CA
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 01/10/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta composta dai Signori Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott. Giovanna Sanfilippo Giudice Ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.323/2021 RGCA
Promossa da
DA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ermanno C.F._1
Trebastoni per procura a margine dell'atto di appello appellante
CONTRO
1 (c.f./P. ) in Controparte_1 PartitaIVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Nicosia rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Cosentino congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Marilena Di Salvo, giusta procura in atti.
appellata
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante:
Piaccia a codesta Corte d'appello in riforma della sentenza n. 300/2021 emessa dal Tribunale di Enna:
1) revocare la condanna alla rifusione delle spese legali disposte a carico del signor e ciò sia con riferimento al giudizio Pt_1
esecutivo R.G.E. M. 253/2020 che a quello di reclamo avente R.G.
587/2021;
2) Condannare controparte alla restituzione di euro 1023,77 pari a quanto è stato da essa corrisposto a titolo di spese legali in ottemperanza dell'impugnata sentenza (confr. bonifico del 7.06.2021 doc 26) , oltre gli interessi legali al tasso di cui all'articolo 1284 co.4° c.c. da computare dal 7.06.2021 alla data di effettivo rimborso;
3) In subordine, sollevare questione di incostituzionalità dell'art. 629 co. 3° c.p.c. laddove si ritenga che tale norma non possa che essere interpretata nel senso che, in caso di rinuncia alla procedura esecutiva mobiliare da parte del creditore procedente, e se imponga la condanna alle spese dello stesso, in applicazione dell'art.306 co. 4
c.p.c. senza possibilità di valutazione discrezionale.
Con distrazione a favore del difensore delle spese legali di ambo i gradi del giudizio alla cui rifusione deve essere condannata la
[...]
ex art.93 c.p.c. CP_2
Per l'Appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello
2 respingere l'appello per le ragioni esposte e confermare la sentenza impugnata. Conseguentemente rigettare la domanda di restituzione dell'importo versato in esecuzione alla sentenza n. 320/2021,ed in ogni caso rigettare la domanda di condanna al pagamento degli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. 4° comma atteso che la norma non è applicabile, non trattandosi di somme corrisposte a titolo di inadempimento contrattuale. In ogni caso rigettare la questione di incostituzionalità dell'articolo 629 co.3°c.p.c. in quanto manifestamente infondata e irrilevante ai fini della decisione della presente controversia.
Con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ritualmente notificato Parte_2
impugnava l'ordinanza del 9.01.2021 resa dal G.E. nella
[...]
procedura esecutiva iscritta al n. 253/2020 con la quale, a seguito della rinunzia del creditore procedente, odierno appellante,(sulla quale concordava la debitrice dopo avere proposto sostanziale CP_1 opposizione all'esecuzione con richiesta di sospensione del processo esecutivo) veniva dichiarata l'estinzione del procedimento esecutivo con compensazione delle spese processuali, chiedendo la condanna del rinunciante al pagamento delle spese legali ai sensi degli artt. Pt_1
629 e 306 c.p.c. (per avere iscritto a ruolo 3 pignoramenti per lo stesso credito).
Si costituiva , odierno appellante, chiedendo il rigetto Parte_1 della domanda e la condanna alle spese anche ex art. 96 co. 3 C.p.p ribadendo così come ritenuto dal G.Es. che la notifica di più pignoramenti presso terzi da parte di esso creditore era avvenuta nel legittimo tentativo di ottenere il pagamento del credito vantato e non per aggravare la posizione della cooperativa debitrice.
L'iter istruttorio veniva compiuto con acquisizione documentale.
3 Con sentenza pubblicata l' 1.06.2021 il Tribunale di Enna accogliendo il reclamo proposto da ed in riforma dell'ordinanza nel CP_1
procedimento R.G.E. n. 253/ 2020 così statuiva:
Condanna alla rifusione delle spese processuali in Parte_1
favore di liquidate in euro 428,00 Parte_2
oltre accessori come per legge;
condannava altresì il Parte_1
alla rifusione delle spese processuali in favore di liquidate in euro CP_1
428,00 oltre accessori come per legge.
*****
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, Parte_1
deducendo, con unico articolato motivo, l'illegittimità della sentenza impugnata e ne ha chiesto la riforma con il favore delle spese.
Si è costituita la società ed ha chiesto il rigetto dell'appello con CP_1
vittoria delle spese del grado.
In corso di giudizio con ordinanza riservata depositata il 22.02.23,la Corte ha rigettato l'istanza di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata “anche in considerazione della spiegata eccezione di costituzionalità, la cui ammissibilità e rilevanza saranno tuttavia vagliate unitamente al merito”…rinviando la causa per la discussione.
All'udienza del 28 novembre 2024, viste le conclusioni depositate dai procuratori delle parti, la Corte ha posto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
con l'atto di gravame, reitera le argomentazioni sulle Parte_1
quali il Tribunale del reclamo ha statuito riformando l'ordinanza del G.Es., applicando l'art.306 c.p.c. e richiamando arresti giurisprudenziali che regolano puntualmente la fattispecie.
4 La censura ad avviso del Collegio deve pertanto ritenersi infondata.
Sinteticamente riepilogando, con ordinanza del 09.01.2021 il G.E. del Tribunale di Enna ha dichiarato la estinzione (per rinuncia del pignorante) della procedura esecutiva promossa dal nei confronti della , con compensazione Pt_1 Controparte_1
delle spese;
ciò in considerazione della circostanza, che la notifica di più pignoramenti presso terzi da parte del creditore sia avvenuta nel legittimo tentativo di ottenere il pagamento del credito vantato e non per aggravare la posizione della cooperativa debitrice.
Ha proposto, in subordine questione di costituzionalità dell'art.629 c.p.c. co.3.
L condividendo l'opportunità della rinuncia, ha proposto CP_1 reclamo avverso la predetta ordinanza, chiedendo la condanna del rinunciante al pagamento delle spese legali ai sensi degli artt. Pt_1
629 e 306 c.p.c.
Con sentenza n.300/2021 il Tribunale di Enna ha accolto la richiesta del pagamento delle spese legali, liquidate complessivamente in €856, oltre accessori, ritenendo che le spese legali devono essere disposte a carico del rinunciante ex art. 306 c.p.c., richiamato dal comma 3 dell'art.629 c.p.c.
Nella fattispecie, il thema decidendum attiene alla corretta applicazione degli articoli 629 e 306 del codice di rito.
L'art. 629 c.p.c. disciplina l'estinzione del processo esecutivo per rinuncia
“Il processo si estingue se prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo
5 rinunciano agli atti…. disponendo al co. 3) “In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'art.306” che prevede appunto la condanna del rinunciante alle spese legali “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti….”
Ad avviso del Collegio, come del resto correttamente rilevato dal
Tribunale del reclamo e affermato dal S.C. in numerosi arresti con orientamento consolidato, nessuna discrezionalità per ciò che riguarda le spese del rinunciante è riconosciuta al giudice Così Cass.Civ.27.02.2009
n.4849 “l'ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti ed alla conseguente estinzione del processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione nel liquidare le spese ai sensi del combinato disposto degli art.306 e 629
c.p.c.si limita, in mancanza di diverso accordo tra le parti, a porre le spese a carico del creditore rinunciante, non incorre nel vizio del difetto di assoluta mancanza di motivazione, trattandosi di determinazione rispetto alla quale non sussiste alcun poter discrezionale del giudice.”(In senso conforme Cass.Civ. sez.lav.,04.08.2000,n.10306).
Ciò è tanto vero che laddove la legge ha inteso conferire tale discrezionalità, lo ha specificamente previsto secondo il noto principio ubi lex voluit dixit (così ad esempio, è nel caso previsto dall'art.391 c.p.c.- rinuncia al ricorso per cassazione che al 2°co. prevede “il decreto,l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese”- ed a conferma di quanto esposto, la cui differente formulazione della norma implica, il potere discrezionale della Corte sul regolamento delle spese. --- ovvero che la
Corte possa(e non quindi, debba) condannare o meno il rinunciante alle spese del giudizio, accordandole il potere discrezionale non rinvenibile nel dettato dell'art.306 c.p.c.
Ritiene la Corte, che il Tribunale abbia ritenuto a ragione, di accogliere il reclamo di condannando al pagamento delle spese CP_1 Pt_1 legali.
6 Peraltro a nulla approda la sollevata questione di costituzionalità proposta, laddove va rilevato che, rientra nelle competenze del legislatore stabilire un criterio rigido di regolamento delle spese che comunque risulta conforme al generale criterio della soccombenza, tale dovendo considerarsi il comportamento del rinunciante che ha avviato un giudizio per poi farlo estinguere ed essendo in ogni caso previsto e quindi possibile, un diverso accordo delle parti.
La sentenza impugnata quindi va confermata.
Consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico dell'appellante ed a favore della soc.coop. , si liquidano in complessivi euro 1.500,00, CP_1
oltre rimborso spese generali ed oltre IVA e C.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
631/2022 pubblicata in data 22 novembre 2022, del Tribunale di Enna, appellata da Parte_1
condanna l' appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate come in parte motiva in favore della Soc.Coop. Controparte_1
Caltanissetta, 26 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Giovanna Sanfilippo Dott.Roberto Rezzonico
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta composta dai Signori Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott. Giovanna Sanfilippo Giudice Ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.323/2021 RGCA
Promossa da
DA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ermanno C.F._1
Trebastoni per procura a margine dell'atto di appello appellante
CONTRO
1 (c.f./P. ) in Controparte_1 PartitaIVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Nicosia rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Cosentino congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Marilena Di Salvo, giusta procura in atti.
appellata
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante:
Piaccia a codesta Corte d'appello in riforma della sentenza n. 300/2021 emessa dal Tribunale di Enna:
1) revocare la condanna alla rifusione delle spese legali disposte a carico del signor e ciò sia con riferimento al giudizio Pt_1
esecutivo R.G.E. M. 253/2020 che a quello di reclamo avente R.G.
587/2021;
2) Condannare controparte alla restituzione di euro 1023,77 pari a quanto è stato da essa corrisposto a titolo di spese legali in ottemperanza dell'impugnata sentenza (confr. bonifico del 7.06.2021 doc 26) , oltre gli interessi legali al tasso di cui all'articolo 1284 co.4° c.c. da computare dal 7.06.2021 alla data di effettivo rimborso;
3) In subordine, sollevare questione di incostituzionalità dell'art. 629 co. 3° c.p.c. laddove si ritenga che tale norma non possa che essere interpretata nel senso che, in caso di rinuncia alla procedura esecutiva mobiliare da parte del creditore procedente, e se imponga la condanna alle spese dello stesso, in applicazione dell'art.306 co. 4
c.p.c. senza possibilità di valutazione discrezionale.
Con distrazione a favore del difensore delle spese legali di ambo i gradi del giudizio alla cui rifusione deve essere condannata la
[...]
ex art.93 c.p.c. CP_2
Per l'Appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d' Appello
2 respingere l'appello per le ragioni esposte e confermare la sentenza impugnata. Conseguentemente rigettare la domanda di restituzione dell'importo versato in esecuzione alla sentenza n. 320/2021,ed in ogni caso rigettare la domanda di condanna al pagamento degli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. 4° comma atteso che la norma non è applicabile, non trattandosi di somme corrisposte a titolo di inadempimento contrattuale. In ogni caso rigettare la questione di incostituzionalità dell'articolo 629 co.3°c.p.c. in quanto manifestamente infondata e irrilevante ai fini della decisione della presente controversia.
Con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ritualmente notificato Parte_2
impugnava l'ordinanza del 9.01.2021 resa dal G.E. nella
[...]
procedura esecutiva iscritta al n. 253/2020 con la quale, a seguito della rinunzia del creditore procedente, odierno appellante,(sulla quale concordava la debitrice dopo avere proposto sostanziale CP_1 opposizione all'esecuzione con richiesta di sospensione del processo esecutivo) veniva dichiarata l'estinzione del procedimento esecutivo con compensazione delle spese processuali, chiedendo la condanna del rinunciante al pagamento delle spese legali ai sensi degli artt. Pt_1
629 e 306 c.p.c. (per avere iscritto a ruolo 3 pignoramenti per lo stesso credito).
Si costituiva , odierno appellante, chiedendo il rigetto Parte_1 della domanda e la condanna alle spese anche ex art. 96 co. 3 C.p.p ribadendo così come ritenuto dal G.Es. che la notifica di più pignoramenti presso terzi da parte di esso creditore era avvenuta nel legittimo tentativo di ottenere il pagamento del credito vantato e non per aggravare la posizione della cooperativa debitrice.
L'iter istruttorio veniva compiuto con acquisizione documentale.
3 Con sentenza pubblicata l' 1.06.2021 il Tribunale di Enna accogliendo il reclamo proposto da ed in riforma dell'ordinanza nel CP_1
procedimento R.G.E. n. 253/ 2020 così statuiva:
Condanna alla rifusione delle spese processuali in Parte_1
favore di liquidate in euro 428,00 Parte_2
oltre accessori come per legge;
condannava altresì il Parte_1
alla rifusione delle spese processuali in favore di liquidate in euro CP_1
428,00 oltre accessori come per legge.
*****
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, Parte_1
deducendo, con unico articolato motivo, l'illegittimità della sentenza impugnata e ne ha chiesto la riforma con il favore delle spese.
Si è costituita la società ed ha chiesto il rigetto dell'appello con CP_1
vittoria delle spese del grado.
In corso di giudizio con ordinanza riservata depositata il 22.02.23,la Corte ha rigettato l'istanza di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata “anche in considerazione della spiegata eccezione di costituzionalità, la cui ammissibilità e rilevanza saranno tuttavia vagliate unitamente al merito”…rinviando la causa per la discussione.
All'udienza del 28 novembre 2024, viste le conclusioni depositate dai procuratori delle parti, la Corte ha posto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
con l'atto di gravame, reitera le argomentazioni sulle Parte_1
quali il Tribunale del reclamo ha statuito riformando l'ordinanza del G.Es., applicando l'art.306 c.p.c. e richiamando arresti giurisprudenziali che regolano puntualmente la fattispecie.
4 La censura ad avviso del Collegio deve pertanto ritenersi infondata.
Sinteticamente riepilogando, con ordinanza del 09.01.2021 il G.E. del Tribunale di Enna ha dichiarato la estinzione (per rinuncia del pignorante) della procedura esecutiva promossa dal nei confronti della , con compensazione Pt_1 Controparte_1
delle spese;
ciò in considerazione della circostanza, che la notifica di più pignoramenti presso terzi da parte del creditore sia avvenuta nel legittimo tentativo di ottenere il pagamento del credito vantato e non per aggravare la posizione della cooperativa debitrice.
Ha proposto, in subordine questione di costituzionalità dell'art.629 c.p.c. co.3.
L condividendo l'opportunità della rinuncia, ha proposto CP_1 reclamo avverso la predetta ordinanza, chiedendo la condanna del rinunciante al pagamento delle spese legali ai sensi degli artt. Pt_1
629 e 306 c.p.c.
Con sentenza n.300/2021 il Tribunale di Enna ha accolto la richiesta del pagamento delle spese legali, liquidate complessivamente in €856, oltre accessori, ritenendo che le spese legali devono essere disposte a carico del rinunciante ex art. 306 c.p.c., richiamato dal comma 3 dell'art.629 c.p.c.
Nella fattispecie, il thema decidendum attiene alla corretta applicazione degli articoli 629 e 306 del codice di rito.
L'art. 629 c.p.c. disciplina l'estinzione del processo esecutivo per rinuncia
“Il processo si estingue se prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo
5 rinunciano agli atti…. disponendo al co. 3) “In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'art.306” che prevede appunto la condanna del rinunciante alle spese legali “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti….”
Ad avviso del Collegio, come del resto correttamente rilevato dal
Tribunale del reclamo e affermato dal S.C. in numerosi arresti con orientamento consolidato, nessuna discrezionalità per ciò che riguarda le spese del rinunciante è riconosciuta al giudice Così Cass.Civ.27.02.2009
n.4849 “l'ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti ed alla conseguente estinzione del processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione nel liquidare le spese ai sensi del combinato disposto degli art.306 e 629
c.p.c.si limita, in mancanza di diverso accordo tra le parti, a porre le spese a carico del creditore rinunciante, non incorre nel vizio del difetto di assoluta mancanza di motivazione, trattandosi di determinazione rispetto alla quale non sussiste alcun poter discrezionale del giudice.”(In senso conforme Cass.Civ. sez.lav.,04.08.2000,n.10306).
Ciò è tanto vero che laddove la legge ha inteso conferire tale discrezionalità, lo ha specificamente previsto secondo il noto principio ubi lex voluit dixit (così ad esempio, è nel caso previsto dall'art.391 c.p.c.- rinuncia al ricorso per cassazione che al 2°co. prevede “il decreto,l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese”- ed a conferma di quanto esposto, la cui differente formulazione della norma implica, il potere discrezionale della Corte sul regolamento delle spese. --- ovvero che la
Corte possa(e non quindi, debba) condannare o meno il rinunciante alle spese del giudizio, accordandole il potere discrezionale non rinvenibile nel dettato dell'art.306 c.p.c.
Ritiene la Corte, che il Tribunale abbia ritenuto a ragione, di accogliere il reclamo di condannando al pagamento delle spese CP_1 Pt_1 legali.
6 Peraltro a nulla approda la sollevata questione di costituzionalità proposta, laddove va rilevato che, rientra nelle competenze del legislatore stabilire un criterio rigido di regolamento delle spese che comunque risulta conforme al generale criterio della soccombenza, tale dovendo considerarsi il comportamento del rinunciante che ha avviato un giudizio per poi farlo estinguere ed essendo in ogni caso previsto e quindi possibile, un diverso accordo delle parti.
La sentenza impugnata quindi va confermata.
Consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e poste a carico dell'appellante ed a favore della soc.coop. , si liquidano in complessivi euro 1.500,00, CP_1
oltre rimborso spese generali ed oltre IVA e C.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
631/2022 pubblicata in data 22 novembre 2022, del Tribunale di Enna, appellata da Parte_1
condanna l' appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate come in parte motiva in favore della Soc.Coop. Controparte_1
Caltanissetta, 26 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Giovanna Sanfilippo Dott.Roberto Rezzonico
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