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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2024, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- I Sezione Civile –
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4422/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2019 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...], Parte_1 C.F._1
l'8.11.1969, ivi residente, alla via Grotta San Biagio 44/c ed ivi altresì elettivamente domiciliato al
Viale Europa 41, presso lo studio dell'avv.to Gerardo Bonifacio (C.F. ), che C.F._2
lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegata al ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081-3901960; indirizzo di p.e.c.: ; Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
Stabia (Na), ivi residente a[...] ed ivi altresì elettivamente domiciliata alla
Via E. De Nicola n.7, presso lo studio degli avv.ti Riccardo Filosa (C.F. ) e C.F._4
Francesca Elefante (C.F. ), che la rappresentano e difendono come da procura C.F._5
su foglio separato allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore depositata in data 7.12.2021 (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: ; Email_2
Email_3
Resistente – ricorrente in riconvenzionale
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
1 Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art.127-ter cpc depositate per l'udienza cartolare dell'11.9.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
AC EL: impugna e contesta integralmente e per quanto di ragione ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta come pure quanto prodotto e documentato, riportandosi a quanto esposto nei precedenti atti e nei verbali di causa ed alle richieste e conclusioni rassegnate. In ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale deposita la documentazione reddituale aggiornata all'anno di imposta 2022 del sig. chiedendo di poter produrre il passaggio in giudicato Parte_1
nel termine del deposito delle comparse. In via istruttoria, onde non incorrere in decadenze reitera le richieste formulate e quindi insiste perché venga disposta informativa dalla Guardia di Finanza in ordine alla situazione patrimoniale della sig.ra , la cui condotta “extra” coniugale, Controparte_1
si ricorda, ha comportato lo sfascio della famiglia, e che da ben dodici anni risulta inoccupata pur non avendo provato alcun suo impedimento! Insiste nelle conclusioni già rassegnate chiedendo che la causa sia riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse.
: è addivenuta alla decisione che non sussistono i presupposti per chiedere Controparte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale, perché in disaccordo su tutto con parte ricorrente soprattutto in riferimento al figlio minore , e alla crescita dello stesso;
CHIEDE Per_1
che il Tribunale adito, voglia - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi e in Castellammare di Stabia Parte_1 Controparte_1 il 23.09.2006 con relativa ordinanza da notificare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Gragnano di annotazione della emananda Sentenza nei registri di Stato Civile e tutti gli adempimenti di rito;
- modificare in aumento l'assegno per il figlio minore quantificato in euro 450,00 la Per_1
somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
- disporre che il
Sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche, non coperte dal servizio Pt_1 Org_1
ed a quelle straordinarie, purchè concordate e debitamente documentate;
- confermare
[...]
l'affido congiunto del figlio con domicilio abituale presso l'abitazione della madre, e di Per_1
disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé lo stesso il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 20,00, nonché il sabato e la domenica , a settimane alterne, dalle ore 9,00 alle ore 20,00 della domenica;
un periodo estivo di due settimane consecutive con il genitore non convivente;
i giorni
24-25 e 26 ed il 31 ed 1 di ciascun anno alternativamente cosi come per il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis;
- confermare l'assegno divorzile in favore della Sig. pari ad Euro Controparte_1
2 150,00 - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. - Si depositano le dichiarazioni dei redditi relative agli istanti;
PM in data 11.12.2023 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento, con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso congiunto depositato il 6.8.2021, e chiedevano che Parte_1 Controparte_1
fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Castellammare di Stabia il 23.09.2006 e da cui, il 29.01.2009, era nato un figlio, , alle Per_1
condizioni ivi precisate.
A sostegno della domanda deducevano che erano separati sin dal 3.04.2013, allorquando i coniugi erano comparsi innanzi il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale poi definito dal medesimo tribunale con sentenza n. 1719/2017 in data
13.06.2017, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 5606/2018 in data 5.12.2018,
e che da allora lo stato di separazione era proseguito ininterrotto.
Differita più volte l'udienza di comparizione, con comparsa depositata in data 7.12.2021, CP_1
si costituiva a mezzo di un nuovo procuratore, rappresentando che nelle more del giudizio
[...]
erano venuti meno i presupposti per la richiesta di divorzio congiunto e chiedeva, pertanto, disporsi mutamento di rito e rimettersi le parti innanzi al giudice istruttore.
All'esito dell'udienza del 4.1.2022, di cui era stata disposta la trattazione cartolare, il tribunale, con ordinanza del 3.2.2022, ritenute le condizioni concordate dai coniugi non rispondenti all'interesse del figlio minore nella parte in cui confermavano nel medesimo importo previsto dalla sentenza di separazione del 2017 il contributo a carico del padre per il mantenimento di detto figlio (euro 300,00)
e dato atto della mancanza in atti della prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, disponeva la rimessione degli atti al presidente del tribunale per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma8, L. 898/1970 .
1.2- Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 1.6.2022, pronunciata all'esito dell'udienza in data 25.5.2022, il presidente delegato confermava le condizioni della separazione giudiziale, e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore all'udienza del
24.10.2022.
Con memoria integrativa del 14.9.2022, il ricorrente precisava di voler confermare quanto disposto in sede di separazione in ordine all'affido e alle visite del minore , ma si opponeva al Per_1
3 riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, la quale abitava nello stesso stabile del ricorrente, di proprietà de lla sua famiglia, a titolo gratuito, e mai si era preoccupata di cercare un impiego per poter contribuire alle spese della casa o del minore. Aggiungeva, inoltre, di essere un tecnico di televisori e di lavorare molto poco, tanto da chiedere sostegno economico ai genitori.
Chiedeva, quindi di disporre a proprio carico un mantenimento per il solo figlio di euro 400,00 Per_1
al mese.
Con memoria del 5.10.2022, la resistente esponeva di non aver mai voluto concordare le condizioni di divorzio e chiedeva, oltre all'affido condiviso del figlio e regime visite del padre, un assegno divorzile di euro 150,00 e un contributo al mantenimento del minore a carico del ricorrente di euro
500,00.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6 cpc, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti e sollecitato il deposito di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della documentazione reddituale delle parti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con ordinanza in data
26.10.2023, pronunciata all'esito dell'udienza cartolare dell'11.9.2023, l'istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art.190 cpc con decorrenza dal 2.11.2023, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso più di un anno dal 3.04.2013, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza n.1719/2017, depositata in data 13.6.2017, confermata dalla Corte
d'appello di Napoli, con sentenza n. 5606/2018 resa pubblica in data 5.12.2018 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria in data 21.11.2023.
Deve dunque ritenersi ormai definitivamente venuta meno e non più ripristinabile la comunione morale e materiale dei coniugi che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.1- In ordine alle statuizioni accessorie riguardanti il figlio minore , ora di 15 anni (è nato il Per_1
29.1.2009), vanno in primo luogo confermate, in assenza di ragioni ostative e in conformità alla volontà al riguardo espressa da entrambi i coniugi, le statuizioni già assunte con la sentenza di separazione in ordine all'affido condiviso del minore, alla sua collocazione presso la madre ed al diritto di visita del padre, articolato come in dispositivo.
Invero, il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è
4 giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.)(cfr. Cass. Civ., 16953/2008,
24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori.
Nel caso in esame, stante come già detto la concorde volontà espressa da entrambi i genitori non si ravvisano motivi per discostarsi dal regime preferenziale suindicato.
3.2- Con riguardo al mantenimento del figlio, il ricorrente ha chiesto di porre a proprio carico un contributo di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, contributo che, invece, la resistente ha chiesto determinarsi in euro 500,00.
Va precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
Nel caso che ci occupa, occorre tener conto da un lato dell'età del figlio (anni 15) e delle accresciute e ancora crescenti esigenze di vita personale, scolastica e sociale dello stesso rispetto all'epoca della separazione risalente ad oltre sei anni or sono (quando il minore aveva 8 anni); dall'altro, delle condizioni lavorative e reddituali dei genitori, quali dagli stessi allegate e comunque emergenti dagli
5 atti. In particolare il ricorrente ha dichiarato di vivere nella casa coniugale di proprietà dei propri genitori, abitazione in cui, al piano superiore, vive anche l'ex moglie con il figlio;
di lavorare come tecnico di televisori in un proprio negozio per la cui locazione paga un canone mensile di euro 775,00
e di percepire un reddito annuo di circa euro 5000,00 oltre al canone mensile di euro 300,00 di un negozio di sua proprietà. La resistente ha invece riferito e il ricorrente non ha contestato di essere disoccupata, così come all'epoca della separazione, e di percepire circa euro 250,00 dall'affitto di un immobile di proprietà, oltre al contributo mensile di euro 150,00 stabilito dalla sentenza di separazione.
Tutto ciò considerato e avuto altresì riguardo alla palese inattendibilità dei redditi dichiarati dallo ed alla parimenti poco credibile assenza di ulteriori redditi in capo alla resistente (oltre quelli Pt_1
suindicati), ma anche ai significativi e frequenti rapporti tra padre e figlio desumibili dalla contiguità delle rispettive abitazioni e confermati dalla , si stima congruo rideterminare in euro 450,00 CP_1
mensili il contributo paterno al mantenimento del minore – da versare entro il giorno 5 di ogni mese
Org a decorrere da gennaio 2024 e da rivalutare annualmente in base agli indici a decorrere da gennaio 2025.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
4.- Da ultimo va esaminata la domanda di assegno divorzile avanzata da con la Controparte_1
comparsa di costituzione e contrastata dallo nella fase contenziosa del giudizio, pur avendo i Pt_1
coniugi confermato, nel ricorso per divorzio congiunto originariamente depositato, il versamento da parte dello in favore della , a titolo di assegno divorzile, dell'importo mensile di euro Pt_1 CP_1
150,00 già previsto come assegno di mantenimento dalla sentenza di separazione.
Al riguardo giova rammentare che secondo risalente consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre)
a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (v. Cass. n. 4021 del 23.2.2006).
6 I "mezzi adeguati" di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, secondo il predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 11021 del 15.7.2003).
La verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. Cass. n. 11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (v. Cass. n. 4764/2007; Cass. n. 10210/2005; Cass. n.
4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 e successivamente con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018.
Alla luce della prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'entità del predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" del periodo più
o meno lungo della vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica»,
l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione del 2017 chiarisce che l'utilizzo del parametro del
«tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum
7 debeatur, non può essere utilizzato, non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del 2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è stata ritenuta dalle Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ.
8 La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.
Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale.
Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Alla luce dei paradigmi giurisprudenziali appena esposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al Giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e delle “ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia.
Nel caso di specie, la resistente ha riferito all'udienza di comparizione di aver lavorato fino al 2008
e di aver smesso con la nascita del figlio per problemi di salute non meglio specificati;
di percepire un canone di locazione di euro 250,00 da un immobile i proprietà e di essere saltuariamente aiutata dalla madre. Ha altresì aggiunto di abitare nello stesso stabile dell'ex coniuge, stabile che
9 quest'ultimo ha dichiarato essere di proprietà della propria famiglia e per la cui conduzione la resistente non sostiene alcun esborso.
Dalle dichiarazioni del ricorrente è emerso, invece, come già evidenziato che lo stesso, tecnico di televisori, svolge la propria attività in un negozio ricavandone un reddito, per quanto detto inattendibile, di euro 5000 annui (addirittura inferiore e non di poco al canone di locazione che ha dichiarato di versare per l'immobile in cui svolge l'attività), oltre a percepire il canone mensile di euro 300,00 da un negozio di proprietà; lo ha altresì riferito nei propri scritti difensivo di Pt_1 ricevere anche l'aiuto economico della propria famiglia.
Alla stregua delle riferite allegazioni sussiste quindi uno squilibrio nella condizione reddituale delle parti.
Occorre tuttavia considerare che la , benchè a tanto sollecitata, non ha depositato CP_1 documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata da cui desumere l'effettiva sua situazione economico-patrimoniale (l'ultima dichiarazione è relativa all'anno di imposta 2021).
Va inoltre evidenziato che la , disoccupata già all'epoca della separazione, è una donna CP_1
ancora in età lavorativa (ha cinquantuno anni); che per quanto dalla stessa dedotto, in passato è stata titolare di un'attività commerciale e ha lavorato fino alla nascita del figlio, mentre successivamente ha avuto problemi di salute. Di tali problemi, peraltro, non ha indicato né documentato la natura né la eventuale incidenza sulla capacità lavorativa, sì che allo stato degli atti non risulta acquisita la prova che la , se anche effettivamente priva di redditi da lavoro, non abbia comunque la CP_1
capacità di procurarseli.
Del resto, la breve durata della convivenza matrimoniale (i coniugi si sono sposati il 23.9.2006, sono stati autorizzati a vivere separatamente all'udienza presidenziale del 3.4.2013 e la loro separazione è stata pronunciata nel 2017), la circostanza che la ha continuato a lavorare nei primi anni di CP_1
matrimonio, i pochi anni decorsi tra la nascita del figlio nel 2009 e la separazione del 2013, sono tutti elementi che non consentono di ascrivere la mancanza di una attuale collocazione lavorativa della resistente a scelte condizionanti compiute dai coniugi nel corso della vita matrimoniale.
Tutto ciò considerato ritiene quindi il Tribunale che la domanda di assegno divorzile proposta dalla
è infondata e va pertanto rigettata. CP_1
5.- Avuto riguardo alla necessità del processo ai fini della modifica dello status ed all'esito della lite, che ha visto entrambe le parti parzialmente soccombenti, le spese di lite restano interamente compensate.
P. Q. M.
10 Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e sulla domanda riconvenzionale di assegno Parte_1
divorzile proposta da così provvede: Controparte_1
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in
Castellammare di Stabia in data 23.09.2006 da , nato a [...] Parte_1
l'8.11.1969 e da , nata a [...] in data [...] (atto n.369 Controparte_1
Parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di Castellammare di Stabia dell'anno
2006);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) affida il figlio minore a entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre;
Per_1
4) dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore : il martedì ed il giovedì, Parte_1
d,all'uscita di scuola o dal termine della giornata di lavoro alle ore 21,30 avendo cura di accompagnarlo alle eventuali attività extra scolastiche che dovessero cadere in detti giorni); a fine settimana alterni dalle ore 9,00 del sabato (o dall'uscita di scuola) alle ore 20,00 della domenica;
due settimane anche non consecutive in periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal
31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni la domenica di Pasqua ovvero il Lunedì in Albis;
4) pone a carico di l'obbligo di versare a , a decorrere da gennaio Parte_1 Controparte_1
2024, quale contributo al mantenimento del figlio minorenne , l'assegno mensile di euro Per_1
450,00 – da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo le variazioni
ISTAT a decorrere da gennaio 2025;
4) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Controparte_1
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
Il Presidente estensore dr.ssa Marianna Lopiano
-
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- I Sezione Civile –
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4422/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2019 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...], Parte_1 C.F._1
l'8.11.1969, ivi residente, alla via Grotta San Biagio 44/c ed ivi altresì elettivamente domiciliato al
Viale Europa 41, presso lo studio dell'avv.to Gerardo Bonifacio (C.F. ), che C.F._2
lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegata al ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081-3901960; indirizzo di p.e.c.: ; Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
Stabia (Na), ivi residente a[...] ed ivi altresì elettivamente domiciliata alla
Via E. De Nicola n.7, presso lo studio degli avv.ti Riccardo Filosa (C.F. ) e C.F._4
Francesca Elefante (C.F. ), che la rappresentano e difendono come da procura C.F._5
su foglio separato allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore depositata in data 7.12.2021 (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: ; Email_2
Email_3
Resistente – ricorrente in riconvenzionale
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
1 Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art.127-ter cpc depositate per l'udienza cartolare dell'11.9.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
AC EL: impugna e contesta integralmente e per quanto di ragione ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta come pure quanto prodotto e documentato, riportandosi a quanto esposto nei precedenti atti e nei verbali di causa ed alle richieste e conclusioni rassegnate. In ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale deposita la documentazione reddituale aggiornata all'anno di imposta 2022 del sig. chiedendo di poter produrre il passaggio in giudicato Parte_1
nel termine del deposito delle comparse. In via istruttoria, onde non incorrere in decadenze reitera le richieste formulate e quindi insiste perché venga disposta informativa dalla Guardia di Finanza in ordine alla situazione patrimoniale della sig.ra , la cui condotta “extra” coniugale, Controparte_1
si ricorda, ha comportato lo sfascio della famiglia, e che da ben dodici anni risulta inoccupata pur non avendo provato alcun suo impedimento! Insiste nelle conclusioni già rassegnate chiedendo che la causa sia riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse.
: è addivenuta alla decisione che non sussistono i presupposti per chiedere Controparte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale, perché in disaccordo su tutto con parte ricorrente soprattutto in riferimento al figlio minore , e alla crescita dello stesso;
CHIEDE Per_1
che il Tribunale adito, voglia - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi e in Castellammare di Stabia Parte_1 Controparte_1 il 23.09.2006 con relativa ordinanza da notificare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Gragnano di annotazione della emananda Sentenza nei registri di Stato Civile e tutti gli adempimenti di rito;
- modificare in aumento l'assegno per il figlio minore quantificato in euro 450,00 la Per_1
somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
- disporre che il
Sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche, non coperte dal servizio Pt_1 Org_1
ed a quelle straordinarie, purchè concordate e debitamente documentate;
- confermare
[...]
l'affido congiunto del figlio con domicilio abituale presso l'abitazione della madre, e di Per_1
disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé lo stesso il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 20,00, nonché il sabato e la domenica , a settimane alterne, dalle ore 9,00 alle ore 20,00 della domenica;
un periodo estivo di due settimane consecutive con il genitore non convivente;
i giorni
24-25 e 26 ed il 31 ed 1 di ciascun anno alternativamente cosi come per il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis;
- confermare l'assegno divorzile in favore della Sig. pari ad Euro Controparte_1
2 150,00 - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. - Si depositano le dichiarazioni dei redditi relative agli istanti;
PM in data 11.12.2023 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento, con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso congiunto depositato il 6.8.2021, e chiedevano che Parte_1 Controparte_1
fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Castellammare di Stabia il 23.09.2006 e da cui, il 29.01.2009, era nato un figlio, , alle Per_1
condizioni ivi precisate.
A sostegno della domanda deducevano che erano separati sin dal 3.04.2013, allorquando i coniugi erano comparsi innanzi il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale poi definito dal medesimo tribunale con sentenza n. 1719/2017 in data
13.06.2017, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 5606/2018 in data 5.12.2018,
e che da allora lo stato di separazione era proseguito ininterrotto.
Differita più volte l'udienza di comparizione, con comparsa depositata in data 7.12.2021, CP_1
si costituiva a mezzo di un nuovo procuratore, rappresentando che nelle more del giudizio
[...]
erano venuti meno i presupposti per la richiesta di divorzio congiunto e chiedeva, pertanto, disporsi mutamento di rito e rimettersi le parti innanzi al giudice istruttore.
All'esito dell'udienza del 4.1.2022, di cui era stata disposta la trattazione cartolare, il tribunale, con ordinanza del 3.2.2022, ritenute le condizioni concordate dai coniugi non rispondenti all'interesse del figlio minore nella parte in cui confermavano nel medesimo importo previsto dalla sentenza di separazione del 2017 il contributo a carico del padre per il mantenimento di detto figlio (euro 300,00)
e dato atto della mancanza in atti della prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, disponeva la rimessione degli atti al presidente del tribunale per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma8, L. 898/1970 .
1.2- Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 1.6.2022, pronunciata all'esito dell'udienza in data 25.5.2022, il presidente delegato confermava le condizioni della separazione giudiziale, e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore all'udienza del
24.10.2022.
Con memoria integrativa del 14.9.2022, il ricorrente precisava di voler confermare quanto disposto in sede di separazione in ordine all'affido e alle visite del minore , ma si opponeva al Per_1
3 riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, la quale abitava nello stesso stabile del ricorrente, di proprietà de lla sua famiglia, a titolo gratuito, e mai si era preoccupata di cercare un impiego per poter contribuire alle spese della casa o del minore. Aggiungeva, inoltre, di essere un tecnico di televisori e di lavorare molto poco, tanto da chiedere sostegno economico ai genitori.
Chiedeva, quindi di disporre a proprio carico un mantenimento per il solo figlio di euro 400,00 Per_1
al mese.
Con memoria del 5.10.2022, la resistente esponeva di non aver mai voluto concordare le condizioni di divorzio e chiedeva, oltre all'affido condiviso del figlio e regime visite del padre, un assegno divorzile di euro 150,00 e un contributo al mantenimento del minore a carico del ricorrente di euro
500,00.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6 cpc, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti e sollecitato il deposito di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della documentazione reddituale delle parti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con ordinanza in data
26.10.2023, pronunciata all'esito dell'udienza cartolare dell'11.9.2023, l'istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art.190 cpc con decorrenza dal 2.11.2023, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso più di un anno dal 3.04.2013, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza n.1719/2017, depositata in data 13.6.2017, confermata dalla Corte
d'appello di Napoli, con sentenza n. 5606/2018 resa pubblica in data 5.12.2018 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria in data 21.11.2023.
Deve dunque ritenersi ormai definitivamente venuta meno e non più ripristinabile la comunione morale e materiale dei coniugi che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3.1- In ordine alle statuizioni accessorie riguardanti il figlio minore , ora di 15 anni (è nato il Per_1
29.1.2009), vanno in primo luogo confermate, in assenza di ragioni ostative e in conformità alla volontà al riguardo espressa da entrambi i coniugi, le statuizioni già assunte con la sentenza di separazione in ordine all'affido condiviso del minore, alla sua collocazione presso la madre ed al diritto di visita del padre, articolato come in dispositivo.
Invero, il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è
4 giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.)(cfr. Cass. Civ., 16953/2008,
24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori.
Nel caso in esame, stante come già detto la concorde volontà espressa da entrambi i genitori non si ravvisano motivi per discostarsi dal regime preferenziale suindicato.
3.2- Con riguardo al mantenimento del figlio, il ricorrente ha chiesto di porre a proprio carico un contributo di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, contributo che, invece, la resistente ha chiesto determinarsi in euro 500,00.
Va precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
Nel caso che ci occupa, occorre tener conto da un lato dell'età del figlio (anni 15) e delle accresciute e ancora crescenti esigenze di vita personale, scolastica e sociale dello stesso rispetto all'epoca della separazione risalente ad oltre sei anni or sono (quando il minore aveva 8 anni); dall'altro, delle condizioni lavorative e reddituali dei genitori, quali dagli stessi allegate e comunque emergenti dagli
5 atti. In particolare il ricorrente ha dichiarato di vivere nella casa coniugale di proprietà dei propri genitori, abitazione in cui, al piano superiore, vive anche l'ex moglie con il figlio;
di lavorare come tecnico di televisori in un proprio negozio per la cui locazione paga un canone mensile di euro 775,00
e di percepire un reddito annuo di circa euro 5000,00 oltre al canone mensile di euro 300,00 di un negozio di sua proprietà. La resistente ha invece riferito e il ricorrente non ha contestato di essere disoccupata, così come all'epoca della separazione, e di percepire circa euro 250,00 dall'affitto di un immobile di proprietà, oltre al contributo mensile di euro 150,00 stabilito dalla sentenza di separazione.
Tutto ciò considerato e avuto altresì riguardo alla palese inattendibilità dei redditi dichiarati dallo ed alla parimenti poco credibile assenza di ulteriori redditi in capo alla resistente (oltre quelli Pt_1
suindicati), ma anche ai significativi e frequenti rapporti tra padre e figlio desumibili dalla contiguità delle rispettive abitazioni e confermati dalla , si stima congruo rideterminare in euro 450,00 CP_1
mensili il contributo paterno al mantenimento del minore – da versare entro il giorno 5 di ogni mese
Org a decorrere da gennaio 2024 e da rivalutare annualmente in base agli indici a decorrere da gennaio 2025.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
4.- Da ultimo va esaminata la domanda di assegno divorzile avanzata da con la Controparte_1
comparsa di costituzione e contrastata dallo nella fase contenziosa del giudizio, pur avendo i Pt_1
coniugi confermato, nel ricorso per divorzio congiunto originariamente depositato, il versamento da parte dello in favore della , a titolo di assegno divorzile, dell'importo mensile di euro Pt_1 CP_1
150,00 già previsto come assegno di mantenimento dalla sentenza di separazione.
Al riguardo giova rammentare che secondo risalente consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre)
a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (v. Cass. n. 4021 del 23.2.2006).
6 I "mezzi adeguati" di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, secondo il predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 11021 del 15.7.2003).
La verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. Cass. n. 11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (v. Cass. n. 4764/2007; Cass. n. 10210/2005; Cass. n.
4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 e successivamente con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018.
Alla luce della prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'entità del predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" del periodo più
o meno lungo della vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica»,
l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione del 2017 chiarisce che l'utilizzo del parametro del
«tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum
7 debeatur, non può essere utilizzato, non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del 2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è stata ritenuta dalle Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ.
8 La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.
Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale.
Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Alla luce dei paradigmi giurisprudenziali appena esposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al Giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e delle “ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia.
Nel caso di specie, la resistente ha riferito all'udienza di comparizione di aver lavorato fino al 2008
e di aver smesso con la nascita del figlio per problemi di salute non meglio specificati;
di percepire un canone di locazione di euro 250,00 da un immobile i proprietà e di essere saltuariamente aiutata dalla madre. Ha altresì aggiunto di abitare nello stesso stabile dell'ex coniuge, stabile che
9 quest'ultimo ha dichiarato essere di proprietà della propria famiglia e per la cui conduzione la resistente non sostiene alcun esborso.
Dalle dichiarazioni del ricorrente è emerso, invece, come già evidenziato che lo stesso, tecnico di televisori, svolge la propria attività in un negozio ricavandone un reddito, per quanto detto inattendibile, di euro 5000 annui (addirittura inferiore e non di poco al canone di locazione che ha dichiarato di versare per l'immobile in cui svolge l'attività), oltre a percepire il canone mensile di euro 300,00 da un negozio di proprietà; lo ha altresì riferito nei propri scritti difensivo di Pt_1 ricevere anche l'aiuto economico della propria famiglia.
Alla stregua delle riferite allegazioni sussiste quindi uno squilibrio nella condizione reddituale delle parti.
Occorre tuttavia considerare che la , benchè a tanto sollecitata, non ha depositato CP_1 documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata da cui desumere l'effettiva sua situazione economico-patrimoniale (l'ultima dichiarazione è relativa all'anno di imposta 2021).
Va inoltre evidenziato che la , disoccupata già all'epoca della separazione, è una donna CP_1
ancora in età lavorativa (ha cinquantuno anni); che per quanto dalla stessa dedotto, in passato è stata titolare di un'attività commerciale e ha lavorato fino alla nascita del figlio, mentre successivamente ha avuto problemi di salute. Di tali problemi, peraltro, non ha indicato né documentato la natura né la eventuale incidenza sulla capacità lavorativa, sì che allo stato degli atti non risulta acquisita la prova che la , se anche effettivamente priva di redditi da lavoro, non abbia comunque la CP_1
capacità di procurarseli.
Del resto, la breve durata della convivenza matrimoniale (i coniugi si sono sposati il 23.9.2006, sono stati autorizzati a vivere separatamente all'udienza presidenziale del 3.4.2013 e la loro separazione è stata pronunciata nel 2017), la circostanza che la ha continuato a lavorare nei primi anni di CP_1
matrimonio, i pochi anni decorsi tra la nascita del figlio nel 2009 e la separazione del 2013, sono tutti elementi che non consentono di ascrivere la mancanza di una attuale collocazione lavorativa della resistente a scelte condizionanti compiute dai coniugi nel corso della vita matrimoniale.
Tutto ciò considerato ritiene quindi il Tribunale che la domanda di assegno divorzile proposta dalla
è infondata e va pertanto rigettata. CP_1
5.- Avuto riguardo alla necessità del processo ai fini della modifica dello status ed all'esito della lite, che ha visto entrambe le parti parzialmente soccombenti, le spese di lite restano interamente compensate.
P. Q. M.
10 Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e sulla domanda riconvenzionale di assegno Parte_1
divorzile proposta da così provvede: Controparte_1
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in
Castellammare di Stabia in data 23.09.2006 da , nato a [...] Parte_1
l'8.11.1969 e da , nata a [...] in data [...] (atto n.369 Controparte_1
Parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di Castellammare di Stabia dell'anno
2006);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) affida il figlio minore a entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre;
Per_1
4) dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore : il martedì ed il giovedì, Parte_1
d,all'uscita di scuola o dal termine della giornata di lavoro alle ore 21,30 avendo cura di accompagnarlo alle eventuali attività extra scolastiche che dovessero cadere in detti giorni); a fine settimana alterni dalle ore 9,00 del sabato (o dall'uscita di scuola) alle ore 20,00 della domenica;
due settimane anche non consecutive in periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal
31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni la domenica di Pasqua ovvero il Lunedì in Albis;
4) pone a carico di l'obbligo di versare a , a decorrere da gennaio Parte_1 Controparte_1
2024, quale contributo al mantenimento del figlio minorenne , l'assegno mensile di euro Per_1
450,00 – da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo le variazioni
ISTAT a decorrere da gennaio 2025;
4) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Controparte_1
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
Il Presidente estensore dr.ssa Marianna Lopiano
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