Articolo 1 della Legge 30 gennaio 1968, n. 47
Articolo 2
Versione
2 marzo 1968
Art. 1.
L' articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 , e' sostituito dal seguente:
"L'onere dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso ed e' determinato in relazione al tipo degli apparecchi ed al consumo delle sostanze medesime.
I premi corrispondenti sono fissati dall'allegata tabella e vanno applicati a decorrere dal 1 gennaio 1967; essi sono suscettibili di modifica ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione.
Con la stessa decorrenza e' dovuta altresi' un'addizionale temporanea sui premi di cui all'allegata tabella, nella misura del cinquanta per cento dei premi stessi, destinata a fronteggiare gli oneri finanziari sostenuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le prestazioni corrisposte a tutto il 31 dicembre 1966.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', sara' stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota addizionale anzidetta in corrispondenza dell'avvenuta copertura degli oneri di cui trattasi".
Entrata in vigore il 2 marzo 1968
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