Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Prato
UDIENZA del 21/01/2025
tenuta dal giudice dr.ssa Costanza Comunale
Alle ore 12.20 compaiono:
l'avv. MARIA ALESSANDRA CARANI e l'avv. CRISTIANO TASSELLI per
[...]
CP_1
l'avv. FABRIZIO STEFANELLI in sostituzione dell'avv. STEFANO PINZAUTI per
Controparte_2
Il giudice invita i procuratori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Tasselli precisa le conclusioni come da atto di citazione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. Stefanelli precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott. ssa Costanza Comunale
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Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 21/01/2025 il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 564/2023 tra le parti:
Attore: , P. IVA , con l'avv. TASSELLI Controparte_1 P.IVA_1
CRISTIANO ) e l'avv. Maria Alessandra Carani ( C.F._1 [...]
) C.F._2
Convenuto: , C.F. e P.I. , Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 con l'avv. PINZAUTI STEFANO ( ) C.F._3
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta individuale , Parte_1 in persona del procuratore speciale ha citato in giudizio la società Parte_2
per sentirla condannarla al pagamento della somma di euro Controparte_2
52.000,00 a titolo di risarcimento del danno conseguente al sinistro verificatosi in data
30.3.2016 ai danni della stessa, oltre al pagamento delle spese sostenute per il procedimento di mediazione.
A sostegno delle proprie domande l'attrice ha dedotto (1) che in data 30.3.2016, presumibilmente tra le ore 18.30 e le ore 19.30 ignoti si sono introdotti all'interno del deposito di autovetture della ditta, sito in via Statale nel Comune di Carmignano, danneggiando numerosi veicoli e caravan;
(2) che al momento del fatto il sig.
, marito della titolare, era all'interno del deposito con un cliente che stava Parte_2
Pagina 2 di 6 visionando un'autovettura e si è allontanato alle ore 20.00 chiudendo il cancello;
(3) che il giorno successivo il medesimo si è recato presso il deposito e accortosi di quanto accaduto, ha contattato i Carabinieri ed il giorno successivo ha sporto formale denuncia;
(4) che in data 13.4.2016 il ha avuto modo di ispezionare con cura e Parte_2 con la luce del giorno il deposito e si è accorto che erano stati danneggiati anche altri veicoli, oltre a quelli già oggetto della denuncia formalizzata in data 31.3.2016, integrando così la denuncia già sporta;
(5) che, a seguito di denuncia alla compagnia assicurativa oggi convenuta, in data 13.4.2016 il perito si è recato sul posto comunicando che la compagnia avrebbe inviato altro tecnico non avendo le competenze per periziare i veicoli danneggiati;
(6) che svolta la perizia la compagnia ha sollevato ampie riserve sull'obbligo di indennizzo e nel mese di Maggio 2017 ha comunicato alla ditta che il sinistro non era indennizzabile;
(7) che le motivazioni addotte dalla compagnia non corrispondono al vero perché il deposito della ditta è completamente recintato, tuttavia l'ingresso è dotato di cancello amovibile e lungo il lato sinistro del cancello era stata rimossa la vecchia rete che doveva essere sostituita e l'esercizio assicurato non ha orario di apertura e chiusura in quanto trattasi di un deposito non aperto al pubblico poiché la ditta vende le proprie autovetture on line;
(8) che, infine, la valutazione del danno indicata nell'atto di accertamento conservativo è riduttiva.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la società , in Controparte_2 persona del legale rappresentante, la quale ha contestato l'atto introduttivo avversario chiedendone il rigetto.
In particolare, in via preliminare, parte convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da controparte ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Ha dedotto, infatti, che la denuncia del sinistro è avvenuta in data 13.4.2016, che in data 14.2.2018 la ditta ha inviato una richiesta risarcitoria, successivamente, sempre nei limiti del decorso del termine di prescrizione di legge l'attrice ha inviato una pec alla compagnia in data 5.2.2020. Tuttavia, dopo questo atto interruttivo nessun ulteriore atto interruttivo è stato posto in essere fino alla notifica dell'invito a partecipare al procedimento di mediazione, avvenuta via pec in data 26.5.2022, quindi decorso il termine di due anni previsti dalla legge quale termine prescrizionale.
Inoltre, parte convenuta ha dedotto che, al di là dei dubbi circa la ricostruzione degli eventi svolta dal , la polizza stipulata dalla ditta non garantisce il danno Parte_2 denunciato da parte attrice poiché le autovetture assicurate erano poste all'interno di
Pagina 3 di 6 una proprietà non completamente recintata e l'evento si è verificato durante l'orario di chiusura dell'attività. Leggendo, infatti, l'art.
4.5. delle condizioni generali di assicurazione emerge che sono assicurate unicamente le merci poste all'interno di un'area completamente recintata. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda avversaria contestando, altresì, il quantum richiesto da controparte.
La causa, istruita documentalmente e mediante prove orali, è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe.
*****
L'eccezione di prescrizione è fondata e merita accoglimento.
Risulta in atti che vi è stato un atto interruttivo della prescrizione in data 14.2.2018 ed entrambe le parti affermano pacificamente che ve ne è stato un altro il 5.2.2020
(quest'ultimo non rinvenuto in atti). E', inoltre, circostanza pacifica che l'invito alla mediazione è stato inoltrato il 26.5.2022.
Alla luce di tale ricostruzione fattuale le parti divergono nella qualificazione da dare alla corrispondenza intercorsa tra il 2020 e il 2022, in particolare nel 2021 come allegata da parte attrice.
Secondo l'attrice, infatti, le medesime hanno comunque un contenuto idoneo ad interrompere la prescrizione mentre secondo parte convenuta si tratta di semplici richieste in ordine al sinistro denunciato volte a verificare la possibilità di una definizione bonaria del sinistro medesimo.
Quest'ultima tesi appare condivisibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento).” (Cass. ordinanza 15140/2021).
Pagina 4 di 6 Nel caso che ci occupa sussistono in atti due comunicazioni intervenute via mail: la prima, datata 11.3.2021, nella quale il legale di parte attrice si rivolge alla compagnia assicurativa “per richiedere informazioni circa il sinistro in oggetto” e la compagnia risponde in data 22.3.2021 affermando che l'atto di accertamento conservativo che quantifica il danno non è equiparabile all'atto di liquidazione ritenendo, pertanto, il danno non indennizzabile. Segue, poi, un'ulteriore missiva digitale da parte del legale di parte attrice, datata 25.6.2021, nella quale il medesimo si rivolge alla compagnia qui convenuta “al fine di valutare la possibilità di una definizione bonaria del sinistro in oggetto.”.
A tale missiva la compagnia ribadisce che il danno non è indennizzabile.
Tali missive non hanno certamente un contenuto idoneo ad interrompere la prescrizione, trattandosi di comunicazioni volte ad ottenere informazioni circa il sinistro denunciato e a vagliare la disponibilità ad una definizione bonaria (cfr.
Cassazione 6034/2008: “In tema di estinzione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, nè possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'art.
2937, terzo comma, cod. civ..(Nella specie la S.C., confermando la decisione del giudice di merito, ha escluso che la visita medica disposta in via cautelativa dalla compagnia di assicurazione in favore del danneggiato integrasse un riconoscimento dell'altrui diritto al risarcimento).”).
Si osserva, infine, che è proprio l'attrice, nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. vigente ratione temporis, a richiamare un orientamento giurisprudenziale secondo il quale ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento, accompagnata dall'individuazione del debitore. Tuttavia, nelle missive del 2021 la richiesta scritta di adempimento non sussiste essendosi parte attrice limitata, dapprima, a richiedere informazioni circa il sinistro in oggetto e, successivamente, a chiedere alla compagnia contatti al fine di valutare la possibilità di una definizione bonaria del sinistro medesimo.
Tanto basta per respingere la domanda attorea.
Pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase istruttoria ai valori medi e fase decisionale ai valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento di parte attrice nei confronti di parte convenuta relativamente al sinistro verificatosi in data 30.3.2016 e per l'effetto,
2. respinge la domanda attorea;
3. condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta che si liquidano in euro 6.164,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Prato, 21.1.2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
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