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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 11990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11990 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3326 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CU GI IM _ con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA , con elezione di CP_1
domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso N. RG. 3326/2025 ritualmente notificato all' Parte_2
ha agito chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare di
[...] trovarsi nelle condizioni di cui all' art. 1 l. n. 222/84 Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP non erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione sopra indicata . L' si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 siccome infondato. Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità. Nel caso di specie il CTU ha accertato che non sussistevano i requisiti sanitari per la concessione della provvidenza richiesta . Infatti , il CTU ha specificato :” Ci troviamo, quindi, di fronte ad un soggetto di sesso maschile, dell'età di 54 anni autista affetto da modesti esiti di artroprotesi Pt_3 delle anche. In tema di assegno ordinario di invalidità si considera invalido/a il lavoratore la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale a meno di un terzo. L'assegno non è reversibile ai superstiti, è attribuito per un periodo di tre anni, si permane lo stato di invalidità, può essere mantenuto, a domanda, per un secondo triennio e, ancora a domanda, per un altro triennio. Alla fine del terzo triennio, sempre che continui a sussistere lo stato di invalidità, all'assegno confermato automaticamente. Relativamente alla pensione ordinaria di inabilità, ai fini del conseguimento del diritto a tale prestazione, si considera inabile il lavoratore che a causa di infermità o difetto fisico e mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tornando al caso in trattazione il quadro morboso non appare tale da comportare un'importante riduzione della capacità lavorativa in soggetto utilmente collocato in attività lavorativa, attività che di fatto risente relativamente (vista la modestia del quadro) delle patologie in atto, elemento questo fondamentale per la valutazione in ambito della legge 222-84. Anche alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto di anche del tipo di attività lavorativa svolta, il complesso disfunzionale non appare tale da determinare una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti le attitudini del soggetto. Esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitata la perizianda e sottoposta ai necessari accertamenti posso, anche sulla base delle considerazioni medico legali postulate, così rispondere al quesito postomi dal Magistrato: "il Sig.
[...]
NON HA la propria capacità di lavoro permanentemente ridotta per Parte_1 infermità a meno di un terzo della normale e il prestato non può essere considerato usurante". Da ciò consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata. In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte . Né la documentazione medica richiamata dalla parte ricorrente appare idonea a superare le conclusioni cui è giunto il CTU Da ciò consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.850,00, oltre accessori . Roma,21.11.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3326 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CU GI IM _ con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico;
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.TETI MARIA PIA TERESA , con elezione di CP_1
domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso N. RG. 3326/2025 ritualmente notificato all' Parte_2
ha agito chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare di
[...] trovarsi nelle condizioni di cui all' art. 1 l. n. 222/84 Con vittoria di spese Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP non erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazione sopra indicata . L' si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 siccome infondato. Il giudice non disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità. Nel caso di specie il CTU ha accertato che non sussistevano i requisiti sanitari per la concessione della provvidenza richiesta . Infatti , il CTU ha specificato :” Ci troviamo, quindi, di fronte ad un soggetto di sesso maschile, dell'età di 54 anni autista affetto da modesti esiti di artroprotesi Pt_3 delle anche. In tema di assegno ordinario di invalidità si considera invalido/a il lavoratore la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale a meno di un terzo. L'assegno non è reversibile ai superstiti, è attribuito per un periodo di tre anni, si permane lo stato di invalidità, può essere mantenuto, a domanda, per un secondo triennio e, ancora a domanda, per un altro triennio. Alla fine del terzo triennio, sempre che continui a sussistere lo stato di invalidità, all'assegno confermato automaticamente. Relativamente alla pensione ordinaria di inabilità, ai fini del conseguimento del diritto a tale prestazione, si considera inabile il lavoratore che a causa di infermità o difetto fisico e mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tornando al caso in trattazione il quadro morboso non appare tale da comportare un'importante riduzione della capacità lavorativa in soggetto utilmente collocato in attività lavorativa, attività che di fatto risente relativamente (vista la modestia del quadro) delle patologie in atto, elemento questo fondamentale per la valutazione in ambito della legge 222-84. Anche alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto di anche del tipo di attività lavorativa svolta, il complesso disfunzionale non appare tale da determinare una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti le attitudini del soggetto. Esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitata la perizianda e sottoposta ai necessari accertamenti posso, anche sulla base delle considerazioni medico legali postulate, così rispondere al quesito postomi dal Magistrato: "il Sig.
[...]
NON HA la propria capacità di lavoro permanentemente ridotta per Parte_1 infermità a meno di un terzo della normale e il prestato non può essere considerato usurante". Da ciò consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata. In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte . Né la documentazione medica richiamata dalla parte ricorrente appare idonea a superare le conclusioni cui è giunto il CTU Da ciò consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.850,00, oltre accessori . Roma,21.11.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini