[...]
Orecchio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Via Po n. 45 - Roma
Parte terza chiamata
E
– in persona Controparte_4 dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Via Francesco Valesio n.1 – 00179 Roma, presso lo Studio dell'Avv. Michela Damadei, che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Mario Grisolia, lo rappresenta e difende nel presente giudizio, come da documentazione in atti
Parte terza chiamata
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Giuseppe Ciliberti del Foro di Roma, e domiciliata in Via Monte Zebio n. 28 – Roma
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento lesioni personali
CONCLUSIONI: all'udienza del 18 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione su precisazione delle conclusioni delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, in persona del Sindaco pro CP_1 tempore, esponendo che: “ In data 15.5.2014, alle ore 7,40 ca., il Sig. Parte_1 mentre si stava recando sul proprio posto di lavoro, si trovava a percorrere, a piedi, la Via Furio Camillo, in Roma, in direzione della fermata “Metropolitana A”; Giunto all'altezza del civico 48, poneva il piede su una mattonella, parte del manto stradale, che apparentemente era cementata, come le altre, al terreno ma in realtà si era distaccata divenendo “basculante”; Nel momento in cui il Sig. poneva il Pt_1 piede su detta mattonella, la stessa, si è spostata creando un dislivello con la mattonella confinante e provocando una rovinosa caduta in terra del predetto;
Il Sig.
immediatamente dopo essere caduto in terra, veniva prontamente soccorso Pt_1 da numerose persone…La pavimentazione stradale appariva in ottimo stato di conservazione;
La mattonella distaccata, facente parte della pavimentazione, era visivamente uguale a tutte le altre e sembrava incollata al manto stradale;
A causa della caduta il Sig. riportava lesioni fisiche di natura anche permanente che Pt_1 ne rendevano necessario il trasporto, a mezzo ambulanza 118, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giovanni Addolorata” dove veniva refertato con CP_ prognosi di 15 gg. …”
Parte attrice concludeva per:”… accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto CP_7 condannarlo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e/o 2051 c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dal Signor la cui quantificazione Parte_1 pari a € 57.429,70 viene comunque limitata nella somma di € 51.999,00. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro a quella del soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, spese generali, IVA e C.P.A. come per legge...”
Si costituiva in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo CP_1
“…autorizzare la chiamata in causa del Fallimento Ingg. Controparte_8 in persona del Curatore Avv. Massimo Pagliari e del
[...]
in persona Controparte_9 dell'Amministratore e/o legale rappr.te p.t. per i motivi esposti in narrativa;
in via principale rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto non provata e anche per difetto di legittimazione passiva di Con CP_1 vittoria di spese compensi oltre IVA e CPA.; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea previo riconoscimento del giusto dovuto a titolo di risarcimento, detratti gli importi eventualmente corrisposti da parte dell' in favore del Sig. e comunque spettanti allo stesso a titolo CP_10 Parte_1 di indennità per le lesioni subite a seguito dell'infortunio avvenuto in Roma il 15.5.2014 in via Furio Camillo altezza civico 48, secondo giustizia e previo accertamento della responsabilità dei chiamati in causa;
condannare il Fallimento Ingg. in persona del Curatore Controparte_11
Avv. Massimo Pagliari e7O il Controparte_9
in persona dell'Amministratore e/o del legale rappr.te p.t., o chi per essi, in
[...] solido o ciascuno per quanto di ragione, a risarcire direttamente l'attore per le somme che saranno ritenute di giustizia e previo accertamento delle rispettive responsabilità; nella ancor più denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea nei confronti di CP_1
e/o nell'ipotesi che una qualche responsabilità dovesse comunque residuare in capo alla stessa, condannare il Fallimento Ingg. Controparte_8 in persona del Curatore Avv. Massimo Pagliari e/o il
[...] [...]
in persona dell'Amministratore e / o legale Controparte_9 rappr.te p.t., o chi per essi, in solido o ciascuno per quanto di ragione a manlevare e garantire e/o rimborsare quanto sarà costretto a versare per sorte, CP_1 interessi quant'altro a parte attrice. Con vittoria di spese compensi oltre IVA e CAP, e spese generali.”
Si costituiva Fall. 79/17 della società CP_3 Parte_2
in persona dei curatori fallimentari, chiedendo:”…le domande
[...] svolte nei suoi confronti sono improcedibili nonché comunque infondate stante l'estraneità ai fatti del Fallimento.”
Si costituiva – in persona Controparte_4 dell'Amministratore pro tempore chiedendo:” …spostare la prima udienza e quindi fissare la data della nuova udienza, ai sensi dell'art.269 c.p.c., allo scopo di consentire al Condominio convenuto la citazione del terzo in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore…accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto Condominio per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda spiegata dalla terza chiamata ed eventualmente estesa dall'attore; accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto vantato dall'attore nei confronti del Condominio chiamato ex art.2947 comma 1 codice civile e per l'effetto rigettare integralmente ogni domanda contro quest'ultimo proposta;
in caso di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, rigettare ogni domanda comunque proposta e/o estesa nei confronti del , in quanto infondata in CP_9 fatto e diritto e comunque non provata, per le ragioni esposte in narrativa;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice e conseguente declaratoria, anche parziale, di responsabilità in capo al
, accertare e dichiarare che il Controparte_12 terzo chiamato in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore,sia tenuto a garantire, manlevare e tenere indenne il convenuto CP_9 da tutti gli effetti dell'accoglimento della domanda di parte attrice e/o di parte chiamante e, per l'effetto, voglia condannare il terzo citato in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire direttamente tutti i danni subiti e subèndi da parte attrice, così come verranno eventualmente accertati e quantificati in corso di causa, nonché al pagamento di tutte le spese legali relative al presente procedimento. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CNA ed IVA come per legge.”
Si costituiva , in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_5 chiedendo:”… rigettare ogni domanda ex adverso avanzata nei confronti di
[...]
in quanto insussistente, inefficace e/o inoperativa e/o limitata la dedotta CP_5 garanzia assicurativa per i motivi di cui sub a) del presente atto, comunque in quanto infondata in fatto e in diritto e peraltro sfornita di prova per i motivi di cui sub b) del presente atto. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario, Iva e CAP del presente giudizio”.
La causa, esaurita l'istruzione con prove documentali, interrogatorio formale, prova testi e Consulenza medico-legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18 gennaio 2025 su precisazione delle conclusioni. Concessi i termini di legge ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057 Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
- superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto.
I fatti di causa non appaiono sufficientemente provati e denotano una responsabilità di parte attrice nella causazione dell'evento.
La Polizia Municipale è intervenuta succesivamente all'accaduto e si è limitta a raccogliere le dichiarazioni rese. Non è stato richiesto intervento del 118, ma parte attrice è stata accompagnata con un taxi al Pronto Soccorso. La data del sinistro garantisce condizioni di luce di buona visibilità. Ed infatti, parte attrice in sede di interrogatorio formale dichiara, ripsondendo alle domande “…Vero che il giorno 19 maggio 2014 alle ore 7:40 percorreva a piedi il marciapiede di Via Furio Camillo in Roma in condizioni di tempo sereno;
confermo.
Vero che nulla ostacolava la visibilità del piano di calpestio del marciapiede;
confermo. vero che percorreva solitamente quel tratto di strada per motivi di lavoro;
confermo, anche se di solito attraverso Via Gela. vero che il giorno 19 maggio 2014 alle ore 7:40 camminava in compagnia di amici con i quali stava chiacchierando. Confermo…”
Ed ancora, il teste :”… io l'ho visto cadere e poi ci siamo accorti Testimone_1 che la mattonella su cui aveva messo il piede era basculante…ripeto, io l'ho visto cadere in terra e poi ci siamo accorti della mattonella basculante…”
Non da ultimo si aggiunga che come dichiarato da parte attrice la zona era stata percorsa altre volte per cui conosciuta.
Orbene, ritiene questo Giudice che parte attrice non ha fornito adeguata prova che il dissesto presente sul manto stradale avesse caratteristiche tali da rendere inevitabile il danno.
Deve quindi ritenersi che la presenza del danneggiamento, non presentasse quelle caratteristiche di pericolosità intrinseca tali da determinare l'evento denunciato. Per tali ragioni, deve ritenersi che l'incedere di parte attrice non fosse comunque improntato a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo del suolo pubblico, integrando, perciò, detto comportamento gli estremi del caso fortuito (sopra richiamato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento; Si rileva che, anche laddove si applicasse al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., in capo al bene difetterebbero i requisiti di pericolosità occulta tipici del trabocchetto come individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero “la sua oggettiva invisibilità e la sua conseguente imprevedibilità” (cfr. Cass. n. 20943/09).
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento. Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice ed anche perché la prospettazione iniziale di parte attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione rigettata, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
• pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 29 giugno 2025
- Il Giudice
- Dott.ssa Rosa D'Urso