Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 05/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12092/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 12092 del 2025, proposto da Italiana Distribuzione Audiotelevie s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano e Francesca Briccoli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Bernardo n. 101;
contro
XI Comunità Montana del Lazio LI NI e NE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Caccioppoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Rocca di Papa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Piergiorgio Abbati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di nullità ovvero per l’annullamento
della nota della Comunità Montana LI NI e NE – a firma del RUP, dott.ssa Laura Lezzerini – prot. n. 3962/2025 del 3.7.2025 ed avente ad aggetto “ Riscontro istanza di riavvio del procedimento del 20.06.2025 trasmessa via PEC in data 23.06.2025 (Prot. 3639 del 24.06.2025) - Vs oggetto «Ricorso Italiana Distribuzione Audiotelevie s.r.l. - Sentenza Tar Lazio Sez. II quater n. 10160/2025 depositata il 327/05/2025 nell’ambito del procedimento n. 674/2022 Reg. RIC - Istanza di riavvio del procedimento »”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della XI Comunità Montana del Lazio LI NI e NE e del Comune di Rocca di Papa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa VI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, comma 2, c.p.a.;
PREMESSO che:
- con l’odierno ricorso, notificato il 2 ottobre 2025 e depositato il 13 ottobre 2025, la società Italiana Distribuzione Audiotelevie s.r.l. (di seguito, per brevità, anche solo “IDA”) ha agito, ex art. 112 c.p.a., per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 10160 del 27 maggio 2025, chiedendo la declaratoria di nullità della nota della XI Comunità Montana LI NI e NE (di seguito, per brevità, anche solo “Comunità Montana”) n. 3962/2025 del 3 luglio 2025, in quanto ritenuta elusiva del dictum giurisdizionale;
- il ricorso è stato proposto anche come ricorso autonomo con formulazione, in subordine, della domanda di annullamento della citata nota n. 3962/2025;
PREMESSO altresì che la presente controversia si pone a valle di un complesso di vicende procedimentali e processuali che possono essere riepilogate nei seguenti termini:
- con ordinanza di demolizione n. 135 del 12 agosto 2003, il Comune di Rocca di Papa ha ingiunto, tra gli altri, alla IDA s.r.l., in qualità di proprietaria dell’area, la demolizione di opere abusive consistenti nei box e nei tralicci relativi alle trasmissioni delle emittenti radio ivi indicate, realizzati in assenza di titolo edilizio, in zona di PRG di inedificabilità assoluta, sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché inclusa nel perimetro del Parco regionale dei LI NI;
- avverso tale ordinanza di demolizione la IDA s.r.l. ha proposto il ricorso R.G. n. 10495/2003, che è stato respinto con sentenza di questa Sezione n. 4729 del 30 aprile 2018, confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 6125 del 22 giugno 2023;
- nelle more dello svolgimento del giudizio di appello, con istanza del 12 giugno 2018, la IDA s.r.l. ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione al riordino e risanamento del sito “Monte Cavo Vetta” ai fini dell’installazione di un impianto di trasmissione radiotelevisiva ai sensi degli artt. 87 e 88 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, ma tale istanza è stata ritenuta inammissibile dal Comune di Rocca di Papa con nota prot. n. 25239 del 17 settembre 2019;
- in data 10 novembre 2021, la stessa IDA s.r.l., al fine di addivenire ad una soluzione condivisa sulla realizzabilità del progetto, ha formulato un’ulteriore istanza volta a sollecitare la riapertura della pratica, cui ha fatto seguito la nota dell’XI Comunità Montana del Lazio LI NI e NE n. 5277 dell’11 novembre 2021, recante comunicazione di avvio del procedimento (con la precisazione che, comunque, l’istanza era da considerarsi inammissibile “ in quanto i file non sono firmati digitalmente e la PEC è stata inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata NON corretto ai sensi dell’allegato tecnico al DPR 160/2010 così come si evince sul sito istituzionale www.impresainungiorno.gov.it ”);
- tale nota della Comunità Montana è stata impugnata dall’odierna ricorrente con ricorso R.G. n. 674/2022, dichiarato inammissibile per difetto di interesse dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta, avendo la Sezione qualificato l’atto – “ in ragione del suo effettivo contenuto nonché delle caratteristiche che esso presenta nella sua concreta attuazione – come una mera comunicazione di avvio del procedimento, in quanto tale privo di autonoma capacità lesiva ”;
- alla pronuncia ottemperanda è seguita, in data 20 giugno 2025, la proposizione di un’ulteriore istanza da parte della IDA s.r.l. volta ad ottenere, “ alla luce delle chiare statuizioni del TAR ”, l’“ immediato riavvio del procedimento ”, con invito a “ concludere il procedimento relativo alla pratica per il rilascio del titolo autorizzativo riguardante il progetto di riordino e risanamento, presentata in data 13.06.2018 ”;
- è intervenuta, infine, in riscontro a tale ultima istanza, la citata nota n. 3962/2025 – della quale con il ricorso in esame si chiede la declaratoria di nullità o, in subordine, l’annullamento – con cui la Comunità Montana ha affermato di non essere “ nelle condizioni di poter «riavviare» e «concludere» il procedimento ”, tenuto conto della “ natura di rito della sentenza nonché [dei] suoi passaggi motivazionali ” e del fatto che il procedimento relativo all’istanza del 12 giugno 2018 è stato a suo tempo già concluso;
CONSIDERATO, dunque, quanto alla portata del dictum giurisdizionale di cui alla sentenza ottemperanda, che questo Tribunale si è limitato a rilevare la carenza di attitudine lesiva dell’atto impugnato, senza rendere statuizioni idonee a conformare la successiva attività dell’Amministrazione;
RILEVATO che:
- a supporto del ricorso in trattazione la IDA s.r.l. articola un primo motivo di ricorso con cui lamenta la natura pretestuosa delle ragioni addotte dalla Comunità Montana “ per sottrarsi alla doverosa istruzione del provvedimento ” e ripropone, poi, le medesime censure già svolte nell’ambito del ricorso R.G. n. 674/2022 (evidenziando come la nuova nota, nel negare il riavvio del procedimento, si riferisca anche ai motivi ostativi già indicati nella comunicazione di avvio del procedimento dell’11 novembre 2021);
- in vista della discussione della causa, la Comunità Montana e il Comune di Rocca di Papa – già costituitisi in giudizio, rispettivamente, il 12 novembre 2025 e il 17 novembre 2025 – hanno depositato documenti e memorie ex art. 73, comma 1, c.p.a, eccependo l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza in ragione della natura meramente di rito della sentenza n. 10160 del 2025, oltre a controdedurre nel merito alle doglianze avversarie;
- alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025, previo deposito di una memoria di replica da parte della ricorrente, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione;
RITENUTO che:
- l’eccezione di inammissibilità dell’azione di ottemperanza meriti condivisione, venendo in rilievo una sentenza di contenuto meramente processuale che non sottende alcun accertamento di carattere sostanziale (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. III, 11 dicembre 2023, n. 10676; Cons. St., Sez. IV, 9 settembre 2025, n. 7258; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 30 maggio 2025, n. 10539; T.A.R. Campania, Sez. I, 1° febbraio 2013, n. 697);
- la statuizione in ordine alla carenza di interesse è dipesa, invero, nel caso di specie, dalla natura stessa dell’atto gravato, ritenuto privo di valore provvedimentale, e non dalla soluzione di una questione sostanziale presupposta (cfr., sul tema, Cons. St., Sez. II, 22 ottobre 2025, n. 8209);
- né può sostenersi, come dedotto dalla ricorrente allo scopo di contrastare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che la sentenza ottemperanda, nell’attribuire natura di mera comunicazione di avvio del procedimento alla nota n. 3962/2025, abbia “ a chiare lettere sancito l’obbligo della Amministrazione di avviare l’istruttoria e concludere il procedimento ” (pag. 2 della memoria di replica), in quanto nessuna statuizione in ordine all’obbligo di provvedere è contenuta nella pronuncia (né, del resto, avrebbe potuto esserlo a fronte di un ricorso proposto per l’annullamento e dichiarato inammissibile);
CONSIDERATO, inoltre, che la domanda di annullamento della medesima nota n. 3962/2025, proposta in via subordinata, va trattata con il rito ordinario, dovendosi, pertanto, a tal fine, disporre la conversione del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a. (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2), con fissazione dell’udienza pubblica alla data indicata in dispositivo;
RITENUTO, infine, di demandare alla sentenza definitiva la regolazione delle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la domanda di ottemperanza e di accertamento della nullità.
Dispone, ai fini della prosecuzione del giudizio, la conversione del rito camerale di ottemperanza in rito ordinario di cognizione per l’esame della domanda di annullamento, fissando, a tal fine, l’udienza pubblica del 21 aprile 2026.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO AN, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
VI IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI IN | TO AN |
IL SEGRETARIO