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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1386 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 6393/19, pubblicata in data 09-8- 2019
T R A
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Striano alla via Serafino n. 20, presso lo studio dell'avv. Pasquale Serafino, che lo rappresenta e difende, giusta procura su foglio separato allegata all'atto di appello;
- APPELLANTE –
CONTRO
in persona dei l.r.p.t., Controparte_1
(P.IVA , con sede in Mogliano Veneto alla via P.IVA_1
Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo CRESCENZO ( giusta procura alle CodiceFiscale_2 liti per Notaio dr. in TREVISO Persona_1 del 18 dicembre 2014 Rep. 186905 e Racc. 30367, presso il cui studio è elett.te domiciliata;
- APPELLATO –
E
, nata a [...] il 23- CP_2
12-1981 res.te in Terzigno alla via Nazionale n. 52;
- APPELLATO CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
impugnava la sentenza n° 6393/19, Parte_1 pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il 09-8-2019.
Con la detta sentenza, il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti di e della CP_2 Controparte_1 finalizzata al risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale avvenuto in data 10-3-2014, in Striano alla via Furchi, allorquando il veicolo attoreo, mentre percorreva la detta via, veniva attinto da tergo dal quadriciclo CC538 tg. X6ZG6D, di proprietà e condotto dalla assicurato con , CP_2 Controparte_1 finendo sospinto verso un motociclo Piaggio tg. DR63457, in sosta lungo il margine destro della carreggiata riportando danni diretti ed indiretti.
Il Giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale ammessa e disposta la CTU tecnica, rigettava la domanda ritenendo la stessa infondata e non provata, attesa l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali.
Con l'atto di appello, impugnava Parte_1 la summenzionata sentenza per falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c, sulla valutazione delle prove, per aver ritenuto non provata la domanda sulla base di un errato giudizio di inattendibilità del teste escusso alla luce della produzione documentale e degli esiti della Ctu.
Insisteva, pertanto, per la totale riforma della sentenza impugnata con accoglimento della richiesta risarcitoria, in quanto fondata in fatto ed in diritto.
L'appellata compagnia assicurativa impugnava l'atto di appello, eccependone l'inammissibilità per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c nonché insistendo per la conferma della sentenza gravata.
Non si costituiva, invece, , che pertanto CP_2
è stata dichiarata contumace.
pag. 2/5 Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
Venendo quindi al merito del proposto gravame,
ha sostanzialmente denunciato una Parte_1 erronea valutazione, da parte del Giudice di Pace di Torre Annunziata, di tutta l'attività istruttoria compiuta in prime cure, in quanto non avrebbe ritenuto provato il fatto, né la responsabilità del conducente del quadriciclo, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi e giudicate inattendibili.
Sennonché, ritiene questo Giudice che l'appello sia infondato e, dunque, che esso debba essere rigettato per quanto di ragione, con conferma della sentenza impugnata.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, il Giudice di prime cure, con motivazione assolutamente condivisibile tanto da un punto di vista logico-ricostruttivo, quanto sotto l'aspetto squisitamente tecnico-giuridico, ha correttamente ritenuto non provata la domanda sulla base di tutte le risultanze istruttorie.
Invero, va rilevato che il giudizio di primo grado, proprio sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste attoreo, , escusso in data 28-9-2016, si è Testimone_1 concluso con il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall' , dal momento che le circostanze da questo Parte_1 riferite sono apparse vaghe, generiche, contrastanti con le ulteriori prove acquisite e, pertanto, non idonee a fondare un giudizio di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore.
Invero, la dinamica riferita del sinistro, nonostante il giudizio positivo di compatibilità dei danni risultante dalla espletata CTU tecnica, non appare verosimile in relazione alle caratteristiche dei veicoli coinvolti, con particolare pag. 3/5 riguardo alla diversa grandezza e peso del quadriciclo e dell'autovettura, nonché all'ulteriore causazione, per effetto dell'urto, dell'impatto con il motociclo fermo a margine della carreggiata.
In via ulteriore, l'inattendibilità della ricostruzione offerta, appare confortata dalle risultanze delle Banche Dati IVASS, prodotti dall'impresa assicuratrice nel primo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 135 del d.lgvo n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni private, dalle quali emerge un'elevata sinistrosità inerente alle parti del giudizio ed ai veicoli coinvolti, tale da rendere dubbia la veridicità della prospettazione dei fatti di causa.
In ordine alla valenza probatoria dei dati estrapolati dalla Banca Dati Sinistri, è opportuno rammentare che quest'ultima è un database ufficiale istituito per legge e gestito dall' Controparte_3
Possono accedere alla Banca Dati Sinistri tutti i
[...] titolari dei dati personali in esso presenti, le compagnie di assicurazione, le pubbliche amministrazioni nonché gli organi giudiziari al fine di prevenire e contrastare comportamenti fraudolenti nel settore della RCA obbligatoria. Le risultanze della Banca Dati Sinistro, dunque, stante la loro ufficialità e finalità, ben possono essere considerate come prove atipiche e concorrere a formare il libero convincimento del Giudice. La giurisprudenza di legittimità ha infatti costantemente rilevato che: “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche” (ex multis Cass. 20 gennaio 2017 n. 1593).
Dunque, dall'esame complessivo degli elementi probatori agli atti del giudizio, emerge l'impossibilità di ritenere accertata la vicenda storica oggetto di causa ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha rigettato la richiesta risarcitoria avanzata.
Quanto sopra, induce a ritenere che la sentenza gravata, del tutto condivisibile e corretta, vada confermata con rigetto della spiegata impugnazione.
pag. 4/5 Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa che, in assenza di nota, si liquidano d'ufficio sulla base dei valori medi dello scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 (con esclusione della fase istruttoria) di cui al D.M. 147/2022, come in dispositivo, nonché la condanna dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Nulla per le spese, invece, in favore di , CP_2 attesa la sua contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 6393/2019, depositata il 09-8-2019, proposto da nei confronti Parte_1 di , in persona del l.r.p.t., e Controparte_1
, così provvede: CP_2
- rigetta l'appello;
-condanna al pagamento in Parte_1 favore di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.701,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- nulla per le spese in favore di , rimasta CP_2 contumace;
- condanna a versare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Così deciso in Torre Annunziata, il 28.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1386 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 6393/19, pubblicata in data 09-8- 2019
T R A
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Striano alla via Serafino n. 20, presso lo studio dell'avv. Pasquale Serafino, che lo rappresenta e difende, giusta procura su foglio separato allegata all'atto di appello;
- APPELLANTE –
CONTRO
in persona dei l.r.p.t., Controparte_1
(P.IVA , con sede in Mogliano Veneto alla via P.IVA_1
Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo CRESCENZO ( giusta procura alle CodiceFiscale_2 liti per Notaio dr. in TREVISO Persona_1 del 18 dicembre 2014 Rep. 186905 e Racc. 30367, presso il cui studio è elett.te domiciliata;
- APPELLATO –
E
, nata a [...] il 23- CP_2
12-1981 res.te in Terzigno alla via Nazionale n. 52;
- APPELLATO CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
impugnava la sentenza n° 6393/19, Parte_1 pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e depositata il 09-8-2019.
Con la detta sentenza, il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti di e della CP_2 Controparte_1 finalizzata al risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale avvenuto in data 10-3-2014, in Striano alla via Furchi, allorquando il veicolo attoreo, mentre percorreva la detta via, veniva attinto da tergo dal quadriciclo CC538 tg. X6ZG6D, di proprietà e condotto dalla assicurato con , CP_2 Controparte_1 finendo sospinto verso un motociclo Piaggio tg. DR63457, in sosta lungo il margine destro della carreggiata riportando danni diretti ed indiretti.
Il Giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale ammessa e disposta la CTU tecnica, rigettava la domanda ritenendo la stessa infondata e non provata, attesa l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali.
Con l'atto di appello, impugnava Parte_1 la summenzionata sentenza per falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c, sulla valutazione delle prove, per aver ritenuto non provata la domanda sulla base di un errato giudizio di inattendibilità del teste escusso alla luce della produzione documentale e degli esiti della Ctu.
Insisteva, pertanto, per la totale riforma della sentenza impugnata con accoglimento della richiesta risarcitoria, in quanto fondata in fatto ed in diritto.
L'appellata compagnia assicurativa impugnava l'atto di appello, eccependone l'inammissibilità per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c nonché insistendo per la conferma della sentenza gravata.
Non si costituiva, invece, , che pertanto CP_2
è stata dichiarata contumace.
pag. 2/5 Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni, il Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
Venendo quindi al merito del proposto gravame,
ha sostanzialmente denunciato una Parte_1 erronea valutazione, da parte del Giudice di Pace di Torre Annunziata, di tutta l'attività istruttoria compiuta in prime cure, in quanto non avrebbe ritenuto provato il fatto, né la responsabilità del conducente del quadriciclo, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi e giudicate inattendibili.
Sennonché, ritiene questo Giudice che l'appello sia infondato e, dunque, che esso debba essere rigettato per quanto di ragione, con conferma della sentenza impugnata.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, il Giudice di prime cure, con motivazione assolutamente condivisibile tanto da un punto di vista logico-ricostruttivo, quanto sotto l'aspetto squisitamente tecnico-giuridico, ha correttamente ritenuto non provata la domanda sulla base di tutte le risultanze istruttorie.
Invero, va rilevato che il giudizio di primo grado, proprio sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste attoreo, , escusso in data 28-9-2016, si è Testimone_1 concluso con il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall' , dal momento che le circostanze da questo Parte_1 riferite sono apparse vaghe, generiche, contrastanti con le ulteriori prove acquisite e, pertanto, non idonee a fondare un giudizio di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore.
Invero, la dinamica riferita del sinistro, nonostante il giudizio positivo di compatibilità dei danni risultante dalla espletata CTU tecnica, non appare verosimile in relazione alle caratteristiche dei veicoli coinvolti, con particolare pag. 3/5 riguardo alla diversa grandezza e peso del quadriciclo e dell'autovettura, nonché all'ulteriore causazione, per effetto dell'urto, dell'impatto con il motociclo fermo a margine della carreggiata.
In via ulteriore, l'inattendibilità della ricostruzione offerta, appare confortata dalle risultanze delle Banche Dati IVASS, prodotti dall'impresa assicuratrice nel primo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 135 del d.lgvo n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni private, dalle quali emerge un'elevata sinistrosità inerente alle parti del giudizio ed ai veicoli coinvolti, tale da rendere dubbia la veridicità della prospettazione dei fatti di causa.
In ordine alla valenza probatoria dei dati estrapolati dalla Banca Dati Sinistri, è opportuno rammentare che quest'ultima è un database ufficiale istituito per legge e gestito dall' Controparte_3
Possono accedere alla Banca Dati Sinistri tutti i
[...] titolari dei dati personali in esso presenti, le compagnie di assicurazione, le pubbliche amministrazioni nonché gli organi giudiziari al fine di prevenire e contrastare comportamenti fraudolenti nel settore della RCA obbligatoria. Le risultanze della Banca Dati Sinistro, dunque, stante la loro ufficialità e finalità, ben possono essere considerate come prove atipiche e concorrere a formare il libero convincimento del Giudice. La giurisprudenza di legittimità ha infatti costantemente rilevato che: “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche” (ex multis Cass. 20 gennaio 2017 n. 1593).
Dunque, dall'esame complessivo degli elementi probatori agli atti del giudizio, emerge l'impossibilità di ritenere accertata la vicenda storica oggetto di causa ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha rigettato la richiesta risarcitoria avanzata.
Quanto sopra, induce a ritenere che la sentenza gravata, del tutto condivisibile e corretta, vada confermata con rigetto della spiegata impugnazione.
pag. 4/5 Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa che, in assenza di nota, si liquidano d'ufficio sulla base dei valori medi dello scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 (con esclusione della fase istruttoria) di cui al D.M. 147/2022, come in dispositivo, nonché la condanna dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Nulla per le spese, invece, in favore di , CP_2 attesa la sua contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 6393/2019, depositata il 09-8-2019, proposto da nei confronti Parte_1 di , in persona del l.r.p.t., e Controparte_1
, così provvede: CP_2
- rigetta l'appello;
-condanna al pagamento in Parte_1 favore di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.701,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- nulla per le spese in favore di , rimasta CP_2 contumace;
- condanna a versare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Così deciso in Torre Annunziata, il 28.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
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