Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 774/2021
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Carlo Salvatore Hamel
Letti gli atti;
lette le note in sostituzione dell'udienza del giorno 5.3.2025;
OSSERVA
I presupposti per la nomina del curatore dell'eredità giacente sono: a)
la mancata accettazione da parte del chiamato;
b) il mancato possesso di beni ereditari da parte del chiamato stesso (art. 528 c.c.). In altri termini,
i presupposti della giacenza, da un lato, comprendono anche l'ipotesi in cui il chiamato sia ignoto, dall'altro, implicano la possibilità di una futura accettazione, con la conseguenza che, quando tale possibilità non è confi-
gurabile, perché i chiamati hanno rinunziato o perché hanno perduto il diritto di accettare (per rinunzia, prescrizione, decadenza), l'eredità è de-
voluta allo Stato, il cui acquisto opera di diritto e senza bisogno di accet-
tazione (art. 586 c.c.).
Ciò posto, la certezza sui presupposti dell'acquisto dell'eredità da parte dello Stato si acquisisce solo dopo il decorso di un certo tempo dalla mor-
te della de cuius. In particolare, il decorso di un decennio dalla data di apertura della successione, termine coincidente con quello di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, è da ritenersi sufficiente perché possa dirsi raggiunta la condizione di relativa certezza circa la mancanza di altri successibili e, quindi, sul fatto che si siano verificate le condizioni per la devoluzione dell'eredità in favore dello Stato.
Va, quindi, esaminata la posizione di originariamente Controparte_1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
chiamato all'eredità, che con missiva del giorno 2.10.24 ha rappresentato al Curatore dell'eredità giacente di aver accettato l'eredità della de cuius ex art. 476 c.c. in data 19.5.2024 e, comunque, di trovarsi nel possesso dei beni ereditari dal momento della morte di , così da do- Parte_1
versi ritenere erede puro e semplice al momento della notifica nei suoi confronti (4.9.2020) dell'atto di fissazione del termine ex art. 481 c.c. (cfr.
missive dell'avv. Noemi Stabile, nell'interesse di allegate Controparte_1
alle note del Curatore dell'eredità giacente del 15.10.24 e del 7.11.24).
Va, però, rilevato che:
- risulta provata l'avvenuta notifica in data 4.9.2020 al Parte_2
[.
del provvedimento del Tribunale di Trapani con il quale allo stesso ve-
niva assegnato termine fino al 28.10.2020 per accettare o rinunciare all'eredità della de cuius , ai sensi dell'art. 481 c.c., in acco- Parte_1
glimento dell'actio interrogatoria proposta dal creditore Controparte_2
;
[...]
- non risulta agli atti prova dell'intervenuta accettazione dell'eredità,
espressa o tacita, entro il termine assegnato dal Giudice da parte di
[...]
né risulta prova del fatto che il chiamato si trovasse nel Parte_3
possesso dei beni ereditari;
d'altronde, citato nel presen- Controparte_1
te procedimento, con atto notificato in data 11.1.2025, non è comparso all'udienza del giorno 29.1.2025, né si è costituito per fornire chiarimenti e prove in ordine alla sua pretesa qualità di erede;
- e gli altri chiamati all'eredità della de cuius Controparte_1 [...]
, e , devono, quindi, ritenersi de- Pt_1 Persona_1 Persona_2
caduto dal diritto di accettare l'eredità;
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- nelle more del procedimento sono decorsi più di dieci anni dalla mor-
te della de cuius, avvenuta in data 20.5.2014, così che va ritenuto pre-
scritto il diritto degli eventuali altri chiamati, allo stato ignoti, di accettare l'eredità della de cuius.
In definitiva, l'eredità della de cuius va ritenuta devolu- Parte_1
tasi allo stato ex art. 586 c.c.
Va poi approvato il rendiconto finale del Curatore presentato in data
28.1.2025, vista l'attività svolta dall'avv. Novara e l'assenza di contesta-
zioni da parte del creditore procedente in relazione all'operato dello stesso nel corso del procedimento.
PQM
• approva il rendiconto del curatore del giorno 28.1.25, invitandolo a depositare istanza di liquidazione;
• autorizza il curatore ad estinguere il conto corrente n. 80024 acceso presso l'Istituto CR (oggi Credit Agricole) – Agenzia di Trapani, intesta-
to a “Eredità giacente di (proc. n.774/21 R.G. Trib. TP)”, Parte_1
una volta divenuto definitivo il presente provvedimento (perché decorsi i termini di legge per l'eventuale impugnazione) e solo a seguito dell'avvenuta eventuale liquidazione dei compensi;
• dichiara chiusa l'eredità giacente in morte di;
Parte_1
• dà atto dell'intervenuta devoluzione ex lege dell'eredità allo Stato (che risponderà dei debiti ereditari nei limiti dell'attivo percepito) ex art. 586
c.c., disponendo che tutti i beni mobili e immobili, al netto delle eventuali somme liquidate al Curatore a titolo di compensi e spese, ed ogni altro at- to o documento ancora in possesso del curatore e riguardanti l'eredità di
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, vengano consegnati senza indugio all'Agenzia del Demanio Parte_1
competente;
• Onera il Curatore di notificare il presente provvedimento all'
[...]
(nei confronti della quale anche la cancelleria provvederà al- CP_3
la comunicazione) e a Controparte_1
• Dispone l'archiviazione del procedimento.
Trapani, 1.4.2025
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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