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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4491 R.G. 2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano, cod. fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana cod. fisc. C.F._2 residente in [...]
Entrambi con l'Avv. M. Ursula Benetti Genolini del foro di Milano presso la quale hanno eletto domicilio telematico.
I quali hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, il 23/07/2011 nel Comune di
CABE (ME)
(anno 2011, Atto n. 9, Parte II, Serie A, Uff. 1)
In separazione dei beni. con le seguenti figlie:
nata a [...] il [...], , cittadina italiana Persona_1 C.F._3
, nata a [...] il [...], , cittadina italiana Persona_2 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Affidamento. Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ai genitori, con Per_1 Per_2 residenza presso la madre. Tutte le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e nonché delle linee educative sino ad oggi Per_1 Per_2 seguite.
2) Assegnazione casa familiare. La casa familiare di Milano, Via Fogazzaro n. 31, di proprietà comune dei coniugi – da intendersi la parte dell'immobile di proprietà comune destinato ad abitazione famigliare, con esclusione del bilocale adiacente - è assegnata alla NO con tutti gli arredi e Pt_2 suppellettili in essa contenuti. L'assegnataria provvederà al pagamento delle spese condominiali ordinarie e delle utenze relative alla porzione dell'immobile a lei assegnata.
3) Tempi di permanenza delle figlie presso i genitori.
Durante il periodo di frequenza scolastica, salvo diverso e migliore accordo e fermo restando il mantenimento di tempi uguali presso ciascun genitore, verrà seguito il seguente calendario su due settimane:
1^ settimana: lunedì e martedì dal padre con pernotto;
mercoledì e giovedì dalla madre con pernotto;
venerdì sabato e domenica dal padre con pernotto;
2^ settimana: lunedì e martedì dalla madre con pernotto;
mercoledì e giovedì dal padre con pernotto;
venerdì sabato e domenica dalla madre con pernotto.
Durante le vacanze scolastiche estive, con accordi da adottare entro il 30 maggio di ogni anno, le bambine trascorreranno pari periodi con ciascun genitore, in base alle rispettive ferie di ciascuno. Per il resto delle vacanze scolastiche le bambine parteciperanno a campus estivi individuati di comune accordo dai genitori e/o periodi di vacanza presso le case dei nonni paterni e materni in Lazio e Sicilia.
In tutte le altre festività e periodi di interruzione scolastica, verrà mantenuto il principio di uguali tempi presso ciascun genitore e dell'alternanza, sulla base di un calendario che i genitori predisporranno all'inizio di ogni anno scolastico.
Il giorno di Natale, il giorno di Pasqua e i giorni dei compleanni delle figlie, salvo diverso accordo, verranno trascorsi dalle bambine con entrambi i genitori.
4) Contributo al mantenimento delle figlie.
Ciascun genitore si farà carico in via diretta del mantenimento delle figlie nei periodi in cui le avranno presso di sé.
Ciascun genitore verserà mensilmente sul c/c CREDEM n. 000666449 cointestato TO ON -
MA IN IO la somma di € 1.000,00 (mille/00) finalizzata a provvedere a tutte le spese delle figlie (solo a titolo esemplificativo: refezione, spese scolastiche, spese mediche, abbigliamento, corsi sportivi/ricreativi, viaggi, ecc…) con l'onere per ciascun genitore di tenere informato l'altro sulle spese sostenute e fornire idonea documentazione, se richiesta. Tutte le spese straordinarie necessarie alle figlie, da individuarsi con i criteri stabiliti dal protocollo del Tribunale di Milano, se non coperte dalle somme sul conto cointestato, verranno comunque divise a metà tra i genitori.
Le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
a) I coniugi, con separata scrittura privata, hanno regolato i loro rapporti in relazione all'immobile di proprietà comune sito in Milano, Via Fogazzaro n. 31;
b) I genitori si prestano il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o documento di identità valido per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio il CABE (ME) il 23/07/2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite compensate;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CABE (ME), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché al Comune di Milano ove il matrimonio risulta altresì trascritto.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025 Il Presidente
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG