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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 5689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5689 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6499/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUIDOTTI ROLANDINO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CAMPANELLA 15 MODENA presso il difensore avv. GUIDOTTI ROLANDINO ATTORE/I contro
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SPINA CHIARA e dell'avv. CONTE CP_1 P.IVA_2 LORENZO LUCA elettivamente domiciliato in VIA PINELLI, 29/A 31100 C.F._1 TREVISO presso il difensore avv. SPINA CHIARA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA MARANGONI Controparte_2 P.IVA_3 e dell'avv. LAURA CAVALLINI elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 69 ADRIA (RO) presso lo studio dell'avv. MARANGONI GIOVANNA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MERCURIO CP_3 CodiceFiscale_2 SC elettivamente domiciliato in VIALE ANCORA 17 VENEZIA presso lo studio dell'avv. MERCURIO SC
CONVENUTO/I
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio e CP_1 CP_3 CP_2
al fine di sentire accertare nei suoi confronti gli illeciti
[...] asseritamente perpetrati, con conseguenti e correlate domande inibitorie e di risarcimento dei danni patiti.
Ha dedotto, in particolare, la sussistenza di plurimi comportamenti illeciti variamente posti in essere al fine di favorire la neo costituita società e rappresentati dalla sottrazione di CP_1 dipendenti e collaboratori nonché degli stessi clienti che pagina 1 di 9 originariamente si affidavano alla odierna società attrice e dalla illecita appropriazione di segreti commerciali per la produzione dei medesimi prodotti.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti gli elementi costitutivi degli atti di concorrenza sleale di cui all'art 2598 c.c. con conseguente fondatezza delle domande di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del calo di fatturato riscontrato e delle ulteriori pretese inibitorie avanzate.
Si sono costituiti in giudizio gli odierni convenuti contestando quanto ex adverso dedotto in ragione della inesistenza di qualsivoglia mezzo illecito posto in essere dai soggetti coinvolti nella creazione ed espansione sul mercato della società CP_1 stante la mancata trasformazione della struttura aziendale delle società coinvolte, il ruolo di libero professionista di CP_3
(non inquadrato stabilmente, pertanto, all'interno della
[...] società convenuta) e l'inesistenza di una condotta appropriativa dei disegni recanti il logo di Parte_1
La causa è stata istruita tramite prove orali ed è stata trattenuta in decisione in data 20.11. 2025 a seguito di deposito di comparse conclusionali e repliche e di note scritte ex art 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni.
DIRITTO
Le domande di parte attrice sono infondate.
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la prospettazione di alcuni illeciti asseritamente posti in essere dai convenuti in concorso tra loro ai danni della società attrice e astrattamente suscettibili di essere inquadrati nell'alveo applicativo del disposto di cui all'art 2598 c.c.
Tale previsione normativa è una c.d. norma in bianco volta, infatti, alla tutela contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente (cfr. Cass. 18772/2019).
2. Orbene, nel caso di specie, non può ritenersi che siano integrati tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie prospettate, conformemente agli sviluppi giurisprudenziali in materia, per come di seguito illustrato
2.1. In particolare, non appare configurabile la denunciata situazione del c.d. storno di dipendenti. pagina 2 di 9 La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito come per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito;
a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente (v. Cass. ord. n. 3865/2020; cfr. anche, per tutte, Cass. sent. n. 31203/2017 e Cass. sent. n. 13424/2008).
Ebbene, nel caso in esame, difettano i presupposti fondativi della fattispecie invocata, non risultando in atti la sussistenza di sufficienti allegazioni e prove idonee a dimostrare l'effettiva sussistenza dei fatti costitutivi delle domande svolte.
In particolare, non risulta ricorrere il richiesto animus nocendi, ovverosia quell'insieme di condotte che si configurano come contrarie al canone di correttezza professionale e che, come detto, non si giustificano se non presupponendo un intendimento di depauperamento e danneggiamento dell'altrui struttura aziendale.
Innanzitutto occorre evidenziare come nel periodo temporale indicato da parte attrice a fronte delle dimissioni di massa di circa 15 dipendenti solo 2 di questi sono transitati al servizio dell'azienda concorrente senza che, rispetto a questi, siano ravvisabili le modalità illecite sopra riscontrate.
In particolare, all'esito delle prove orali rese, è emerso che
[...]
è stato assunto da peraltro non già in via CP_4 CP_1 diretta dalla società attrice ma da rispetto alla cui Parte_2 assunzione parte attrice non ha allegato alcun elemento di prova diretto o indiretto atto a dimostrare la natura simulata di tale rapporto di lavoro.
Dall'altro lato è stato assunto a seguito dell'esame Testimone_1 del Curriculum, che lo stesso ha inviato di propria iniziativa alla società convenuta (cfr. doc.4). pagina 3 di 9 Anche rispetto a tale dipendente non è stato allegato qualsivoglia comportamento ulteriore atto a dimostrare la natura illecita di tale assunzione, non avendo parte attrice neanche allegato l'importanza o un qualsivoglia ruolo primario e determinante nella struttura aziendale che lo stesso abbia ricoperto nel periodo antecedente di assunzione presso Parte_1
Ciò posto, quanto ai due dipendenti, va altresì osservato come nessuno dei due fosse vincolato da un patto di non concorrenza, patto che, come è noto, comporta una maggiorazione della retribuzione e che dimostra vieppiù la rilevanza del lavoratore nella posizione aziendale ricoperta.
L'assenza di patto di non concorrenza appare elemento assai rilevante, idoneo a ricondurre il passaggio da un'azienda all'altra nelle ordinarie dinamiche concorrenziali che fisiologicamente vedono le imprese competere non solo sul mercato dei beni e dei servizi, ma altresì sul mercato del lavoro.
All'inesistenza di modalità contrarie a buona fede nell'assunzione dei suddetti dipendenti si aggiunge altresì come non sia stato in alcun modo allegato o denunciato qualsivoglia comportamento direttamente “distrattivo” perpetrato dalla società convenuta idoneo a far ritenere presuntivamente esistente l'animus nocendi.
Di contro, costituisce circostanza incontestata che, nonostante tali dimissioni, la società attrice abbia continuato a mantenere la propria struttura operativa, comporta da circa 80 dipendenti.
Né tantomeno risulta allegato e provato che tali dimissioni abbiano comportato una significativa alterazione della struttura aziendale della società concorrente che, in quanto fondata di recente, ha continuato a mantenere una struttura aziendale fortemente ridotta e basata per lo più su collaborazioni esterne.
A ciò si aggiunga ulteriormente che già in fase antecedente tali dimissioni le strategie aziendali della società attrice erano autonomamente cambiate: per come prospettato dalla stessa attrice, invero, in via del tutto autonoma e indipendente ha Parte_1 progressivamente affidato i propri servizi a collaborazioni esterni, di fatto autonomamente mutando la propria struttura aziendale già nella fase antecedente la creazione di;
inoltre, sempre CP_1 secondo la prospettazione attorea, le dimissioni dei dipendenti sono avvenute in periodo di particolare flessione del mercato.
Tutti questi elementi, oltre all'inesistenza di qualsivoglia condotta distrattiva ad opera di parte convenuta, non consentono di ritenere esclusa una ricostruzione alternativa della fattispecie tale da rendere l'evento denunciato una evenienza del tutto fisiologica e pagina 4 di 9 comprensibile, scissa da qualsivoglia condotta di soggetti terzi e, piuttosto, correlata alle contingenze di mercato e alle mutate strategie aziendali.
In questo contesto probatorio, si appalesa altresì inidoneo a configurare la suddetta condotta illecita anche la collaborazione prestata da al servizio di ancorché CP_3 CP_1 avvenuta in violazione del patto di non concorrenza, per come accertato in separato giudizio, e dopo aver ricoperto un ruolo apicale presso la società attrice.
Le prove orali rese hanno infatti dimostrato che l'odierno convenuto non sia stato assunto con uno stabile rapporto di lavoro presso la società convenuta, avendo avviato, a seguito del rapporto di lavoro con un percorso di libera professione, caratterizzato Parte_1 da collaborazioni anche con società terze e dalla presenza non continuativa presso la società convenuta.
Alla luce di ciò, appare evidente come egli si sia determinato a mutare collocazione lavorativa sulla base di una insindacabile scelta di tipo personale.
Non si rinviene invero alcuna attività o induzione illecita in capo alla alla quale, a ben vedere, non è imputabile alcun CP_1 comportamento scorretto.
Piuttosto, si tratta di una scelta del tutto legittima del singolo lavoratore dipendente (con pluriennale esperienza lavorativa nel settore) verso un percorso professionale nuovo ancorché confacente alle specifiche competenze maturate nel corso della sua attività lavorativa presso Parte_1
Alla luce delle predette considerazioni, va dunque concluso nel senso che la valutazione complessiva delle allegazioni attoree e del materiale probatorio offerto a sostegno non consente di ritenere provata la sussistenza di una fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 del codice civile mediante storno di dipendenti.
E d'altra parte l'individuazione degli esatti confini e connotati della fattispecie in parola (ovverosia dello storno di dipendenti quale atto di concorrenza sleale, illecito ex art. 2598 n. 3 del c.c.) deve, comunque, necessariamente tener conto della piena cogenza in materia dei superiori principi costituzionali della libertà di impresa e di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione ('L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ') e della tutela e promozione del lavoro in tutte le sue forme ed espressioni ex art. 35 del Costituzione ('La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue pagina 5 di 9 forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori').
Pertanto, il solo fatto che un imprenditore offra prospettive remunerative ed economiche, anche in ordine alla durata e solidità del suo impegno professionale, ai lavoratori di altra impresa, così provocandone il passaggio da una all'altra, non può mai rappresentare di per sé un atto illecito.
La competizione fra imprenditori è infatti libera, e si svolge sia sul mercato dei beni e dei servizi che sul mercato del lavoro;
così come libera deve essere la determinazione del singolo lavoratore di decidere presso quale datore di lavoro effettuare la propria prestazione di lavoro dipendente valutando l'affidabilità del datore di lavoro medesimo e le possibilità di sviluppo e crescita sia personali che dell'azienda in cui è inserito o sta per inserirsi.
La contendibilità infatti non è caratteristica precipua del solo mercato dei beni e dei servizi, ma anche del mercato del lavoro, la cui flessibilità deve essere garantita, quanto all'ingresso o all'uscita dall'impresa, sia in senso discendente (ovverosia per scelta e decisione datoriale) che ascendente (ovverosia per scelta e decisione del prestatore di lavoro).
2.2. Parimenti non meritevole di accoglimento l'ulteriore prospettata ricorrenza di una fattispecie di indebita sottrazione di informazioni riservate ex artt. 98 e 99 del D. Lgs. n. 30/2005 (ora denominate 'segreti commerciali' a seguito della novella legislativa di cui al D. Lgs. n. 63/2018).
La deduzione è del tutto generica e infondata e, pertanto, deve essere disattesa.
Sul punto è sufficiente osservare come parte attrice nulla abbia allegato, provato e specificato circa la reale consistenza di dette informazioni, della loro concreta formalizzazione in documentazioni, protocolli scritti, codificazioni informatiche o specifici manuali o raccolte.
Nessuna produzione documentale è stata effettuata dalla parte attrice, la quale ha omesso di versare in atti qualsivoglia scritto o documento contenente le informazioni di cui trattasi (e ciò ben potendo avvalersi delle tutele di riservatezza assumibili dal giudice dell'articolo 121 ter del D. Lgs. n. 30/2005 come introdotto dalla novella di cui al D. Lgs. n. 63/2018).
Difetta pertanto una concreta allegazione e prova dell'effettiva esistenza e consistenza delle asserite informazioni riservate in parola (come detto da denominarsi ora 'segreti commerciali' a seguito della cenata novella di cui al D. Lgs. n. 63/2018). pagina 6 di 9 Né d'altra parte è stata allegata o provata la sussistenza dei requisiti di legge ex art. 98 del D. Lgs. n. 30/2005, non avendo parte attrice nulla dedotto (con sufficiente contezza e specificazione) circa la loro sottoposizione a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete e finanche circa la natura di informazioni aziendali segrete.
La parte attrice si è infatti limitata ad affermare del tutto genericamente che parte convenuta avrebbe utilizzato i medesimi disegni a disposizioni di senza tuttavia nulla Parte_1 specificare e provare in ordine alla concreta disponibilità degli stessi e alle reali misure di sicurezza adottate.
Ebbene, ciò chiarito, va evidenziato come in atti non vi sia alcuna prova di quali siano le informazioni riservate asseritamente sottratte, di quale consistenza esse siano connotate.
Nessuna prova vi è in ordine alla loro natura, alla loro organizzazione comune e unitaria nonché al valore economico che esse possano rivestire.
Da ultimo, non vi è prova alcuna circa il loro trasferimento alla nuova società così come circa il loro concreto Parte_1 utilizzo.
Si noti peraltro che nessuno dei testi escussi ha riferito in merito all'utilizzo di qualsivoglia disegno con logo apposto né Parte_1 tantomeno ha saputo riferire in merito a qualsivoglia progetto della società attrice adesso in possesso di CP_1
2.3. Infine, si appalesa infondata l'ulteriore prospettazione concernente l'accaparramento della clientela ad opera della società convenuta.
La deduzione è infondata e, pertanto, va disattesa e ciò in ragione delle seguenti considerazioni:
- l'acquisizione di un cliente di un'altra impresa è in via generale del tutto lecito, salvo che ciò avvenga attraverso mezzi illeciti;
- la competizione di mercato esclude qualsivoglia concezione proprietaria dei clienti, ciò cui consegue l'evidenza secondo cui essi sono liberamente contendibili in punto di prezzo e di qualità di servizio;
- nel caso in esame è stata esclusa la ricorrenza di una fattispecie di storno illecito così come non vi è prova che vi sia stata sottrazione di segreti commerciali (quali liste clienti, profilatura clienti, archivio storico di precedenti offerte e ordine, specifici o disegni tecnici);
pagina 7 di 9 - nessun documento fra quelli prodotti in atti dimostra che la parte convenuta si sia avvalsa di mezzi illeciti;
- non vi è poi in atti alcun elemento da cui poter inferire che la parte convenuta abbia sfruttato conoscenze e informazioni rientranti nel patrimonio esclusivo della società attrice;
Le prove orali hanno inoltre reso evidente come le principali aziende del settore avessero già provveduto alla individuazione di fornitori alternativi a confermando che la stessa non fosse la Parte_1 loro esclusiva interlocutrice, proprio in ragione delle gravi problematiche concernenti i prodotti forniti e le condizioni economiche.
A ciò si aggiunga che è fisiologico che il cliente, il quale ha sempre avuto rapporti con una data persona all'interno di una compagine aziendale per la raccolta degli ordini e la gestione della relazione commerciale, una volta che quell'unità di personale si collochi lavorativamente presso altro datore di lavoro, si determini a continuare la relazione commerciale con il nuovo datore di lavoro.
Anche in questo caso ciò che è rilevante è che tale evenienza non si verifichi mediante mezzi illeciti.
Infatti, è del tutto legittimo che il cliente desideri mantenere la relazione commerciale con la persona fisica che è sempre stata il proprio referente in relazione a prodotti o servizi standard non coperti da privative di sorta.
Dunque, la circostanza che un cliente decida di seguire il proprio referente abituale presso altro datore di lavoro e che il nuovo datore instauri rapporti contrattuali con detto cliente non costituisce alcuna violazione dei canoni di concorrenza leale ex art. 2598 del codice civile ove ciò avvenga basandosi sul patrimonio conoscitivo e tecnico commerciale acquisito dal lavoratore e compendiabile nelle sue capacità mnemoniche senza ricorso a mezzi illeciti.
La Corte Suprema di Cassazione ha invero precisato che 'è il caso inoltre di puntualizzare che la concorrenza sleale per 'illecito sviamento di clientela' è un concetto estremamente vago e non tipizzato, e pertanto non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto...). Il tentativo di sviare la clientela (che non 'appartiene' all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è che contesa della clientela) sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui all'articolo 2598,
pagina 8 di 9 n.3, e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria).
Non è quindi sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori. Tale non è, di per sé, l'utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente.
Nel caso in esame, come sopra detto, allo stato degli atti, non si rinviene alcun mezzo illecito (sottrazione indebita di segreti commerciali, vendita sotto costo, storno illecito di dipendenti, violazione di privative industriali) e, pertanto, i contatti avuti da con i precedenti clienti di appaiono del CP_1 Parte_1 tutto leciti e fisiologici.
L'insussistenza di qualsivoglia fatto illecito nei termini sopra illustrati, consente di ritenere assorbite le ulteriori pretese inibitore e risarcitorie formulate.
3. La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Imprese, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di Parte_1 CP_1 lite che liquida in euro 10.800,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- condanna a rifondere a le spese di Parte_1 CP_3 lite che liquida in euro 10.800,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_2 spese di lite che liquida in euro 10.800,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Venezia, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6499/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUIDOTTI ROLANDINO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CAMPANELLA 15 MODENA presso il difensore avv. GUIDOTTI ROLANDINO ATTORE/I contro
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SPINA CHIARA e dell'avv. CONTE CP_1 P.IVA_2 LORENZO LUCA elettivamente domiciliato in VIA PINELLI, 29/A 31100 C.F._1 TREVISO presso il difensore avv. SPINA CHIARA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA MARANGONI Controparte_2 P.IVA_3 e dell'avv. LAURA CAVALLINI elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 69 ADRIA (RO) presso lo studio dell'avv. MARANGONI GIOVANNA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MERCURIO CP_3 CodiceFiscale_2 SC elettivamente domiciliato in VIALE ANCORA 17 VENEZIA presso lo studio dell'avv. MERCURIO SC
CONVENUTO/I
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio e CP_1 CP_3 CP_2
al fine di sentire accertare nei suoi confronti gli illeciti
[...] asseritamente perpetrati, con conseguenti e correlate domande inibitorie e di risarcimento dei danni patiti.
Ha dedotto, in particolare, la sussistenza di plurimi comportamenti illeciti variamente posti in essere al fine di favorire la neo costituita società e rappresentati dalla sottrazione di CP_1 dipendenti e collaboratori nonché degli stessi clienti che pagina 1 di 9 originariamente si affidavano alla odierna società attrice e dalla illecita appropriazione di segreti commerciali per la produzione dei medesimi prodotti.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti gli elementi costitutivi degli atti di concorrenza sleale di cui all'art 2598 c.c. con conseguente fondatezza delle domande di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del calo di fatturato riscontrato e delle ulteriori pretese inibitorie avanzate.
Si sono costituiti in giudizio gli odierni convenuti contestando quanto ex adverso dedotto in ragione della inesistenza di qualsivoglia mezzo illecito posto in essere dai soggetti coinvolti nella creazione ed espansione sul mercato della società CP_1 stante la mancata trasformazione della struttura aziendale delle società coinvolte, il ruolo di libero professionista di CP_3
(non inquadrato stabilmente, pertanto, all'interno della
[...] società convenuta) e l'inesistenza di una condotta appropriativa dei disegni recanti il logo di Parte_1
La causa è stata istruita tramite prove orali ed è stata trattenuta in decisione in data 20.11. 2025 a seguito di deposito di comparse conclusionali e repliche e di note scritte ex art 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni.
DIRITTO
Le domande di parte attrice sono infondate.
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la prospettazione di alcuni illeciti asseritamente posti in essere dai convenuti in concorso tra loro ai danni della società attrice e astrattamente suscettibili di essere inquadrati nell'alveo applicativo del disposto di cui all'art 2598 c.c.
Tale previsione normativa è una c.d. norma in bianco volta, infatti, alla tutela contro l'abuso concorrenziale a fronte di atti contrari alla correttezza professionale del concorrente (cfr. Cass. 18772/2019).
2. Orbene, nel caso di specie, non può ritenersi che siano integrati tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie prospettate, conformemente agli sviluppi giurisprudenziali in materia, per come di seguito illustrato
2.1. In particolare, non appare configurabile la denunciata situazione del c.d. storno di dipendenti. pagina 2 di 9 La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito come per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito;
a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente (v. Cass. ord. n. 3865/2020; cfr. anche, per tutte, Cass. sent. n. 31203/2017 e Cass. sent. n. 13424/2008).
Ebbene, nel caso in esame, difettano i presupposti fondativi della fattispecie invocata, non risultando in atti la sussistenza di sufficienti allegazioni e prove idonee a dimostrare l'effettiva sussistenza dei fatti costitutivi delle domande svolte.
In particolare, non risulta ricorrere il richiesto animus nocendi, ovverosia quell'insieme di condotte che si configurano come contrarie al canone di correttezza professionale e che, come detto, non si giustificano se non presupponendo un intendimento di depauperamento e danneggiamento dell'altrui struttura aziendale.
Innanzitutto occorre evidenziare come nel periodo temporale indicato da parte attrice a fronte delle dimissioni di massa di circa 15 dipendenti solo 2 di questi sono transitati al servizio dell'azienda concorrente senza che, rispetto a questi, siano ravvisabili le modalità illecite sopra riscontrate.
In particolare, all'esito delle prove orali rese, è emerso che
[...]
è stato assunto da peraltro non già in via CP_4 CP_1 diretta dalla società attrice ma da rispetto alla cui Parte_2 assunzione parte attrice non ha allegato alcun elemento di prova diretto o indiretto atto a dimostrare la natura simulata di tale rapporto di lavoro.
Dall'altro lato è stato assunto a seguito dell'esame Testimone_1 del Curriculum, che lo stesso ha inviato di propria iniziativa alla società convenuta (cfr. doc.4). pagina 3 di 9 Anche rispetto a tale dipendente non è stato allegato qualsivoglia comportamento ulteriore atto a dimostrare la natura illecita di tale assunzione, non avendo parte attrice neanche allegato l'importanza o un qualsivoglia ruolo primario e determinante nella struttura aziendale che lo stesso abbia ricoperto nel periodo antecedente di assunzione presso Parte_1
Ciò posto, quanto ai due dipendenti, va altresì osservato come nessuno dei due fosse vincolato da un patto di non concorrenza, patto che, come è noto, comporta una maggiorazione della retribuzione e che dimostra vieppiù la rilevanza del lavoratore nella posizione aziendale ricoperta.
L'assenza di patto di non concorrenza appare elemento assai rilevante, idoneo a ricondurre il passaggio da un'azienda all'altra nelle ordinarie dinamiche concorrenziali che fisiologicamente vedono le imprese competere non solo sul mercato dei beni e dei servizi, ma altresì sul mercato del lavoro.
All'inesistenza di modalità contrarie a buona fede nell'assunzione dei suddetti dipendenti si aggiunge altresì come non sia stato in alcun modo allegato o denunciato qualsivoglia comportamento direttamente “distrattivo” perpetrato dalla società convenuta idoneo a far ritenere presuntivamente esistente l'animus nocendi.
Di contro, costituisce circostanza incontestata che, nonostante tali dimissioni, la società attrice abbia continuato a mantenere la propria struttura operativa, comporta da circa 80 dipendenti.
Né tantomeno risulta allegato e provato che tali dimissioni abbiano comportato una significativa alterazione della struttura aziendale della società concorrente che, in quanto fondata di recente, ha continuato a mantenere una struttura aziendale fortemente ridotta e basata per lo più su collaborazioni esterne.
A ciò si aggiunga ulteriormente che già in fase antecedente tali dimissioni le strategie aziendali della società attrice erano autonomamente cambiate: per come prospettato dalla stessa attrice, invero, in via del tutto autonoma e indipendente ha Parte_1 progressivamente affidato i propri servizi a collaborazioni esterni, di fatto autonomamente mutando la propria struttura aziendale già nella fase antecedente la creazione di;
inoltre, sempre CP_1 secondo la prospettazione attorea, le dimissioni dei dipendenti sono avvenute in periodo di particolare flessione del mercato.
Tutti questi elementi, oltre all'inesistenza di qualsivoglia condotta distrattiva ad opera di parte convenuta, non consentono di ritenere esclusa una ricostruzione alternativa della fattispecie tale da rendere l'evento denunciato una evenienza del tutto fisiologica e pagina 4 di 9 comprensibile, scissa da qualsivoglia condotta di soggetti terzi e, piuttosto, correlata alle contingenze di mercato e alle mutate strategie aziendali.
In questo contesto probatorio, si appalesa altresì inidoneo a configurare la suddetta condotta illecita anche la collaborazione prestata da al servizio di ancorché CP_3 CP_1 avvenuta in violazione del patto di non concorrenza, per come accertato in separato giudizio, e dopo aver ricoperto un ruolo apicale presso la società attrice.
Le prove orali rese hanno infatti dimostrato che l'odierno convenuto non sia stato assunto con uno stabile rapporto di lavoro presso la società convenuta, avendo avviato, a seguito del rapporto di lavoro con un percorso di libera professione, caratterizzato Parte_1 da collaborazioni anche con società terze e dalla presenza non continuativa presso la società convenuta.
Alla luce di ciò, appare evidente come egli si sia determinato a mutare collocazione lavorativa sulla base di una insindacabile scelta di tipo personale.
Non si rinviene invero alcuna attività o induzione illecita in capo alla alla quale, a ben vedere, non è imputabile alcun CP_1 comportamento scorretto.
Piuttosto, si tratta di una scelta del tutto legittima del singolo lavoratore dipendente (con pluriennale esperienza lavorativa nel settore) verso un percorso professionale nuovo ancorché confacente alle specifiche competenze maturate nel corso della sua attività lavorativa presso Parte_1
Alla luce delle predette considerazioni, va dunque concluso nel senso che la valutazione complessiva delle allegazioni attoree e del materiale probatorio offerto a sostegno non consente di ritenere provata la sussistenza di una fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 del codice civile mediante storno di dipendenti.
E d'altra parte l'individuazione degli esatti confini e connotati della fattispecie in parola (ovverosia dello storno di dipendenti quale atto di concorrenza sleale, illecito ex art. 2598 n. 3 del c.c.) deve, comunque, necessariamente tener conto della piena cogenza in materia dei superiori principi costituzionali della libertà di impresa e di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione ('L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ') e della tutela e promozione del lavoro in tutte le sue forme ed espressioni ex art. 35 del Costituzione ('La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue pagina 5 di 9 forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori').
Pertanto, il solo fatto che un imprenditore offra prospettive remunerative ed economiche, anche in ordine alla durata e solidità del suo impegno professionale, ai lavoratori di altra impresa, così provocandone il passaggio da una all'altra, non può mai rappresentare di per sé un atto illecito.
La competizione fra imprenditori è infatti libera, e si svolge sia sul mercato dei beni e dei servizi che sul mercato del lavoro;
così come libera deve essere la determinazione del singolo lavoratore di decidere presso quale datore di lavoro effettuare la propria prestazione di lavoro dipendente valutando l'affidabilità del datore di lavoro medesimo e le possibilità di sviluppo e crescita sia personali che dell'azienda in cui è inserito o sta per inserirsi.
La contendibilità infatti non è caratteristica precipua del solo mercato dei beni e dei servizi, ma anche del mercato del lavoro, la cui flessibilità deve essere garantita, quanto all'ingresso o all'uscita dall'impresa, sia in senso discendente (ovverosia per scelta e decisione datoriale) che ascendente (ovverosia per scelta e decisione del prestatore di lavoro).
2.2. Parimenti non meritevole di accoglimento l'ulteriore prospettata ricorrenza di una fattispecie di indebita sottrazione di informazioni riservate ex artt. 98 e 99 del D. Lgs. n. 30/2005 (ora denominate 'segreti commerciali' a seguito della novella legislativa di cui al D. Lgs. n. 63/2018).
La deduzione è del tutto generica e infondata e, pertanto, deve essere disattesa.
Sul punto è sufficiente osservare come parte attrice nulla abbia allegato, provato e specificato circa la reale consistenza di dette informazioni, della loro concreta formalizzazione in documentazioni, protocolli scritti, codificazioni informatiche o specifici manuali o raccolte.
Nessuna produzione documentale è stata effettuata dalla parte attrice, la quale ha omesso di versare in atti qualsivoglia scritto o documento contenente le informazioni di cui trattasi (e ciò ben potendo avvalersi delle tutele di riservatezza assumibili dal giudice dell'articolo 121 ter del D. Lgs. n. 30/2005 come introdotto dalla novella di cui al D. Lgs. n. 63/2018).
Difetta pertanto una concreta allegazione e prova dell'effettiva esistenza e consistenza delle asserite informazioni riservate in parola (come detto da denominarsi ora 'segreti commerciali' a seguito della cenata novella di cui al D. Lgs. n. 63/2018). pagina 6 di 9 Né d'altra parte è stata allegata o provata la sussistenza dei requisiti di legge ex art. 98 del D. Lgs. n. 30/2005, non avendo parte attrice nulla dedotto (con sufficiente contezza e specificazione) circa la loro sottoposizione a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete e finanche circa la natura di informazioni aziendali segrete.
La parte attrice si è infatti limitata ad affermare del tutto genericamente che parte convenuta avrebbe utilizzato i medesimi disegni a disposizioni di senza tuttavia nulla Parte_1 specificare e provare in ordine alla concreta disponibilità degli stessi e alle reali misure di sicurezza adottate.
Ebbene, ciò chiarito, va evidenziato come in atti non vi sia alcuna prova di quali siano le informazioni riservate asseritamente sottratte, di quale consistenza esse siano connotate.
Nessuna prova vi è in ordine alla loro natura, alla loro organizzazione comune e unitaria nonché al valore economico che esse possano rivestire.
Da ultimo, non vi è prova alcuna circa il loro trasferimento alla nuova società così come circa il loro concreto Parte_1 utilizzo.
Si noti peraltro che nessuno dei testi escussi ha riferito in merito all'utilizzo di qualsivoglia disegno con logo apposto né Parte_1 tantomeno ha saputo riferire in merito a qualsivoglia progetto della società attrice adesso in possesso di CP_1
2.3. Infine, si appalesa infondata l'ulteriore prospettazione concernente l'accaparramento della clientela ad opera della società convenuta.
La deduzione è infondata e, pertanto, va disattesa e ciò in ragione delle seguenti considerazioni:
- l'acquisizione di un cliente di un'altra impresa è in via generale del tutto lecito, salvo che ciò avvenga attraverso mezzi illeciti;
- la competizione di mercato esclude qualsivoglia concezione proprietaria dei clienti, ciò cui consegue l'evidenza secondo cui essi sono liberamente contendibili in punto di prezzo e di qualità di servizio;
- nel caso in esame è stata esclusa la ricorrenza di una fattispecie di storno illecito così come non vi è prova che vi sia stata sottrazione di segreti commerciali (quali liste clienti, profilatura clienti, archivio storico di precedenti offerte e ordine, specifici o disegni tecnici);
pagina 7 di 9 - nessun documento fra quelli prodotti in atti dimostra che la parte convenuta si sia avvalsa di mezzi illeciti;
- non vi è poi in atti alcun elemento da cui poter inferire che la parte convenuta abbia sfruttato conoscenze e informazioni rientranti nel patrimonio esclusivo della società attrice;
Le prove orali hanno inoltre reso evidente come le principali aziende del settore avessero già provveduto alla individuazione di fornitori alternativi a confermando che la stessa non fosse la Parte_1 loro esclusiva interlocutrice, proprio in ragione delle gravi problematiche concernenti i prodotti forniti e le condizioni economiche.
A ciò si aggiunga che è fisiologico che il cliente, il quale ha sempre avuto rapporti con una data persona all'interno di una compagine aziendale per la raccolta degli ordini e la gestione della relazione commerciale, una volta che quell'unità di personale si collochi lavorativamente presso altro datore di lavoro, si determini a continuare la relazione commerciale con il nuovo datore di lavoro.
Anche in questo caso ciò che è rilevante è che tale evenienza non si verifichi mediante mezzi illeciti.
Infatti, è del tutto legittimo che il cliente desideri mantenere la relazione commerciale con la persona fisica che è sempre stata il proprio referente in relazione a prodotti o servizi standard non coperti da privative di sorta.
Dunque, la circostanza che un cliente decida di seguire il proprio referente abituale presso altro datore di lavoro e che il nuovo datore instauri rapporti contrattuali con detto cliente non costituisce alcuna violazione dei canoni di concorrenza leale ex art. 2598 del codice civile ove ciò avvenga basandosi sul patrimonio conoscitivo e tecnico commerciale acquisito dal lavoratore e compendiabile nelle sue capacità mnemoniche senza ricorso a mezzi illeciti.
La Corte Suprema di Cassazione ha invero precisato che 'è il caso inoltre di puntualizzare che la concorrenza sleale per 'illecito sviamento di clientela' è un concetto estremamente vago e non tipizzato, e pertanto non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto...). Il tentativo di sviare la clientela (che non 'appartiene' all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è che contesa della clientela) sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui all'articolo 2598,
pagina 8 di 9 n.3, e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria).
Non è quindi sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori. Tale non è, di per sé, l'utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente.
Nel caso in esame, come sopra detto, allo stato degli atti, non si rinviene alcun mezzo illecito (sottrazione indebita di segreti commerciali, vendita sotto costo, storno illecito di dipendenti, violazione di privative industriali) e, pertanto, i contatti avuti da con i precedenti clienti di appaiono del CP_1 Parte_1 tutto leciti e fisiologici.
L'insussistenza di qualsivoglia fatto illecito nei termini sopra illustrati, consente di ritenere assorbite le ulteriori pretese inibitore e risarcitorie formulate.
3. La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Imprese, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di Parte_1 CP_1 lite che liquida in euro 10.800,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- condanna a rifondere a le spese di Parte_1 CP_3 lite che liquida in euro 10.800,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
- condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_2 spese di lite che liquida in euro 10.800,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Venezia, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Albenzio
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