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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/07/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di AN dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
3 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5552 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Maria Mirenda come in atti;
Parte_1
-ricorrente-
contro
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Marchese come in atti;
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Pannitteri;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 08/06/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso : 1) intimazione di pagamento n. 29320239014701652/000 della complessiva somma di €
54.581,39 per omesso pagamento della cartella esattoriale n. 29320100000354225502; 2) intimazione di pagamento n. 29320239000223269/000 della complessiva somma di € 55.450,61 per omesso pagamento della cartella esattoriale n. 29320100000354225502.
Deduceva che entrambe le intimazioni di pagamento erano state notificate in data 29 maggio 2024.
Rilevava che dal dettaglio del debito contenuto nelle due intimazioni di pagamento emergeva che la cartella esattoriale n. 29320100000354225502 era stata notificata il 26.11.2014 ed emessa sulla base, fra l'altro, di una iscrizione a ruolo richiesta da sede di AN per recupero contributi I.V.S. CP_1 fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive, interessi di mora, oneri di riscossione, diritti di notifica, relativamente agli anni dal 2003 al 2010.
A fondamento della proposta opposizione deduceva: l'avvenuta duplicazione della intimazione di pagamento in quanto entrambi gli atti ricevuti muovevano dal presupposto del recupero contributi
I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive, interessi di mora, oneri di riscossione, diritti di notifica, relativamente agli anni dal 2003 al 2010; l'omessa avvenuta notifica della cartella;
l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione quinquennale decorrente dalla data di maturazione dei crediti e comunque a decorrere dalla data di presunta notifica della cartella di pagamento.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo;
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, limitatamente agli importi di competenza di questa A.G.: in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione;
nel merito, accertare e dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo esattoriale e/o
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e/o la nullità della cartella emessa e di tutti gli atti esattoriali;
- in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito risultante dal ruolo e dagli atti successivi per il decorso del termine prescrizionale;
- in estremo subordine, dichiarare nulla o annullare una delle due intimazioni di pagamento, aventi a supporto la medesima cartella di pagamento, per duplicazione del credito contributivo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso onorari”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio spiegando Controparte_2 difese volte al rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “ ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondata l'opposizione proposta e, per l'effetto, rigettarla, tenendo indenne
dalle conseguenze del giudizio;
Con vittoria di spese diritti ed Controparte_2 onorario da distarsi ex art. 93 c.p.c”.
Si costituiva in giudizio anche dichiarando: “ Il Sig. non deve versare alcun CP_1 Parte_1 importo residuo poiché la cartella in questione – emissione 2009/01 - non contiene la quarta rata dei contributi relativi all'anno solare 2009; essa recupera, invece, quote parti delle IV rate degli anni
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, tutti dichiarati prescritti e, con riferimento all'anno solare
2009, recupera solo la seconda rata, anch'essa prescritta”.
In ragione di quanto esposto in memoria l' concludeva chiedendo: “ Ritenere e dichiarare CP_1 cessata la materia del contendere;
- Spese compensate, alla luce della esclusiva responsabilità di
per la notifica degli atti opposti e del comportamento processuale tenuto dall' CP_3 [...]
”. CP_4
Parte ricorrente, preso atto nelle note di trattazione scritta del 31 gennaio 2025 aderiva alla declaratoria di cessata materia del contendere quanto ad , evidenziando invece che nei confronti CP_1 di la materia non poteva dirsi cessata stante la mancata produzione Controparte_2 in giudizio degli estratti di ruolo azzerati.
Sostituita l'udienza del 3 luglio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. In via preliminare deve osservarsi che, nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata.
Nella specie, i motivi di opposizione fatti valere integrano un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e di opposizione a ruolo rispetto alle quali sussiste la legittimazione passiva dell'ente impositore, mentre il motivo concernente la duplicazione del titolo esecutivo costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi per il quale è legittimato passivo CP_3
2. Ebbene, come risulta dalla documentazione allegata, in data 7/11/2024 ha inoltrato a mezzo CP_1
PEC ad comunicazione dal seguente tenore testuale: “ Si Controparte_2 comunica che con sentenza n. 1449/2018 del 29/03/2018, resa nel giudizio n. 72/2015 R.G., il
Tribunale di AN ha disposto la definitiva inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo e portati dalla cartella n. 29320100000354225502. La decisione giudiziale ha accertato ed addebitato la responsabilità per l'inesigibilità del credito ad eventi maturati in capo all'Agente per la riscossione, successivamente alla trasmissione del ruolo. In attesa del perfezionamento delle procedure di discarico, come da accordi intercorsi, si comunica pertanto che l' non procederà ad alcuna CP_1 attività di gestione del credito. Al fine di evitare l'attivazione/continuazione di azioni di recupero coattivo del credito, e di consentire all'Istituto l'emissione di documenti unici di regolarità contributiva in favore del contribuente che tengano conto della decisione giudiziale, pertanto,
l' vorrà provvedere ad apporre al ruolo oggetto della decisione Controparte_2 giudiziaria un codice di sospensione interna, dandone apposita segnalazione all' che a sua
CP_1 volta terrà in apposita evidenza detta sospensione, per gli adempimenti istituzionali di propria competenza. L'evento sospensivo andrà segnalato, a richiesta del contribuente, da entrambi gli enti anche separatamente. Resta inteso che, non appena le procedure gestionali interne dell' e/o di
CP_1 lo consentiranno, si procederà a formalizzare i dovuti Controparte_2 adempimenti definitori del credito senza ulteriori aggravi di spese per l' ( all. 1 e all. 2
CP_1 memoria ).
CP_1
In ragione di ciò, l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
di contro, ha prodotto estratto di ruolo dal quale, in data 23/04/2025, non può evincersi CP_3
l'azzeramento delle partite debitorie, comunque ribadendo che la materia del contendere doveva intendersi cessata anche nei confronti dell'Agente della Riscossione, atteso che l'ente impositore aveva espressamente dichiarato l'inesigibilità del credito.
3. Tanto premesso, deve ricordarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 08 settembre 2008 , n. 22650).
In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve infatti valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909).
La soddisfazione della pretesa fatta valere dal ricorrente determina l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire con la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Nel caso de quo, deve ritenersi realizzata una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000).
Nel caso in esame con la dichiarazione di e la comunicazione rivolta all' Agente della CP_1
Riscossione per la sospensione del ruolo, l'ente previdenziale titolare del credito ha riconosciuto l'invalidità del titolo posto a fondamento delle intimazioni di pagamento opposte per la parte oggetto di interesse nel presente giudizio.
Non si ravvisa, in ragione di ciò, il permanere in capo a parte ricorrente di alcun interesse ad una decisione nel merito della controversia e tanto a prescindere dall'avvenuto azzeramento del ruolo.
La materia può dirsi, infatti, cessata nei confronti di entrambe le resistenti in ragione della partecipazione al giudizio dell'ente unico titolare del credito e delle dichiarazioni, supportate documentalmente, attestanti l'abbandono del credito portato dalla cartella esattoriale n.
29320100000354225502.
La causa può, pertanto, decidersi con la chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere e assorbimento di ogni altra questione.
2. La pronuncia di cessata materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Nel caso in esame, alla stregua di una valutazione complessiva degli elementi agli atti, deve essere tenuto in considerazione il comportamento di che ha provveduto a comunicare all'Agente della CP_1
Riscossione il discarico del credito sulla scorta della sentenza n. 1449/2018 del 29/03/2018 che, neppure, aveva costituito specifico motivo di doglianza da parte del ricorrente il quale nel corpo del ricorso non menziona l'esistenza del giudicato sulla cartella.
Tanto ha consentito una rapida definizione del giudizio senza ulteriori aggravi per le parti, così dovendosi considerare meritevolmente il contegno processuale dell' . CP_1
Di contro, la comunicazione all'Agente della Riscossione è comunque intervenuta solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo, ovvero nel mese di novembre 2024 ( v. PEC in atti ).
Appare, pertanto, equo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico delle resistenti. Non possono trovare accoglimento, i rilievi di circa il riparto delle spese con richiesta di CP_1 condanna di potendo l'eventuale comportamento negligente dell'ente riscossore assumere CP_3 rilievo nei rapporti interni tra istituto impositore e concessionario”( sentenza Corte di appello di catania n. 15/2025 - n. r.g. 00000303/2023 del 17/01/2025 ).
3.Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della complessità della controversia e della posizione delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro di AN definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
dichiara cessata la materia del contendere condanna e al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite in ragione della metà CP_1 CP_3 liquidandole per la parte già ridotta complessivamente in euro 931, 75 ciascuno, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario;
compensa la restante metà.
AN , 07/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di AN dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
3 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5552 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Maria Mirenda come in atti;
Parte_1
-ricorrente-
contro
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Marchese come in atti;
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Pannitteri;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 08/06/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso : 1) intimazione di pagamento n. 29320239014701652/000 della complessiva somma di €
54.581,39 per omesso pagamento della cartella esattoriale n. 29320100000354225502; 2) intimazione di pagamento n. 29320239000223269/000 della complessiva somma di € 55.450,61 per omesso pagamento della cartella esattoriale n. 29320100000354225502.
Deduceva che entrambe le intimazioni di pagamento erano state notificate in data 29 maggio 2024.
Rilevava che dal dettaglio del debito contenuto nelle due intimazioni di pagamento emergeva che la cartella esattoriale n. 29320100000354225502 era stata notificata il 26.11.2014 ed emessa sulla base, fra l'altro, di una iscrizione a ruolo richiesta da sede di AN per recupero contributi I.V.S. CP_1 fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive, interessi di mora, oneri di riscossione, diritti di notifica, relativamente agli anni dal 2003 al 2010.
A fondamento della proposta opposizione deduceva: l'avvenuta duplicazione della intimazione di pagamento in quanto entrambi gli atti ricevuti muovevano dal presupposto del recupero contributi
I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive, interessi di mora, oneri di riscossione, diritti di notifica, relativamente agli anni dal 2003 al 2010; l'omessa avvenuta notifica della cartella;
l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione quinquennale decorrente dalla data di maturazione dei crediti e comunque a decorrere dalla data di presunta notifica della cartella di pagamento.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo;
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, limitatamente agli importi di competenza di questa A.G.: in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione;
nel merito, accertare e dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo esattoriale e/o
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e/o la nullità della cartella emessa e di tutti gli atti esattoriali;
- in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito risultante dal ruolo e dagli atti successivi per il decorso del termine prescrizionale;
- in estremo subordine, dichiarare nulla o annullare una delle due intimazioni di pagamento, aventi a supporto la medesima cartella di pagamento, per duplicazione del credito contributivo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso onorari”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio spiegando Controparte_2 difese volte al rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “ ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondata l'opposizione proposta e, per l'effetto, rigettarla, tenendo indenne
dalle conseguenze del giudizio;
Con vittoria di spese diritti ed Controparte_2 onorario da distarsi ex art. 93 c.p.c”.
Si costituiva in giudizio anche dichiarando: “ Il Sig. non deve versare alcun CP_1 Parte_1 importo residuo poiché la cartella in questione – emissione 2009/01 - non contiene la quarta rata dei contributi relativi all'anno solare 2009; essa recupera, invece, quote parti delle IV rate degli anni
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, tutti dichiarati prescritti e, con riferimento all'anno solare
2009, recupera solo la seconda rata, anch'essa prescritta”.
In ragione di quanto esposto in memoria l' concludeva chiedendo: “ Ritenere e dichiarare CP_1 cessata la materia del contendere;
- Spese compensate, alla luce della esclusiva responsabilità di
per la notifica degli atti opposti e del comportamento processuale tenuto dall' CP_3 [...]
”. CP_4
Parte ricorrente, preso atto nelle note di trattazione scritta del 31 gennaio 2025 aderiva alla declaratoria di cessata materia del contendere quanto ad , evidenziando invece che nei confronti CP_1 di la materia non poteva dirsi cessata stante la mancata produzione Controparte_2 in giudizio degli estratti di ruolo azzerati.
Sostituita l'udienza del 3 luglio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. In via preliminare deve osservarsi che, nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata.
Nella specie, i motivi di opposizione fatti valere integrano un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e di opposizione a ruolo rispetto alle quali sussiste la legittimazione passiva dell'ente impositore, mentre il motivo concernente la duplicazione del titolo esecutivo costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi per il quale è legittimato passivo CP_3
2. Ebbene, come risulta dalla documentazione allegata, in data 7/11/2024 ha inoltrato a mezzo CP_1
PEC ad comunicazione dal seguente tenore testuale: “ Si Controparte_2 comunica che con sentenza n. 1449/2018 del 29/03/2018, resa nel giudizio n. 72/2015 R.G., il
Tribunale di AN ha disposto la definitiva inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo e portati dalla cartella n. 29320100000354225502. La decisione giudiziale ha accertato ed addebitato la responsabilità per l'inesigibilità del credito ad eventi maturati in capo all'Agente per la riscossione, successivamente alla trasmissione del ruolo. In attesa del perfezionamento delle procedure di discarico, come da accordi intercorsi, si comunica pertanto che l' non procederà ad alcuna CP_1 attività di gestione del credito. Al fine di evitare l'attivazione/continuazione di azioni di recupero coattivo del credito, e di consentire all'Istituto l'emissione di documenti unici di regolarità contributiva in favore del contribuente che tengano conto della decisione giudiziale, pertanto,
l' vorrà provvedere ad apporre al ruolo oggetto della decisione Controparte_2 giudiziaria un codice di sospensione interna, dandone apposita segnalazione all' che a sua
CP_1 volta terrà in apposita evidenza detta sospensione, per gli adempimenti istituzionali di propria competenza. L'evento sospensivo andrà segnalato, a richiesta del contribuente, da entrambi gli enti anche separatamente. Resta inteso che, non appena le procedure gestionali interne dell' e/o di
CP_1 lo consentiranno, si procederà a formalizzare i dovuti Controparte_2 adempimenti definitori del credito senza ulteriori aggravi di spese per l' ( all. 1 e all. 2
CP_1 memoria ).
CP_1
In ragione di ciò, l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
di contro, ha prodotto estratto di ruolo dal quale, in data 23/04/2025, non può evincersi CP_3
l'azzeramento delle partite debitorie, comunque ribadendo che la materia del contendere doveva intendersi cessata anche nei confronti dell'Agente della Riscossione, atteso che l'ente impositore aveva espressamente dichiarato l'inesigibilità del credito.
3. Tanto premesso, deve ricordarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 08 settembre 2008 , n. 22650).
In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve infatti valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909).
La soddisfazione della pretesa fatta valere dal ricorrente determina l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire con la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Nel caso de quo, deve ritenersi realizzata una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000).
Nel caso in esame con la dichiarazione di e la comunicazione rivolta all' Agente della CP_1
Riscossione per la sospensione del ruolo, l'ente previdenziale titolare del credito ha riconosciuto l'invalidità del titolo posto a fondamento delle intimazioni di pagamento opposte per la parte oggetto di interesse nel presente giudizio.
Non si ravvisa, in ragione di ciò, il permanere in capo a parte ricorrente di alcun interesse ad una decisione nel merito della controversia e tanto a prescindere dall'avvenuto azzeramento del ruolo.
La materia può dirsi, infatti, cessata nei confronti di entrambe le resistenti in ragione della partecipazione al giudizio dell'ente unico titolare del credito e delle dichiarazioni, supportate documentalmente, attestanti l'abbandono del credito portato dalla cartella esattoriale n.
29320100000354225502.
La causa può, pertanto, decidersi con la chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere e assorbimento di ogni altra questione.
2. La pronuncia di cessata materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Nel caso in esame, alla stregua di una valutazione complessiva degli elementi agli atti, deve essere tenuto in considerazione il comportamento di che ha provveduto a comunicare all'Agente della CP_1
Riscossione il discarico del credito sulla scorta della sentenza n. 1449/2018 del 29/03/2018 che, neppure, aveva costituito specifico motivo di doglianza da parte del ricorrente il quale nel corpo del ricorso non menziona l'esistenza del giudicato sulla cartella.
Tanto ha consentito una rapida definizione del giudizio senza ulteriori aggravi per le parti, così dovendosi considerare meritevolmente il contegno processuale dell' . CP_1
Di contro, la comunicazione all'Agente della Riscossione è comunque intervenuta solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo, ovvero nel mese di novembre 2024 ( v. PEC in atti ).
Appare, pertanto, equo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico delle resistenti. Non possono trovare accoglimento, i rilievi di circa il riparto delle spese con richiesta di CP_1 condanna di potendo l'eventuale comportamento negligente dell'ente riscossore assumere CP_3 rilievo nei rapporti interni tra istituto impositore e concessionario”( sentenza Corte di appello di catania n. 15/2025 - n. r.g. 00000303/2023 del 17/01/2025 ).
3.Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della complessità della controversia e della posizione delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro di AN definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
dichiara cessata la materia del contendere condanna e al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite in ragione della metà CP_1 CP_3 liquidandole per la parte già ridotta complessivamente in euro 931, 75 ciascuno, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario;
compensa la restante metà.
AN , 07/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso