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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/07/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 205/2017 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in VIALE SCALA C.F._1
GRECA n. 23, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. ANTONIO CAPPUCCIO (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo, unitamente e disgiuntamente al dott. (c.f. Controparte_1 C.F._3 ricorrente
contro
, P.IVA Controparte_2
, con sede in Siracusa alla via Adige n. 3, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA
UNIONE SOVIETICA n. 4, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv.
GIANLUCA CARUSO (c.f. ), che la rappr. e dif. per C.F._4 procura in atti
resistente
e nei confronti di
, Controparte_3
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_2 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti _3 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._5
litisconsorte
__________________________________
FATTO E DIRITTO
1 Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo ha esposto: Parte_1
• di essere stato assunto dalla Controparte_2
(in sigla W.P.E. S.r.l.) nel gennaio 2012, con contratto part time, trasformato in full time nel marzo 2012, quale ingegnere progettista;
• di avere prestato la propria opera lavorativa secondo i seguenti orari di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
17.30, con pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00 (con eccezione del mercoledì, giornata in cui l'orario di lavoro era dalle ore 8.00 alle ore 18.30, e del venerdì, giornata in cui la prestazione lavorativa finiva alle ore 13.00);
• che in data 1.02.2015 al lavoratore è stato formalizzato licenziamento per giustificato motivo;
• che (p. 2 del ricorso introduttivo) << Il sig. Pt_1 ingenuamente, pensava di essere stato licenziato per crisi aziendale. Rimase stupito quando, a distanza di molto tempo, scoprì che il predetto recesso era stato imputato a questioni disciplinari e dunque ad un giustificato motivo soggettivo.
Nessun procedimento disciplinare fu mai intrapreso e promosso nei confronti del lavoratore. Nessuna motivazione,
2 dunque, avrebbe potuto giustificare un provvedimento di tal genere >>;
• che il ricorrente non ha ricevuto le Parte_1 retribuzioni mensili dal 1.02.2014 al licenziamento, oltre la tredicesima mensilità del 2014, per un totale netto di € 17.264,52, come da conteggi in atti (cfr. all. 5 al ricorso), somma comprensiva di retribuzioni mensili, differenze retributive, ferie non godute;
e che non era stato versato neanche il tfr (oggetto di separato decreto ingiuntivo). ha concluso chiedendo condannare la W.P.E. S.r.l. Parte_1 al pagamento della predetta somma di € 17.264,52 (o quella diversa accertata), condannare la W.P.E. S.r.l. al versamento presso dei _3 contributi ed oneri previdenziali ed assistenziali eventualmente evasi;
nonché chiedendo << ritenere e dichiarate illegittimo, irrituale, o inefficace il licenziamento irrogato per giustificato motivo soggettivo e per questo condannare parte resistente ad un equo risarcimento del danno >>.
Si è costituita in giudizio la , Controparte_2 contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto, proponendo anche domanda in via riconvenzionale.
In particolare, ha eccepito:
• che le circostanze rappresentate in ricorso non corrispondevano al reale andamento del rapporto lavorativo;
• che il ricorrente aveva lavorato per la odierna resistente, ma non per le ore indicate in ricorso;
precisamente, per tutta la durata del rapporto di lavoro, da quando era avvenuta la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, in data 1.03.2012, aveva << lavorato per sole otto ore al giorno, non un minuto di più. Mai il ricorrente ha svolto lavoro straordinario >>;
• che << Pertanto non sono dovuti o comunque non sono dovuti nella misura indicata, e si contestano specificamente, tutti gli elementi di retribuzione indicati nei conteggi allegati al ricorso, in quanto errati ed eccessivi oltre misura >> (seconda pagina della memoria);
• che, infatti, la retribuzione del ricorrente dopo la trasformazione del rapporto a tempo pieno era stata di circa € 1.100,00.
3 Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro, la W.P.E. S.r.l. ha affermato che << E' accaduto che il sig. improvvisamente, alla fine Pt_1 del Gennaio del 2015, non si è più presentato al lavoro, senza alcun preavviso, di fatto dimettendosi, ragion per cui la resistente ha diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva, prevista dal CCNL invocato, nella misura di Euro 500,00, di cui in via riconvenzionale espressamente si chiede il pagamento. La resistente, è stata allora costretta a formalizzare la cessazione del rapporto, indicando quale motivazione quella del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in mancanza di una comunicazione scritta del recesso da parte del lavoratore. Si osserva tuttavia, quanto alla contestazione della legittimità del licenziamento, che la richiesta risarcitoria formulata è inammissibile. Il lavoratore, infatti, non ha impugnato il licenziamento nel termine di cui all'art. 6 L. 604/66 e ss.mm., né ha proposto azione giudiziaria entro 180 giorni dall'impugnazione >>. La ha, quindi, concluso, chiedendo: Controparte_2
<< - rigettare o comunque dichiarare inammissibili tutte le domande avversarie;
- in subordine, ritenere e dichiarare che il credito della ricorrente non
è quello indicato in ricorso, ma quello di gran lunga inferiore che risulterà accertato in corso di causa;
- in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che il lavoratore si è dimessa senza preavviso e pertanto condannarlo al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di Euro 500,00, o quell'altra maggiore o minore che venisse accertata in corso di causa o alla compensazione parziale con la maggior somma che risultasse eventualmente dovuta al lavoratore >>.
Rilevato che parte ricorrente ha proposto anche domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di contributi omessi, al fine della tutela della sua posizione assicurativa, e che l'ente previdenziale assume la veste di litisconsorte necessario (cfr. Cass. , sez. lav.,
22/10/2020, n. 23142), è stata dispostal'integrazione del contraddittorio dei confronti di . _3
L' , costituitosi, ha chiesto la condanna della convenuta società _3 al versamento di quanto giudizialmente accertato come dovuto a titolo di contributi e sanzioni.
Vanno, in primo luogo, esaminate le vicende della cessazione del rapporto di lavoro.
4 E' documentale (cfr. documentazione allegata alla memoria responsiva) che il 2.02.2015 la W.P.E. S.r.l. ha effettuato comunicazione
UniLav di licenziamento di per giustificato motivo Parte_1 soggettivo;
da tale produzione documentale della società resistente emerge, quindi, che non è vero che il lavoratore si è dimesso senza preavviso, ma che è stato licenziato.
Sebbene non risulti avviato alcun procedimento disciplinare, comunque il ricorrente era a conoscenza della formalizzazione del licenziamento (anche se “ingenuamente pensava di essere stato licenziato per crisi aziendale”); il licenziamento non è stato impugnato nei termini, divenendo oramai definitivo, con la sanatoria di eventuali vizi.
L'assenza di contestazioni disciplinari rende impalpabili le ragioni di tale licenziamento.
In definitiva, si palesa l'infondatezza sia della domanda riconvenzionale, sia della domanda del ricorrente di dichiarazione di illegittimità del licenziamento e di conseguenziale risarcimento.
Resta, pertanto, da esaminare la domanda relativa alle differenze retributive.
Ciò posto, si osserva che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato
(Trib. Roma, sez. lav., 16/07/2019, n. 7118, in Redazione Giuffrè 2019);
l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato deve essere dimostrata da parte del lavoratore secondo i principi generali sanciti dall'art. 2697 c. c. sull'onere della prova (Trib. Roma, sez. lav., 11/04/2019,
n. 3677, in Redazione Giuffrè 2019; Trib. Bari, sez. lav., 11/04/2019, n.
1678, in Redazione Giuffrè 2019); in tema di contenzioso di lavoro, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del suo diritto
(Trib. Bari, sez. lav., 26/03/2019, n. 1403, in Redazione Giuffrè 2019); la sussistenza dell'elemento della subordinazione va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori
5 della subordinazione (Trib. Lecce, sez. lav., 30/05/2018, n. 1874, in
Redazione Giuffrè 2019).
Per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - presupposto indispensabile per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso, occorreva infatti la prova rigorosa che la prestazione lavorativa fosse stata eseguita in regime di subordinazione, ovvero in stato di pieno assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, in vista delle finalità produttive perseguite
- potere che si estrinseca in specifici ordini e non in semplici direttive, che sono compatibili con il lavoro autonomo, oltre che nell'esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo sulla esecuzione dell'attività lavorativa (Trib. Roma, sez. lav., 20/02/2019, n. 1663, in Redazione Giuffrè
2019).
Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697
c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso (Trib. Genova, 03/03/2009, n. 69, in Guida al diritto 2009, 20,
89).
Sono, poi, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti (Trib. Velletri, sez. lav., 15/10/2020, n. 1057, in Redazione Giuffrè 2020); in merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso (Trib.
Prato, sez. lav., 04/09/2020, n. 73, in Redazione Giuffrè 2020); incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale tempo supplementare, secondo il principio generale di cui all'art 2697 c.c. (Trib. Sassari, sez. lav., 27/08/2020, n. 215, in Redazione Giuffrè 2020).
6 Nel caso di specie è provato lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo le previsioni contrattuali, attesi gli esiti dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente (che ha riconosciuto tale circostanza, con valore confessorio, quindi) e in considerazione delle buste paga in atti (nei confronti del datore di lavoro la busta paga costituisce piena prova dei dati nella stessa indicati, con natura di vera e propria confessione stragiudiziale: Trib. Nola, sez. lav., 23/02/2023, n. 371, in
Redazione Giuffrè 2023, 94).
A supporto dello svolgimento di lavoro straordinario e/o supplementare, e della sussistenza di ferie non godute e non retribuite, vi sono soltanto le dichiarazioni della teste moglie del Testimone_1 ricorrente - e, quindi, di limitata attendibilità; in definitiva, in relazione a tali voci non può ritenersi che parte ricorrente abbia fornito la prova rigorosa a cui era tenuta.
Essendo stata fornita dal ricorrente la prova del suo diritto alla retribuzione per lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo le previsioni contrattuali, ed essendo stato allegato l'inadempimento della controparte (relativamente alle retribuzioni mensili dal 1.02.2014 al licenziamento, oltre la tredicesima mensilità del 2014), incombe, a questo punto, sulla società convenuta l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cass., sez. un., sent. n. 13533 del 2001, cui adde Cass. sent. n. 13925 del 2002; n. 17626 del 2002; n. 2647 del
2003; n. 5135 del 2003; n. 15249 del 2003; n. 18315 del 2003; n. 2387 del
2004; n. 6395 del 2004; n. 20073 del 2004; n. 8615 del 2006; n. 13674 del
2006; n. 1743 del 2007; n. 9351 del 2007; n. 26953 del 2008; n. 15677 del
2009; n. 936 del 2010); ma la W.P.E. S.r.l. non ha provato la regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali – ovvero, per quanto qui occupa, il pagamento alle retribuzioni mensili dal 1.02.2014 al licenziamento, oltre la tredicesima mensilità del 2014 (dalla documentazione in atti non si ricava alcun pagamento;
peraltro, parte resistente non ha neanche affermato di avere corrisposto alcunché in relazione ai crediti azionati).
Il netto in busta è pari ad € 15.718,38, così ricavato (cfr. le buste paga in atti): febbraio 2014 € 1.152,57; marzo 2014 € 1.164,13; aprile
2014 € 1.160,29; maggio 2014 € 1.244,13; giugno 2014 € 1.240,28; luglio
2014 € 1.244,13; agosto 2014 € 1.244,14; settembre 2014 € 1.240,28; ottobre 2014 € 1.244,18; novembre 2014 € 1.326,65; dicembre 2014 €
1.235,81; tredicesima 2014 € 1.091, 11; gennaio 2015 € 1.130,68 (la somma dei singoli importi dà, appunto, € 15.718,38).
7 In definitiva, la va condannata al Controparte_2 pagamento, in favore di , della somma di € 15.718,38; oltre Parte_1 gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
La dovrà provvedere anche alla Controparte_2 conseguenziale regolarizzazione contributiva a favore del ricorrente, laddove e nella misura in cui non sia maturata prescrizione (e va considerato, anche che l' ha rilevato che << Il rapporto di lavoro _3 durato tre anni ha beneficiato delle agevolazioni contributive di cui alla legge 407/90 che prevedeva per 36 mesi (tre anni appunto) l'esonero del pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro e il pagamento della contribuzione a carico del lavoratore >>).
Per completezza, va rilevato che parte ricorrente ha proposto anche domanda risarcitoria in relazione a pretesi finanziamenti operati con BNL e con il padre, per le difficoltà derivanti dall'illegittimo licenziamento;
domanda risarcitoria del tutto infondata, atteso quanto già osservato in relazione al licenziamento.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo, stante la solo parziale fondatezza della domanda di parte ricorrente;
i rimanenti due terzi seguono la soccombenza, e sono liquidati come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 205/2017 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna la
[...] al pagamento, in favore di , della somma Controparte_2 Parte_1 di € 15.718,38, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
condanna la alla conseguenziale Controparte_2 regolarizzazione contributiva a favore del ricorrente Parte_1
(laddove e nella misura in cui non sia maturata prescrizione, e secondo le precisazioni di cui in parte motiva);
8 compensa le spese di lite per un terzo e condanna la
[...] al rimborso in favore del ricorrente dei residui due terzi Controparte_2 delle spese di lite, residui due terzi nella somma di € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %; compensa integralmente le spese di lite con riferimento a . _3
Siracusa, 14/07/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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