Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
RGVG 1646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella procedura di volontaria giurisdizione iscritta al n. 1646 del R.G.V.G. per l'anno 2024, pervenute le conclusioni della Procura della Repubblica in data 11.12.2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso all'Avv. SIMONA Parte_1
LEONELLI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore come da procura in atti;
ADOTTANTE
E
, nato ad [...] il [...] Controparte_1
, nato a [...] il [...] Persona_1
ADOTTANDI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: adozione maggiorenni
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 1.8.2024 ha chiesto la pronuncia di adozione di Parte_1
, nato ad [...] il [...] e , nato a [...] il Controparte_1 Persona_1
21/03/1983. Il ricorrente ha esposto:
-di aver intrapreso nell'anno 2010 relazione sentimentale con allora separata da Controparte_2
e madre di , nato ad [...] il [...] e di Controparte_3 Controparte_1 Per_1
, nato a [...] il [...];
[...]
- che nell'anno 2016 il ricorrente e la istauravano convivenza more uxorio e i figli di CP_2 quest'ultima si stabilivano insieme alla madre presso l'abitazione del ricorrente;
- che ha continuato a vivere con il resistente e la madre fino all'anno 2018; Persona_1
- che nell'anno 2021 è deceduto e il 13 Febbraio 2024 anche la è venuta Controparte_3 CP_2
a mancare;
-che attualmente vive ancora con il ricorrente;
Controparte_1
- che il ricorrente non avendo figli propri ha istaurato con gli adottandi un rapporto affettivo del tutto simile a quello genitoriale e questi ultimi hanno un sincero affetto nei confronti del ricorrente;
- che è volontà di tutte le parti procedere ad una adozione di maggiorenne, poiché ciò garantirebbe alle stesse, considerata l'età anagrafica del ricorrente, la possibilità effettiva cura di quest'ultimo con possibilità di svolgere ogni funzione prevista dalla legge;
- che il ricorrente non ha figli né coniugi né parenti prossimi;
tutto ciò premesso il ricorrente ha chiesto la pronuncia di adozione.
Disposta la comparizione delle parti dinanzi alla Presidente delegata, ai sensi dell'art. 311 c.c., il ricorrente e gli adottandi hanno manifestato il loro consenso all'adozione. Con deposito di atto notorio gli adottandi hanno dichiarato di voler conservare l'originario cognome e di non voler CP_1 aggiungere il cognome dell'adottante.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 11.12.2024, esprimendo parere favorevole all'adozione.
Sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
Sono rispettati i presupposti normativi riguardo alla età dell'adottante che non risulta avere discendenti, ed alla differenza di età con gli adottandi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 291
c.c.. Il ricorrente e gli adottandi hanno manifestato il loro consenso ex art. 269 c.c., mentre risultano deceduti i genitori di questi ultimi.
In particolare le parti hanno dichiarato nel corso dell'udienza di comparizione personale:
Il ricorrente: “Voglio adottare i ragazzi. Conosco i ragazzi da tanti anni in quanto ero il compagno della loro madre e negli anni si è costituito un bel rapporto di affetto. vive ancora con me, CP_1 entrambi mi aiutano e sostengono nelle mie necessità. Non ho figli e non sono mai stato sposato” dichiara: “confermo la volontà di essere adottato dal ricorrente, confermo il Persona_1 profondo rapporto di affetto con il ricorrente, che abbiamo fatto diventare nonno in quanto mio figlio, nato da poco, si relaziona con lui come se fosse suo nonno. Entrambi i miei genitori sono deceduti.”
dichiara: “confermo la volontà di essere adottato dal ricorrente, con il quale vivo da Controparte_4 molti anni. Ho un forte rapporto di affetto con il ricorrente, costituito negli anni.”
Ritiene, inoltre, il Collegio positivamente accertata la meritevolezza degli scopi perseguiti dalla adozione, atteso il forte legame emerso nel corso dell'udienza in cui i soggetti interessati hanno espresso il loro pieno consenso all'adozione, legame consolidatosi nel corso degli anni in ragione del forte legame tra le parti come confermato nel corso dell'udienza di comparizione personale.
Gli adottandi hanno depositato atto notorio nel quale hanno rappresentato la volontà di mantenere il proprio cognome divenuto segno distintivo delle rispettive identità personali, richiesta che deve essere accolta.
Il contenuto della decisione giustifica la pronuncia di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 291 e ss. c.c., dispone l'adozione di , nato ad [...] il [...] Controparte_1 Per_1
, nato a [...] il [...] da parte di , nato a [...] il
[...] Parte_1
23/12/1936, disponendo la conservazione del cognome “ da parte degli adottandi. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alle annotazioni di legge ai sensi dell'art. 314 c.c.
Spese irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella procedura di volontaria giurisdizione iscritta al n. 1646 del R.G.V.G. per l'anno 2024, pervenute le conclusioni della Procura della Repubblica in data 11.12.2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso all'Avv. SIMONA Parte_1
LEONELLI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore come da procura in atti;
ADOTTANTE
E
, nato ad [...] il [...] Controparte_1
, nato a [...] il [...] Persona_1
ADOTTANDI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: adozione maggiorenni
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 1.8.2024 ha chiesto la pronuncia di adozione di Parte_1
, nato ad [...] il [...] e , nato a [...] il Controparte_1 Persona_1
21/03/1983. Il ricorrente ha esposto:
-di aver intrapreso nell'anno 2010 relazione sentimentale con allora separata da Controparte_2
e madre di , nato ad [...] il [...] e di Controparte_3 Controparte_1 Per_1
, nato a [...] il [...];
[...]
- che nell'anno 2016 il ricorrente la la istauravano convivenza more uxorio e i figli di CP_2 quest'ultima si stabilivano insieme alla madre presso l'abitazione del ricorrente;
- che ha continuato a vivere con il resistente e la madre fino all'anno 2018; Persona_1
- che nell'anno 2021 è deceduto e il 13 Febbraio 2024 anche la è venuta Controparte_3 CP_2
a mancare;
-che attualmente vive ancora con il ricorrente;
Controparte_1
- che il ricorrente non avendo figli propri ha istaurato con gli adottandi, un rapporto affettivo del tutto simile a quello genitoriale e questi ultimi hanno un sincero affetto nei confronti del ricorrente;
- che è volontà di tutte le parti procedere ad una adozione di maggiorenne, poiché ciò garantirebbe alle stesse, considerata l'età anagrafica del ricorrente, la possibilità effettiva cura di quest'ultimo con possibilità di svolgere ogni funzione prevista dalla legge;
- che il ricorrente non ha figlie né coniugi né parenti prossimi;
tutto ciò premesso il ricorrente ha chiesto la pronuncia di adozione.
Disposta la comparizione delle parti dinanzi al giudice delegato alle funzioni presidenziali ai sensi dell'art. 311 c.c., il ricorrente e gli adottandi hanno manifestato il loro consenso all'adozione, con deposito di atto notorio gli adottandi hanno dichiarato di voler conservare l'originario cognome e di non voler aggiungere il cognome dell'adottante CP_1
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 11.12.2024, esprimendo parere favorevole all'adozione.
Sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
Sono rispettati i presupposti normativi riguardo alla età dell'adottando che non risulta avere discendenti, ed alla differenza di età con gli adottandi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 291
c.c.. Il ricorrente e gli adottandi hanno manifestato il loro consenso ex art. 269 c.c., mentre risultano deceduti i genitori di questi ultimi. In particolare le parti hanno dichiarato nel corso dell'udienza di comparizione personale:
Il ricorrente dichiara: “Voglio adottare i ragazzi. Conosco i ragazzi da tati anni in quanto ero il compagno della loro madre e negli ani si è costituito un bel rapporto di affetto. vive ancora CP_1 con me, entrambi mi aiutano e sostengono nelle mie necessità. Non ho figli e non sono mai stato sposato”
dichiara: “confermo la volontà di essere adottato dal ricorrente, confermo il Persona_1 profondo rapporto di affetto con il ricorrente, che abbiamo fatto diventare nonno in quanto mio figlio, nato da poco, si relaziona con lui come se fosse suo nonno. Entrambi i miei genitori sono deceduti.”
dichiara:” confermo la volontà di essere adottato dal ricorrente, con il quale vivo da Controparte_4 molti anni. Ho un forte rapporto di affetto con il ricorrente, costituito negli anni.”
Ritiene, inoltre, il Collegio positivamente accertata la meritevolezza degli scopi perseguiti dalla adozione, atteso il forte legame emerso nel corso dell'udienza in cui i soggetti interessati hanno espresso il loro pieno consenso all'adozione, legame consolidatosi nel corso degli anni in ragione del forte legame tra le parti come confermato nel corso dell'udienza di comparizione personale.
Gli adottandi hanno depositato atto notorio nel quale hanno rappresentato la volontà di mantenere il proprio cognome divenuto segno distintivo delle rispettive identità personali, richiesta che deve essere accolta.
Il contenuto della decisione giustifica la pronuncia di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 291 e ss. c.c.,
dispone l'adozione di , nato ad [...] il [...] Controparte_1 Per_1
, nato a [...] il [...] da parte di , nato a [...] il
[...] Parte_1
23/12/1936, disponendo la conservazione del cognome da parte degli adottandi. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alle annotazioni di legge ai sensi dell'art. 314 c.c.
Spese irripetibili. Così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025
Presidente-estensore
Dr.ssa Monica Velletti