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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c. Nella controversia iscritta al n. 115/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 20.1.2025 da PO GI,
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avvocati CHECCHETTO ALBERTO e SCOPINICH MARIO,
come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Venezia Mestre, Via Cappuccina n. 40
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE DEL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
VENETO – UFFICIO I – Ambito Territoriale Di Venezia, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore,
- resistenti –
rappresentati e difesi ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell'Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto, Dott. Stefano Favaro, Dott. Stefano Capponi, Dott.ssa Maria Chiara Rocco e
1 Dott.ssa Filomena Catucci, elettivamente domiciliati in Venezia presso l'Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto, via Forte Marghera n. 191
OGGETTO: carta docente. CONCLUSIONI Per parte ricorrente: Nel merito, voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutte le ragioni di fatto e di diritto dedotte in narrativa, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124 della l. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23
settembre 2015 e/o dell'art 3 del d.P.C.M. del 28 Novembre 2016, per contrarietà ai fondamentali principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3, 5 e 97 Cost. nonché per violazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE,
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento in suo favore del credito formativo annuale di importo pari ad Euro 500,00, di cui all'art. 1, comma 121 della l. 107/2015 (c.d. Carta elettronica del docente),
diretto a sostenere l'aggiornamento dei docenti e valorizzarne le competenze professionali, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025,
conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per tutti i suddetti anni scolastici;
in subordine nel merito, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della l. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, condannare il Ministero
dell'Istruzione al pagamento della somma di Euro 4.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
Per le parti resistenti:
- In via preliminare: dichiararsi, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti al punto 1);
- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
2 - In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24,
2024/25, ed agiva in giudizio nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito
lamentando la mancata corresponsione a suo favore, proprio in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s.
2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del
Ministero dell'Istruzione alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
1.2 In subordine svolgeva domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c. quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito costituendosi in giudizio eccepiva in via preliminare la prescrizione relativamente agli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20; nel merito negava la spettanza al personale assunto a tempo determinato della Carta
Docente, e che ciò violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità
di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
in subordine contestava che a parte ricorrente spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una
3 specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta
Docente. Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta
elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:
a.s. 2017/18: supplenza fino al termine delle attività didattiche;
a.s. 2018/19: supplenza annuale;
a.s. 2019/20: supplenza annuale;
a.s. 2020/21: supplenza annuale;
a.s. 2021/22: supplenza annuale;
a.s. 2022/23: supplenza annuale;
a.s. 2023/24: supplenza annuale;
a.s. 2024/25: supplenza annuale.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd.
“circuito scolastico”, in ragione di affidamento di contratto di supplenza per l'a.s. in corso.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -.
8. Va precisato peraltro, con riferimento alle pretese riferite all'a.s. 2023/24, in cui il ricorrente ha prestato servizio con supplenza annuale, che la domanda non può essere
4 accolta perché è direttamente l'art. 15 del D.L. 69/2023 (convertito dalla L. 103/2023)
che prevede il diritto all'accredito di € 500,00 sulla carta docente, purché rispettate le procedure normativamente previste, sicché non sussiste la causa petendi dedotta il ricorso che è riferita esclusivamente ad un presunto trattamento discriminatorio attuato anche per tale a.s. nei confronti di parte ricorrente.
9. Quanto alla prescrizione, tempestivamente eccepita dalla difesa del Ministero, bisogna tenere conto di quanto stabilisce Cassazione in merito ovvero “il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato
all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9
settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49)” (Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961).
Questa opera, pertanto, in relazione agli aa.ss. 2017/18, 2018/19 e 2019/20, in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione (notificazione del ricorso) è intervenuto oltre il quinquennio dalla maturazione del diritto, cioè dal momento in cui era consentito ai docenti procedere con la registrazione telematica per fruire del beneficio se già in titolare di incarico o successivamente dal momento in cui l'incarico è stato conferito.
10. Quanto alla domanda svolta in relazione all'a.s. 2024/25, deve considerarsi che la recente modifica normativa intervenuta sull'art. 1, co. 121, L. 170/15 che estende la platea dei destinatari della Carta Docente anche ai supplenti annuali non è ancora operativa, non essendo stato ancora emesso il decreto cui la norma rinvia.
11. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2024/25, accertando
5 il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno di detti anni scolastici, con conseguente condanna del Ministero a provvedere al relativo accredito a suo favore, per € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
12. Le spese di lite sono compensate tra le parti per la metà, in ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione che coinvolge ben 3 delle annualità oggetto del ricorso;
per il residuo le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 2.000,00, e conseguentemente condanna il Ministero
a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Compensa per metà le spese di lite, e condanna il Ministero convenuto a rifondere a parte ricorrente le residue spese di lite, per importo di € 500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Venezia, 29/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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