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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria Leone ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella causa per controversia di assistenza e previdenza promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. SCATIGNA TONIA -Ricorrente-
contro
CP_
rappr. e dif. dall'Avv.CERTOMÀ FRANCESCO - Convenuto-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26/01/2024 la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare il proprio stato di malattia per tutto il periodo denunciato.
CP_ L' si è costituito dichiarando di aver provveduto a quanto richiesto in ricorso.
Le parti chiedono pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
******************************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti occorre dichiarare cessata la materia del contendere essendo stata correttamente versata tutta la somma dovuta.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo l'annullamento in autotutela successivo al ricorso giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 800,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 03/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria LEONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria Leone ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella causa per controversia di assistenza e previdenza promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. SCATIGNA TONIA -Ricorrente-
contro
CP_
rappr. e dif. dall'Avv.CERTOMÀ FRANCESCO - Convenuto-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26/01/2024 la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare il proprio stato di malattia per tutto il periodo denunciato.
CP_ L' si è costituito dichiarando di aver provveduto a quanto richiesto in ricorso.
Le parti chiedono pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
******************************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti occorre dichiarare cessata la materia del contendere essendo stata correttamente versata tutta la somma dovuta.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo l'annullamento in autotutela successivo al ricorso giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 800,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 03/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria LEONE