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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/12/2024, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4450/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2024 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CLAUDIA Parte_1 C.F._1
BONUCCELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), frazione
Capezzano Pianore, via Massoni s.n., giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
PAOLO GARFAGNINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), frazione Capezzano Pianore, via Massoni s.n., giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i divorziandi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di essi di stabilire il proprio domicilio e/o la propria residenza ovunque lo ritengano più opportuno, ma con l'impegno reciproco di comunicarsi le eventuali variazioni domiciliari, al solo fine del mantenimento dei contatti inerenti i reciproci doveri\responsabilità genitoriali nei riguardi del figlio;
2) I divorziandi si concedono - ad ogni fine ed effetto di legge, se dovuto - il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto anche in relazione al figlio minore;
3) Il sig. provvederà al mantenimento ordinario del figlio con un importo pari Parte_2 Per_1 ad €350,00= (trecento=) mensili che verrà versato anticipatamente entro il giorno 1 di ogni mese.
Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a partire dal 2024.
1 4) I sig.ri e provvederanno nella misura del 50% ciascuno quale contributo alle Parte_2 Pt_1 spese straordinarie per il minore, previamente concordate e documentate.
Per spese straordinarie si intendono richiamate quelle di cui al Protocollo d'Intesa applicato dall'intestato Tribunale e comunque le seguenti:
- quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche e psicoterapiche, compresi i tickets. Dette spese dovranno essere comprovate da prescrizione medica e dovranno contenere l'indicazione del codice fiscale del minore sullo scontrino. Il consenso non sarà necessario qualora si tratti di spese urgenti;
- spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuola bus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata;
- le spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza ai corsi e relative attrezzature;
- spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattie della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
5) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che nell'esclusivo e Per_1 preminente interesse del figlio, provvederanno di comune accordo alla gestione delle attività inerenti l'ordinaria amministrazione anche disgiuntamente tra loro e, congiuntamente, a quelle concernenti la straordinaria amministrazione;
- il minore manterrà la collocazione prevalente presso la madre;
- il padre terrà il figlio presso di sé due pomeriggi alla settimana di regola il martedì e il giovedì andando a prenderlo a scuola e riaccompagnandolo al domicilio della madre alle ore 21:30, tutto salvo diverse necessità lavorative dei ricorrenti e/o scolastiche del minore.
Tali pomeriggi potranno variare previo accordo con la madre. La madre terrà il figlio tutti i restanti giorni accompagnandolo tutte le mattine a scuola.
Il padre terrà altresì il figlio presso di sé tre domeniche al mese, di regola la prima, la seconda e la quarta anche queste potranno variare previo accordo in base agli impegni familiari.
Il figlio potrà pernottare un sabato sera al mese presso il domicilio del padre nel pieno rispetto della volontà del minore e previo accordo con la madre in merito alla scelta del sabato del mese.
- in modo alternato le festività di Pasqua (Pasqua e Lunedì dell'Angelo), le festività di Natale (24 e
25 Dicembre, 31 Dicembre e 1 Gennaio e 6 Gennaio);
- trascorrerà almeno una settimana con ciascun genitore nel periodo delle vacanze estive e Per_1 una settimana nel periodo invernale. I periodi di vacanza e gli eventuali viaggi dovranno essere concordati tra i genitori con congruo anticipo;
6) Le spese e competenze legali si intendono compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 30/8/2014, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
27/9/2013), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
2 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Camaiore (LU) in data 30/8/2014, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 25, Parte 2,
Serie A, dell'Anno 2014;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 4/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2024 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CLAUDIA Parte_1 C.F._1
BONUCCELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), frazione
Capezzano Pianore, via Massoni s.n., giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
PAOLO GARFAGNINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), frazione Capezzano Pianore, via Massoni s.n., giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i divorziandi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di essi di stabilire il proprio domicilio e/o la propria residenza ovunque lo ritengano più opportuno, ma con l'impegno reciproco di comunicarsi le eventuali variazioni domiciliari, al solo fine del mantenimento dei contatti inerenti i reciproci doveri\responsabilità genitoriali nei riguardi del figlio;
2) I divorziandi si concedono - ad ogni fine ed effetto di legge, se dovuto - il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto anche in relazione al figlio minore;
3) Il sig. provvederà al mantenimento ordinario del figlio con un importo pari Parte_2 Per_1 ad €350,00= (trecento=) mensili che verrà versato anticipatamente entro il giorno 1 di ogni mese.
Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a partire dal 2024.
1 4) I sig.ri e provvederanno nella misura del 50% ciascuno quale contributo alle Parte_2 Pt_1 spese straordinarie per il minore, previamente concordate e documentate.
Per spese straordinarie si intendono richiamate quelle di cui al Protocollo d'Intesa applicato dall'intestato Tribunale e comunque le seguenti:
- quelle mediche, odontoiatriche, farmaceutiche e psicoterapiche, compresi i tickets. Dette spese dovranno essere comprovate da prescrizione medica e dovranno contenere l'indicazione del codice fiscale del minore sullo scontrino. Il consenso non sarà necessario qualora si tratti di spese urgenti;
- spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuola bus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata;
- le spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza ai corsi e relative attrezzature;
- spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattie della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
5) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che nell'esclusivo e Per_1 preminente interesse del figlio, provvederanno di comune accordo alla gestione delle attività inerenti l'ordinaria amministrazione anche disgiuntamente tra loro e, congiuntamente, a quelle concernenti la straordinaria amministrazione;
- il minore manterrà la collocazione prevalente presso la madre;
- il padre terrà il figlio presso di sé due pomeriggi alla settimana di regola il martedì e il giovedì andando a prenderlo a scuola e riaccompagnandolo al domicilio della madre alle ore 21:30, tutto salvo diverse necessità lavorative dei ricorrenti e/o scolastiche del minore.
Tali pomeriggi potranno variare previo accordo con la madre. La madre terrà il figlio tutti i restanti giorni accompagnandolo tutte le mattine a scuola.
Il padre terrà altresì il figlio presso di sé tre domeniche al mese, di regola la prima, la seconda e la quarta anche queste potranno variare previo accordo in base agli impegni familiari.
Il figlio potrà pernottare un sabato sera al mese presso il domicilio del padre nel pieno rispetto della volontà del minore e previo accordo con la madre in merito alla scelta del sabato del mese.
- in modo alternato le festività di Pasqua (Pasqua e Lunedì dell'Angelo), le festività di Natale (24 e
25 Dicembre, 31 Dicembre e 1 Gennaio e 6 Gennaio);
- trascorrerà almeno una settimana con ciascun genitore nel periodo delle vacanze estive e Per_1 una settimana nel periodo invernale. I periodi di vacanza e gli eventuali viaggi dovranno essere concordati tra i genitori con congruo anticipo;
6) Le spese e competenze legali si intendono compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 30/8/2014, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
27/9/2013), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
2 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Camaiore (LU) in data 30/8/2014, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 25, Parte 2,
Serie A, dell'Anno 2014;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 4/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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