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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
-
N. R.G. 2145/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2145/2025 avente ad oggetto: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 posta in decisione all'esito dell'udienza del 18.11.2025; promossa da
(c.f. , nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in MODENA, VIA EMILIA EST N. 25, presso lo studio dell'avv. GIANLUCA SCALERA, che lo rappresenta e lo difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
-resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2025 chiedeva a questo Tribunale, in via Parte_1 preliminare, di dichiarare, ai sensi dell'art. 35 ter D.L.vo n. 25/2008, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione Territoriale Per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Siracusa del 4.6.2025, con il quale si rigettava l'istanza di protezione internazionale e asilo politico dallo stesso proposta, nonché di accertare lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e, conseguentemente, ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
in via subordinata, chiedeva di accertare la sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria e ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva di accertare la condizione di protezione umanitaria ai sensi del combinato disposto degli artt, 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e 19
d.lvo 286/98 e, dunque, di ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno per motivi umanitari, o di accertare la sussistenza dello status di asilante ai sensi dell'art
10 c.3 Cost e, per l'effetto, di ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno per asilo.
Con successiva istanza del 13.6.2025 il ricorrente chiedeva di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siracusa, Sezione Specializzata Protezione Internazionale, essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata Protezione
Internazionale, nonché di assegnare alle parti termine per riassumere la causa davanti al tribunale competente.
All' udienza fissata per la trattazione della causa, del 28.10.2025, il ricorrente non compariva, quindi il Giudice rinviava la causa ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. al fine di verificare l'interesse della parte alla prosecuzione del giudizio. Alla successiva udienza del 18.11.2025 il Giudice dava atto che nessuno delle parti è comparsa e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ebbene, va dichiarata, ai sensi degli att. 181 e 309 c.p.c. ,l'estinzione del procedimento, avendo la parte costituita, non comparendo alle udienze fissate, dimostrato una mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Le spese, stante l'evoluzione del giudizio e la sua estinzione, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, Prima Sezione Civile, visti gli artt. 181 e 309
c.p.c., dichiara estinto il procedimento ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 20.11.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
N. R.G. 2145/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2145/2025 avente ad oggetto: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 posta in decisione all'esito dell'udienza del 18.11.2025; promossa da
(c.f. , nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in MODENA, VIA EMILIA EST N. 25, presso lo studio dell'avv. GIANLUCA SCALERA, che lo rappresenta e lo difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
-resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2025 chiedeva a questo Tribunale, in via Parte_1 preliminare, di dichiarare, ai sensi dell'art. 35 ter D.L.vo n. 25/2008, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione Territoriale Per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Siracusa del 4.6.2025, con il quale si rigettava l'istanza di protezione internazionale e asilo politico dallo stesso proposta, nonché di accertare lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e, conseguentemente, ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
in via subordinata, chiedeva di accertare la sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria e ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva di accertare la condizione di protezione umanitaria ai sensi del combinato disposto degli artt, 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e 19
d.lvo 286/98 e, dunque, di ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno per motivi umanitari, o di accertare la sussistenza dello status di asilante ai sensi dell'art
10 c.3 Cost e, per l'effetto, di ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno per asilo.
Con successiva istanza del 13.6.2025 il ricorrente chiedeva di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siracusa, Sezione Specializzata Protezione Internazionale, essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata Protezione
Internazionale, nonché di assegnare alle parti termine per riassumere la causa davanti al tribunale competente.
All' udienza fissata per la trattazione della causa, del 28.10.2025, il ricorrente non compariva, quindi il Giudice rinviava la causa ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. al fine di verificare l'interesse della parte alla prosecuzione del giudizio. Alla successiva udienza del 18.11.2025 il Giudice dava atto che nessuno delle parti è comparsa e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ebbene, va dichiarata, ai sensi degli att. 181 e 309 c.p.c. ,l'estinzione del procedimento, avendo la parte costituita, non comparendo alle udienze fissate, dimostrato una mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Le spese, stante l'evoluzione del giudizio e la sua estinzione, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, Prima Sezione Civile, visti gli artt. 181 e 309
c.p.c., dichiara estinto il procedimento ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 20.11.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone