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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4841/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/04/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. NARDINI ILARIA
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (08/06/2001), e Per_1
(28.05.2006), entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2
indipendenti;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
27/01/2001 in PORDENONE (UD), con atto trascritto al n. 8 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno
2001, tra e alle seguenti Parte_1 Parte_2
condizioni:
1) nessun assegno divorzile tra i coniugi, i quali dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
2) Dispone che il sig. versi alla signora a titolo di Parte_1 Pt_2
contributo nel mantenimento dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, un importo mensile di € 150,00
a figlio (e quindi complessivamente € 300,00), somma che sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e di svago) sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come indicate e regolamentate nel Regolamento dell'Osservatorio
Nazionale sul diritto di famiglia, sezione di Udine, allegato al ricorso.
4) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORDENONE (PN), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.8, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2001.
Udine, li 03.06.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4841/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/04/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. NARDINI ILARIA
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (08/06/2001), e Per_1
(28.05.2006), entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2
indipendenti;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
27/01/2001 in PORDENONE (UD), con atto trascritto al n. 8 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno
2001, tra e alle seguenti Parte_1 Parte_2
condizioni:
1) nessun assegno divorzile tra i coniugi, i quali dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
2) Dispone che il sig. versi alla signora a titolo di Parte_1 Pt_2
contributo nel mantenimento dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, un importo mensile di € 150,00
a figlio (e quindi complessivamente € 300,00), somma che sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e di svago) sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come indicate e regolamentate nel Regolamento dell'Osservatorio
Nazionale sul diritto di famiglia, sezione di Udine, allegato al ricorso.
4) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORDENONE (PN), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.8, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2001.
Udine, li 03.06.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini