Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. D'addario - Ricorrente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Enrico CP_1
Claudio SCHIAVONE - Convenuta –
OGGETTO: “ILLEGITTIME SOSPENSIONI PER CASSA INTEGRAZIONE”
Fatto e diritto
Con l'atto introduttivo parte ricorrente, lavoratore dipendente della società convenuta, operante presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, premesso di essere stato collocato in CIGS nei vari periodi precisati in ricorso, ha chiesto di dichiarare incidenter che gli indicati provvedimenti concessori della
[...]
attribuiti alla sono illegittimi (in Parte_2 CP_1 ragione della genericità dei previsti criteri di scelta e di rotazione) e, per l'effetto, dichiarare altresì l'illegittimità delle sospensioni del rapporto di lavoro;
conseguentemente, condannare parte convenuta a risarcirgli i danni patrimoniali (da parametrarsi alle retribuzioni non percepite nei periodi di sospensione ovvero, in via subordinata, alle differenze tra le retribuzioni che sarebbero state percepite se il rapporto di lavoro non fosse stato sospeso e l'indennità ricevuta a titolo di integrazione salariale straordinaria), nonché i danni non patrimoniali (da liquidarsi in via equitativa), oltre accessori e rifusione di spese.
La i è costituita deducendo l'infondatezza del ricorso. CP_1
La causa è stata discussa e decisa ex art.429 cpc
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2023, integralmente condivisa da questo giudice e qui richiamata ex art.118 disp att cpc.
In tale sentenza il Tribunale ha affermato che “Occorre subito rilevare che tutte le procedure di cassa integrazione a cui si riferisce il ricorso sono disciplinate ratione temporis dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”), entrato in vigore il 24 settembre 2015 e da applicarsi appunto, giusta quanto precisato dall'art. 44, ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore, quando non diversamente indicato. Deve quindi in primis osservarsi che – mentre l'art. 1, co. 7, l. n. 223 del 1991 (ora abrogato dall'art. 46, co. 1, lett. m, d.lgs. n. 148 del 2015) stabiliva che i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, nonché le modalità della rotazione, dovevano formare oggetto sia delle comunicazioni sia dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della l. 20 maggio 1975,
n. 164 – l'attualmente vigente art. 24, co. 1, d. lgs. n. 148 del 2015 dispone che la comunicazione iniziale possa essere limitata alla definizione generale delle cause delle sospensioni (o delle riduzioni dell'orario di lavoro), dell'entità e della durata delle stesse, nonché del numero dei lavoratori interessati. Viene quindi sostanzialmente rimessa alle parti sociali – in via esclusiva - la “gestione” delle sospensioni dal lavoro, tant'è che l'art. 24, co. 3, d.lgs. n. 148 del 2015 così dispone:
«Costituiscono oggetto dell'esame congiunto da tenersi anche in via telematica il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione». Si intavola dunque, in sede di consultazione, un obbligo a trattare in buona fede e correttezza che si articola, ad un primo livello, con l'esame delle ragioni per non poter attuare forme alternative di riduzione dell'orario di lavoro (ferma la necessità di percorrere la causale del contratto di solidarietà ex art. 24, co. 4, d.lgs. n. 148 del
2015) e di gestione delle eccedenze di personale (con l'incentivazione di forme flessibili di impiego: contratti a termine, a tempo parziale, ecc.); passando poi ad un secondo livello di trattativa che — accertata la necessità di procedere alla richiesta di intervento della cassa integrazione — individua le modalità della rotazione tra i lavoratori da sospendere, ovvero, laddove vi ostino ragioni tecnico-organizzative, vagliate espressamente dall'impresa e dal sindacato, criteri di scelta alternativi. Ove l'esame congiunto – come nelle fattispecie qui in esame - si sia concluso con un accordo sindacale (da ricondursi verosimilmente alla categoria del contratto cd. gestionale, che incide sul potere del datore di lavoro e, solo mediatamente, sul piano del rapporto di lavoro, ovvero comunque a quella del contratto collettivo aziendale, avuto anche riguardo al TESTO UNICO del 10 gennaio 2014 in materia di rappresentanza sindacale, in riferimento altresì alla estensione dell'efficacia soggettiva, questione che peraltro in questo giudizio non è stata posta), il controllo giudiziale potrà quindi essere esercitato sul regolare svolgimento della procedura di consultazione sindacale (ove sia contestato che le parti non abbiano condotto una trattativa seria e coinvolgente tutti i profili individuati dal legislatore, questione anche questa non sollevata in ricorso), nonché con riguardo ai criteri di scelta dei lavoratori da sospendere (i quali devono essere “coerenti” con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento della cassa integrazione) e delle eventuali “ragioni tecnico-organizzative” preclusive della rotazione. Questi due ultimi profili sono in effetti attinti dalle doglianze attoree, dovendosi quindi verificare il rispetto del limite interno della “congruità causale” tra i motivi per il ricorso all'intervento della cassa e le singole sospensioni (anche in riferimento ad eventuali motivi preclusivi della rotazione), mentre non risultano prospettate violazioni dei limiti c.d. “esterni” del potere di sospensione, che sono relativi alle scelte effettuate per motivo illecito e/o discriminatorio (v. CASS. LAV. 5 AGOSTO 2005 N° 16537). E solo su tali aspetti – in riferimento però unicamente all'esame congiunto ed all'accordo sindacale (non più alla iniziale comunicazione datoriale) – appare possibile fare applicazione dei costanti arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità fra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il relativo potere di sospensione, mentre grava sul dipendente interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta delle unità da sospendere, essendo a tal fine necessario, provare non solo l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro dipendente, ovvero che la propria sospensione è stata determinata da motivi discriminatori» (sic CASS. LAV. 4 OTTOBRE 2011 N° 20267, cui adde CASS. LAV. N° 31943/19, entrambe conformi ex multis a CASS. N.
3558/1999).
Sul punto, nel caso di specie, parte convenuta ha esposto nella memoria di costituzione una serie di circostanze di fatto, così sintetizzabili: • la convenuta si occupa di attività di edilizia e carpenteria per costruzioni civili ed industriali ed opera, con riferimento all'unità produttiva di Taranto, in regime di monocommittenza sulle commesse provenienti dalla società che pro tempore gestisce lo stabilimento siderurgico tarantino, di proprietà di
[...]
e gestito in fitto d'azienda da Controparte_2 oggi (commesse Controparte_3 Controparte_4 riguardanti in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria edile e l'esecuzione di nuovi progetti inerenti agli investimenti relativi al ciclo produttivo ed al risanamento ambientale); • i livelli produttivi dell'unità produttiva di Taranto sono determinati dai processi decisionali che riguardano lo stabilimento siderurgico che dettano l'an, il quando ed il quomodo delle opere svolte dalla e tale CP_1 dipendenza costituisce la ragione del ricorso alla CIGS, come precisato nelle note di avvio relative ad ognuna delle procedure in esame, posto che, in sostanza, la ricaduta delle vicende della società siderurgica sull'attività svolta dalla convenuta impatta sull'intero organico, così da determinare un immediato riflesso negativo sull'operatività dell'intera impresa;
• l'eterogeneità delle lavorazioni svolte dalla convenuta presso l'unità produttiva di Taranto richiede l'utilizzo di figure professionali differenti, sulla scorta dei cantieri via via avviati su disposizione della unica committente, essendo quindi impossibile prevedere ex ante quali siano le singole professionalità da utilizzare nelle future lavorazioni, mentre risulta plausibile richiamare o mantenere in servizio il personale necessario per le lavorazioni cantierabili o da riprendere sulla scorta delle valutazioni della committente;
• sono note le vicende che hanno interessato la monocommittente (a causa di provvedimenti giudiziari e legislativi e delle complesse vicende gestionali dello stabilimento siderurgico, con conseguente aleatorietà delle assegnazioni e delle autorizzazioni all'esecuzione delle opere commissionate), sicché la stessa – sulla scorta delle proprie necessità – ha avviato o sospeso le opere che costituiscono l'oggetto sociale della • in conseguenza di ciò, in sede di accordi sindacali stipulati all'esito CP_1 dell'esame congiunto, le parti hanno concordato il ricorso alla rotazione e pattuito che questa sarebbe stata attuata tenuto conto sia delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali sia della fungibilità delle mansioni e dei profili professionali dei singoli lavoratori, onde poter utilizzare – di volta in volta ed a rotazione – il personale necessario alle opere cantierizzate dalla monocommittente;
• le OO.SS. hanno seguìto l'attuazione di quanto previsto negli accordi nel corso di incontri periodici tenutisi nella fase esecutiva delle sospensioni per CIGS, in cui sono state anche concordate le liste del personale rientrante e del personale sospeso;
• il ricorrente è stato collocato in CIGS per un numero di ore non dissimile da quello osservato dagli altri dipendenti che prestavano – nei periodi oggetto di causa – la propria attività nel medesimo settore e disimpegnando le medesime mansioni. Orbene, in ordine alle suddette circostanze, occorre ovviamente rilevare la necessità che la controparte fin da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), trattandosi di circostanze da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18
LUGLIO 2016 N° 14652). Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636). Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro
(come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”. Inoltre è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS.
SEZ. II, 5 MARZO 2002 N° 3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 CP_5
N° 15107). Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore) o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ. III, 26 GIUGNO 2007 N° 14748). Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N° 3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS.
LAV. 9 FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896). Del resto, è appena il caso di rilevare che non può ritenersi idonea la mera allegazione di documentazione all'atto iniziale della controversia, dovendosi ritenere, in adesione ad autorevole orientamento giurisprudenziale di legittimità (CASS. LAV. 1° AGOSTO 2008 N°
21032), che essa è insufficiente se non si accompagna al recepimento in detto atto del suo contenuto nella parte capace di attestarne la asserita rilevanza ai fini decisori.
Ed allora, preso atto che le circostanze di fatto sopra rassegnate, sì come esposte dalla convenuta, non sono state specificamente contestate da parte ricorrente, sicché devono ritenersi dimostrate, deve quindi rilevarsi che la prospettazione attorea si basa solo su una asserita genericità dei criteri di scelta – nonostante siano stati espressamente pattuiti con le organizzazioni sindacali – senza alcuna deduzione in ordine alla concreta posizione soggettiva del ricorrente stesso (né, parimenti, in riferimento ad eventuali altri lavoratori che siano stati a lui preferiti). Ad ogni modo, le condizioni oggettive presupposte dalle procedure di CIGS (attinenti maxime alla situazione di crisi della società monocommittente della convenuta ed alla conseguente sostanziale impossibilità di prevedere ex ante con precisione le lavorazioni che sarebbero state affidate e poi cantierizzate) appaiono invero tali da interessare quali potenziali destinatari degli ammortizzatori pressoché tutti i dipendenti, essendo quindi ragionevole che le parti sociali abbiano stabilito che l'applicazione del criterio della rotazione avrebbe dovuto essere coordinato con le esigenze tecnico-organizzative e produttive tese al recupero ed alla salvaguardia dei livelli di efficienza e produttività posti dall'azienda in sede di programmazione, in attesa di una auspicata normalizzazione del ciclo delle attività oggetto di affidamento. Opina dunque il TRIBUNALE, in definitiva, che nel caso di specie i criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori da sospendere, sì come indicati negli accordi sindacali stipulati all'esito di esame congiunto, siano coerenti con le ragioni per le quali erano stati richiesti gli ammortizzatori sociali, nonché sufficientemente specifici, dovendosi avere riguardo al concreto contesto produttivo nel quale si erano manifestate le condizioni di crisi ed alla necessità di utilizzare le figure professionali effettivamente funzionali alle future (ma, al tempo, imprevedibili) attività da eseguire, essendosi altresì previsto un “monitoraggio” con le OO.SS. anche in fase di attuazione dei verbali di accordo con incontri periodici, senza che risulti alcuna contestazione eventualmente sollevata dalle OO.SS. stesse”.
Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, non risultando alcuna illegittimità nella condotta di parte convenuta, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Quanto alle spese, l'assoluta novità della questione dirimente affrontata induce a disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese di lite.
Taranto, 19.5.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. ssa Maria LEONE)