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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 15554/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Toscanini Arturo n. 13, (C.F ) rappresentato e difeso dagli C.F._1
Avv.ti Eugenio Scotto di Tella e Margherita Misuraca
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: Pensione di inabilità
Mediante deposito nel fascicolo telematico - all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 16.09.2025 - del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' le spese della ctu medico-legale relative CP_1
sia alla fase cautelare che al giudizio di merito attesa la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento della pensione di inabilità. Contestava le CP_1
valutazioni compiute dal consulente della fase cautelare e chiedeva il rinnovo della ctu.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_2
domanda avversa di cui ne chiedeva il rigetto.
Attesi i motivi di contestazione, veniva disposta la rinnovazione della ctu medico- legale ed affidato l'incarico alla Dott.ssa specialista in Persona_1
cardiologia.
All'esito, disposta la trattazione scritta della causa, parte ricorrente ha depositato note chiedendo disporsi una nuova ctu ed in subordine ha rassegnato le
CP_ conclusioni. Non ha depositato note scritte l' La causa è decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente non può trovare accoglimento la richiesta di nuova consulenza tecnica atteso l'esaustività di quella espletata dalla Dott.ssa Per_1
Ed infatti la relazione agli atti ha descritto in maniera puntuale le condizioni fisiche del periziato. Da esse si evince che mancano i presupposti richiesti per il riconoscimento dell'invalidità civile al 100%, utile ai fini della pensione di inabilità.
La consulente, posta la diagnosi “Cardiopatia ischemica cronica classe NYHA I in soggetto con Diabete mellito tipo II scompensato. Ipertensione arteriosa.
Portatore di ICD biventricolare. Obesità. Steatosi epatica. Ipertrofia prostatica benigna” ha così relazionato: “Alle attuali operazioni peritali il ricorrente si è presentato vigile, lucido, orientato nel tempo e nello spazio. Presentava turbe mnesiche. Mostrava compliance alle domande poste ed alla visita medica. EON:
Mingazzini I e II negativi, ROT normoelicitabili agli arti inferiori. Alla prova indice-naso non presenza di deficit di coordinazione, con adeguata metria, alternanza e sinergia del gesto. Eloquio spontaneo fluente e contestuale. Rachide in asse. Motilità del rachide conservata. Dolente la digitopressione delle apofisi spinose dei corpi vertebrali. Manovra di Lasegue negativa. Regolare anteroflessione del busto su tronco possibile. Raggiunge fino a 20 cm dal pavimento. Autonomo negli atti di vestizione e svestizione, nel salire e scendere dal lettino di visita. Deambulazione autonoma”.
Stante le numerose patologie, tutte descritte e riscontrabili dalla documentazione sanitaria depositata, la Dott.ssa ha provveduto ad applicare le percentuali Per_1
invalidanti secondo le tabelle decreto ministeriale del 05 febbraio 1992, quindi ha eseguito il calcolo riduzionistico così pervenendo ad un grado di invalidità dell'89%.
Le conclusioni del CTU non sono state oggetto di osservazioni critiche del ricorrente.
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Atteso che esse sono supportate da corretta motivazione e coerenti con gli accertamenti espletati, anche tenuto conto del giudizio espresso dal CTu della fase cautelare, non può riconoscersi la pensione di inabilità non raggiungendo il ricorrente la percentuale (100%) necessaria a tal fine.
Attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, queste si dichiarano irripetibili.
Analogamente le spese di ctu di entrambe le fasi vanno poste a carico dell' e CP_1
liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 16.09.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami firmata digitalmente