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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18646/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Monica Stocco Presidente dott. Filippo Lo Presti Giudice Relatore dott. Stefano Sajeva Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18646/2019 promoSA da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Palmisano, elettivamente domiciliato a Palermo, presso lo studio dell'Avv. Maria Chiara
Lupo, in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione, depositato in copia informatica, sottoscritta;
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso, anche Controparte_1 C.F._2
disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Crosta e Liborio Maurizio Costanza, presso il cui studio in
San Giuseppe Jato (Pa), ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti, come in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3 dall'avvocato Rita Maccagnano, presso il cui studio in Palermo ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti, come in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F.: ), rappresentato e difeso, anche Parte_3 C.F._4
disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Albano e Vincenza Lupo, presso il cui studio in Palermo, ha pagina 1 di 13 eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente, come in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Oggetto: azione di impugnazione di testamento olografo;
azione di accertamento della delazione legittima dell'eredità; azione di petizione e restituzione dei beni ereditari.
Conclusioni delle Parti: come da verbale del 24 ottobre 2024 e come da memorie conclusionali depositate nei termini dell'art. 190 c.p.c. (ante riforma Cartabia)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
germano nonchè e , per far valere la sua CP_1 Parte_2 Controparte_2 qualità di erede legittimo del padre Salvatore, nato l'[...] e morto il 27 dicembre
2013, impugnando il testamento olografo datato 17 maggio 2013 e pubblicato il 4 febbraio 2014 che nominava unico erede il convenuto . Spiegava l'attore che il primo sospetto circa CP_1
la nullità del testamento era scaturito da una telefonata tra sua madre e sua moglie Testimone_1
Per_
ed era stato confermato dalla perizia grafologica quindi richiesta alla Dr.SA Persona_1
(in atti).
Secondo la complessiva prospettazione dell'attore, il falso era stato realizzato dalla - Tes_1
moglie del de cuius (in tal senso si orienta la richiesta di prova orale introdotta con la memoria di cui all'art 183, sesto comma n. 2: “Vero è che la sig.ra le ha riferito di aver scritto Tes_1 personalmente il testamento olografo del marito ”) e di tale falsità era consapevole Persona_3
il fratello che, nonostante ciò, ne richiedeva la pubblicazione e poi, in base al suo CP_1
contenuto, accettava l'eredità paterna, integrando l'ipotesi di esclusione dalla successione prevista dall'art. 462, secondo comma n. 6 c.c. Infine, per sfuggire alle possibili richieste restitutorie del pretermesso il dava avvio ad una serie di atti negoziali per liquidare il patrimonio _3
ereditario.
Invero, secondo l'attore, a dimostrazione dell'indegnità del fratello milita proprio il fatto che egli, poco tempo dopo la pubblicazione del testamento olografo, avviava un unitario programma negoziale teso alla distrazione del patrimonio di provenienza ereditaria e cioè dei terreni e degli immobili siti in Monreale nonché di quelli riferibili alla società JATOWEIN SRL, con sede nel
Comune di Bara, in Romania.
In particolare, ha allegato l'attore, il convenuto agiva nel modo seguente:
pagina 2 di 13 I) nell'ambito del giudizio di separazione personale dalla moglie, in data 23 luglio 2015 le cedeva gratuitamente i terreni siti in Monreale e denotati nel N.C.T. al foglio 123, particelle nn. 176, 148,
61, 175, 107, 168, 281, 282 e al foglio 74, particella 316; nonché gli immobili denotati nel NCU al foglio 123, particella 275 e foglio 74, particella 992;
II) il successivo 11 settembre 2015, una volta concluso il procedimento di separazione personale, costituiva la società “Agriturismo con socio unico, avente Parte_2 CP_3
sede nel Comune di Bara, in Romania e in parti data, con due contratti di comodato d'uso gratuito
EI RL concedeva all'Agriturismo the Life srl un immobile e un'area extraurbana sita nel
Comune di Bara, Romania;
indi, il 28 giugno 2023, assegnava “graziosamente” alla società della ex moglie le quote della JATOWEIN SRL per il valore del 95% dopo aver deliberato il relativo aumento del capitale sociale;
infine, il 31 ottobre 2018 deliberava lo scioglimento della società, che si concretizzava con atto del 19 dicembre 2018.
Secondo l'attore, gli accordi conclusi in sede di separazione personale da Controparte_1 con assolvono a una “fittizia” funzione satisfattivo solutoria, essendo invero Parte_2
finalizzati a consentire la dispersione del patrimonio ereditario riferibile ai terreni e alla EI
RL. Del resto, i rapporti tra gli “ex” coniugi erano rimasti saldi anche dopo la separazione, sino al punto che assumeva alle sue dipendenze l'ex marito con contratto di Parte_2
lavoro vigente fino al 22.06.2020;
III) Con contratto preliminare del 14 novembre 2014 prometteva la vendita dell'appezzamento di terreno contraddistinto al Catasto terreni, foglio 123, particelle 54, 55, 56, 57, esteso ettari 3.01.20, vigneto e di quello contraddistinto al Catasto terreni, foglio 123, particelle 97, 122, 244, esteso ettari 5.97.08, pascolo e vigneto, al prezzo complessivo di euro 170.000,00;
IV) infine, con contratto definitivo del 17 marzo 2015 li trasferiva al prezzo finale di euro 120.000, assolutamente inadeguato a remunerare il valore dei terreni il cui reale valore ammonta a euro
225.000,00 (come verificato dal CTP con relazione del 6 novembre 2019).
Secondo l'attore, il è stato connivente dell'erede apparente, agendo nella _3
consapevolezza della falsità del testamento traendone un vantaggio diretto consistente nell'acquisizione sottoprezzo di un cospicuo patrimonio immobiliare.
In base a tutto ciò, l'attore ha chiesto di: “accertare e dichiarare, la falsità del testamento olografo a firma del sig. datato 17.5.2013, pubblicato il 4.2.2014 in San Giuseppe Persona_3
Jato con atto di repertorio n. 20224, a rogito del Notaio e, quindi, l'inesistenza Persona_4
e/o nullità di detto testamento olografo;
e per l'effetto dichiarare aperta la successione ab
pagina 3 di 13 intestato del sig. con ogni effetto di legge;
nonché accertare e dichiarare Persona_3
l'indegnità del convenuto a succedere in quanto figlio per la quota spettante Controparte_1 di legittima nell'eredità del de cuius per le causali spiegate in narrativa, ed accertare la devoluzione in favore di chiamati ulteriori;
- condannare il sig. , a restituire all'eredità tutti i beni e/o gli immobili Controparte_1 ereditari attualmente detenuti senza titolo, e/o condannare alla restituzione dell'eventuale prezzo realizzato dalla vendita dei beni ereditari, e/o condannare al pagamento dell'equivalente valore reale di tutti i beni ereditari, oltre al risarcimento del danno nella misura richiesta a seguito dell'espletanda istruttoria ed in ogni caso a quella che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, altresì, il convenuto al pagamento, nella misura che sarà provata o ritenuta, dei frutti percepiti e percipiendi ex art. 464 c.c.;
- condannare il sig. e la sig.ra alla restituzione Controparte_2 Parte_2 all'eredità di tutti i beni ereditari, rispettivamente immobili e mobili, acquistati in mala fede dall'erede apparente”.
Con distinte comparse di costituzione e risposta del 3 febbraio 2020, hanno preso parte al giudizio i convenuti e eccependo: l'irritualità del Controparte_1 Parte_2 procedimento di mediazione, in quanto invalidamente introdotto dall'attore prima del giudizio, in violazione del D.lgs. n. 28 del 2010; l'inammissibilità delle domande;
il difetto di giurisdizione, con riguardo alle questioni relative ai terreni conferiti in società di diritto rumeno.
Nel merito i convenuti hanno contestato la fondatezza della prospettazione dell'attore e chiesto il rigetto delle domande negando la validità e la conformità all'originale dei documenti depositati in lingua rumena e riferibili alle vicende societarie della EI RL e dell'Agriturismo the life srl.
Il convenuto ha segnalato che gli immobili trasferiti alla moglie Controparte_1 nell'ambito del procedimento di separazione non hanno provenienza ereditaria e che la vendita conclusa con il non era affatto avvenuta per un prezzo irrisorio, non potendosi condividere _3 la perizia depositata dall'attore.
ha contestato che i beni assegnatile all'esito della separazione Parte_2 personale del marito poSAno ricondursi all'eredità di;
invero si tratta di beni Persona_3 personali dell'ex marito, trasferiti a tacitazione dell'obbligazione di mantenimento a cui era tenuto nei suoi confronti e nei riguardi della figlia. La ha così eccepito il proprio difetto di Parte_2
legittimazione passiva sostanziale, dal momento che non è stata in alcun modo coinvolta nelle vicende circolatorie del patrimonio ereditario. A margine di ciò, la convenuta ha contestato la pagina 4 di 13 veridicità delle operazioni commerciali e societarie allegate dall'attore in quanto coinvolgenti società rumene a lei riferibili.
Con la propria comparsa di costituzione e risposta, contestava integralmente Parte_3 la prospettazione dell'attore, osservando che, prima dell'acquisto, aveva verificato non solo la titolarità del bene in capo all'avente causa ma soprattutto aveva anche verificato che la moglie del de cuius -Agata aveva rinunciato all'eredità del marito con atto ricevuto dal Notaio Tes_1 il 27/01/2014 (all. 3 della comparsa di costituzione) e che l'attore aveva Persona_5 rinunziato all'azione di riduzione del testamento prestando acquiescenza alle disposizioni mortis causa del padre in forza di atto ricevuto dal Notaio il 10/3/2014, Rep 28134 Racc Persona_6
14821 (all. 4). Di tali verifiche si dava atto nel contratto preliminare.
Il convenuto ha contestato che la riduzione del prezzo nel contratto definitivo sia ingiustificata o poSA ritenersi sintomo di un intento in qualche misura fraudolento, osservando che, come pure indicato nl contratto definitivo, dopo la stipula del preliminare, era emerso che, a causa di eventi atmosferici, parte del terreno aveva subito smottamenti e fenomeni franosi, con distruzione di parte delle coltivazioni a vigneto;
emergeva inoltre che il laghetto collinare era stato realizzato in assenza di autorizzazione, risultando perciò abusivo.
Tanto allegato, il convenuto ha dunque segnalato di aver integralmente corrisposto il prezzo di vendita mediante assegno bancario n. 09063933388-04 non trasferibile, tratto su c/c a lui intestato presso Banca Sella, e due assegni bancari (nn. 3689562879-02 e n. 3689562880) tratti su c/c intrattenuto presso Unicredit.
Assegnati i termini di rito, l'istruttoria processuale si è inizialmente concentrata sulla domanda di impugnazione del testamento, mediante individuazione delle scritture di comparazione ritenute valide e nomina di CTU grafologica (cfr. ordinanza del 25 gennaio 2021).
All'esito degli accertamenti tecnici, con sentenza parziale del 12/16 maggio 2023 è stata dichiarata l'inefficacia del testamento datato 17.5.2013 riferito a in quanto privo di olografia Persona_3
e si è dichiarata l'apertura della delazione dell'eredità ex lege. Con separata ordinanza la causa è stata dunque rimeSA sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria.
Nel prosieguo dell'istruttoria, con ordinanza dell'1agosto 2023 (alla cui motivazione si rimanda) è stata disposta rogatoria internazionale secondo la procedura stabilita dal Regolamento
(UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, per acquisire, ex art. 213 c.p.c., la copia originale dei documenti nn. 3 e 12 della produzione dell'attore, e cioè il certificato camerale storico e il certificato camerale aggiornato della EI RL.
pagina 5 di 13 Con successiva ordinanza del 14 giugno 2024 sono state ammesse le fonti di prova indicate dal convenuto . _3
Nel corso dell'udienza del 24 ottobre 2024, sulle conclusioni delle Parti la causa è stata trattenuta in decisione.
***
All'esito della camera di consiglio, ritiene il Collegio che la petizione ereditaria dell'attore sia parzialmente fondata nei confronti del convenuto , mentre sono infondate le Controparte_1
richieste proposte nei confronti di e . Parte_2 Controparte_2
Quanto alla domanda di dichiarazione dell'indegnità di , secondo il CP_1 CP_1
Collegio, l'istruttoria non ha fornito alcun elemento concreto che consenta di affermare che il convenuto conoscesse- diversamente dal fratello- la falsità del testamento paterno.
L'attore non ha offerto alcun elemento utile a ricostruire le fasi di confezionamento del falso e i momenti precedenti la sua pubblicazione. Ha soltanto allegato di aver nutrito i primi sospetti di falsificazione del testamento “con estremo sgomento”, in base al contenuto di una non meglio circostanziata conversazione telefonica tra la e la sua compagna, senza allegare alcun Tes_1
dato concreto circa il contenuto dialogico e senza spiegare in che modo il convenuto avrebbe poi appreso la falsità dell'atto.
Dall'analisi complessiva della narrazione attorea, la conoscenza della falsità del testamento da parte di dovrebbe invece desumersi dal fatto che, dopo l'accettazione Controparte_1 dell'eredità, egli iniziò a compiere una sequenza di atti negoziali tutti mossi univocamente dall'intento di scampare ai rischi connessi al mendacio e segnatamente dalle possibili pretese dell'erede ingiustamente pretermesso.
L'attore assume così di poter dimostrare la conoscenza della falsità del testamento olografo da parte del convenuto prendendo le mosse dalla fraudolenza degli atti negoziali compiuti per consolidare gli effetti del mendacio. In altri termini: l'unico movente della meSA in atto di un unitario programma negoziale teso alla distrazione dei beni ereditari non poteva che essere quello di liquidare il patrimonio ereditario conseguito ingiustificatamente e ingiustamente, impedendo le mire restitutorie dell'erede leso.
Detto diversamente: per aver il convenuto compiuto atti negoziali distrattivi e liquidatori del patrimonio ereditato, dovrebbe ritenersi che egli sapesse che quel patrimonio non gli spettava essendo falso il testamento che glielo aveva assegnato.
pagina 6 di 13 Ebbene, non potendosi, ovviamente, assecondare un sillogismo apodittico, occorre verificare la fondatezza dell'apodosi e cioè dell'affermazione in base alla quale gli atti negoziali compiuti dopo l'accettazione dell'eredità da parte del convenuto non ebbero altra o prevalente ragione se non quella anzidetta (scaturendo dalla conoscenza di falsità del testamento) e occorre procedere in base a un approccio falsificazionista, indagando l'esistenza, in base agli atti, di ragioni o ipotesi alternative, valide in diritto e ragionevoli in fatto, escludendo ogni allegazione vaga -non suscettibili di verifica- procedendo alla valutazione dell'affermazione di fraudolenza solo se effettivamente riferibile alla vicenda successoria.
Orbene, va in premeSA osservato che, al netto della mera successione temporale degli atti negoziali sopra elencati, non vi sono allegazioni concrete per affermare anche la loro conseguenzialità teleologica nell'ambito di un unitario disegno distrattivo e fraudolento, coerente con la prospettazione di indegnità a succedere proposta in citazione.
Non vi è di innanzitutto alcun collegamento tra la vicenda successoria e il negozio di cessione immobiliare concluso il 23 luglio 2015 dal convenuto nell'ambito della separazione personale dalla moglie (atto peraltro non prodotto: l'all. n. 8 contiene soltanto la relativa nota di trascrizione).
In assenza di allegazione ipotecaria circa la consistenza del patrimonio ereditario, tra i pochi documenti in qualche modo utile al fine vi è la nota di trascrizione relativa alla dichiarazione di accettazione dell'eredità (cfr. all. n. 5 della citazione) che però non annovera i beni assegnati dal convenuto alla moglie, risultando così fondata l'eccezione dei convenuti. Dalla stipula del relativo negozio non si può quindi ricavare alcun dato a sostegno dell'ipotesi distrattiva narrata dall'attore e perciò neppure in ordine alla sua indegnità.
Risulta invece riferibile all'asse relitto la Società EI RL.
A tal riguardo l'attore ha depositato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 14 luglio
2014 sottoscritta da con autentica della Dr.SA Notaio in Controparte_1 Persona_6
Monreale, avente a oggetto l'affermazione di titolarità iure successionis della EI RL, con sede in Radmanesti, Comune di Bara e iscritta presso la Camera di commercio di Timisoara in
Romania.
La veridicità dell'atto è stata contestata mediante disconoscimento del convenuto CP_1
; senonchè, trattandosi di sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale, il mero
[...]
disconoscimento non consente di mettere in discussione la paternità dell'atto.
Inoltre, sono stati prodotti dall'attore (all. n. 3 e 12) i certificati camerali rumeni della citata società, parimenti contestati dai convenuti come non autentici anche in seguito alla procedura di cooperazione con le Autorità rumene che, pur trasmettendo gli atti depositati presso i registri della pagina 7 di 13 propria Camera di commercio, non ha certificato l'autenticità (non avendone competenza) di quelli allegati dall'attore e trasmessi con la fascicolo della rogatoria.
Tale aspetto non è però determinante.
L'Autorità giudiziaria rumena (Pretura di Timisoara), l'Ufficio Nazionale del Registro delle
Imprese-Ufficio del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Timis, in Romania, ha trasmesso il certificato camerale identificato dal codice a barre BRAF87557 nr. 110111/03.10.2019 riferito alla società di diritto rumeno EI srl, con numero di registrazione 12769, costituita il 24 luglio
2003, avente sede presso il Comune di Bara. Certificato del tutto identico a quello prodotto dall'attore. Il semplice confronto documentale dimostra che gli atti camerali prodotti dall'attore corrispondono a quelli trasmessi dal pubblico depositario rumeno.
Dal documento in questione risulta che EI RL venne costituita da Persona_3 mediante versamento dell'intero capitale sociale pari a 2.000.000 di LEI, convertiti dopo l'anno
2005 in 200 LEI (costituisce fatto notorio che il primo luglio 2005 aveva corso il nuovo LEU -al plurale secondo il rapporto 10.000 a 1); risulta anche che il 5 agosto 2014 si registrava il Per_7
subentro di nella titolarità di tutte le quote sociali. Controparte_1
Non vi è dubbio, perciò, che alla data dell'apertura della successione -27 dicembre 2023- l'asse relitto da annoverava l'intera partecipazione sociale nella EI RL di diritto Persona_3
rumeno.
Ciò, posto, diversamente da quanto sostenuto dall'atto di citazione, non è però vero che
[...]
offrì “graziosamente” alla sua ex moglie il 99,5% del capitale sociale della EI CP_1
srl. Dal report storico delle operazioni societarie ricavabile dal certificato camerale prodotto dallo stesso attore (pag. 18/21) si ricava, infatti, che il primo luglio 2016 veniva iscritto l'aumento del Pers capitale sociale tramite conferimento di 39.800,00 a parte della “Agriturismo The Life RL”.
Conseguentemente il capitale sociale della EI s.r.l. risultava di 40.000 LEI riferito per la quota del 99,5% alla conferitaria. Non vi è prova che il conferimento nella EI RL sia stato approvvigionato attingendo al patrimonio ereditario, di modo che non vi è prova della natura distrattiva dell'operazione. In tale contesto, la prospettazione di una gestione distrattiva della
EI srl da parte di al fine di fuggire al rischio delle future pretese Controparte_1
ereditarie del fratello non supera il livello della mera suggestione.
Neppure la stipula della compravendita conclusa tra e CP_1 CP_1 Parte_3
può ritenersi segnata da un nascosto intento fraudolento.
stipulò il contratto preliminare di compravendita del 14 novembre 2014 Parte_3
(trascritto il 18 novembre 2014), e dunque quello definitivo del 17 marzo 2015, in assoluta buona pagina 8 di 13 fede, positivamente dimostrata, in modo diretto, dalle verifiche preliminari eseguite prima di concludere l'affare.
Risulta, infatti, per tabulas che decise di concludere il contratto, dopo aver Parte_3
acquisito informazioni certe circa: 1) la provenienza ereditaria del diritto di proprietà dei beni ceduti in capo al venditore;
2) la rinuncia alla delazione ereditaria da parte della moglie del de cuius; 3) l'acquiescenza da parte dell'attore al testamento del padre. Parte_1
Per cui, secondo il Collegio, gli effetti dell'atto di compravendita stipulato con Controparte_1 sono salvi in base all'art. 534 secondo comma c.c. Tale conclusione vale anche nella prospettiva di invalidità dell'atto compiuto dal coerede a causa della dichiarata nullità del testamento che lo aveva legittimato a disporre del diritto. La pronuncia di invalidità del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione ma prima che sia pronunziata l'atto di disposizione compiuto dall'erede è valido (Cass. civ. ez. 6 - 2, Ordinanza n. 9364/2020) nei limiti dell'art. 1445 c.c. -e vale osservare che nel caso di specie non risulta trascritta la domanda di invalidità del testamento.
Stabilo ciò, ponendo mente all'azione di indegnità, si deve a questo punto affermare, ancora una volta, che neppure con riguardo al contratto concluso con il , vi sono elementi per _3 dedurre l'intenzione del di distrarre il patrimonio ereditario, anche a costo di svenderlo CP_1
(come sostenuto dall'attore), per mettersi al riparo dalle pretese restitutorie dell'erede legittimo frodato.
Le trattative per la vendita, e infine l'atto definitivo, anticipano di quattro anni la querela sporta dall'attore contro il fratello e la madre per l'asserito confezionamento e impiego doloso del testamento impugnato (22 febbraio 2019).
All'epoca di conclusione del contratto di compravendita, perciò, agiva sotto Controparte_1 la solida copertura dell'atto di acquiescenza al testamento sottoscritto in forma pubblica dal fratello e non vi era alcuna ragione di temere le successive pretese restitutorie. Tale considerazione mette in forte discussione il movente indicato dall'attore per suffragare la tesi della strumentalità degli atti negoziali e, in via deduttiva, svilisce moltissimo la pretesa di dedurre dalla conclusione del negozio la conoscenza della invalidità della chiamata testamentaria.
Si deve poi considerare quanto al prezzo pattuito che la perizia di stima depositata dal _3
(perizia giurata dell01 febbraio 2020, a firma del dr. , che approda al valore base di euro Per_8
148.216,20) risulta più completa e oggettivamente attendibile di quella depositata dall'attore
(perizia giurata del 6 dicembre 2019, a firma dell'Architetto che approda a un valore base Per_9
di euro 219.075). pagina 9 di 13 Il perito dell'attore, dopo aver premesso che per una obiettiva stima dei terreni occorre verificare lo stato di consistenza reale, non ha dato atto di alcun sopralluogo sui beni, ed è approdato alla stima finale affidandosi sostanzialmente ai dati ricavabili dalla banca dati OMI (osservatorio del mercato immobiliare). Diversamente, il perito dell'acquirente, dando conto delle specifiche condizioni delle colture piantate nei terreni e delle caratteristiche alluvionale dei suoli, ha preso le mosse anche dai valori medi ricavabili da specifici e ben denotati atti pubblici di compravendita, indicando, mediante apposita planimetria, la vicinanza tra i terreni compravenduti e quelli oggetto delle negoziazioni assunte a termine di paragone.
Il perito del convenuto ha anche segnalato che, tra la data del preliminare e quella del definitivo, vi è stata una frana su una specifica porzione dei terreni. A tal fine ha allegato immagini tratte dall'applicativo Google earth segnando l'area della frana, coerentemente con quanto indicato nel contratto definitivo (datato 17 marzo 2015). Il perito del convenuto ha, in particolare, messo in evidenza la manifestazione graduale del processo franoso tra il mese di dicembre 2014 e giugno
2016, sino all'evidente modifica dello stato dei luoghi descritta nella foto del 6 novembre 2018
(superando l'osservazione del perito di parte attrice che, pur allegando le foto in questione, ha genericamente riferito di non scorgervi alcun indizio di franosità).
Muovendo da tali dati, si può apprezzare l'attendibilità dei testi sentiti su richiesta del convenuto che, nel corso dell'udienza dell'11 luglio 2014, hanno confermato la presenza _3
del fenomeno franoso.
Il teste , che conosce i luoghi per aver già in precedenza eseguito opere di movimento terra Tes_2
per conto del (pacificamente titolare di terreni limitrofi a quelli oggetto della _3
compravendita) e per aver poi eseguito un diretto intervento su quelli in esame, ha riferito:
“Nell'autunno del 2014 con ho eseguito un sopralluogo sul terreno indicato. Occorrevano _3
due o tre giorni di lavoro a causa di una frana nei pressi del lago. Poi ci siamo tornati a marzo ma a causa dell'inverno, molto rigido, e per le forti acque ,la situazione era molto peggiorata. I filari della vigna con la frana si sono spostati, le condotte di irrigazione sono divenute inutilizzabile ed è stato neceSArio realizzare una nuova condotta sulla parte del terreno non franato. Per il resto ha deciso di non proseguire con altri lavori, non si è dato corso né _3
movimento terra, né palificazioni;
erano lavori economicamente troppo dispendiosi per il
”. _3
Dichiarazioni coerenti con quelle rese dal teste che “Ricordo che il terreno venne acquistato Tes_3 da nel 2015 o nell'anno 2014. Vi era un laghetto che a causa di una frana Controparte_1 necessità di interventi, c'era un vigneto che c'è ancora. Un altro vigneto è stato estirpato dopo
pagina 10 di 13 l'acquisto, intorno all'anno 2016. Io stesso l'ho aiutato a estirparlo;
abbiamo estirpato la vigna
a tettoia. Quando siamo andati a visitare l'azienda per un consiglio erano programmabili lavori di facile sistemazione, ma col paSAre dell'inverno, a causa di una frana, la situazione è peggiorata e una parte del terreno è divenuta impraticabile”.
In definitiva, in base a tutti gli atti valutati, non vi sono elementi per affermare che il prezzo iniziale di ero 170.000,00 fosse talmente basso da assimilare la cessione ad una frettolosa svendita, mentre vi sono molti elementi che giustificano l'abbattimento del prezzo tra la stipula del preliminare e la conclusione del definitivo.
Concludendo, secondo il collegio, la domanda di indegnità svolta contro a Controparte_1
succedere va respinta e, perciò, la successione di si è devoluta ex lege in favore Persona_3
dei due figli e . Controparte_1 Parte_1
Quest'ultimo, in qualità di coerede ha diritto a ricevere dal fratello la metà del prezzo ottenuto per la vendita dei terreni a , oltre interessi dalla data di stipula dell'atto nonchè Parte_3
la metà del valore di liquidazione della EI RL di diritto rumeno, oltre interessi dalla data di apertura della successione. Entro questi limiti va accolta la sua domanda.
Tanto deciso, con riguardo alle spese di lite ritiene il collegio che, secondo il criterio del valore effettivo della lite, il rilievo economico della controversia tra l'attore e vada Controparte_1
stimato in euro 170.000,00 alla luce del valore assegnato ai beni immobili costituenti l'asse relitto al momento di apertura della successione e non conoscendosi dati certi circa il valore del patrimonio di EI RL (essendo poco rilevante la quota di 200 Lei, pari a 40,18 euro). Va poi considerato che la controversia si è svolta mediante acquisizione documentale, anche attraverso cooperazione internazionale, nonché con approfondimento calligrafico mediante CTP (ripetuto due volte -con lo stesso esito- in seguito alle contestazioni del convenuto).
Le spese di lite, per la domanda di annullamento del testamento in connessione con quella di indegnità a succedere e di petizione ereditaria, vanno liquidate, in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014, in euro 15.000,00 nel complesso. Tenuto conto dell'esito del giudizio il convenuto va condannato in misura di 2/3, con compensazione Controparte_1 della restante frazione, tenuto conto della soccombenza parziale dell'attore sulla domanda di indegnità. Il convenuto va in definitiva condannato al pagamento delle spese di lite in misura di euro 10.000,00.
pagina 11 di 13 Il compenso per le CTU va posto definitivamente a carico del convenuto nei rapporti interni, fermo restando la solidarietà tra l'attore e il convenuto nei rapporti esterni Controparte_1
con gli Ausiliari.
L'attore va poi condannato a pagare le spese di lite nei confronti di e Parte_3
Parte_2
Il valore della domanda giudiziale nei confronti di va stimata, in base al valore Parte_3
effettivo della controversia in euro 170.000,00; mentre quella nei confronti di Parte_2 risulta indeterminabile, avendo fatto l'attore generico riferimento al valore della EI
[...]
RL, sulla base del mero indice degli “utili netti” (cioè: il reddito)- prodotti dalla EI RL
(asseritamente pari a euro 694.664,92, in un indeterminato intervallo). L'attività istruttoria si è svolta attraverso l'acquisizione e il dibattito istruttorio documentale, quanto alla causa contro
, attraverso l'ulteriore acquisizione di fonti orali riguardo alla causa Parte_2
contro . Parte_3
Le spese di lite contro in applicazione dei parametri di legge (D.M. Parte_2
n. 44 del 2014 e successivo aggiornamento), si liquidano in euro 9.000,00; le spese contro _3
, in applicazione del medesimo parametro, si applicano in euro 7.000,00.
[...]
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione, nonché richiamato il contenuto della sentenza parziale non definitiva pubblicata telematicamente il 16 maggio 2023:
Dichiara che gli eredi ex lege di , sono e Persona_3 Parte_1 Controparte_1
per quote uguali di ½.
Condanna a restituire a la somma di euro 60.000,00 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi legali dalla data del 17 marzo 2015 sino al soddisfo.
Condanna a restituire a la metà del patrimonio netto Controparte_1 Parte_1
detenuto dalla EI RL di diritto rumeno alla data di apertura della successione oltre interessi legali.
Condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore le spese in misura di Controparte_1
2/3, pari a euro 10.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge, compensandole per la restante frazione di 1/3, oltre euro 545,00 per esposizioni.
pagina 12 di 13 Pone i compensi e i costi per le CC.TT.UU., come liquidate con separati decreti, a carico del convenuto nell'ambito dei rapporti interni, ferma la solidarietà con l'attore Controparte_1
nei rapporti esterni con gli Ausiliari.
Condanna l'attore a pagare le spese di lite in favore di , in Parte_1 Parte_3
misura di euro 7.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 5% come per legge.
Condanna l'attore a pagare in favore di le spese di lite in misura Parte_1 Parte_2
di euro 9.000,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Così deciso a Palermo il 20 marzo 2025
Il Giudice Relatore
Filippo Lo Presti
l Presidente
Monica Stocco
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Monica Stocco Presidente dott. Filippo Lo Presti Giudice Relatore dott. Stefano Sajeva Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18646/2019 promoSA da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Palmisano, elettivamente domiciliato a Palermo, presso lo studio dell'Avv. Maria Chiara
Lupo, in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione, depositato in copia informatica, sottoscritta;
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso, anche Controparte_1 C.F._2
disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Crosta e Liborio Maurizio Costanza, presso il cui studio in
San Giuseppe Jato (Pa), ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti, come in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._3 dall'avvocato Rita Maccagnano, presso il cui studio in Palermo ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti, come in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F.: ), rappresentato e difeso, anche Parte_3 C.F._4
disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Albano e Vincenza Lupo, presso il cui studio in Palermo, ha pagina 1 di 13 eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente, come in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Oggetto: azione di impugnazione di testamento olografo;
azione di accertamento della delazione legittima dell'eredità; azione di petizione e restituzione dei beni ereditari.
Conclusioni delle Parti: come da verbale del 24 ottobre 2024 e come da memorie conclusionali depositate nei termini dell'art. 190 c.p.c. (ante riforma Cartabia)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
germano nonchè e , per far valere la sua CP_1 Parte_2 Controparte_2 qualità di erede legittimo del padre Salvatore, nato l'[...] e morto il 27 dicembre
2013, impugnando il testamento olografo datato 17 maggio 2013 e pubblicato il 4 febbraio 2014 che nominava unico erede il convenuto . Spiegava l'attore che il primo sospetto circa CP_1
la nullità del testamento era scaturito da una telefonata tra sua madre e sua moglie Testimone_1
Per_
ed era stato confermato dalla perizia grafologica quindi richiesta alla Dr.SA Persona_1
(in atti).
Secondo la complessiva prospettazione dell'attore, il falso era stato realizzato dalla - Tes_1
moglie del de cuius (in tal senso si orienta la richiesta di prova orale introdotta con la memoria di cui all'art 183, sesto comma n. 2: “Vero è che la sig.ra le ha riferito di aver scritto Tes_1 personalmente il testamento olografo del marito ”) e di tale falsità era consapevole Persona_3
il fratello che, nonostante ciò, ne richiedeva la pubblicazione e poi, in base al suo CP_1
contenuto, accettava l'eredità paterna, integrando l'ipotesi di esclusione dalla successione prevista dall'art. 462, secondo comma n. 6 c.c. Infine, per sfuggire alle possibili richieste restitutorie del pretermesso il dava avvio ad una serie di atti negoziali per liquidare il patrimonio _3
ereditario.
Invero, secondo l'attore, a dimostrazione dell'indegnità del fratello milita proprio il fatto che egli, poco tempo dopo la pubblicazione del testamento olografo, avviava un unitario programma negoziale teso alla distrazione del patrimonio di provenienza ereditaria e cioè dei terreni e degli immobili siti in Monreale nonché di quelli riferibili alla società JATOWEIN SRL, con sede nel
Comune di Bara, in Romania.
In particolare, ha allegato l'attore, il convenuto agiva nel modo seguente:
pagina 2 di 13 I) nell'ambito del giudizio di separazione personale dalla moglie, in data 23 luglio 2015 le cedeva gratuitamente i terreni siti in Monreale e denotati nel N.C.T. al foglio 123, particelle nn. 176, 148,
61, 175, 107, 168, 281, 282 e al foglio 74, particella 316; nonché gli immobili denotati nel NCU al foglio 123, particella 275 e foglio 74, particella 992;
II) il successivo 11 settembre 2015, una volta concluso il procedimento di separazione personale, costituiva la società “Agriturismo con socio unico, avente Parte_2 CP_3
sede nel Comune di Bara, in Romania e in parti data, con due contratti di comodato d'uso gratuito
EI RL concedeva all'Agriturismo the Life srl un immobile e un'area extraurbana sita nel
Comune di Bara, Romania;
indi, il 28 giugno 2023, assegnava “graziosamente” alla società della ex moglie le quote della JATOWEIN SRL per il valore del 95% dopo aver deliberato il relativo aumento del capitale sociale;
infine, il 31 ottobre 2018 deliberava lo scioglimento della società, che si concretizzava con atto del 19 dicembre 2018.
Secondo l'attore, gli accordi conclusi in sede di separazione personale da Controparte_1 con assolvono a una “fittizia” funzione satisfattivo solutoria, essendo invero Parte_2
finalizzati a consentire la dispersione del patrimonio ereditario riferibile ai terreni e alla EI
RL. Del resto, i rapporti tra gli “ex” coniugi erano rimasti saldi anche dopo la separazione, sino al punto che assumeva alle sue dipendenze l'ex marito con contratto di Parte_2
lavoro vigente fino al 22.06.2020;
III) Con contratto preliminare del 14 novembre 2014 prometteva la vendita dell'appezzamento di terreno contraddistinto al Catasto terreni, foglio 123, particelle 54, 55, 56, 57, esteso ettari 3.01.20, vigneto e di quello contraddistinto al Catasto terreni, foglio 123, particelle 97, 122, 244, esteso ettari 5.97.08, pascolo e vigneto, al prezzo complessivo di euro 170.000,00;
IV) infine, con contratto definitivo del 17 marzo 2015 li trasferiva al prezzo finale di euro 120.000, assolutamente inadeguato a remunerare il valore dei terreni il cui reale valore ammonta a euro
225.000,00 (come verificato dal CTP con relazione del 6 novembre 2019).
Secondo l'attore, il è stato connivente dell'erede apparente, agendo nella _3
consapevolezza della falsità del testamento traendone un vantaggio diretto consistente nell'acquisizione sottoprezzo di un cospicuo patrimonio immobiliare.
In base a tutto ciò, l'attore ha chiesto di: “accertare e dichiarare, la falsità del testamento olografo a firma del sig. datato 17.5.2013, pubblicato il 4.2.2014 in San Giuseppe Persona_3
Jato con atto di repertorio n. 20224, a rogito del Notaio e, quindi, l'inesistenza Persona_4
e/o nullità di detto testamento olografo;
e per l'effetto dichiarare aperta la successione ab
pagina 3 di 13 intestato del sig. con ogni effetto di legge;
nonché accertare e dichiarare Persona_3
l'indegnità del convenuto a succedere in quanto figlio per la quota spettante Controparte_1 di legittima nell'eredità del de cuius per le causali spiegate in narrativa, ed accertare la devoluzione in favore di chiamati ulteriori;
- condannare il sig. , a restituire all'eredità tutti i beni e/o gli immobili Controparte_1 ereditari attualmente detenuti senza titolo, e/o condannare alla restituzione dell'eventuale prezzo realizzato dalla vendita dei beni ereditari, e/o condannare al pagamento dell'equivalente valore reale di tutti i beni ereditari, oltre al risarcimento del danno nella misura richiesta a seguito dell'espletanda istruttoria ed in ogni caso a quella che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, altresì, il convenuto al pagamento, nella misura che sarà provata o ritenuta, dei frutti percepiti e percipiendi ex art. 464 c.c.;
- condannare il sig. e la sig.ra alla restituzione Controparte_2 Parte_2 all'eredità di tutti i beni ereditari, rispettivamente immobili e mobili, acquistati in mala fede dall'erede apparente”.
Con distinte comparse di costituzione e risposta del 3 febbraio 2020, hanno preso parte al giudizio i convenuti e eccependo: l'irritualità del Controparte_1 Parte_2 procedimento di mediazione, in quanto invalidamente introdotto dall'attore prima del giudizio, in violazione del D.lgs. n. 28 del 2010; l'inammissibilità delle domande;
il difetto di giurisdizione, con riguardo alle questioni relative ai terreni conferiti in società di diritto rumeno.
Nel merito i convenuti hanno contestato la fondatezza della prospettazione dell'attore e chiesto il rigetto delle domande negando la validità e la conformità all'originale dei documenti depositati in lingua rumena e riferibili alle vicende societarie della EI RL e dell'Agriturismo the life srl.
Il convenuto ha segnalato che gli immobili trasferiti alla moglie Controparte_1 nell'ambito del procedimento di separazione non hanno provenienza ereditaria e che la vendita conclusa con il non era affatto avvenuta per un prezzo irrisorio, non potendosi condividere _3 la perizia depositata dall'attore.
ha contestato che i beni assegnatile all'esito della separazione Parte_2 personale del marito poSAno ricondursi all'eredità di;
invero si tratta di beni Persona_3 personali dell'ex marito, trasferiti a tacitazione dell'obbligazione di mantenimento a cui era tenuto nei suoi confronti e nei riguardi della figlia. La ha così eccepito il proprio difetto di Parte_2
legittimazione passiva sostanziale, dal momento che non è stata in alcun modo coinvolta nelle vicende circolatorie del patrimonio ereditario. A margine di ciò, la convenuta ha contestato la pagina 4 di 13 veridicità delle operazioni commerciali e societarie allegate dall'attore in quanto coinvolgenti società rumene a lei riferibili.
Con la propria comparsa di costituzione e risposta, contestava integralmente Parte_3 la prospettazione dell'attore, osservando che, prima dell'acquisto, aveva verificato non solo la titolarità del bene in capo all'avente causa ma soprattutto aveva anche verificato che la moglie del de cuius -Agata aveva rinunciato all'eredità del marito con atto ricevuto dal Notaio Tes_1 il 27/01/2014 (all. 3 della comparsa di costituzione) e che l'attore aveva Persona_5 rinunziato all'azione di riduzione del testamento prestando acquiescenza alle disposizioni mortis causa del padre in forza di atto ricevuto dal Notaio il 10/3/2014, Rep 28134 Racc Persona_6
14821 (all. 4). Di tali verifiche si dava atto nel contratto preliminare.
Il convenuto ha contestato che la riduzione del prezzo nel contratto definitivo sia ingiustificata o poSA ritenersi sintomo di un intento in qualche misura fraudolento, osservando che, come pure indicato nl contratto definitivo, dopo la stipula del preliminare, era emerso che, a causa di eventi atmosferici, parte del terreno aveva subito smottamenti e fenomeni franosi, con distruzione di parte delle coltivazioni a vigneto;
emergeva inoltre che il laghetto collinare era stato realizzato in assenza di autorizzazione, risultando perciò abusivo.
Tanto allegato, il convenuto ha dunque segnalato di aver integralmente corrisposto il prezzo di vendita mediante assegno bancario n. 09063933388-04 non trasferibile, tratto su c/c a lui intestato presso Banca Sella, e due assegni bancari (nn. 3689562879-02 e n. 3689562880) tratti su c/c intrattenuto presso Unicredit.
Assegnati i termini di rito, l'istruttoria processuale si è inizialmente concentrata sulla domanda di impugnazione del testamento, mediante individuazione delle scritture di comparazione ritenute valide e nomina di CTU grafologica (cfr. ordinanza del 25 gennaio 2021).
All'esito degli accertamenti tecnici, con sentenza parziale del 12/16 maggio 2023 è stata dichiarata l'inefficacia del testamento datato 17.5.2013 riferito a in quanto privo di olografia Persona_3
e si è dichiarata l'apertura della delazione dell'eredità ex lege. Con separata ordinanza la causa è stata dunque rimeSA sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria.
Nel prosieguo dell'istruttoria, con ordinanza dell'1agosto 2023 (alla cui motivazione si rimanda) è stata disposta rogatoria internazionale secondo la procedura stabilita dal Regolamento
(UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, per acquisire, ex art. 213 c.p.c., la copia originale dei documenti nn. 3 e 12 della produzione dell'attore, e cioè il certificato camerale storico e il certificato camerale aggiornato della EI RL.
pagina 5 di 13 Con successiva ordinanza del 14 giugno 2024 sono state ammesse le fonti di prova indicate dal convenuto . _3
Nel corso dell'udienza del 24 ottobre 2024, sulle conclusioni delle Parti la causa è stata trattenuta in decisione.
***
All'esito della camera di consiglio, ritiene il Collegio che la petizione ereditaria dell'attore sia parzialmente fondata nei confronti del convenuto , mentre sono infondate le Controparte_1
richieste proposte nei confronti di e . Parte_2 Controparte_2
Quanto alla domanda di dichiarazione dell'indegnità di , secondo il CP_1 CP_1
Collegio, l'istruttoria non ha fornito alcun elemento concreto che consenta di affermare che il convenuto conoscesse- diversamente dal fratello- la falsità del testamento paterno.
L'attore non ha offerto alcun elemento utile a ricostruire le fasi di confezionamento del falso e i momenti precedenti la sua pubblicazione. Ha soltanto allegato di aver nutrito i primi sospetti di falsificazione del testamento “con estremo sgomento”, in base al contenuto di una non meglio circostanziata conversazione telefonica tra la e la sua compagna, senza allegare alcun Tes_1
dato concreto circa il contenuto dialogico e senza spiegare in che modo il convenuto avrebbe poi appreso la falsità dell'atto.
Dall'analisi complessiva della narrazione attorea, la conoscenza della falsità del testamento da parte di dovrebbe invece desumersi dal fatto che, dopo l'accettazione Controparte_1 dell'eredità, egli iniziò a compiere una sequenza di atti negoziali tutti mossi univocamente dall'intento di scampare ai rischi connessi al mendacio e segnatamente dalle possibili pretese dell'erede ingiustamente pretermesso.
L'attore assume così di poter dimostrare la conoscenza della falsità del testamento olografo da parte del convenuto prendendo le mosse dalla fraudolenza degli atti negoziali compiuti per consolidare gli effetti del mendacio. In altri termini: l'unico movente della meSA in atto di un unitario programma negoziale teso alla distrazione dei beni ereditari non poteva che essere quello di liquidare il patrimonio ereditario conseguito ingiustificatamente e ingiustamente, impedendo le mire restitutorie dell'erede leso.
Detto diversamente: per aver il convenuto compiuto atti negoziali distrattivi e liquidatori del patrimonio ereditato, dovrebbe ritenersi che egli sapesse che quel patrimonio non gli spettava essendo falso il testamento che glielo aveva assegnato.
pagina 6 di 13 Ebbene, non potendosi, ovviamente, assecondare un sillogismo apodittico, occorre verificare la fondatezza dell'apodosi e cioè dell'affermazione in base alla quale gli atti negoziali compiuti dopo l'accettazione dell'eredità da parte del convenuto non ebbero altra o prevalente ragione se non quella anzidetta (scaturendo dalla conoscenza di falsità del testamento) e occorre procedere in base a un approccio falsificazionista, indagando l'esistenza, in base agli atti, di ragioni o ipotesi alternative, valide in diritto e ragionevoli in fatto, escludendo ogni allegazione vaga -non suscettibili di verifica- procedendo alla valutazione dell'affermazione di fraudolenza solo se effettivamente riferibile alla vicenda successoria.
Orbene, va in premeSA osservato che, al netto della mera successione temporale degli atti negoziali sopra elencati, non vi sono allegazioni concrete per affermare anche la loro conseguenzialità teleologica nell'ambito di un unitario disegno distrattivo e fraudolento, coerente con la prospettazione di indegnità a succedere proposta in citazione.
Non vi è di innanzitutto alcun collegamento tra la vicenda successoria e il negozio di cessione immobiliare concluso il 23 luglio 2015 dal convenuto nell'ambito della separazione personale dalla moglie (atto peraltro non prodotto: l'all. n. 8 contiene soltanto la relativa nota di trascrizione).
In assenza di allegazione ipotecaria circa la consistenza del patrimonio ereditario, tra i pochi documenti in qualche modo utile al fine vi è la nota di trascrizione relativa alla dichiarazione di accettazione dell'eredità (cfr. all. n. 5 della citazione) che però non annovera i beni assegnati dal convenuto alla moglie, risultando così fondata l'eccezione dei convenuti. Dalla stipula del relativo negozio non si può quindi ricavare alcun dato a sostegno dell'ipotesi distrattiva narrata dall'attore e perciò neppure in ordine alla sua indegnità.
Risulta invece riferibile all'asse relitto la Società EI RL.
A tal riguardo l'attore ha depositato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 14 luglio
2014 sottoscritta da con autentica della Dr.SA Notaio in Controparte_1 Persona_6
Monreale, avente a oggetto l'affermazione di titolarità iure successionis della EI RL, con sede in Radmanesti, Comune di Bara e iscritta presso la Camera di commercio di Timisoara in
Romania.
La veridicità dell'atto è stata contestata mediante disconoscimento del convenuto CP_1
; senonchè, trattandosi di sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale, il mero
[...]
disconoscimento non consente di mettere in discussione la paternità dell'atto.
Inoltre, sono stati prodotti dall'attore (all. n. 3 e 12) i certificati camerali rumeni della citata società, parimenti contestati dai convenuti come non autentici anche in seguito alla procedura di cooperazione con le Autorità rumene che, pur trasmettendo gli atti depositati presso i registri della pagina 7 di 13 propria Camera di commercio, non ha certificato l'autenticità (non avendone competenza) di quelli allegati dall'attore e trasmessi con la fascicolo della rogatoria.
Tale aspetto non è però determinante.
L'Autorità giudiziaria rumena (Pretura di Timisoara), l'Ufficio Nazionale del Registro delle
Imprese-Ufficio del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Timis, in Romania, ha trasmesso il certificato camerale identificato dal codice a barre BRAF87557 nr. 110111/03.10.2019 riferito alla società di diritto rumeno EI srl, con numero di registrazione 12769, costituita il 24 luglio
2003, avente sede presso il Comune di Bara. Certificato del tutto identico a quello prodotto dall'attore. Il semplice confronto documentale dimostra che gli atti camerali prodotti dall'attore corrispondono a quelli trasmessi dal pubblico depositario rumeno.
Dal documento in questione risulta che EI RL venne costituita da Persona_3 mediante versamento dell'intero capitale sociale pari a 2.000.000 di LEI, convertiti dopo l'anno
2005 in 200 LEI (costituisce fatto notorio che il primo luglio 2005 aveva corso il nuovo LEU -al plurale secondo il rapporto 10.000 a 1); risulta anche che il 5 agosto 2014 si registrava il Per_7
subentro di nella titolarità di tutte le quote sociali. Controparte_1
Non vi è dubbio, perciò, che alla data dell'apertura della successione -27 dicembre 2023- l'asse relitto da annoverava l'intera partecipazione sociale nella EI RL di diritto Persona_3
rumeno.
Ciò, posto, diversamente da quanto sostenuto dall'atto di citazione, non è però vero che
[...]
offrì “graziosamente” alla sua ex moglie il 99,5% del capitale sociale della EI CP_1
srl. Dal report storico delle operazioni societarie ricavabile dal certificato camerale prodotto dallo stesso attore (pag. 18/21) si ricava, infatti, che il primo luglio 2016 veniva iscritto l'aumento del Pers capitale sociale tramite conferimento di 39.800,00 a parte della “Agriturismo The Life RL”.
Conseguentemente il capitale sociale della EI s.r.l. risultava di 40.000 LEI riferito per la quota del 99,5% alla conferitaria. Non vi è prova che il conferimento nella EI RL sia stato approvvigionato attingendo al patrimonio ereditario, di modo che non vi è prova della natura distrattiva dell'operazione. In tale contesto, la prospettazione di una gestione distrattiva della
EI srl da parte di al fine di fuggire al rischio delle future pretese Controparte_1
ereditarie del fratello non supera il livello della mera suggestione.
Neppure la stipula della compravendita conclusa tra e CP_1 CP_1 Parte_3
può ritenersi segnata da un nascosto intento fraudolento.
stipulò il contratto preliminare di compravendita del 14 novembre 2014 Parte_3
(trascritto il 18 novembre 2014), e dunque quello definitivo del 17 marzo 2015, in assoluta buona pagina 8 di 13 fede, positivamente dimostrata, in modo diretto, dalle verifiche preliminari eseguite prima di concludere l'affare.
Risulta, infatti, per tabulas che decise di concludere il contratto, dopo aver Parte_3
acquisito informazioni certe circa: 1) la provenienza ereditaria del diritto di proprietà dei beni ceduti in capo al venditore;
2) la rinuncia alla delazione ereditaria da parte della moglie del de cuius; 3) l'acquiescenza da parte dell'attore al testamento del padre. Parte_1
Per cui, secondo il Collegio, gli effetti dell'atto di compravendita stipulato con Controparte_1 sono salvi in base all'art. 534 secondo comma c.c. Tale conclusione vale anche nella prospettiva di invalidità dell'atto compiuto dal coerede a causa della dichiarata nullità del testamento che lo aveva legittimato a disporre del diritto. La pronuncia di invalidità del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione ma prima che sia pronunziata l'atto di disposizione compiuto dall'erede è valido (Cass. civ. ez. 6 - 2, Ordinanza n. 9364/2020) nei limiti dell'art. 1445 c.c. -e vale osservare che nel caso di specie non risulta trascritta la domanda di invalidità del testamento.
Stabilo ciò, ponendo mente all'azione di indegnità, si deve a questo punto affermare, ancora una volta, che neppure con riguardo al contratto concluso con il , vi sono elementi per _3 dedurre l'intenzione del di distrarre il patrimonio ereditario, anche a costo di svenderlo CP_1
(come sostenuto dall'attore), per mettersi al riparo dalle pretese restitutorie dell'erede legittimo frodato.
Le trattative per la vendita, e infine l'atto definitivo, anticipano di quattro anni la querela sporta dall'attore contro il fratello e la madre per l'asserito confezionamento e impiego doloso del testamento impugnato (22 febbraio 2019).
All'epoca di conclusione del contratto di compravendita, perciò, agiva sotto Controparte_1 la solida copertura dell'atto di acquiescenza al testamento sottoscritto in forma pubblica dal fratello e non vi era alcuna ragione di temere le successive pretese restitutorie. Tale considerazione mette in forte discussione il movente indicato dall'attore per suffragare la tesi della strumentalità degli atti negoziali e, in via deduttiva, svilisce moltissimo la pretesa di dedurre dalla conclusione del negozio la conoscenza della invalidità della chiamata testamentaria.
Si deve poi considerare quanto al prezzo pattuito che la perizia di stima depositata dal _3
(perizia giurata dell01 febbraio 2020, a firma del dr. , che approda al valore base di euro Per_8
148.216,20) risulta più completa e oggettivamente attendibile di quella depositata dall'attore
(perizia giurata del 6 dicembre 2019, a firma dell'Architetto che approda a un valore base Per_9
di euro 219.075). pagina 9 di 13 Il perito dell'attore, dopo aver premesso che per una obiettiva stima dei terreni occorre verificare lo stato di consistenza reale, non ha dato atto di alcun sopralluogo sui beni, ed è approdato alla stima finale affidandosi sostanzialmente ai dati ricavabili dalla banca dati OMI (osservatorio del mercato immobiliare). Diversamente, il perito dell'acquirente, dando conto delle specifiche condizioni delle colture piantate nei terreni e delle caratteristiche alluvionale dei suoli, ha preso le mosse anche dai valori medi ricavabili da specifici e ben denotati atti pubblici di compravendita, indicando, mediante apposita planimetria, la vicinanza tra i terreni compravenduti e quelli oggetto delle negoziazioni assunte a termine di paragone.
Il perito del convenuto ha anche segnalato che, tra la data del preliminare e quella del definitivo, vi è stata una frana su una specifica porzione dei terreni. A tal fine ha allegato immagini tratte dall'applicativo Google earth segnando l'area della frana, coerentemente con quanto indicato nel contratto definitivo (datato 17 marzo 2015). Il perito del convenuto ha, in particolare, messo in evidenza la manifestazione graduale del processo franoso tra il mese di dicembre 2014 e giugno
2016, sino all'evidente modifica dello stato dei luoghi descritta nella foto del 6 novembre 2018
(superando l'osservazione del perito di parte attrice che, pur allegando le foto in questione, ha genericamente riferito di non scorgervi alcun indizio di franosità).
Muovendo da tali dati, si può apprezzare l'attendibilità dei testi sentiti su richiesta del convenuto che, nel corso dell'udienza dell'11 luglio 2014, hanno confermato la presenza _3
del fenomeno franoso.
Il teste , che conosce i luoghi per aver già in precedenza eseguito opere di movimento terra Tes_2
per conto del (pacificamente titolare di terreni limitrofi a quelli oggetto della _3
compravendita) e per aver poi eseguito un diretto intervento su quelli in esame, ha riferito:
“Nell'autunno del 2014 con ho eseguito un sopralluogo sul terreno indicato. Occorrevano _3
due o tre giorni di lavoro a causa di una frana nei pressi del lago. Poi ci siamo tornati a marzo ma a causa dell'inverno, molto rigido, e per le forti acque ,la situazione era molto peggiorata. I filari della vigna con la frana si sono spostati, le condotte di irrigazione sono divenute inutilizzabile ed è stato neceSArio realizzare una nuova condotta sulla parte del terreno non franato. Per il resto ha deciso di non proseguire con altri lavori, non si è dato corso né _3
movimento terra, né palificazioni;
erano lavori economicamente troppo dispendiosi per il
”. _3
Dichiarazioni coerenti con quelle rese dal teste che “Ricordo che il terreno venne acquistato Tes_3 da nel 2015 o nell'anno 2014. Vi era un laghetto che a causa di una frana Controparte_1 necessità di interventi, c'era un vigneto che c'è ancora. Un altro vigneto è stato estirpato dopo
pagina 10 di 13 l'acquisto, intorno all'anno 2016. Io stesso l'ho aiutato a estirparlo;
abbiamo estirpato la vigna
a tettoia. Quando siamo andati a visitare l'azienda per un consiglio erano programmabili lavori di facile sistemazione, ma col paSAre dell'inverno, a causa di una frana, la situazione è peggiorata e una parte del terreno è divenuta impraticabile”.
In definitiva, in base a tutti gli atti valutati, non vi sono elementi per affermare che il prezzo iniziale di ero 170.000,00 fosse talmente basso da assimilare la cessione ad una frettolosa svendita, mentre vi sono molti elementi che giustificano l'abbattimento del prezzo tra la stipula del preliminare e la conclusione del definitivo.
Concludendo, secondo il collegio, la domanda di indegnità svolta contro a Controparte_1
succedere va respinta e, perciò, la successione di si è devoluta ex lege in favore Persona_3
dei due figli e . Controparte_1 Parte_1
Quest'ultimo, in qualità di coerede ha diritto a ricevere dal fratello la metà del prezzo ottenuto per la vendita dei terreni a , oltre interessi dalla data di stipula dell'atto nonchè Parte_3
la metà del valore di liquidazione della EI RL di diritto rumeno, oltre interessi dalla data di apertura della successione. Entro questi limiti va accolta la sua domanda.
Tanto deciso, con riguardo alle spese di lite ritiene il collegio che, secondo il criterio del valore effettivo della lite, il rilievo economico della controversia tra l'attore e vada Controparte_1
stimato in euro 170.000,00 alla luce del valore assegnato ai beni immobili costituenti l'asse relitto al momento di apertura della successione e non conoscendosi dati certi circa il valore del patrimonio di EI RL (essendo poco rilevante la quota di 200 Lei, pari a 40,18 euro). Va poi considerato che la controversia si è svolta mediante acquisizione documentale, anche attraverso cooperazione internazionale, nonché con approfondimento calligrafico mediante CTP (ripetuto due volte -con lo stesso esito- in seguito alle contestazioni del convenuto).
Le spese di lite, per la domanda di annullamento del testamento in connessione con quella di indegnità a succedere e di petizione ereditaria, vanno liquidate, in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014, in euro 15.000,00 nel complesso. Tenuto conto dell'esito del giudizio il convenuto va condannato in misura di 2/3, con compensazione Controparte_1 della restante frazione, tenuto conto della soccombenza parziale dell'attore sulla domanda di indegnità. Il convenuto va in definitiva condannato al pagamento delle spese di lite in misura di euro 10.000,00.
pagina 11 di 13 Il compenso per le CTU va posto definitivamente a carico del convenuto nei rapporti interni, fermo restando la solidarietà tra l'attore e il convenuto nei rapporti esterni Controparte_1
con gli Ausiliari.
L'attore va poi condannato a pagare le spese di lite nei confronti di e Parte_3
Parte_2
Il valore della domanda giudiziale nei confronti di va stimata, in base al valore Parte_3
effettivo della controversia in euro 170.000,00; mentre quella nei confronti di Parte_2 risulta indeterminabile, avendo fatto l'attore generico riferimento al valore della EI
[...]
RL, sulla base del mero indice degli “utili netti” (cioè: il reddito)- prodotti dalla EI RL
(asseritamente pari a euro 694.664,92, in un indeterminato intervallo). L'attività istruttoria si è svolta attraverso l'acquisizione e il dibattito istruttorio documentale, quanto alla causa contro
, attraverso l'ulteriore acquisizione di fonti orali riguardo alla causa Parte_2
contro . Parte_3
Le spese di lite contro in applicazione dei parametri di legge (D.M. Parte_2
n. 44 del 2014 e successivo aggiornamento), si liquidano in euro 9.000,00; le spese contro _3
, in applicazione del medesimo parametro, si applicano in euro 7.000,00.
[...]
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione, nonché richiamato il contenuto della sentenza parziale non definitiva pubblicata telematicamente il 16 maggio 2023:
Dichiara che gli eredi ex lege di , sono e Persona_3 Parte_1 Controparte_1
per quote uguali di ½.
Condanna a restituire a la somma di euro 60.000,00 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi legali dalla data del 17 marzo 2015 sino al soddisfo.
Condanna a restituire a la metà del patrimonio netto Controparte_1 Parte_1
detenuto dalla EI RL di diritto rumeno alla data di apertura della successione oltre interessi legali.
Condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore le spese in misura di Controparte_1
2/3, pari a euro 10.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge, compensandole per la restante frazione di 1/3, oltre euro 545,00 per esposizioni.
pagina 12 di 13 Pone i compensi e i costi per le CC.TT.UU., come liquidate con separati decreti, a carico del convenuto nell'ambito dei rapporti interni, ferma la solidarietà con l'attore Controparte_1
nei rapporti esterni con gli Ausiliari.
Condanna l'attore a pagare le spese di lite in favore di , in Parte_1 Parte_3
misura di euro 7.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 5% come per legge.
Condanna l'attore a pagare in favore di le spese di lite in misura Parte_1 Parte_2
di euro 9.000,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Così deciso a Palermo il 20 marzo 2025
Il Giudice Relatore
Filippo Lo Presti
l Presidente
Monica Stocco
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