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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/11/2024, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 12/11/2024, ha pronunciato, ex art. 127 ter, e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3089 /2022 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. AMATA CARMELA TERESA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. IMPARATO ALFONSINO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/08/2022 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere titolare della prestazione nr 10001966 categoria Vo e della nr. 01333204 categoria SFS.
Lamentava che l' , le inviava diversi provvedimenti ove contestava vari indebiti sulla CP_1
pensione cat. SF e, segnatamente: comunicazione del 22.04.2020, quale riliquidazione della pensione n. 01333204 Cat. FS, in cui si precisava che dal ricalcolo sarebbe scaturito fino al 31.05.2020, un debito di € 7.072,23; comunicazione del 02.03.2021, con cui le veniva comunicato che a seguito di ricalcolo del medesimo trattamento pensionistico (n. 01333204 Cat. FS), a far data dal 2018 sarebbe derivato un debito a suo carico di € 3.719,15; comunicazione dell'01.07.2021 con cui le veniva comunicato che per il periodo 2018 – 2020, sarebbe scaturito un debito di € 6.981,78, sempre sulla pensione n. 01333204 Cat. FS;
comunicazione de 17.09.2021, con la quale si procede nuovamente al ricalcolo della pensione di cui sopra, dall'01.01.2018 con la conseguente determinazione dell'indebito per il periodo Gennaio – Febbraio 2019, pari ad € 2.893,45; comunicazione dell'08.11.2021, con cui si comunicava una ulteriore rideterminazione della medesima pensione in base ai redditi 2019, con contestuale comunicazione che l'importo da restituire sarebbe stato pari ad
€ 3.248,68.
Precisava di avere richiesto all , con nota del 22.12.2022, chiarimenti sulle motivazioni CP_1 dell'indebito e sull'esatto importo oggetto della richiesta restitutoria, e ciò senza ricevere riscontro alcuno.
Eccepiva illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dei provvedimenti di indebito impugnati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, e CP_1
rappresentava che gli indebiti erano stati annullati da esso Ente a seguito di operazioni di ricalcolo, chiedeva pertanto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è Parte_1 titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
L' , in fase amministrativa, ha omesso di motivare adeguatamente circa le ragioni della CP_1
presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione, senza per ciò chiarire per quali concrete ragioni la prestazione effettivamente spettante al titolare sarebbe inferiore rispetto a quella concretamente pagata.
Nelle note di indebito in atti, infatti, non si ravvisa l'esatta origine della indebita dazione di denaro né vi sono concreti riferimenti per operare un controllo sulla correttezza del calcolo della somma richiesta.
Oltretutto, il contegno processuale dell' non depone a favore della tesi difensiva CP_1
dell' il quale ha continuato a non precisare le esatte ragioni che hanno condotto alla CP_1
contestazione di svariati indebiti, sulla medesima pensione in pagamento alla e a distanza Pt_1
di pochi mesi l'uno dall'altro, salvo poi rappresentare di aver annullato tutte le posizioni debitorie della ricorrente e chiedere di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, non pare versata in atti alcuna evidenza documentale dell'integrale annullamento e storno degli indebiti contestati dalla ricorrente.
Semmai, le dichiarazioni dell'Ente, relative all'annullamento e, dunque, all'inesistenza all'attualità di posizioni debitorie della ricorrente, in assenza della prova dell'annullamento degli indebiti impugnati, debbono rivestire valenza di confessione giudiziale. La domanda va, quindi, sol per questo accolta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
I provvedimenti di indebito impugnati vanno dichiarati illegittimi, va dichiarato che Parte_1
nulla deve all in forza di tali provvedimenti e di ogni atto presupposto e consequenziale,
[...] CP_1 con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto CP_1
provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 23/08/2022 , Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di indebito impugnati, dichiara che Parte_1 nulla deve all in forza di tali provvedimenti e di ogni atto presupposto e consequenziale, CP_1 ed ordina all' la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di CP_1
detto provvedimento;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1
liquida in euro 1.865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 12/11/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena