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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10851 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23846/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. IA De RN;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 23846/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Fabio De Parte_1 C.F._1
EF e RO De EF ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Aurelia
n.641;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesca Tossini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Via Prenestina n.45;
CONVENUTA
e
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cisbani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Vigliena n.2.
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28.03.2022, in qualità di Parte_1 cessionario di metà del credito vantato da e procuratore speciale del Parte_2 medesimo per la restante metà, ha convenuto in giudizio l' Parte_2 [...] nonchè la società al fine di ottenere il CP_1 Controparte_2 ristoro di tutti i danni patiti da quest'ultimo in relazione ad un sinistro avvenuto in data 23.02.2018 alla fermata n.71082 nei pressi della stazione della metropolitana Rebibbia. CP_1
In sintesi -e per quanto di rilievo ai fini della decisione- parte attrice ha dedotto:
1. Quanto alla dinamica del sinistro per cui è causa: “1) La sera del 23/02/2018 il ventisettenne
di nazionalità peruviana e regolarmente residente a [...]da svariati anni, si trovava in Roma, alla fermata n. 71082 della linea ATAC n. 163 posta sulla complanare di Via Tiburtina, direzione Roma centro, nei pressi della stazione della
Metro Rebibbia;
2) intorno alle ore 20.30 ivi arrivava, e faceva la fermata, l'autobus di linea
Fiat Iveco tg. ET866LF, vettura n. 445, linea 163, di proprietà di condotto da CP_1 ed assicurato per la r.c.a. con di Si trattava Controparte_3 Controparte_2 CP_4 di una vettura lunga, denominata “serpentone”, con un blocco di ruote anteriore, uno centrale ed uno posteriore e con uno snodo a fisarmonica al centro;
3) il Sig. tentava Pt_2 di salire a bordo di detto autobus utilizzando le porte posizionate nella parte posteriore del mezzo, tra il blocco di ruote centrali e quelle posteriori, ma per motivi non accertati l'autobus ripartiva e questi rimaneva incastrato con il polso nelle porte stesse, che probabilmente si erano richiuse mentre il ragazzo aveva il braccio proteso in avanti per salire;
4) la posizione
d'incastro suindicata non faceva scattare il dispositivo di sicurezza automatico che impedisce all'autobus di ripartire se le porte non si chiudono completamente, poiché il polso del pedone non ha una dimensione tale da impedirne la chiusura, soprattutto perché la parte in gomma delle portiere si deforma leggermente;
5) sta di fatto che il conducente dell'autobus ripartiva senza accorgersi di nulla, ed il Sig. veniva prima strattonato in avanti con il braccio Pt_2 incastrato, poi il braccio si liberava ed il ragazzo perdeva l'equilibrio sbattendo prima contro la portiera e poi contro la fiancata del mezzo in avanzamento, per poi cadere in terra, dove veniva parzialmente sormontato dalla ruota posteriore del mezzo, che provocava all'attore gravissime lesioni fisiche;
6) il ragazzo veniva trasportato a mezzo pubblica ambulanza 118 al pronto soccorso dell'Ospedale “Policlinico Umberto I” di Roma in condizioni generali definite “gravissime”, con politrauma, gravi ferite e fratture multiple, ed ove veniva emessa
“prognosi riservata”. Nel referto del pronto soccorso si legge: “giunge a mezzo 118 riferito trauma da trascinamento bus-pedone (paziente rimasto incastrato in salita nelle porte del bus
e successivamente trascinato), evento riferito dagli amici astanti”.
2. Che i rilievi degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti nell'immediatezza del sinistro e le dichiarazioni rilasciate dai testimoni oculari avevano confermato la dinamica dell'incidente; 3. L'integrale responsabilità del conducente dell'autobus urbano linea 163 n.445 tg. ET866LF di proprietà dell' nella causazione del sinistro: “Ebbene, alla luce delle emergenze CP_1 suindicate risulta provato che nell'occorso l'autobus ATAC tg. ET866LF, vettura n. 445, linea
163, si fermava alla fermata posta sulla complanare di Via Tiburtina, nei pressi della stazione della Metro Rebibbia, ed apriva le porte poste tra le ruote posteriori e quelle centrali per fare salire i passeggeri. A quel punto il Sig. tentava di salire a bordo dell'autobus, ma in Pt_2 quel momento il conducente chiudeva le porte e riprendeva la marcia, senza accorgersi che il Sig. era rimasto incastrato con il polso tra le porte stesse. Per effetto del Pt_2 movimento dell'autobus il Sig. veniva prima strattonato in avanti con il braccio Pt_2 incastrato, poi il braccio si liberava ed il ragazzo perdeva l'equilibrio sbattendo prima contro la portiera e poi contro la fiancata del mezzo in avanzamento, per poi cadere in terra, dove veniva parzialmente sormontato dalla ruota posteriore del mezzo, che provocava all'attore gravissime lesioni fisiche. Il conducente dell'autobus di parte convenuta, con inescusabile negligenza ed imperizia, in primis chiudeva le porte senza accorgersi della presenza del ragazzo che stava salendo; in secundis ripartiva senza accorgersi che il malcapitato era rimasto incastrato con il polso tra le porte chiuse;
in tertiis proseguiva la marcia senza accorgersi che il ragazzo era caduto in terra finendo sotto le ruote posteriori dell'autobus.
Peraltro non scattava il dispositivo di sicurezza automatico che impedisce all'autobus di ripartire fino a quando non si chiudono le porte, poiché il polso del pedone non ha una dimensione tale da impedirne la chiusura, soprattutto perché la parte in gomma delle portiere si deforma leggermente”.
4. Che il sinistro aveva cagionato a 1) Una compromissione Parte_2 dell'integrità psico-fisica pari a 75% di punti percentuali quali invalidità oltre a duecentoquaranta giorni di inabilità temporanea integrale e duecento giorni di inabilità temporanea parziale al 75% 2) NN estetico di entità tale da rendere necessari interventi di chirurgia estetica del costo di euro 15.000,00; 3) NN RA;
4) NN da perdita di capacità lavorativa specifica in relazione all'attività di lavoratore domestico espletata antecedentemente al sinistro oltre ad un danno da perdita di chances per quanto riguarda lo svolgimento di: “attività lavorative che prevedano movimentazione, carichi ed utilizzo dell'apparato locomotore inferiore”; 5) Esborsi per spese mediche pari ad euro 393,00 oltre alle spese sostenute per l'attività stragiudiziale per un importo complessivo di euro 4.968,00;
1. Di agire in proprio quale cessionario del 50% credito oggetto di causa giusta atto di cessione parziale del credito del 25/06/2019 munito di data certa del 12/07/2019, notificato ai debitori ai fini dell'opponibilità (doc. 1), e nella qualità di procuratore speciale di Parte_2 giusta procura del 10/02/2020 con autentica notarile di pari data a cura del
[...] dott Notaio in Roma, con Rep. n. 151443 (doc. 2) per la restante quota del Persona_1
50% del credito.
La citazione così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione, domanda o conclusione, previa concessione di una provvisionale ex artt. 5 L. 102/06 e 147 Cod. Ass., come di seguito meglio esplicata: 1) in via principale accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva della circolazione stradale e delle manovre poste in essere dal conducente dell'autobus di linea Fiat Iveco tg. ET866LF, vettura n. 445, linea 163, di proprietà di ed assicurato per la con;
2) in subordine CP_1 CP_5 Controparte_2 accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva della circolazione stradale e delle manovre poste in essere dal conducente dell'autobus della linea 163, di Co proprietà di ed assicurato per la R.C.A. con Assicurazioni di Roma;
3) per l'effetto, CP_1 condannare gli odierni convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal Sig. come descritti in Parte_2 espositiva o in quella diversa misura che risulterà dovuta, equa e di giustizia, il tutto oltre al danno da lucro cessante e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e interessi legali dall'emananda sentenza fino al dì dell'effettivo soddisfo, come per legge;
- liquidare le suindicate somme in favore del Sig. quale cessionario del 50% del credito in questione e quale Parte_1 procuratore speciale del Sig. per il restante 50% del credito Parte_2 medesimo;
- in ogni caso, con condanna dei convenuti alla rifusione dei compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, spese esenti, I.V.A. e C.P.A., del presente giudizio, da distrarsi in favore degli Avv.ti Fabio De EF e RO De EF, che si dichiarano antistatari ex art. 93
c.p.c. avendo anticipato ogni somma senza ottenere rimborsi. L'attore formula, altresì, ai sensi degli artt. 5 L. 102/06 e 147 Cod. Ass., contestuale”.
Si è costituita in giudizio l' deducendo per quanto di interesse ai fini della motivazione: CP_1
1. In via preliminare, la necessità di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea dalla società in virtù della Controparte_2 polizza RCA n.9150000 vigente alla data del sinistro;
2. Nel merito, l'integrale responsabilità di parte attrice nella causazione dell'incidente tenuto conto, peraltro, della mancata identificazione del mezzo dalle dichiarazioni rese dai CP_1 testimoni oculari del sinistro e dai conducenti delle vetture n.475 e n.445 della linea 163; CP_1
La comparsa dell' così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza CP_1 rigettata e per i motivi di cui in narrativa, così provvedere: 1) In via principale, nel merito rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi ove venisse accertata qualsivoglia responsabilità dell'
[...]
per il sinistro per cui è causa, voglia ritenere la Società “ ” tenuta a CP_1 Controparte_2 manlevare e tenere indenne la medesima, in forza del contratto depositato in atti e, per l'effetto, condannarla a pagare l'eventuale risarcimento del danno eventualmente liquidato. 3) In via istruttoria, si oppone alle prove testimoniali richiesti da parte attrice, in quanto già sentiti dalle
Autorità competenti. Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori di parte attrice chiede di ammettere, fin da ora, prova contraria diretta ed indiretta con gli stessi testi e sui capitoli di prova indicati da parte attrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_2 deducendo per quanto di rilievo ai fini della decisione:
1) L'assenza di prova in ordine al verificarsi del fatto storico prospettato nell'atto introduttivo:
“In primo luogo, dalle indagini sino ad oggi esperite dalla trasporti convenuta CP_6 non soltanto non sono emersi gli elementi di responsabilità a carico del vettore di cui invece controparte assume la sussistenza, ma neppure l'evento per il quale è causa risulterebbe essersi verificato, atteso che lo stesso non è mai stato oggetto di denuncia da parte del preteso danneggiato al personale aziendale, né di segnalazione di servizio da parte del personale viaggiante all' , né tanto meno, quindi, da parte dell' al proprio CP_6 Controparte_7 assicuratore, né infine controparte ha fornito al riguardo un adeguato riscontro probatorio, tanto sotto il profilo della stessa sussistenza storica dell'evento quanto sotto quello della individuazione del mezzo e del relativo conducente che l'attore asserisce essere stati CP_1 coinvolti nel sinistro”
2) L'errata indicazione dell'autovettura n. 445 di proprietà dell' quale mezzo coinvolto nel CP_1 sinistro di cui è causa: “Al contrario, sussistono elementi oggettivi di prova che portano ad escludere con decisione ed inconfutabilmente che il veicolo che – nella narrazione attorea – sarebbe stato all'origine dell'evento lesivo sia individuabile nel “l'autobus di linea Fiat Iveco tg. ET866LF, vettura n. 445, linea 163, di proprietà di condotto da CP_1 CP_3 ed assicurato per la r.c.a. con . Detta vettura infatti
[...] Controparte_8 risulta essere giunta al capolinea Rebibbia della linea 163, situato ovviamente oltre la fermata individuata dall'attore, alle ore 20.10, e pertanto in orario di molto precedente e dunque incompatibile con quello (20.30) indicato dall'attore come momento del verificarsi del sinistro. Ciò non risulta soltanto dalle varie dichiarazioni, raccolte nel rapporto della
Polizia Locale e in sede penale, di il quale appunto ha dichiarato a Controparte_3 verbale: “…giungevo a fine turno al capolinea Rebibbia alle ore 20:10. Preciso che durante tutto il turno di lavoro non ho avuto alcun problema, e come suddetto terminavo il turno di lavoro dopo che il mio collega alle ore 20:10 mi dava il cambio Non so riferire il nominativo del collega …”; bensì risulta tanto dal Foglio di Via relativo alla vettura 445 (che riporta tutti gli orari degli spostamenti del mezzo nei turni di servizio della giornata de qua, vedi doc.
2), quanto dalle ricerche effettuate attraverso lo storico del sistema AVM Matrics, che geolocalizza le vetture ATAC sul territorio (vedi doc. 3); da tale documentazione è risultato infatti confermato che la vettura 445, giunta al capolinea Rebibbia alle 20.10, ne è ripartita, per il nuovo servizio in direzione Verano, alle ore 20.24, con alla guida il nuovo conducente
. Da quanto sopra emerge l'impossibilità di attribuire al conducente Controparte_9 [...]
alla guida della vettura 445, la responsabilità del sinistro per il quale è Controparte_10 causa, essendo provato per tabulas che, all'ora del sinistro, detto conducente e detto mezzo si trovavano in un luogo diverso e distante da quello del sinistro”
3) L'improponibilità della domanda attorea oltre alla propria carenza di legittimazione passiva in virtù della dalla mancata identificazione dell'autovettura coinvolta nel sinistro in CP_1 violazione degli articoli 143 e 148 del D.lgs 209/05: “Va infatti doverosamente premesso che la di Roma non copre certamente i rischi da responsabilità civile Parte_3 inerenti alla circolazione dell'autoparco inteso nel suo complesso, ma assicura invece CP_1
i rischi afferenti ai singoli veicoli di proprietà dell' odierna convenuta che siano CP_6 espressamente individuati in polizza con i dati identificativi propri di ciascuno di essi (vedi polizza assicurativa prodotta da . Conseguentemente, l'identificazione, quale CP_1 veicolo che si asserisce coinvolto in un sinistro, di un mezzo non compreso fra i predetti previsti in polizza, ovvero la mancata identificazione del veicolo stesso da parte del preteso danneggiato, comportano l'impossibilità della fornitura della garanzia assicurativa da parte della deducente Compagnia e conseguentemente la carenza di legittimazione passiva della medesima a stare in questo giudizio. (. . .) Poiché nel caso di specie, invece, nella sua domanda subordinata parte attrice omette di fornire il numero identificativo e/o la targa del mezzo asseritamente responsabile del sinistro in questione, la lettera di richiesta di risarcimento a suo tempo inviata da parte attrice, nella parte in cui è privata di tali elementi
(“… ovvero altro veicolo di proprietà di ), non avrebbe consentito CP_1
l'indispensabile verifica di copertura assicurativa e dovrebbe essere considerata priva di efficacia giuridica per violazione del combinato disposto degli artt. 148 e 143 D.lgs. 209/05, con conseguente improponibilità dell'azione. A nulla potrebbe poi rilevare l'eventuale circostanza che qui si ipotizza astrattamente e meramente in chiave dialettica che si dovesse ritenere raggiunta in corso di causa, in virtù dell'espletata istruttoria ovvero persino di dichiarazione confessoria del convenuto assicurato, una individuazione “alternativa” del veicolo che si assume all'origine del danno, della sua proprietà e della sua copertura assicurativa da parte della Compagnia convenuta”.
4) In ogni caso, la condotta imprudente di avendo quest'ultimo Parte_2 tentato di salire sull'autobus mentre stava per ripartire tenuto conto peraltro, del suo stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti;
5) L'errata quantificazione del danno prospettata dall'attore in relazione alla natura e all'entità delle lesioni conseguenti al sinistro.
La comparsa così conclude: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: 1) in via principale, rigettare ogni domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, o comunque sfornita di sostegno probatorio, ovvero, in via alternativa, poiché improponibile, con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfetario delle spese forensi, I.V.A. e C.P.A. 2) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui, nel corso del giudizio, la domanda di parte attrice dovesse essere accolta, anche parzialmente, in punto di an debeatur, accertare e dichiarare
l'evidente eccessività della suddetta pretesa risarcitoria e, per l'effetto, liquidare il danno de quo nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
con ogni conseguente provvedimento in ordine al regolamento delle spese di lite alla stregua della sproporzione eventualmente manifestatasi tra il chiesto ed il liquidato”.
Nella memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc nel presente giudizio parte attrice ha precisato la domanda deducendo elementi:
1. In ordine alla non valenza probatoria dei documenti prodotti dalle parti convenute: “Ebbene, CP_ sul punto in primis si impugnano e contestano i documenti prodotti da e contrassegnati come “Foglio di via vettura 445” (doc. 2) e “Geolocalizzazione VETTURA 445” (doc. 3), perché riportano dati ed elementi inattendibili ed inveritieri, perché provengono dalla stessa parte che intende avvalersene e perché, comunque, non escludono affatto, anzi confermano, la presenza della vettura di parte convenuta sui luoghi di causa al momento del sinistro;
in secundis si ribadisce che agli atti vi è già piena prova del fatto che il sinistro in oggetto è stato cagionato dalla vettura di parte convenuta, e che comunque detto accertamento è demandato istruttoria orale, ove verranno escussi i testimoni presenti al sinistro, tra cui i
Sigg.ri , e , che sin d'ora si Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 indicato a testi sui fatti di causa”;
2. In ordine alla dedotta improponibilità della domanda: “Nel riservarsi di controdedurre alle difese avverse all'esito della fase istruttoria, sin d'ora si deve spendere qualche parola CP_ sull'eccezione di improponibilità della domanda che ha inteso formulare . Detta convenuta asserisce che la domanda formulata in via subordinata dall'attore - che testualmente recita: “in subordine accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva della circolazione stradale e delle manovre poste in essere dal conducente dell'autobus della linea 163, di proprietà di ed assicurato CP_1
Co per la R.C.A. con Assicurazioni ” - sarebbe addirittura improponibile perché in CP_2
CP_ fase stragiudiziale l'attore non avrebbe fornito ad le informazioni e gli elementi richiesti dal Codice delle Assicurazioni Private. Ciò non è affatto vero perché, come si evince dai documenti nn. 7, 8, 9 e 10 depositati dall'attore, il Sig. ante causam ha comunicato Pt_1 all'Assicuratore tutti gli elementi richiesti dall'art. 148, comma 2, C.d.A., a mente del quale:
“La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”. Ma vi è di più: l'attore in fase pregiudiziale, e già nella prima diffida del
28/05/2019, ha precisato: “Veicolo responsabile: autobus di linea Fiat Iveco tg. ET866LF, vettura n. 445, linea 163, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. con CP_1 [...]
che il giorno del sinistro ha terminato il servizio alle ore 20.30 Controparte_8 circa;
ovvero altro veicolo di proprietà di (sottolineatura aggiunta), e poi nel CP_1 corso dell'istruttoria ha altresì inviato all'Assicuratore tutta la documentazione penale relativa al sinistro de quo e la perizia tecnico modale dell'Ing. Pertanto non si Persona_2 comprende quale altro elemento l'attore avrebbe potuto fornire all'assicuratore!”.
All'udienza del 14.12.2022, è stata rigettata l'istanza di provvisionale avanzata da parte attrice (cfr. verbale di udienza del 14.12.2022).
All'udienza del 11.10.2023, è stato escusso quale testimone autista assunto Controparte_9 mediante contratto a tempo indeterminato dall' , il quale, sui capitoli di cui alla memoria CP_1 ex art. 183 comma 6 cpc n.2 della società , ha Controparte_2 riferito: Sul cap 1: “1) “Vero che, in data 23/02/2018, la vettura n. 445, tg. ET866LF, adibita al servizio della linea urbana ATAC 163, e condotta da dopo aver superato la fermata n. Controparte_3
71082 della suddetta linea, posta sulla complanare di Via Tiburtina, è giunta al capolinea Rebibbia alle ore 20.10, e ne è poi ripartita, per il successivo turno di servizio in direzione Verano, alle ore
20.24, con alla guida il nuovo conducente , come risulta dai documenti presenti nel Controparte_9 fascicolo di parte della convenuta – ai Controparte_2 numeri 2 e 3, che mi si mostrano, nonché dalle risultanze del registro storico del sistema AVM CP_1 Matrics che cura la geolocalizzazione costante delle vetture in servizio sul territorio, relative CP_1 alla data dell'evento per il quale è causa e da me esaminate” Risponde: “confermo quanto mi si legge”. Sul cap.2: “2) “Vero che, alla data del 23/02/2018, la vettura n. 445, tg. ET866LF, CP_1 adibita al servizio della linea urbana 163, era provvista dei seguenti dispositivi di sicurezza: a)
“sistema blocco porte”, in virtù del quale, sino a quando tutte le porte della vettura non sono completamente chiuse, e conseguentemente non si è ancora spenta la spia luminosa “spia porte aperte” posta nel cruscotto della vettura, la marcia di quest'ultima è impedita, rimanendo inibito l'acceleratore e rimanendo la vettura frenata dal freno di fermata;
quindi con blocco porte inserito e funzionante la vettura non può marciare con le porte aperte;
b) ad integrazione del sistema blocco porte, bordo sensibile su tutte le ante delle porte idoneo a fornire un segnale alla centralina porte per invertire il moto delle ante qualora le stesse incontrino un ostacolo, anche della larghezza di pochi centimetri;
conseguentemente, se la porta è in chiusura ed incontra un ostacolo (come ad esempio il polso di un passeggero), inverte il moto e si riapre, non consentendo di fatto la marcia del mezzo;
il tutto come descritto nel documento presente nel fascicolo di parte della convenuta
[...]
– al numero 4, che mi si mostra e che confermo”; “Confermo Controparte_2 quanto mi si legge. Preciso che quel giorno feci personalmente constatare ai vigili urbani verso le
21.30 (di rientro dalla corsa di cui ho già detto) che i sistemi funzionavano. Aggiungo che durante la mia corsa i sistemi funzionavano. In generale, noi conducenti è la prima cosa che controlliamo quando prendiamo servizio altrimenti il servizio non si può fare” Sul cap.3: “3) “Vero che, alla data del 23/02/2018, i suddetti dispositivi erano installati e funzionanti sulla vettura ATAC n. 445, tg.
ET866LF, come risulta anche dai registri di manutenzione della vettura relativi ai giorni seguenti, dai quali non emergono interventi di riparazione in relazione ad essi” “Confermo quanto mi si legge in relazione alla prima parte. In relazione ai registri di manutenzione posso dire che io quelli non li ho visti perché li ha il capooperaio che sta alla rimessa. Quello che compila il conducente è il foglio di via ed è il documento su cui vengono annotate eventuali anomalie o disfunzioni” (cfr. verbale di udienza del 11.10.2023).
Successivamente, all'udienza del 30.11.2023, è stata escussa la testimone che sui Testimone_1 capitoli relativi alla memoria ex art.183 comma 6 cpc n.2 di parte attrice ha risposto: Sul cap. 2: “2)
“vero che intorno alle ore 20.30 ivi arrivava, e faceva la fermata, l'autobus di linea n. 163 dell' , CP_1 vettura n. 445, che era una vettura lunga, denominata “serpentone”, con uno snodo a fisarmonica al centro, come da figura sotto riprodotta” “Confermo solo che verso le ore 20,30, a Roma zona CP_ Rebibbia e precisamente nelle vicinanze della metro, ho visto arrivare l'autobus dell' n.163 che effettuava la fermata”; Sul cap.3: “3) “vero che il Sig. tentava di salire a bordo di detto Pt_2 autobus utilizzando le porte posizionate nella parte posteriore del mezzo, tra il blocco di ruote centrali e quelle posteriori, che nel disegno suindicato sono contrassegnate con il colore giallo”; “Ricordo che
c'era tanta gente che saliva e scendeva dall'autobus e che il ragazzo mentre stava salendo rimaneva incastrato tra le porte. Non conoscevo il ragazzo”; Sul cap. 4: “4) “vero che mentre il Sig. Pt_2 stava salendo sull'autobus, questo chiudeva le porte e ripartiva, ed il Sig. rimaneva incastrato Pt_2 con il polso nelle porte dell'autobus”; “Confermo. Ricordo che rimaneva incastrato con il braccio”;
Sul cap.5: “5) “vero che a seguito della partenza dell'autobus il Sig. veniva prima strattonato Pt_2 in avanti con il braccio incastrato nelle porte, poi il braccio si liberava ed il ragazzo, dopo aver sbattuto sulla fiancata del mezzo, cadeva in terra e veniva parzialmente sormontato dalla ruota posteriore dell'autobus”; “Confermo”; A d.r.: “Mi trovavo di fronte la fermata per andare verso la metro. Ho rilasciato le mie dichiarazioni alla Polizia nell'immediatezza dei fatti”. A d.r.: “Posso dire di aver visto la scena;
non ricordo quale fosse la distanza tra me e l'autobus; A d.r.: “Ricordo che c'erano tante persone alla fermata;
non ricordo se tra me ed il ragazzo che stava salendo ci fossero delle persone”; A d.r.: “Non ricordo se il ragazzo fosse l'ultimo a salire sull'autobus”; A d.r.: “L'autobus era fermo e le portiere erano aperte”.
Alla medesima udienza, è stata escussa la testimone la quale, sui Testimone_4 capitoli di cui alla memoria ex art.183 comma 6 cpc n.2 di parte attrice ha così riferito: Sul cap. 2: “2)
“vero che intorno alle ore 20.30 ivi arrivava, e faceva la fermata, l'autobus di linea n. 163 dell' , CP_1 vettura n. 445, che era una vettura lunga, denominata “serpentone”, con uno snodo a fisarmonica al centro, come da figura sotto riprodotta” “Mi trovavo poco prima della fermata dell'autobus ed ho visto un ragazzo che si accingeva a salire sull'autobus dell'Atac n. 163. Riconosco dalla foto il tipo di autobus”; Sul cap.3: “3) “vero che il Sig. tentava di salire a bordo di detto autobus Pt_2 utilizzando le porte posizionate nella parte posteriore del mezzo, tra il blocco di ruote centrali e quelle posteriori, che nel disegno suindicato sono contrassegnate con il colore giallo”; “Confermo”; Sul cap.
4: “4) “vero che mentre il Sig. stava salendo sull'autobus, questo chiudeva le porte e Pt_2 ripartiva, ed il Sig. rimaneva incastrato con il polso nelle porte dell'autobus”; “Confermo Pt_2 quanto mi si chiede”; Sul cap.5: “5) “vero che a seguito della partenza dell'autobus il Sig. Pt_2 veniva prima strattonato in avanti con il braccio incastrato nelle porte, poi il braccio si liberava ed il ragazzo, dopo aver sbattuto sulla fiancata del mezzo, cadeva in terra e veniva parzialmente sormontato dalla ruota posteriore dell'autobus”; “Ho visto le porte che si richiudevano e l'autobus che ripartiva mentre il ragazzo aveva il braccio bloccato dalle porte ed il resto del corpo fuori. Ho sentito delle urla ed ho visto il signore cadere a terra;
dopodichè, siccome mi stavo impressionando, mi sono girata da un'altra parte. Ho sentito tanta gente che gridava di chiamare l'ambulanza”; A
d.r.: “Non ho rilasciato nessuna dichiarazione alle autorità. Sono andata via subito dopo” (cfr. verbale di udienza del 30.11.2023). Nel corso del giudizio è stata altresì espletata consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore al fine di accertare l'entità dei postumi permanenti derivanti dal sinistro.
In particolare, il consulente tecnico, sui singoli quesiti posti all'udienza del 11.01.2024 ha così risposto: “1) Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi. “Sulla scorta delle notizie circostanziali rese dallo stesso Sig. nato il [...], Parte_4 supportate e integrate dallo studio analitico dei dati documentali, risulta attendibile che la parte nell'evento infortunistico occorso in data 23 febbraio 2018 ebbe a patire il seguente gravissimo complesso lesivo: severo politrauma con frattura dell'acetabolo destro, frattura della branca ischio- pubica destra e sinistra estesa fino alla sinfisi con diastasi dell'articolazione sacro iliaca destra, frattura del i° metamero coccigeo;
perdita della parte muscolare e adiposa del gluteo destro, sostituto in parte da area cicatriziale, fibrosa, anelastica, retraente e trazionante sul gluteo controlaterale con ferita penetrante in regione perianale destra;
ferita lacero-contusa regione poplitea destra;
ferita lacero-contusa regione malleolare destra;
frattura della filiera tarsale anteriore del piede destro ed esiti di frattura del navicolare di dx con distacco parcellare;
contusione polmonare bilaterale con atelettasia in sede basale. Il suddetto grave complesso lesivo ha richiesto intervento chirurgico di laparotomia esplorativa e packing pelvico (24/2/2018); successivo intervento chirurgico di depacking pelvico e medicazione VAC di lesione penetrante perianale (26/2/2018); intervento di rimozione di medicazione VAC con medicazione a piatto (1/3/2018); intervento di toilette chirurgica di tessuto necrotico in sede perianale con applicazione di medicazione VAC in aspirazione e medicazione di calcagno destro e regione malleolare destra (6/3/2018); successivo intervento di medicazione VAC con prelievo di materiale necrotico per esame colturale (7/3/2018); intervento di confezionamento di colostomia su bacchetta e medicazione VAC della regione perianale (9/3/2018). In data 14/7/2019 ricovero presso il reparto di chirurgia d'urgenza del Policlinico Umberto I per: “Ricanalizzazione della colostomia a sinistra (17/7/2019) in paziente con laparocele parastomale, fistola enterocutanea, sepsi da candida, flebite all'arto superiore destro”. Alla dimissione (21/9/2019) si segnalava che il decorso post-operatorio era complicato da ematoma in fianco-fossa iliaca sinistra e da infarcimento ematico dei muscoli e il tessuto adiposo della parete addominale in fianco sinistro;
successiva deiscenza dell'anastomosi colon-colica con formazione di fistola endocutanea trattata con nutrizione parentale completa e multiple medicazioni VAC”; 2) Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata” “Sulla base delle risultanze anamnestico- documentali e della esperienza clinica in casi analoghi si reputa di valutare lo stato di inabilità temporanea totale, intesa come condizione che rende impossibile del tutto l'esplicazione di tutte le più importanti attività in cui si estrinseca la vita, in complessivi giorni 200 (duecento), cui è seguito un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, intesa come incapacità che non è di natura tale da rendere del tutto impossibile tali attività, di ulteriori giorni 240 (duecentoquaranta). Si specifica di essere pervenuto a formulare tale valutazione del periodo di inabilità temporanea sulla base della documentazione sanitaria, da cui è emerso che il Sig. è stato ricoverato in ambiente Pt_2 ospedaliero dal 23 febbraio 2018 sino al 23/7/2018 (per un totale di 130 giorni); dal 14/7/2019 al
21/9/2019 (per un totale di altri 70 giorni) ha subito un ulteriore ricovero ed era dimesso in dimissione protetta. Non si ritiene medicolegalmente valido valutare un danno biologico temporaneo al 50% o al 25% - così come ipotizzato dal consulente delle Assicurazioni di Roma - avendo il sottoscritto valutato il danno biologico permanente in misura superiore al 50% (55%)”; “3) se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm
5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il bareme edito dalla SI”; “Il danno alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto, conseguente ai postumi precedentemente descritti, deve essere valutato - per sua natura ed entità (incidenza organofunzionale, gravità delle lesioni, durata del periodo di inabilità temporanea, postumi permanenti), nonchè in considerazione dei dati relativi alla persona danneggiata (età, sesso, abitudini di vita, attitudini, precedenti morbosi, stato di salute preesistente, attività del tempo libero, condizioni sociali e familiari etc.) - nella misura del 55% (cinquantacinque per cento) della totale, con riferimento alla validità biologica del periziato. La valutazione del danno biologico relativamente ai distretti interessati è stata espressa alla luce dei baréme contenuti nella guida orientativa per la valutazione del danno biologico redatta sotto l'egida della SI (Giuffré Editore 2016); in particolare il danno delle funzioni psichiche è stato valutato nella misura del 15%; gli esiti delle plurifratture sono stati valutati nella misura del 20%; il danno estetico è stato inquadrato nell'ambito della III classe funzionale e pertanto valutato nella misura del 25%. Volendo rispondere alle note controperitali di parte convenuta, l'inquadramento degli esiti cicatriziali del danneggiato sono state dal sottoscritto inquadrate nell'ambito della terza classe funzionale, vale a dire: pregiudizio estetico da moderato a rilevante;
in tale classe rientrano – così come rimarcato dai consulenti di parte convenuta – le cicatrici con localizzazioni al volto;
peraltro, rientrano a pieno titolo in questa classe anche le cicatrici di notevole estensione (come nel caso di specie) interessanti altre regioni corporee (tronco, arti). Si rimarca che la stessa Dott.ssa , CTP di parte convenuta, nelle proprie note controperitali, ha Per_3 dichiarato che “lo stato cicatriziale generale, ma soprattutto della regione gluteale e della coscia destra, è a mio avviso peggiorato, ictu oculi, rispetto alla mia visita del 2021”. Ad avviso di sottoscritto non si può condividere il fatto che le lesioni cicatriziali riportate dal Sig. siano Pt_2 totalmente occultabili dall'abbigliamento, in quanto sono tali da rendere la zona gluteale di destra praticamente “mostruosa” e tale da suscitare sgomento e ripugnanza nell'osservatore e da innescare reazioni di evitamento dei contatti del soggetto con terzi e dei terzi con il soggetto”; 4) “In caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo” “I postumi di natura estetica possono essere emendati, con adeguate terapie ad hoc, del 30%.
Ne deriva pertanto che i postumi permanenti saranno responsabili di un grado di invalidità permanente residuo del 47%. Per quanto concerne le tecniche emendative, si rimanda a quanto esposto dai due specialisti di chirurgia plastica, Dott. e Prof. ; 5) ove sussista danno Per_4 Per_5 fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa” “Il grave danno fisiognomico (descritto dettagliatamente a pagg. 8 - 9 e 10 del presente elaborato peritale e con foto recenti allegate) del periziato è stato conglobato nella valutazione totale dell'invalidità permanente”; 6) “se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.)” “Si tratta di soggetto che all'epoca dei fatti era un lavoratore domestico a tempo indeterminato come da contratto del 17/11/2017; in considerazione della gravità dei postumi secondari al sinistro per cui causa, si ritiene il soggetto non sia stato più in grado di espletare tale tipo di attività, per cui si deve riconoscere una percentuale di invalidità specifica del 100% rispetto all'attività lavorativa che l'attore svolgeva prima del sinistro;
attualmente è disoccupato. I gravi esiti menomativi secondari alle lesioni fratturative e muscolari riportate e le rilevanti ripercussioni sulla capacità deambulatoria del soggetto e sul mantenimento della stazione eretta prolungata si riflettono in maniera significativa sulla capacità del soggetto ad un inserimento nel mondo lavorativo;
tali postumi risultano riverberarsi in maniera significativa sulle chances del soggetto per il collocamento in attività lavorative future. Tali riflessi devono essere valutati nella misura del 60% (sessanta per cento). Si segnala inoltre una totale perdita della possibilità di inserirsi in attività che prevedano movimentazione di carichi e utilizzo dell'apparato locomotore”; “7) se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere”; “Il periziato ha dimostrato spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio per cui è causa, per un ammontare di € 607,12; dalla disamina delle fatturazioni allegate le suddette spese risultano congrue e necessarie.
Saranno necessarie spese mediche future per un ammontare di euro 18.000 (diciottomila) per emendare del 30% il danno estetico riscontrato;
per quanto riguarda l'eventuale spesa per operare e correggere il laparocele peristomale evidenziato all'esame obiettivo, tale tipo di intervento deve essere eseguito (per le caratteristiche della menomazione) in ambiente ospedaliero sotto regime SSN”
(cfr. ctu a firma di . Persona_6
Nelle more del giudizio, si è concluso con l'archiviazione del gip di Roma, il procedimento penale contro ignoti per il reato di cui all'art.590 bis c.p. (cfr. fascicolo penale. doc.
5. Citazione).
2)Dell'accertamento della responsabilità in ordine alla causazione del sinistro
In tema di danni cagionati da sinistri stradali, l'art. 2054, co. 1, del codice civile prescrive che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Inoltre, la presunzione di cui all'art 2054, co.1 c.c opera anche in ipotesi di investimento del pedone con conseguente onere probatorio a carico del conducente del veicolo ferma restando la necessità di prova per il soggetto danneggiato del fatto storico del sinistro: “In caso di investimento di pedone, opera la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. e pertanto incombe sul conducente l'onere di vincere tale presunzione. Tuttavia resta ferma la necessità, per il danneggiato, di provare il fatto storico del sinistro” (Cassazione civile sez. III, 14/08/2024, n.22844).
Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno prospettata da in Parte_1 qualità di cessionario del credito vantato da in relazione ad un Parte_2 sinistro verificatosi in data 23.02.2018 alle ore 20.30 circa nei pressi della fermata n. 71082. CP_1
Secondo la ricostruzione di parte attrice, nelle predette circostanze di luogo e di tempo,
[...]
nel tentativo di salire sull'autobus urbano n.445 di proprietà della parte convenuta Parte_2
e nello specifico utilizzando le porte posizionate nella parte posteriore, sarebbe rimasto incastrato con il polso nelle suddette porte a causa di un malfunzionamento del dispositivo di sicurezza dell'autovettura. In conseguenza di tale malfunzionamento del dispositivo di sicurezza automatico che avrebbe dovuto impedire all'autobus di ripartire fino alla totale chiusura delle porte,
[...] sarebbe poi stato trascinato per alcuni metri urtando contro la fiancata Parte_2 dell'autobus in fase di ripartenza oltre ad essere successivamente parzialmente sormontato dalla ruota posteriore dell'autovettura. Nella specie, deve in primo luogo considerarsi provato -oltre che documentale- il fatto storico prospettato da parte attrice nell'atto introduttivo contestato dall'assicurazione convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
Invero, nella relazione di incidente stradale stilata dagli agenti della Polizia di Roma Capitale intervenuti nell'immediatezza del sinistro, si legge: “Giova precisare che giunti sul posto abbiamo appreso e constatato che il campo del sinistro era stato completamente alterato in quanto il pedone era già stato trasportato in ospedale. Inoltre trovavamo due pattuglie dei Carabinieri Radio mobile, sigla 501 e 505, che ci riferivano in merito all'accaduto. Ci fornivano i dati dei dipendenti CP_1 presumibilmente coinvolti nel sinistro che provvedevamo a trascrivere in atti. Nell'area interessata dal sinistro insiste una fermata ATAC, la numero 71082, per la linea 163. All'altezza di questa vi erano tre pozze di acqua piovana con tracce ematiche all'interno che venivano riportate nell'allegato del disegno planimetrico” (cfr. verbale polizia . doc.
3. citazione). Pt_2
In aggiunta a quanto sopra, la testimone oculare della cui attendibilità non vi è Testimone_1 ragione di dubitare non essendo legata alle parti da rapporti di amicizia, parentela o affinità, nel corso del giudizio ha reso dichiarazioni non solo intrinsecamente coerenti, ma anche coerenti con le dichiarazioni dell'altro testimone e con quanto già riferito nell'immediatezza del sinistro agli agenti del comando provinciale di Roma reparto operativo nucleo radiomobile: “ In data odierna mentre mi accingevo presso la fermata metro Rebibbia, mi accorgevo che un ragazzo dall'eta apparente di 30-
35 anni di nazionalità presumibilmente sudamericana, veniva investito dall'autobus linea 163, direzione Verano verso le ore 20.25/ 20.30. Il malcapitato, veniva investito dal mezzo di trasporto pubblico solo che lo stesso era rimasto incastrato con il polso nella portiera del pullman, che senza accorgersi dell'accaduto proseguiva la sua corsa. Si precisa che il ragazzo veniva bloccato dalla porta posteriore dell'autobus in quanto quest'ultimo è un mezzo lungo “denominato serpentone”.
(cfr. dichiarazioni pagina 1. doc.
4. Citazione). Tes_1
Il rinvenimento di tracce ematiche in prossimità della fermata 71082 della linea 163 da parte CP_1 degli agenti intervenuti sul luogo del sinistro compatibili con la dinamica del sinistro, unitamente alle dichiarazioni rese da entrambi i testimoni nel corso del giudizio che hanno confermato la dinamica del sinistro così come descritta in citazione, consentono pertanto di ritenere assolto l'onere probatorio a carico dell'attore in ordine al verificarsi del fatto storico prospettato.
L'assicurazione convenuta ha altresì dedotto l'improponibilità della domanda attorea rappresentando che l'attore non avrebbe in ogni caso fornito dati utili ai fini dell'identificazione del veicolo coinvolto nel sinistro con la conseguente impossibilità di verificare l'effettiva copertura assicurativa in violazione degli articoli 143 e 148 del D.lgs 209/05. Il citato articolo 148 del codice delle assicurazioni private al secondo comma prescrive quanto segue:
“L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”.
In ipotesi di sinistro stradale che abbia cagionato lesioni, spetterà pertanto al soggetto danneggiato, fornire all'assicurazione i dati e gli elementi idonei ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno subito.
Nel caso di specie, l'attore nella fase stragiudiziale di denuncia del sinistro all'assicurazione e al responsabile civile, in data 28.05.2019, ha identificato quale veicolo responsabile dell'incidente l'autobus di linea Fiat Iveco tg. ET866LF n.445 della linea 163 o alternativamente un altro veicolo di proprietà dell' (cfr. diffida del 28.05.2019. doc. 7 citazione). CP_1
L'assicurazione convenuta dal canto suo, nell'ambito dell'attività istruttoria, ha fornito prova in merito alla circostanza secondo la quale l'autobus che ha determinato il sinistro di cui è causa, CP_1 non avrebbe potuto in ogni caso essere identificato con l'autovettura n.445 della linea 163 indicata dall'attore.
Invero, dalle immagini di geolocalizzazione dell'autobus n.445 g. ET866LF linea 163 prodotte CP_1 dalla parte convenuta e acquisite agli atti, si evince che l'autovettura era giunta al capolinea Rebibbia alle ore 20.10 essendo ripartita dopo circa 10/15 minuti in direzione opposta (Verano) per un nuovo turno di servizio.
Gli spostamenti dell'autobus Atac n.445 g. ET866LF documentati mediante il deposito delle immagini di geolocalizzazione risultano pertanto incompatibili con la dinamica del sinistro prospettata dall'attore avendo quest'ultimo riferito di un sinistro avvenuto alle ore 20.30 circa all'altezza della fermata 71082 in prossimità del capolinea di Rebibbia posto che, in tale fascia oraria,
l'autovettura era già transitata alla fermata in questione. L'impossibilità di identificare l'autovettura Atac n.445 della linea 163 quale veicolo responsabile del sinistro, è stata inoltre confermata dal testimone ossia il conducente che Controparte_9 CP_1 avrebbe condotto l'autobus per il successivo turno di servizio in direzione opposta Verano trattandosi peraltro di una circostanza ammessa dallo stesso attore in sede di comparsa conclusionale: “Occorre in questa sede premettere che dalla deposizione resa dal testimone di parte convenuta
[...]
, e dalle immagini di geolocalizzazione depositate in atti da n data 21/04/2023, CP_9 CP_1
è emerso che non è stata la vettura ATAC n. 445 tg. ET866LF a provocare il sinistro per cui è causa, poiché detta vettura è transitata alla fermata in oggetto (fermata n. 71082) prima della verificazione del sinistro in questione” (cfr. comparsa conclusionale parte attrice).
Il testimone, infatti, non solo ha riferito in merito al corretto funzionamento dei dispositivi sicurezza sull'autobus n.445 della linea 163 che avrebbe escluso il verificarsi del sinistro così come prospettato da parte attrice, ma ha altresì confermato gli spostamenti dell'autovettura risultanti dalle immagini di geolocalizzazione prodotte dalla parte convenuta.
Ciò premesso, occorre constatare che parte attrice come già visto in sede stragiudiziale e sin dall'atto introduttivo e successivamente anche in sede di memoria ex art. 183 co.6 n.1 cpc ha dedotto in subordine e in via generica la responsabilità del conducente dell'autobus della linea 163 di proprietà dell' assicurato con la società convenuta. CP_1
Le testimoni escusse nel corso del giudizio hanno a tal proposito fornito prova in merito alla riconducibilità del sinistro alle manovre di circolazione stradale poste in essere da un autobus di proprietà dell' e nello specifico della linea n.163. CP_1
Le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del presente giudizio evidenziano per un verso il prospettato tentativo di di salire su un'autovettura di proprietà Parte_2 CP_1 della linea 163 per l'altro verso la condotta colposa del conducente del veicolo che avrebbe ripreso la marcia non avendo contezza dell'imminente situazione di pericolo ossia della circostanza che
[...] sarebbe rimasto incastrato con il braccio nelle porte dell'autobus. Parte_2
Alla luce delle superiori considerazioni, sebbene non sia stato identificato correttamente dall'attore il numero o la targa dell'autobus, non può ritenersi improponibile la domanda attorea in violazione del combinato disposto degli art. 143 e 148 del codice delle assicurazioni private, avendo parte attrice fornito prova in merito alla riconducibilità del sinistro alle manovre di circolazione stradale poste in essere da un'autovettura di proprietà dell' della linea 163 trattandosi dunque, in ogni caso di un CP_1 veicolo oggetto di copertura assicurativa in virtù della polizza per RCA stipulata con la società
[...]
che prevede la copertura assicurativa in relazione Controparte_2
a 1875 mezzi senza l'indicazione dei numeri di targa o matricola dei mezzi assicurati (cfr. polizza allegata da ). CP_1 Per completezza, in ordine alla dedotta condotta imprudente di che Parte_2 secondo la ricostruzione di parte convenuta avrebbe tentato di salire sull'autovettura già in ripartenza, va evidenziato che un eventuale concorso di colpa di quest'ultimo in occasione del sinistro è stato smentito dalle dichiarazioni della testimone che ha riferito di aver visto il ragazzo Testimone_1 salire sull'autobus con le porte aperte ancora fermo.
A ciò aggiungasi che l'assicurazione convenuta non ha fornito nemmeno prova di un'eventuale sussistenza di nesso causale tra il se pur documentato stato di alterazione psicofisica di
[...]
dovuto all'assunzione di alcol e stupefacenti e il sinistro di cui è causa. Parte_2
In conclusione, non avendo parte convenuta superato la presunzione di cui all'art. 2054 co.1 c.c, essendo in ogni caso il sinistro riconducibile alle manovre di circolazione stradale poste in essere da un autobus di proprietà dell' , deve ritenersi integralmente responsabile quest'ultima per il CP_1 sinistro occorso in data 23.02.2018 alla fermata Atac n.71082 nei pressi della stazione della metropolitana Rebibbia.
3)In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale
Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche l'esame delle più recenti pronunce
(cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno RA”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno RA. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un
“range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno RA.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”
(Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III,
7/11/ 2014, n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046;
Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza
n. 24471 del 18/11/2014)” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
Le tabelle del tribunale di Roma adottate nel 2023 si prefiggono, altresì, di dare attuazione all'art.138 del d.lgs.209/2005 nella parte in cui disciplina criteri di liquidazione del danno RA da lesione dell'integrità psicofisica con una quota corrispondente al danno biologico incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento ti tali valori per la personalizzazione complessiva del danno (si rinvia -quanto ai criteri impiegati per la determinazione del range di oscillazione- alla relazione di accompagnamento alle citate tabelle).
Le ridette tabelle del tribunale intestato possono essere quindi impiegate anche per la liquidazione di questa componente del danno biologico non patrimoniale.
3.2 NN da inabilità temporanea
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la Tabella del
Tribunale di Roma prevede un valore attualizzato di euro € 130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
La quantificazione sul punto operata dal consulente tecnico deve essere integralmente recepita nella presente sede essendo state le indagini condotte con rigore metodologico e aderenti al mandato ricevuto.
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro
26.050,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 130,25x duecento giorni) e in euro
23.445,60 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% (euro 97,69 x duecentoquaranta). Il danno da inabilità temporanea è quindi complessivamente pari ad euro 49.495,60.
3.3 NN biologico
Alla luce di quanto sopra, anche in ordine all'integrale recepimento delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, il danno all'integrità psicofisica subito da Parte_2
, tenuto conto della sua età all'epoca del sinistro (27 anni) e dell'entità dei postumi
[...] permanenti (55%) nella misura di euro 465.117,59 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma.
3.4 NN RA
Parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno RA ossia lo stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato e insuscettibile di accertamento medico-legale che va sempre provato non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Nel corso del giudizio il soggetto danneggiato deve quindi essere in grado di allegare le circostanze utili ad apprezzare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento interiore.
Al fine della prova della sussistenza del danno RA, è stata allegata una perizia psichiatrico-forense riportante la seguente diagnosi: “Disturbo cronico dell'adattamento, con ansia ed umore depresso misti, di grado marcato, secondario a disabilità per postumi per investimento stradale” (cfr. relazione specialistica psichiatrica a firma del dott. doc. 16. citazione). Persona_7
Ora, deve rilevarsi che i disturbi della sfera psichica nonché lo stato di ansia e umore depresso conseguente al sinistro, sono stati già presi in considerazione dal consulente tecnico d'ufficio nella valutazione del danno biologico complessivo (55%) e, pertanto, in difetto di ulteriore prova, non avendo parte attrice nemmeno allegato puntuali circostanze da cui eventualmente inferire per presunzioni il dolore e il patimento sofferti da la domanda va Parte_2 rigettata.
In conclusione, il danno biologico da liquidarsi complessivamente è pari ad euro 514.613,19.
4) In ordine alla liquidazione del danno patrimoniale
4.1 NN emergente
Nella determinazione del danno complessivamente subito deve tenersi conto delle spese mediche sostenute e stimate eque dal consulente tecnico pari ad € 607,12 (cfr. ricevute e fatture spese mediche. doc. 19. citazione).
Parte attrice avrà altresì diritto al risarcimento dell'importo complessivo di euro 18.000,00 in relazione a spese mediche future ritenute necessarie dal consulente tecnico d'ufficio ai fini della riduzione del danno estetico ripostato da in conseguenza al sinistro Parte_2 stradale (cfr. relazione chirurgo plastico con foto a cura del dott. doc. 16b. citazione). Per_4 Quanto poi alla richiesta delle spese per l'assistenza stragiudiziale, le stesse hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione -pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi- è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Cassazione civile, SSUU, 10 luglio 2017 n. 16990).
L'attore a tal fine ha depositato una fattura pro-forma relativa al pagamento di € 4.968,00 avente causale: “attività strag. Per risarcimento danni Sin. 23.02.2018 vs Parte_2
e di Roma valore della controversia indeterminato- DM55/2014” (cfr. fattura CP_1 Controparte_2 pro forma spese legali stragiudiziali. doc. 20. citazione).
Tale documento -oltre che privo di valore fiscale- non è corroborato dalla prova dell'effettivo esborso e, pertanto, la richiesta di risarcimento di tale voce non può essere accolta.
4.2 NN da lucro cessante
Parte attrice ha richiesto poi il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica in relazione all'attività di lavoratore domestico espletata antecedentemente al sinistro, oltre al danno da perdita di chances determinato dall'impossibilità di collocamento futuro in attività caratterizzate da movimentazione, carichi e utilizzo dell'apparato locomotore inferiore.
In generale, ordine alla tipologia di danno in commento, appare utile rammentare alcuni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità cui si stima prestare adesione e, segnatamente:
i. “costituisce un'autonoma domanda quella concernente la liquidazione del danno patrimoniale per il lucro cessante conseguente all'invalidità temporanea riportata a seguito di sinistro, già accertata e liquidata in relazione al danno non patrimoniale: essa merita, ricorrendone i presupposti di allegazione e prova, una specifica liquidazione, anche di carattere equitativo, di cui il giudice deve dare conto nella propria motivazione” (Cass.,
31.05.2018, n. 13772)
ii. Quanto alla prova: “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga una attività lavorativa;
tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito (Cass., Sez. 3, 15/6/2018 n. 15737 e richiama altresì
Cass. nn. 16913/12019, 10499/2017)” (Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n.22360);
iii. In ordine alla determinazione dell'importo da liquidarsi, deve poi rilevarsi che il danno in questione comprende tanto la perdita subita, quanto il mancato guadagno e, se liquidato sottoforma di capitale – in luogo che con rendita ex art. 2057 c.c. –, va liquidato moltiplicando: “il reddito annuo perduto dalla vittima (al netto delle imposte e debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un numero che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo numero è detto coefficiente di capitalizzazione”, con la precisazione che: “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano” (Cass. Civ., Sez.
III, sent. n. 20615 del 14.10.2015; confermata anche dalle successive: Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10499 del 28.04.2017; Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 18093 del 31.08.2020; Cass. Civ.,
Sez. III, sent. n. 9002 del 21.03.2022);
Nella specie, il consulente tecnico d'ufficio ha così riferito: “Si tratta di soggetto che all'epoca dei fatti era un lavoratore domestico a tempo indeterminato come da contratto del
17/11/2017; in considerazione della gravità dei postumi secondari al sinistro per cui causa, si ritiene il soggetto non sia stato più in grado di espletare tale tipo di attività, per cui si deve riconoscere una percentuale di invalidità specifica del 100% rispetto all'attività lavorativa che l'attore svolgeva prima del sinistro;
attualmente è disoccupato. I gravi esiti menomativi secondari alle lesioni fratturative e muscolari riportate e le rilevanti ripercussioni sulla capacità deambulatoria del soggetto e sul mantenimento della stazione eretta prolungata si riflettono in maniera significativa sulla capacità del soggetto ad un inserimento nel mondo lavorativo;
tali postumi risultano riverberarsi in maniera significativa sulle chances del soggetto per il collocamento in attività lavorative future. Tali riflessi devono essere valutati nella misura del 60% (sessanta per cento). Si segnala inoltre una totale perdita della possibilità di inserirsi in attività che prevedano movimentazione di carichi e utilizzo dell'apparato locomotore” (cfr. pag. 20 ctu a firma di Per_6
.
[...]
Le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico, sono fondate sull'esame diretto del paziente, su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e sono motivate con argomentazioni immuni da errori o vizi logici, le stesse meritano quindi integrale recepimento nella presente sede senza ulteriori considerazioni. Alla luce degli elementi che precedono, deve stimarsi sussistente una perdita integrale della capacità di svolgere l'attività lavorativa posta in essere prima del sinistro, con conseguente diritto alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante connessa alla mancata percezione del reddito in relazione a detta attività.
Premesso quanto precede, deve in questa sede optarsi per la liquidazione del danno sottoforma di capitale, e ciò tenuto conto del rapporto fra la parte danneggiata e la parte convenuta, che è per sua natura destinato ad esaurirsi all'esito del giudizio.
In ragione del contesto di verificazione del danno in questione – ossia la circolazione stradale
– quanto alla base di calcolo giova richiamare quanto previsto dall'art. 137 del Codice delle assicurazioni private, secondo cui: “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni (…). In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte
l'ammontare annuo della pensione sociale”.
In ordine all'applicazione dell'indicata disposizione di legge, la giurisprudenza ha chiarito che in difetto di prova puntuale circa l'impiego dell'attore al momento del sinistro -oltre che del percepimento effettivo di retribuzione-, dovrà prendersi come riferimento l'indicato dato normativo del triplo della pensione sociale (cfr., a riguardo, Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, n.17690 che ha posto il seguente principio di diritto: “Ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato”).
Nel caso di specie, al fine di provare l'attività lavorativa svolta antecedentemente al sinistro,
l'attore ha allegato un documento (doc.18 citazione) recante: i. una prima pagina denominata
“contratto di lavoro domestico” in cui si legge di un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato decorrente dal 18.11.2017 per “l'assistenza di persona autosufficiente” con periodo di prova di otto giorni;
ii. una seconda pagina contente denuncia di contratto di lavoro a tempo indeterminato all'INPS del 17.11.2017 per l'attività di badante, da cui non emerge indicazione circa la tipologia di impiego denunciata;
ii. una terza pagina in cui alla voce: “questionario” risulta: per un verso, l'indicazione di contratto a tempo indeterminato;
per altro verso, una data di assunzione
(18.11.2017) e una data di fine rapporto (31.03.2018).
L'indicata documentazione reca indicazioni contrastanti circa la tipologia di impiego (se rapporto a tempo indeterminato o determinato) e alle mansioni svolte (essendo queste diverse per soggetto autosufficiente o non autosufficiente). Peraltro, non vi sono elementi atti a provare l'intervenuto superamento del periodo di prova.
Ne discende che deve farsi riferimento -nella specie- al triplo della pensione sociale.
Con riguardo ai coefficienti per procedere alla capitalizzazione, tenuto conto dell'esigenza di avvalersi di criteri che siano il più possibile aderenti alla durata di vita media della persona all'attualità, si stima di dover fare ricorso al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2025, recante: “Sono approvate, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite con il relativo testo delle istruzioni per l'uso delle tabelle medesime, di cui alla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell' n. 193 dell'11 novembre 2024”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.116 CP_12 del 21 maggio 2025.
Nella specie, in ordine al quantum dell'ulteriore voce di danno relativa alla perdita della capacità di lavoro e di guadagno da liquidarsi in favore dell'attore, rileva quanto segue:
1. con riguardo alla base di calcolo:
1.1. posto che per l'anno 2025 la pensione sociale è pari a € 538,69, la base di calcolo lorda è di €
21.008,91 (ossia: € 538,69 × 13 mensilità × 3);
1.2. posto altresì che per l'anno 2025 l'imposizione fiscale su tale fascia di reddito è del 25,63%
(ossia: aliquota IRPEF 23%; addizionale Regione Lazio 1,73%; addizionale Comune di Roma 0,9%), la base di calcolo netta è di € 15.624,33 (ossia: € 21.008,91 - € 5.384,58);
2. con riguardo al coefficiente di capitalizzazione:
2.1. trattandosi di infortunio verificatosi in data posteriore all'anno 2000 (sinistro stradale verificatosi in data 23.02.2018) e tenuto conto del grado di menomazione dell'inabile accertato nella presente sede (pari al 55%), deve prendersi a riferimento la Tavola 3 (“Coefficienti relativi ad infortunati con esito di inabilità permanente, Regime indennitario “D.B.”, grado di inabilità dal 16%-60%”);
2.2. tenuto altresì conto dell'età dell'infortunato alla data del calcolo (35 anni) età arrotondata per eccesso poiché il periodo frazionato della stessa supera i 6 mesi, come indicato a pag. 591 delle
“Istruzioni per l'uso delle tavole dei coefficienti di capitalizzazione per rendite ad inabili ed a superstiti” 2) e valutato di doversi applicare la cd. antidurata (di anni 7, consistente nel tempo trascorso tra la data di decorrenza della rendita, corrispondente alla data del sinistro stradale verificatosi il 23.02.2018, e la data del calcolo), come prevista nella Tavola 3 con riguardo al “Regime indennitario “D.B.”, gradi di inabilità dal 16% al 60%”, deve individuarsi il coefficiente di capitalizzazione in 37,7892.
Pertanto, la voce di danno relativa alla perdita della capacità di lavoro specifica da liquidarsi in favore di parte attrice è da quantificarsi in € 590.430,93 (ossia: € 15.624,33× 37,7892).
Per quanto attiene invece alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance legata alla perdita o comunque alla compromessa possibilità di collocamento in attività lavorative future da distinguersi in ogni caso rispetto al danno derivante da perdita della capacità lavorativa relativa all'impiego svolto antecedentemente al sinistro, giova richiamare le considerazioni espresse in tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, dell'80 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure
a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di “chance”, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.”,
(cfr. in argomento: Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26641 del 15.09.2023, così in massima ufficiale).
Nella specie, attrice non ha allegato, né provato la perdita concreta di chance di svolgere un impiego diverso da quello asseritamente svolto al momento del sinistro che potesse essere maggiormente redditizio, né sono stati forniti elementi in ordine alle sue eventuali aspirazioni e inclinazioni personali.
Ne consegue che la perdita economica subita dall'attore appare equamente ristorata dalla liquidazione come innanzi operata.
Infine, parte attrice ha richiesto la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat),
e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che - trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali:
“superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)”
(Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale - come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Appare inoltre utile precisare che il danno da ritardato pagamento va considerato solo in relazione agli importi liquidati a titolo di danno emergente.
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Da ultimo, va accolta la domanda di manleva articolata dall' in virtù della polizza CP_1 assicurativa RCA n. 9150000 decorrente dal 31.12.2016 al 31.12.2018 stipulata con la società
[...]
romana (cfr. polizza RCA. fascicolo ). Controparte_2 CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
ACCERTA che la responsabilità del sinistro stradale di cui è causa verificatosi in Roma, in data
23.02.2018 alla fermata Atac n.71082 nei pressi della stazione della metropolitana Rebibbia è integralmente ascrivibile alla società convenuta;
CP_1
CONDANNA l' , al risarcimento in favore dell'attore -in qualità di CP_1 Parte_1 cessionario e di procuratore speciale- dei seguenti danni: - NN non patrimoniale: liquidato in complessivi €514.613,19 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- NN patrimoniale da danno emergente: liquidato in complessivi euro 18.607,12 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- NN patrimoniale da lucro cessante: liquidato in € 590.430,93; il tutto oltre interessi ex art.1284 co.4 cc dal deposito della motivazione al saldo;
CONDANNA l' alla refusione delle spese di lite in favore di da distrarsi CP_1 Parte_1 in favore degli avvocati antistatari, che liquida in € 37.951,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese vive documentate;
PONE definitivamente a carico dell' le spese di ctu;
CP_1
CONDANNA la società a manlevare e tenere Controparte_2 indenne l' per quanto è tenuta a pagare in virtù della presente sentenza;
CP_1
CONDANNA la società alla refusione delle Controparte_2 spese di lite in favore di l' che liquida in € 37.951,00 per compensi di difesa, oltre oneri CP_1 previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma il 18/07/2025
IL GIUDICE
IA De RN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. IA De RN;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 23846/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Fabio De Parte_1 C.F._1
EF e RO De EF ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Aurelia
n.641;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesca Tossini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Via Prenestina n.45;
CONVENUTA
e
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cisbani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Vigliena n.2.
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28.03.2022, in qualità di Parte_1 cessionario di metà del credito vantato da e procuratore speciale del Parte_2 medesimo per la restante metà, ha convenuto in giudizio l' Parte_2 [...] nonchè la società al fine di ottenere il CP_1 Controparte_2 ristoro di tutti i danni patiti da quest'ultimo in relazione ad un sinistro avvenuto in data 23.02.2018 alla fermata n.71082 nei pressi della stazione della metropolitana Rebibbia. CP_1
In sintesi -e per quanto di rilievo ai fini della decisione- parte attrice ha dedotto:
1. Quanto alla dinamica del sinistro per cui è causa: “1) La sera del 23/02/2018 il ventisettenne
di nazionalità peruviana e regolarmente residente a [...]da svariati anni, si trovava in Roma, alla fermata n. 71082 della linea ATAC n. 163 posta sulla complanare di Via Tiburtina, direzione Roma centro, nei pressi della stazione della
Metro Rebibbia;
2) intorno alle ore 20.30 ivi arrivava, e faceva la fermata, l'autobus di linea
Fiat Iveco tg. ET866LF, vettura n. 445, linea 163, di proprietà di condotto da CP_1 ed assicurato per la r.c.a. con di Si trattava Controparte_3 Controparte_2 CP_4 di una vettura lunga, denominata “serpentone”, con un blocco di ruote anteriore, uno centrale ed uno posteriore e con uno snodo a fisarmonica al centro;
3) il Sig. tentava Pt_2 di salire a bordo di detto autobus utilizzando le porte posizionate nella parte posteriore del mezzo, tra il blocco di ruote centrali e quelle posteriori, ma per motivi non accertati l'autobus ripartiva e questi rimaneva incastrato con il polso nelle porte stesse, che probabilmente si erano richiuse mentre il ragazzo aveva il braccio proteso in avanti per salire;
4) la posizione
d'incastro suindicata non faceva scattare il dispositivo di sicurezza automatico che impedisce all'autobus di ripartire se le porte non si chiudono completamente, poiché il polso del pedone non ha una dimensione tale da impedirne la chiusura, soprattutto perché la parte in gomma delle portiere si deforma leggermente;
5) sta di fatto che il conducente dell'autobus ripartiva senza accorgersi di nulla, ed il Sig. veniva prima strattonato in avanti con il braccio Pt_2 incastrato, poi il braccio si liberava ed il ragazzo perdeva l'equilibrio sbattendo prima contro la portiera e poi contro la fiancata del mezzo in avanzamento, per poi cadere in terra, dove veniva parzialmente sormontato dalla ruota posteriore del mezzo, che provocava all'attore gravissime lesioni fisiche;
6) il ragazzo veniva trasportato a mezzo pubblica ambulanza 118 al pronto soccorso dell'Ospedale “Policlinico Umberto I” di Roma in condizioni generali definite “gravissime”, con politrauma, gravi ferite e fratture multiple, ed ove veniva emessa
“prognosi riservata”. Nel referto del pronto soccorso si legge: “giunge a mezzo 118 riferito trauma da trascinamento bus-pedone (paziente rimasto incastrato in salita nelle porte del bus
e successivamente trascinato), evento riferito dagli amici astanti”.
2. Che i rilievi degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti nell'immediatezza del sinistro e le dichiarazioni rilasciate dai testimoni oculari avevano confermato la dinamica dell'incidente; 3. L'integrale responsabilità del conducente dell'autobus urbano linea 163 n.445 tg. ET866LF di proprietà dell' nella causazione del sinistro: “Ebbene, alla luce delle emergenze CP_1 suindicate risulta provato che nell'occorso l'autobus ATAC tg. ET866LF, vettura n. 445, linea
163, si fermava alla fermata posta sulla complanare di Via Tiburtina, nei pressi della stazione della Metro Rebibbia, ed apriva le porte poste tra le ruote posteriori e quelle centrali per fare salire i passeggeri. A quel punto il Sig. tentava di salire a bordo dell'autobus, ma in Pt_2 quel momento il conducente chiudeva le porte e riprendeva la marcia, senza accorgersi che il Sig. era rimasto incastrato con il polso tra le porte stesse. Per effetto del Pt_2 movimento dell'autobus il Sig. veniva prima strattonato in avanti con il braccio Pt_2 incastrato, poi il braccio si liberava ed il ragazzo perdeva l'equilibrio sbattendo prima contro la portiera e poi contro la fiancata del mezzo in avanzamento, per poi cadere in terra, dove veniva parzialmente sormontato dalla ruota posteriore del mezzo, che provocava all'attore gravissime lesioni fisiche. Il conducente dell'autobus di parte convenuta, con inescusabile negligenza ed imperizia, in primis chiudeva le porte senza accorgersi della presenza del ragazzo che stava salendo; in secundis ripartiva senza accorgersi che il malcapitato era rimasto incastrato con il polso tra le porte chiuse;
in tertiis proseguiva la marcia senza accorgersi che il ragazzo era caduto in terra finendo sotto le ruote posteriori dell'autobus.
Peraltro non scattava il dispositivo di sicurezza automatico che impedisce all'autobus di ripartire fino a quando non si chiudono le porte, poiché il polso del pedone non ha una dimensione tale da impedirne la chiusura, soprattutto perché la parte in gomma delle portiere si deforma leggermente”.
4. Che il sinistro aveva cagionato a 1) Una compromissione Parte_2 dell'integrità psico-fisica pari a 75% di punti percentuali quali invalidità oltre a duecentoquaranta giorni di inabilità temporanea integrale e duecento giorni di inabilità temporanea parziale al 75% 2) NN estetico di entità tale da rendere necessari interventi di chirurgia estetica del costo di euro 15.000,00; 3) NN RA;
4) NN da perdita di capacità lavorativa specifica in relazione all'attività di lavoratore domestico espletata antecedentemente al sinistro oltre ad un danno da perdita di chances per quanto riguarda lo svolgimento di: “attività lavorative che prevedano movimentazione, carichi ed utilizzo dell'apparato locomotore inferiore”; 5) Esborsi per spese mediche pari ad euro 393,00 oltre alle spese sostenute per l'attività stragiudiziale per un importo complessivo di euro 4.968,00;
1. Di agire in proprio quale cessionario del 50% credito oggetto di causa giusta atto di cessione parziale del credito del 25/06/2019 munito di data certa del 12/07/2019, notificato ai debitori ai fini dell'opponibilità (doc. 1), e nella qualità di procuratore speciale di Parte_2 giusta procura del 10/02/2020 con autentica notarile di pari data a cura del
[...] dott Notaio in Roma, con Rep. n. 151443 (doc. 2) per la restante quota del Persona_1
50% del credito.
La citazione così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione, domanda o conclusione, previa concessione di una provvisionale ex artt. 5 L. 102/06 e 147 Cod. Ass., come di seguito meglio esplicata: 1) in via principale accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva della circolazione stradale e delle manovre poste in essere dal conducente dell'autobus di linea Fiat Iveco tg. ET866LF, vettura n. 445, linea 163, di proprietà di ed assicurato per la con;
2) in subordine CP_1 CP_5 Controparte_2 accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva della circolazione stradale e delle manovre poste in essere dal conducente dell'autobus della linea 163, di Co proprietà di ed assicurato per la R.C.A. con Assicurazioni di Roma;
3) per l'effetto, CP_1 condannare gli odierni convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal Sig. come descritti in Parte_2 espositiva o in quella diversa misura che risulterà dovuta, equa e di giustizia, il tutto oltre al danno da lucro cessante e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e interessi legali dall'emananda sentenza fino al dì dell'effettivo soddisfo, come per legge;
- liquidare le suindicate somme in favore del Sig. quale cessionario del 50% del credito in questione e quale Parte_1 procuratore speciale del Sig. per il restante 50% del credito Parte_2 medesimo;
- in ogni caso, con condanna dei convenuti alla rifusione dei compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, spese esenti, I.V.A. e C.P.A., del presente giudizio, da distrarsi in favore degli Avv.ti Fabio De EF e RO De EF, che si dichiarano antistatari ex art. 93
c.p.c. avendo anticipato ogni somma senza ottenere rimborsi. L'attore formula, altresì, ai sensi degli artt. 5 L. 102/06 e 147 Cod. Ass., contestuale”.
Si è costituita in giudizio l' deducendo per quanto di interesse ai fini della motivazione: CP_1
1. In via preliminare, la necessità di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea dalla società in virtù della Controparte_2 polizza RCA n.9150000 vigente alla data del sinistro;
2. Nel merito, l'integrale responsabilità di parte attrice nella causazione dell'incidente tenuto conto, peraltro, della mancata identificazione del mezzo dalle dichiarazioni rese dai CP_1 testimoni oculari del sinistro e dai conducenti delle vetture n.475 e n.445 della linea 163; CP_1
La comparsa dell' così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza CP_1 rigettata e per i motivi di cui in narrativa, così provvedere: 1) In via principale, nel merito rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi ove venisse accertata qualsivoglia responsabilità dell'
[...]
per il sinistro per cui è causa, voglia ritenere la Società “ ” tenuta a CP_1 Controparte_2 manlevare e tenere indenne la medesima, in forza del contratto depositato in atti e, per l'effetto, condannarla a pagare l'eventuale risarcimento del danno eventualmente liquidato. 3) In via istruttoria, si oppone alle prove testimoniali richiesti da parte attrice, in quanto già sentiti dalle
Autorità competenti. Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori di parte attrice chiede di ammettere, fin da ora, prova contraria diretta ed indiretta con gli stessi testi e sui capitoli di prova indicati da parte attrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_2 deducendo per quanto di rilievo ai fini della decisione:
1) L'assenza di prova in ordine al verificarsi del fatto storico prospettato nell'atto introduttivo:
“In primo luogo, dalle indagini sino ad oggi esperite dalla trasporti convenuta CP_6 non soltanto non sono emersi gli elementi di responsabilità a carico del vettore di cui invece controparte assume la sussistenza, ma neppure l'evento per il quale è causa risulterebbe essersi verificato, atteso che lo stesso non è mai stato oggetto di denuncia da parte del preteso danneggiato al personale aziendale, né di segnalazione di servizio da parte del personale viaggiante all' , né tanto meno, quindi, da parte dell' al proprio CP_6 Controparte_7 assicuratore, né infine controparte ha fornito al riguardo un adeguato riscontro probatorio, tanto sotto il profilo della stessa sussistenza storica dell'evento quanto sotto quello della individuazione del mezzo e del relativo conducente che l'attore asserisce essere stati CP_1 coinvolti nel sinistro”
2) L'errata indicazione dell'autovettura n. 445 di proprietà dell' quale mezzo coinvolto nel CP_1 sinistro di cui è causa: “Al contrario, sussistono elementi oggettivi di prova che portano ad escludere con decisione ed inconfutabilmente che il veicolo che – nella narrazione attorea – sarebbe stato all'origine dell'evento lesivo sia individuabile nel “l'autobus di linea Fiat Iveco tg. ET866LF, vettura n. 445, linea 163, di proprietà di condotto da CP_1 CP_3 ed assicurato per la r.c.a. con . Detta vettura infatti
[...] Controparte_8 risulta essere giunta al capolinea Rebibbia della linea 163, situato ovviamente oltre la fermata individuata dall'attore, alle ore 20.10, e pertanto in orario di molto precedente e dunque incompatibile con quello (20.30) indicato dall'attore come momento del verificarsi del sinistro. Ciò non risulta soltanto dalle varie dichiarazioni, raccolte nel rapporto della
Polizia Locale e in sede penale, di il quale appunto ha dichiarato a Controparte_3 verbale: “…giungevo a fine turno al capolinea Rebibbia alle ore 20:10. Preciso che durante tutto il turno di lavoro non ho avuto alcun problema, e come suddetto terminavo il turno di lavoro dopo che il mio collega alle ore 20:10 mi dava il cambio Non so riferire il nominativo del collega …”; bensì risulta tanto dal Foglio di Via relativo alla vettura 445 (che riporta tutti gli orari degli spostamenti del mezzo nei turni di servizio della giornata de qua, vedi doc.
2), quanto dalle ricerche effettuate attraverso lo storico del sistema AVM Matrics, che geolocalizza le vetture ATAC sul territorio (vedi doc. 3); da tale documentazione è risultato infatti confermato che la vettura 445, giunta al capolinea Rebibbia alle 20.10, ne è ripartita, per il nuovo servizio in direzione Verano, alle ore 20.24, con alla guida il nuovo conducente
. Da quanto sopra emerge l'impossibilità di attribuire al conducente Controparte_9 [...]
alla guida della vettura 445, la responsabilità del sinistro per il quale è Controparte_10 causa, essendo provato per tabulas che, all'ora del sinistro, detto conducente e detto mezzo si trovavano in un luogo diverso e distante da quello del sinistro”
3) L'improponibilità della domanda attorea oltre alla propria carenza di legittimazione passiva in virtù della dalla mancata identificazione dell'autovettura coinvolta nel sinistro in CP_1 violazione degli articoli 143 e 148 del D.lgs 209/05: “Va infatti doverosamente premesso che la di Roma non copre certamente i rischi da responsabilità civile Parte_3 inerenti alla circolazione dell'autoparco inteso nel suo complesso, ma assicura invece CP_1
i rischi afferenti ai singoli veicoli di proprietà dell' odierna convenuta che siano CP_6 espressamente individuati in polizza con i dati identificativi propri di ciascuno di essi (vedi polizza assicurativa prodotta da . Conseguentemente, l'identificazione, quale CP_1 veicolo che si asserisce coinvolto in un sinistro, di un mezzo non compreso fra i predetti previsti in polizza, ovvero la mancata identificazione del veicolo stesso da parte del preteso danneggiato, comportano l'impossibilità della fornitura della garanzia assicurativa da parte della deducente Compagnia e conseguentemente la carenza di legittimazione passiva della medesima a stare in questo giudizio. (. . .) Poiché nel caso di specie, invece, nella sua domanda subordinata parte attrice omette di fornire il numero identificativo e/o la targa del mezzo asseritamente responsabile del sinistro in questione, la lettera di richiesta di risarcimento a suo tempo inviata da parte attrice, nella parte in cui è privata di tali elementi
(“… ovvero altro veicolo di proprietà di ), non avrebbe consentito CP_1
l'indispensabile verifica di copertura assicurativa e dovrebbe essere considerata priva di efficacia giuridica per violazione del combinato disposto degli artt. 148 e 143 D.lgs. 209/05, con conseguente improponibilità dell'azione. A nulla potrebbe poi rilevare l'eventuale circostanza che qui si ipotizza astrattamente e meramente in chiave dialettica che si dovesse ritenere raggiunta in corso di causa, in virtù dell'espletata istruttoria ovvero persino di dichiarazione confessoria del convenuto assicurato, una individuazione “alternativa” del veicolo che si assume all'origine del danno, della sua proprietà e della sua copertura assicurativa da parte della Compagnia convenuta”.
4) In ogni caso, la condotta imprudente di avendo quest'ultimo Parte_2 tentato di salire sull'autobus mentre stava per ripartire tenuto conto peraltro, del suo stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti;
5) L'errata quantificazione del danno prospettata dall'attore in relazione alla natura e all'entità delle lesioni conseguenti al sinistro.
La comparsa così conclude: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: 1) in via principale, rigettare ogni domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, o comunque sfornita di sostegno probatorio, ovvero, in via alternativa, poiché improponibile, con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfetario delle spese forensi, I.V.A. e C.P.A. 2) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui, nel corso del giudizio, la domanda di parte attrice dovesse essere accolta, anche parzialmente, in punto di an debeatur, accertare e dichiarare
l'evidente eccessività della suddetta pretesa risarcitoria e, per l'effetto, liquidare il danno de quo nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
con ogni conseguente provvedimento in ordine al regolamento delle spese di lite alla stregua della sproporzione eventualmente manifestatasi tra il chiesto ed il liquidato”.
Nella memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc nel presente giudizio parte attrice ha precisato la domanda deducendo elementi:
1. In ordine alla non valenza probatoria dei documenti prodotti dalle parti convenute: “Ebbene, CP_ sul punto in primis si impugnano e contestano i documenti prodotti da e contrassegnati come “Foglio di via vettura 445” (doc. 2) e “Geolocalizzazione VETTURA 445” (doc. 3), perché riportano dati ed elementi inattendibili ed inveritieri, perché provengono dalla stessa parte che intende avvalersene e perché, comunque, non escludono affatto, anzi confermano, la presenza della vettura di parte convenuta sui luoghi di causa al momento del sinistro;
in secundis si ribadisce che agli atti vi è già piena prova del fatto che il sinistro in oggetto è stato cagionato dalla vettura di parte convenuta, e che comunque detto accertamento è demandato istruttoria orale, ove verranno escussi i testimoni presenti al sinistro, tra cui i
Sigg.ri , e , che sin d'ora si Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 indicato a testi sui fatti di causa”;
2. In ordine alla dedotta improponibilità della domanda: “Nel riservarsi di controdedurre alle difese avverse all'esito della fase istruttoria, sin d'ora si deve spendere qualche parola CP_ sull'eccezione di improponibilità della domanda che ha inteso formulare . Detta convenuta asserisce che la domanda formulata in via subordinata dall'attore - che testualmente recita: “in subordine accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva della circolazione stradale e delle manovre poste in essere dal conducente dell'autobus della linea 163, di proprietà di ed assicurato CP_1
Co per la R.C.A. con Assicurazioni ” - sarebbe addirittura improponibile perché in CP_2
CP_ fase stragiudiziale l'attore non avrebbe fornito ad le informazioni e gli elementi richiesti dal Codice delle Assicurazioni Private. Ciò non è affatto vero perché, come si evince dai documenti nn. 7, 8, 9 e 10 depositati dall'attore, il Sig. ante causam ha comunicato Pt_1 all'Assicuratore tutti gli elementi richiesti dall'art. 148, comma 2, C.d.A., a mente del quale:
“La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”. Ma vi è di più: l'attore in fase pregiudiziale, e già nella prima diffida del
28/05/2019, ha precisato: “Veicolo responsabile: autobus di linea Fiat Iveco tg. ET866LF, vettura n. 445, linea 163, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. con CP_1 [...]
che il giorno del sinistro ha terminato il servizio alle ore 20.30 Controparte_8 circa;
ovvero altro veicolo di proprietà di (sottolineatura aggiunta), e poi nel CP_1 corso dell'istruttoria ha altresì inviato all'Assicuratore tutta la documentazione penale relativa al sinistro de quo e la perizia tecnico modale dell'Ing. Pertanto non si Persona_2 comprende quale altro elemento l'attore avrebbe potuto fornire all'assicuratore!”.
All'udienza del 14.12.2022, è stata rigettata l'istanza di provvisionale avanzata da parte attrice (cfr. verbale di udienza del 14.12.2022).
All'udienza del 11.10.2023, è stato escusso quale testimone autista assunto Controparte_9 mediante contratto a tempo indeterminato dall' , il quale, sui capitoli di cui alla memoria CP_1 ex art. 183 comma 6 cpc n.2 della società , ha Controparte_2 riferito: Sul cap 1: “1) “Vero che, in data 23/02/2018, la vettura n. 445, tg. ET866LF, adibita al servizio della linea urbana ATAC 163, e condotta da dopo aver superato la fermata n. Controparte_3
71082 della suddetta linea, posta sulla complanare di Via Tiburtina, è giunta al capolinea Rebibbia alle ore 20.10, e ne è poi ripartita, per il successivo turno di servizio in direzione Verano, alle ore
20.24, con alla guida il nuovo conducente , come risulta dai documenti presenti nel Controparte_9 fascicolo di parte della convenuta – ai Controparte_2 numeri 2 e 3, che mi si mostrano, nonché dalle risultanze del registro storico del sistema AVM CP_1 Matrics che cura la geolocalizzazione costante delle vetture in servizio sul territorio, relative CP_1 alla data dell'evento per il quale è causa e da me esaminate” Risponde: “confermo quanto mi si legge”. Sul cap.2: “2) “Vero che, alla data del 23/02/2018, la vettura n. 445, tg. ET866LF, CP_1 adibita al servizio della linea urbana 163, era provvista dei seguenti dispositivi di sicurezza: a)
“sistema blocco porte”, in virtù del quale, sino a quando tutte le porte della vettura non sono completamente chiuse, e conseguentemente non si è ancora spenta la spia luminosa “spia porte aperte” posta nel cruscotto della vettura, la marcia di quest'ultima è impedita, rimanendo inibito l'acceleratore e rimanendo la vettura frenata dal freno di fermata;
quindi con blocco porte inserito e funzionante la vettura non può marciare con le porte aperte;
b) ad integrazione del sistema blocco porte, bordo sensibile su tutte le ante delle porte idoneo a fornire un segnale alla centralina porte per invertire il moto delle ante qualora le stesse incontrino un ostacolo, anche della larghezza di pochi centimetri;
conseguentemente, se la porta è in chiusura ed incontra un ostacolo (come ad esempio il polso di un passeggero), inverte il moto e si riapre, non consentendo di fatto la marcia del mezzo;
il tutto come descritto nel documento presente nel fascicolo di parte della convenuta
[...]
– al numero 4, che mi si mostra e che confermo”; “Confermo Controparte_2 quanto mi si legge. Preciso che quel giorno feci personalmente constatare ai vigili urbani verso le
21.30 (di rientro dalla corsa di cui ho già detto) che i sistemi funzionavano. Aggiungo che durante la mia corsa i sistemi funzionavano. In generale, noi conducenti è la prima cosa che controlliamo quando prendiamo servizio altrimenti il servizio non si può fare” Sul cap.3: “3) “Vero che, alla data del 23/02/2018, i suddetti dispositivi erano installati e funzionanti sulla vettura ATAC n. 445, tg.
ET866LF, come risulta anche dai registri di manutenzione della vettura relativi ai giorni seguenti, dai quali non emergono interventi di riparazione in relazione ad essi” “Confermo quanto mi si legge in relazione alla prima parte. In relazione ai registri di manutenzione posso dire che io quelli non li ho visti perché li ha il capooperaio che sta alla rimessa. Quello che compila il conducente è il foglio di via ed è il documento su cui vengono annotate eventuali anomalie o disfunzioni” (cfr. verbale di udienza del 11.10.2023).
Successivamente, all'udienza del 30.11.2023, è stata escussa la testimone che sui Testimone_1 capitoli relativi alla memoria ex art.183 comma 6 cpc n.2 di parte attrice ha risposto: Sul cap. 2: “2)
“vero che intorno alle ore 20.30 ivi arrivava, e faceva la fermata, l'autobus di linea n. 163 dell' , CP_1 vettura n. 445, che era una vettura lunga, denominata “serpentone”, con uno snodo a fisarmonica al centro, come da figura sotto riprodotta” “Confermo solo che verso le ore 20,30, a Roma zona CP_ Rebibbia e precisamente nelle vicinanze della metro, ho visto arrivare l'autobus dell' n.163 che effettuava la fermata”; Sul cap.3: “3) “vero che il Sig. tentava di salire a bordo di detto Pt_2 autobus utilizzando le porte posizionate nella parte posteriore del mezzo, tra il blocco di ruote centrali e quelle posteriori, che nel disegno suindicato sono contrassegnate con il colore giallo”; “Ricordo che
c'era tanta gente che saliva e scendeva dall'autobus e che il ragazzo mentre stava salendo rimaneva incastrato tra le porte. Non conoscevo il ragazzo”; Sul cap. 4: “4) “vero che mentre il Sig. Pt_2 stava salendo sull'autobus, questo chiudeva le porte e ripartiva, ed il Sig. rimaneva incastrato Pt_2 con il polso nelle porte dell'autobus”; “Confermo. Ricordo che rimaneva incastrato con il braccio”;
Sul cap.5: “5) “vero che a seguito della partenza dell'autobus il Sig. veniva prima strattonato Pt_2 in avanti con il braccio incastrato nelle porte, poi il braccio si liberava ed il ragazzo, dopo aver sbattuto sulla fiancata del mezzo, cadeva in terra e veniva parzialmente sormontato dalla ruota posteriore dell'autobus”; “Confermo”; A d.r.: “Mi trovavo di fronte la fermata per andare verso la metro. Ho rilasciato le mie dichiarazioni alla Polizia nell'immediatezza dei fatti”. A d.r.: “Posso dire di aver visto la scena;
non ricordo quale fosse la distanza tra me e l'autobus; A d.r.: “Ricordo che c'erano tante persone alla fermata;
non ricordo se tra me ed il ragazzo che stava salendo ci fossero delle persone”; A d.r.: “Non ricordo se il ragazzo fosse l'ultimo a salire sull'autobus”; A d.r.: “L'autobus era fermo e le portiere erano aperte”.
Alla medesima udienza, è stata escussa la testimone la quale, sui Testimone_4 capitoli di cui alla memoria ex art.183 comma 6 cpc n.2 di parte attrice ha così riferito: Sul cap. 2: “2)
“vero che intorno alle ore 20.30 ivi arrivava, e faceva la fermata, l'autobus di linea n. 163 dell' , CP_1 vettura n. 445, che era una vettura lunga, denominata “serpentone”, con uno snodo a fisarmonica al centro, come da figura sotto riprodotta” “Mi trovavo poco prima della fermata dell'autobus ed ho visto un ragazzo che si accingeva a salire sull'autobus dell'Atac n. 163. Riconosco dalla foto il tipo di autobus”; Sul cap.3: “3) “vero che il Sig. tentava di salire a bordo di detto autobus Pt_2 utilizzando le porte posizionate nella parte posteriore del mezzo, tra il blocco di ruote centrali e quelle posteriori, che nel disegno suindicato sono contrassegnate con il colore giallo”; “Confermo”; Sul cap.
4: “4) “vero che mentre il Sig. stava salendo sull'autobus, questo chiudeva le porte e Pt_2 ripartiva, ed il Sig. rimaneva incastrato con il polso nelle porte dell'autobus”; “Confermo Pt_2 quanto mi si chiede”; Sul cap.5: “5) “vero che a seguito della partenza dell'autobus il Sig. Pt_2 veniva prima strattonato in avanti con il braccio incastrato nelle porte, poi il braccio si liberava ed il ragazzo, dopo aver sbattuto sulla fiancata del mezzo, cadeva in terra e veniva parzialmente sormontato dalla ruota posteriore dell'autobus”; “Ho visto le porte che si richiudevano e l'autobus che ripartiva mentre il ragazzo aveva il braccio bloccato dalle porte ed il resto del corpo fuori. Ho sentito delle urla ed ho visto il signore cadere a terra;
dopodichè, siccome mi stavo impressionando, mi sono girata da un'altra parte. Ho sentito tanta gente che gridava di chiamare l'ambulanza”; A
d.r.: “Non ho rilasciato nessuna dichiarazione alle autorità. Sono andata via subito dopo” (cfr. verbale di udienza del 30.11.2023). Nel corso del giudizio è stata altresì espletata consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore al fine di accertare l'entità dei postumi permanenti derivanti dal sinistro.
In particolare, il consulente tecnico, sui singoli quesiti posti all'udienza del 11.01.2024 ha così risposto: “1) Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi. “Sulla scorta delle notizie circostanziali rese dallo stesso Sig. nato il [...], Parte_4 supportate e integrate dallo studio analitico dei dati documentali, risulta attendibile che la parte nell'evento infortunistico occorso in data 23 febbraio 2018 ebbe a patire il seguente gravissimo complesso lesivo: severo politrauma con frattura dell'acetabolo destro, frattura della branca ischio- pubica destra e sinistra estesa fino alla sinfisi con diastasi dell'articolazione sacro iliaca destra, frattura del i° metamero coccigeo;
perdita della parte muscolare e adiposa del gluteo destro, sostituto in parte da area cicatriziale, fibrosa, anelastica, retraente e trazionante sul gluteo controlaterale con ferita penetrante in regione perianale destra;
ferita lacero-contusa regione poplitea destra;
ferita lacero-contusa regione malleolare destra;
frattura della filiera tarsale anteriore del piede destro ed esiti di frattura del navicolare di dx con distacco parcellare;
contusione polmonare bilaterale con atelettasia in sede basale. Il suddetto grave complesso lesivo ha richiesto intervento chirurgico di laparotomia esplorativa e packing pelvico (24/2/2018); successivo intervento chirurgico di depacking pelvico e medicazione VAC di lesione penetrante perianale (26/2/2018); intervento di rimozione di medicazione VAC con medicazione a piatto (1/3/2018); intervento di toilette chirurgica di tessuto necrotico in sede perianale con applicazione di medicazione VAC in aspirazione e medicazione di calcagno destro e regione malleolare destra (6/3/2018); successivo intervento di medicazione VAC con prelievo di materiale necrotico per esame colturale (7/3/2018); intervento di confezionamento di colostomia su bacchetta e medicazione VAC della regione perianale (9/3/2018). In data 14/7/2019 ricovero presso il reparto di chirurgia d'urgenza del Policlinico Umberto I per: “Ricanalizzazione della colostomia a sinistra (17/7/2019) in paziente con laparocele parastomale, fistola enterocutanea, sepsi da candida, flebite all'arto superiore destro”. Alla dimissione (21/9/2019) si segnalava che il decorso post-operatorio era complicato da ematoma in fianco-fossa iliaca sinistra e da infarcimento ematico dei muscoli e il tessuto adiposo della parete addominale in fianco sinistro;
successiva deiscenza dell'anastomosi colon-colica con formazione di fistola endocutanea trattata con nutrizione parentale completa e multiple medicazioni VAC”; 2) Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata” “Sulla base delle risultanze anamnestico- documentali e della esperienza clinica in casi analoghi si reputa di valutare lo stato di inabilità temporanea totale, intesa come condizione che rende impossibile del tutto l'esplicazione di tutte le più importanti attività in cui si estrinseca la vita, in complessivi giorni 200 (duecento), cui è seguito un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, intesa come incapacità che non è di natura tale da rendere del tutto impossibile tali attività, di ulteriori giorni 240 (duecentoquaranta). Si specifica di essere pervenuto a formulare tale valutazione del periodo di inabilità temporanea sulla base della documentazione sanitaria, da cui è emerso che il Sig. è stato ricoverato in ambiente Pt_2 ospedaliero dal 23 febbraio 2018 sino al 23/7/2018 (per un totale di 130 giorni); dal 14/7/2019 al
21/9/2019 (per un totale di altri 70 giorni) ha subito un ulteriore ricovero ed era dimesso in dimissione protetta. Non si ritiene medicolegalmente valido valutare un danno biologico temporaneo al 50% o al 25% - così come ipotizzato dal consulente delle Assicurazioni di Roma - avendo il sottoscritto valutato il danno biologico permanente in misura superiore al 50% (55%)”; “3) se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n. 57/2001 (dm
5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%, utilizzi, invece, il bareme edito dalla SI”; “Il danno alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto, conseguente ai postumi precedentemente descritti, deve essere valutato - per sua natura ed entità (incidenza organofunzionale, gravità delle lesioni, durata del periodo di inabilità temporanea, postumi permanenti), nonchè in considerazione dei dati relativi alla persona danneggiata (età, sesso, abitudini di vita, attitudini, precedenti morbosi, stato di salute preesistente, attività del tempo libero, condizioni sociali e familiari etc.) - nella misura del 55% (cinquantacinque per cento) della totale, con riferimento alla validità biologica del periziato. La valutazione del danno biologico relativamente ai distretti interessati è stata espressa alla luce dei baréme contenuti nella guida orientativa per la valutazione del danno biologico redatta sotto l'egida della SI (Giuffré Editore 2016); in particolare il danno delle funzioni psichiche è stato valutato nella misura del 15%; gli esiti delle plurifratture sono stati valutati nella misura del 20%; il danno estetico è stato inquadrato nell'ambito della III classe funzionale e pertanto valutato nella misura del 25%. Volendo rispondere alle note controperitali di parte convenuta, l'inquadramento degli esiti cicatriziali del danneggiato sono state dal sottoscritto inquadrate nell'ambito della terza classe funzionale, vale a dire: pregiudizio estetico da moderato a rilevante;
in tale classe rientrano – così come rimarcato dai consulenti di parte convenuta – le cicatrici con localizzazioni al volto;
peraltro, rientrano a pieno titolo in questa classe anche le cicatrici di notevole estensione (come nel caso di specie) interessanti altre regioni corporee (tronco, arti). Si rimarca che la stessa Dott.ssa , CTP di parte convenuta, nelle proprie note controperitali, ha Per_3 dichiarato che “lo stato cicatriziale generale, ma soprattutto della regione gluteale e della coscia destra, è a mio avviso peggiorato, ictu oculi, rispetto alla mia visita del 2021”. Ad avviso di sottoscritto non si può condividere il fatto che le lesioni cicatriziali riportate dal Sig. siano Pt_2 totalmente occultabili dall'abbigliamento, in quanto sono tali da rendere la zona gluteale di destra praticamente “mostruosa” e tale da suscitare sgomento e ripugnanza nell'osservatore e da innescare reazioni di evitamento dei contatti del soggetto con terzi e dei terzi con il soggetto”; 4) “In caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo” “I postumi di natura estetica possono essere emendati, con adeguate terapie ad hoc, del 30%.
Ne deriva pertanto che i postumi permanenti saranno responsabili di un grado di invalidità permanente residuo del 47%. Per quanto concerne le tecniche emendative, si rimanda a quanto esposto dai due specialisti di chirurgia plastica, Dott. e Prof. ; 5) ove sussista danno Per_4 Per_5 fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa” “Il grave danno fisiognomico (descritto dettagliatamente a pagg. 8 - 9 e 10 del presente elaborato peritale e con foto recenti allegate) del periziato è stato conglobato nella valutazione totale dell'invalidità permanente”; 6) “se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.)” “Si tratta di soggetto che all'epoca dei fatti era un lavoratore domestico a tempo indeterminato come da contratto del 17/11/2017; in considerazione della gravità dei postumi secondari al sinistro per cui causa, si ritiene il soggetto non sia stato più in grado di espletare tale tipo di attività, per cui si deve riconoscere una percentuale di invalidità specifica del 100% rispetto all'attività lavorativa che l'attore svolgeva prima del sinistro;
attualmente è disoccupato. I gravi esiti menomativi secondari alle lesioni fratturative e muscolari riportate e le rilevanti ripercussioni sulla capacità deambulatoria del soggetto e sul mantenimento della stazione eretta prolungata si riflettono in maniera significativa sulla capacità del soggetto ad un inserimento nel mondo lavorativo;
tali postumi risultano riverberarsi in maniera significativa sulle chances del soggetto per il collocamento in attività lavorative future. Tali riflessi devono essere valutati nella misura del 60% (sessanta per cento). Si segnala inoltre una totale perdita della possibilità di inserirsi in attività che prevedano movimentazione di carichi e utilizzo dell'apparato locomotore”; “7) se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una. Determini, ove necessario, le spese future da sostenere”; “Il periziato ha dimostrato spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio per cui è causa, per un ammontare di € 607,12; dalla disamina delle fatturazioni allegate le suddette spese risultano congrue e necessarie.
Saranno necessarie spese mediche future per un ammontare di euro 18.000 (diciottomila) per emendare del 30% il danno estetico riscontrato;
per quanto riguarda l'eventuale spesa per operare e correggere il laparocele peristomale evidenziato all'esame obiettivo, tale tipo di intervento deve essere eseguito (per le caratteristiche della menomazione) in ambiente ospedaliero sotto regime SSN”
(cfr. ctu a firma di . Persona_6
Nelle more del giudizio, si è concluso con l'archiviazione del gip di Roma, il procedimento penale contro ignoti per il reato di cui all'art.590 bis c.p. (cfr. fascicolo penale. doc.
5. Citazione).
2)Dell'accertamento della responsabilità in ordine alla causazione del sinistro
In tema di danni cagionati da sinistri stradali, l'art. 2054, co. 1, del codice civile prescrive che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Inoltre, la presunzione di cui all'art 2054, co.1 c.c opera anche in ipotesi di investimento del pedone con conseguente onere probatorio a carico del conducente del veicolo ferma restando la necessità di prova per il soggetto danneggiato del fatto storico del sinistro: “In caso di investimento di pedone, opera la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. e pertanto incombe sul conducente l'onere di vincere tale presunzione. Tuttavia resta ferma la necessità, per il danneggiato, di provare il fatto storico del sinistro” (Cassazione civile sez. III, 14/08/2024, n.22844).
Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno prospettata da in Parte_1 qualità di cessionario del credito vantato da in relazione ad un Parte_2 sinistro verificatosi in data 23.02.2018 alle ore 20.30 circa nei pressi della fermata n. 71082. CP_1
Secondo la ricostruzione di parte attrice, nelle predette circostanze di luogo e di tempo,
[...]
nel tentativo di salire sull'autobus urbano n.445 di proprietà della parte convenuta Parte_2
e nello specifico utilizzando le porte posizionate nella parte posteriore, sarebbe rimasto incastrato con il polso nelle suddette porte a causa di un malfunzionamento del dispositivo di sicurezza dell'autovettura. In conseguenza di tale malfunzionamento del dispositivo di sicurezza automatico che avrebbe dovuto impedire all'autobus di ripartire fino alla totale chiusura delle porte,
[...] sarebbe poi stato trascinato per alcuni metri urtando contro la fiancata Parte_2 dell'autobus in fase di ripartenza oltre ad essere successivamente parzialmente sormontato dalla ruota posteriore dell'autovettura. Nella specie, deve in primo luogo considerarsi provato -oltre che documentale- il fatto storico prospettato da parte attrice nell'atto introduttivo contestato dall'assicurazione convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
Invero, nella relazione di incidente stradale stilata dagli agenti della Polizia di Roma Capitale intervenuti nell'immediatezza del sinistro, si legge: “Giova precisare che giunti sul posto abbiamo appreso e constatato che il campo del sinistro era stato completamente alterato in quanto il pedone era già stato trasportato in ospedale. Inoltre trovavamo due pattuglie dei Carabinieri Radio mobile, sigla 501 e 505, che ci riferivano in merito all'accaduto. Ci fornivano i dati dei dipendenti CP_1 presumibilmente coinvolti nel sinistro che provvedevamo a trascrivere in atti. Nell'area interessata dal sinistro insiste una fermata ATAC, la numero 71082, per la linea 163. All'altezza di questa vi erano tre pozze di acqua piovana con tracce ematiche all'interno che venivano riportate nell'allegato del disegno planimetrico” (cfr. verbale polizia . doc.
3. citazione). Pt_2
In aggiunta a quanto sopra, la testimone oculare della cui attendibilità non vi è Testimone_1 ragione di dubitare non essendo legata alle parti da rapporti di amicizia, parentela o affinità, nel corso del giudizio ha reso dichiarazioni non solo intrinsecamente coerenti, ma anche coerenti con le dichiarazioni dell'altro testimone e con quanto già riferito nell'immediatezza del sinistro agli agenti del comando provinciale di Roma reparto operativo nucleo radiomobile: “ In data odierna mentre mi accingevo presso la fermata metro Rebibbia, mi accorgevo che un ragazzo dall'eta apparente di 30-
35 anni di nazionalità presumibilmente sudamericana, veniva investito dall'autobus linea 163, direzione Verano verso le ore 20.25/ 20.30. Il malcapitato, veniva investito dal mezzo di trasporto pubblico solo che lo stesso era rimasto incastrato con il polso nella portiera del pullman, che senza accorgersi dell'accaduto proseguiva la sua corsa. Si precisa che il ragazzo veniva bloccato dalla porta posteriore dell'autobus in quanto quest'ultimo è un mezzo lungo “denominato serpentone”.
(cfr. dichiarazioni pagina 1. doc.
4. Citazione). Tes_1
Il rinvenimento di tracce ematiche in prossimità della fermata 71082 della linea 163 da parte CP_1 degli agenti intervenuti sul luogo del sinistro compatibili con la dinamica del sinistro, unitamente alle dichiarazioni rese da entrambi i testimoni nel corso del giudizio che hanno confermato la dinamica del sinistro così come descritta in citazione, consentono pertanto di ritenere assolto l'onere probatorio a carico dell'attore in ordine al verificarsi del fatto storico prospettato.
L'assicurazione convenuta ha altresì dedotto l'improponibilità della domanda attorea rappresentando che l'attore non avrebbe in ogni caso fornito dati utili ai fini dell'identificazione del veicolo coinvolto nel sinistro con la conseguente impossibilità di verificare l'effettiva copertura assicurativa in violazione degli articoli 143 e 148 del D.lgs 209/05. Il citato articolo 148 del codice delle assicurazioni private al secondo comma prescrive quanto segue:
“L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”.
In ipotesi di sinistro stradale che abbia cagionato lesioni, spetterà pertanto al soggetto danneggiato, fornire all'assicurazione i dati e gli elementi idonei ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno subito.
Nel caso di specie, l'attore nella fase stragiudiziale di denuncia del sinistro all'assicurazione e al responsabile civile, in data 28.05.2019, ha identificato quale veicolo responsabile dell'incidente l'autobus di linea Fiat Iveco tg. ET866LF n.445 della linea 163 o alternativamente un altro veicolo di proprietà dell' (cfr. diffida del 28.05.2019. doc. 7 citazione). CP_1
L'assicurazione convenuta dal canto suo, nell'ambito dell'attività istruttoria, ha fornito prova in merito alla circostanza secondo la quale l'autobus che ha determinato il sinistro di cui è causa, CP_1 non avrebbe potuto in ogni caso essere identificato con l'autovettura n.445 della linea 163 indicata dall'attore.
Invero, dalle immagini di geolocalizzazione dell'autobus n.445 g. ET866LF linea 163 prodotte CP_1 dalla parte convenuta e acquisite agli atti, si evince che l'autovettura era giunta al capolinea Rebibbia alle ore 20.10 essendo ripartita dopo circa 10/15 minuti in direzione opposta (Verano) per un nuovo turno di servizio.
Gli spostamenti dell'autobus Atac n.445 g. ET866LF documentati mediante il deposito delle immagini di geolocalizzazione risultano pertanto incompatibili con la dinamica del sinistro prospettata dall'attore avendo quest'ultimo riferito di un sinistro avvenuto alle ore 20.30 circa all'altezza della fermata 71082 in prossimità del capolinea di Rebibbia posto che, in tale fascia oraria,
l'autovettura era già transitata alla fermata in questione. L'impossibilità di identificare l'autovettura Atac n.445 della linea 163 quale veicolo responsabile del sinistro, è stata inoltre confermata dal testimone ossia il conducente che Controparte_9 CP_1 avrebbe condotto l'autobus per il successivo turno di servizio in direzione opposta Verano trattandosi peraltro di una circostanza ammessa dallo stesso attore in sede di comparsa conclusionale: “Occorre in questa sede premettere che dalla deposizione resa dal testimone di parte convenuta
[...]
, e dalle immagini di geolocalizzazione depositate in atti da n data 21/04/2023, CP_9 CP_1
è emerso che non è stata la vettura ATAC n. 445 tg. ET866LF a provocare il sinistro per cui è causa, poiché detta vettura è transitata alla fermata in oggetto (fermata n. 71082) prima della verificazione del sinistro in questione” (cfr. comparsa conclusionale parte attrice).
Il testimone, infatti, non solo ha riferito in merito al corretto funzionamento dei dispositivi sicurezza sull'autobus n.445 della linea 163 che avrebbe escluso il verificarsi del sinistro così come prospettato da parte attrice, ma ha altresì confermato gli spostamenti dell'autovettura risultanti dalle immagini di geolocalizzazione prodotte dalla parte convenuta.
Ciò premesso, occorre constatare che parte attrice come già visto in sede stragiudiziale e sin dall'atto introduttivo e successivamente anche in sede di memoria ex art. 183 co.6 n.1 cpc ha dedotto in subordine e in via generica la responsabilità del conducente dell'autobus della linea 163 di proprietà dell' assicurato con la società convenuta. CP_1
Le testimoni escusse nel corso del giudizio hanno a tal proposito fornito prova in merito alla riconducibilità del sinistro alle manovre di circolazione stradale poste in essere da un autobus di proprietà dell' e nello specifico della linea n.163. CP_1
Le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del presente giudizio evidenziano per un verso il prospettato tentativo di di salire su un'autovettura di proprietà Parte_2 CP_1 della linea 163 per l'altro verso la condotta colposa del conducente del veicolo che avrebbe ripreso la marcia non avendo contezza dell'imminente situazione di pericolo ossia della circostanza che
[...] sarebbe rimasto incastrato con il braccio nelle porte dell'autobus. Parte_2
Alla luce delle superiori considerazioni, sebbene non sia stato identificato correttamente dall'attore il numero o la targa dell'autobus, non può ritenersi improponibile la domanda attorea in violazione del combinato disposto degli art. 143 e 148 del codice delle assicurazioni private, avendo parte attrice fornito prova in merito alla riconducibilità del sinistro alle manovre di circolazione stradale poste in essere da un'autovettura di proprietà dell' della linea 163 trattandosi dunque, in ogni caso di un CP_1 veicolo oggetto di copertura assicurativa in virtù della polizza per RCA stipulata con la società
[...]
che prevede la copertura assicurativa in relazione Controparte_2
a 1875 mezzi senza l'indicazione dei numeri di targa o matricola dei mezzi assicurati (cfr. polizza allegata da ). CP_1 Per completezza, in ordine alla dedotta condotta imprudente di che Parte_2 secondo la ricostruzione di parte convenuta avrebbe tentato di salire sull'autovettura già in ripartenza, va evidenziato che un eventuale concorso di colpa di quest'ultimo in occasione del sinistro è stato smentito dalle dichiarazioni della testimone che ha riferito di aver visto il ragazzo Testimone_1 salire sull'autobus con le porte aperte ancora fermo.
A ciò aggiungasi che l'assicurazione convenuta non ha fornito nemmeno prova di un'eventuale sussistenza di nesso causale tra il se pur documentato stato di alterazione psicofisica di
[...]
dovuto all'assunzione di alcol e stupefacenti e il sinistro di cui è causa. Parte_2
In conclusione, non avendo parte convenuta superato la presunzione di cui all'art. 2054 co.1 c.c, essendo in ogni caso il sinistro riconducibile alle manovre di circolazione stradale poste in essere da un autobus di proprietà dell' , deve ritenersi integralmente responsabile quest'ultima per il CP_1 sinistro occorso in data 23.02.2018 alla fermata Atac n.71082 nei pressi della stazione della metropolitana Rebibbia.
3)In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale
Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche l'esame delle più recenti pronunce
(cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno RA”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno RA. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un
“range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno RA.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”
(Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III,
7/11/ 2014, n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046;
Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza
n. 24471 del 18/11/2014)” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
Le tabelle del tribunale di Roma adottate nel 2023 si prefiggono, altresì, di dare attuazione all'art.138 del d.lgs.209/2005 nella parte in cui disciplina criteri di liquidazione del danno RA da lesione dell'integrità psicofisica con una quota corrispondente al danno biologico incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento ti tali valori per la personalizzazione complessiva del danno (si rinvia -quanto ai criteri impiegati per la determinazione del range di oscillazione- alla relazione di accompagnamento alle citate tabelle).
Le ridette tabelle del tribunale intestato possono essere quindi impiegate anche per la liquidazione di questa componente del danno biologico non patrimoniale.
3.2 NN da inabilità temporanea
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la Tabella del
Tribunale di Roma prevede un valore attualizzato di euro € 130,25 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
La quantificazione sul punto operata dal consulente tecnico deve essere integralmente recepita nella presente sede essendo state le indagini condotte con rigore metodologico e aderenti al mandato ricevuto.
Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro
26.050,00 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (euro 130,25x duecento giorni) e in euro
23.445,60 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% (euro 97,69 x duecentoquaranta). Il danno da inabilità temporanea è quindi complessivamente pari ad euro 49.495,60.
3.3 NN biologico
Alla luce di quanto sopra, anche in ordine all'integrale recepimento delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, il danno all'integrità psicofisica subito da Parte_2
, tenuto conto della sua età all'epoca del sinistro (27 anni) e dell'entità dei postumi
[...] permanenti (55%) nella misura di euro 465.117,59 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma.
3.4 NN RA
Parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno RA ossia lo stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato e insuscettibile di accertamento medico-legale che va sempre provato non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Nel corso del giudizio il soggetto danneggiato deve quindi essere in grado di allegare le circostanze utili ad apprezzare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento interiore.
Al fine della prova della sussistenza del danno RA, è stata allegata una perizia psichiatrico-forense riportante la seguente diagnosi: “Disturbo cronico dell'adattamento, con ansia ed umore depresso misti, di grado marcato, secondario a disabilità per postumi per investimento stradale” (cfr. relazione specialistica psichiatrica a firma del dott. doc. 16. citazione). Persona_7
Ora, deve rilevarsi che i disturbi della sfera psichica nonché lo stato di ansia e umore depresso conseguente al sinistro, sono stati già presi in considerazione dal consulente tecnico d'ufficio nella valutazione del danno biologico complessivo (55%) e, pertanto, in difetto di ulteriore prova, non avendo parte attrice nemmeno allegato puntuali circostanze da cui eventualmente inferire per presunzioni il dolore e il patimento sofferti da la domanda va Parte_2 rigettata.
In conclusione, il danno biologico da liquidarsi complessivamente è pari ad euro 514.613,19.
4) In ordine alla liquidazione del danno patrimoniale
4.1 NN emergente
Nella determinazione del danno complessivamente subito deve tenersi conto delle spese mediche sostenute e stimate eque dal consulente tecnico pari ad € 607,12 (cfr. ricevute e fatture spese mediche. doc. 19. citazione).
Parte attrice avrà altresì diritto al risarcimento dell'importo complessivo di euro 18.000,00 in relazione a spese mediche future ritenute necessarie dal consulente tecnico d'ufficio ai fini della riduzione del danno estetico ripostato da in conseguenza al sinistro Parte_2 stradale (cfr. relazione chirurgo plastico con foto a cura del dott. doc. 16b. citazione). Per_4 Quanto poi alla richiesta delle spese per l'assistenza stragiudiziale, le stesse hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione -pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi- è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Cassazione civile, SSUU, 10 luglio 2017 n. 16990).
L'attore a tal fine ha depositato una fattura pro-forma relativa al pagamento di € 4.968,00 avente causale: “attività strag. Per risarcimento danni Sin. 23.02.2018 vs Parte_2
e di Roma valore della controversia indeterminato- DM55/2014” (cfr. fattura CP_1 Controparte_2 pro forma spese legali stragiudiziali. doc. 20. citazione).
Tale documento -oltre che privo di valore fiscale- non è corroborato dalla prova dell'effettivo esborso e, pertanto, la richiesta di risarcimento di tale voce non può essere accolta.
4.2 NN da lucro cessante
Parte attrice ha richiesto poi il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica in relazione all'attività di lavoratore domestico espletata antecedentemente al sinistro, oltre al danno da perdita di chances determinato dall'impossibilità di collocamento futuro in attività caratterizzate da movimentazione, carichi e utilizzo dell'apparato locomotore inferiore.
In generale, ordine alla tipologia di danno in commento, appare utile rammentare alcuni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità cui si stima prestare adesione e, segnatamente:
i. “costituisce un'autonoma domanda quella concernente la liquidazione del danno patrimoniale per il lucro cessante conseguente all'invalidità temporanea riportata a seguito di sinistro, già accertata e liquidata in relazione al danno non patrimoniale: essa merita, ricorrendone i presupposti di allegazione e prova, una specifica liquidazione, anche di carattere equitativo, di cui il giudice deve dare conto nella propria motivazione” (Cass.,
31.05.2018, n. 13772)
ii. Quanto alla prova: “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga una attività lavorativa;
tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito (Cass., Sez. 3, 15/6/2018 n. 15737 e richiama altresì
Cass. nn. 16913/12019, 10499/2017)” (Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n.22360);
iii. In ordine alla determinazione dell'importo da liquidarsi, deve poi rilevarsi che il danno in questione comprende tanto la perdita subita, quanto il mancato guadagno e, se liquidato sottoforma di capitale – in luogo che con rendita ex art. 2057 c.c. –, va liquidato moltiplicando: “il reddito annuo perduto dalla vittima (al netto delle imposte e debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un numero che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo numero è detto coefficiente di capitalizzazione”, con la precisazione che: “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano” (Cass. Civ., Sez.
III, sent. n. 20615 del 14.10.2015; confermata anche dalle successive: Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10499 del 28.04.2017; Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 18093 del 31.08.2020; Cass. Civ.,
Sez. III, sent. n. 9002 del 21.03.2022);
Nella specie, il consulente tecnico d'ufficio ha così riferito: “Si tratta di soggetto che all'epoca dei fatti era un lavoratore domestico a tempo indeterminato come da contratto del
17/11/2017; in considerazione della gravità dei postumi secondari al sinistro per cui causa, si ritiene il soggetto non sia stato più in grado di espletare tale tipo di attività, per cui si deve riconoscere una percentuale di invalidità specifica del 100% rispetto all'attività lavorativa che l'attore svolgeva prima del sinistro;
attualmente è disoccupato. I gravi esiti menomativi secondari alle lesioni fratturative e muscolari riportate e le rilevanti ripercussioni sulla capacità deambulatoria del soggetto e sul mantenimento della stazione eretta prolungata si riflettono in maniera significativa sulla capacità del soggetto ad un inserimento nel mondo lavorativo;
tali postumi risultano riverberarsi in maniera significativa sulle chances del soggetto per il collocamento in attività lavorative future. Tali riflessi devono essere valutati nella misura del 60% (sessanta per cento). Si segnala inoltre una totale perdita della possibilità di inserirsi in attività che prevedano movimentazione di carichi e utilizzo dell'apparato locomotore” (cfr. pag. 20 ctu a firma di Per_6
.
[...]
Le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico, sono fondate sull'esame diretto del paziente, su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e sono motivate con argomentazioni immuni da errori o vizi logici, le stesse meritano quindi integrale recepimento nella presente sede senza ulteriori considerazioni. Alla luce degli elementi che precedono, deve stimarsi sussistente una perdita integrale della capacità di svolgere l'attività lavorativa posta in essere prima del sinistro, con conseguente diritto alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante connessa alla mancata percezione del reddito in relazione a detta attività.
Premesso quanto precede, deve in questa sede optarsi per la liquidazione del danno sottoforma di capitale, e ciò tenuto conto del rapporto fra la parte danneggiata e la parte convenuta, che è per sua natura destinato ad esaurirsi all'esito del giudizio.
In ragione del contesto di verificazione del danno in questione – ossia la circolazione stradale
– quanto alla base di calcolo giova richiamare quanto previsto dall'art. 137 del Codice delle assicurazioni private, secondo cui: “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni (…). In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte
l'ammontare annuo della pensione sociale”.
In ordine all'applicazione dell'indicata disposizione di legge, la giurisprudenza ha chiarito che in difetto di prova puntuale circa l'impiego dell'attore al momento del sinistro -oltre che del percepimento effettivo di retribuzione-, dovrà prendersi come riferimento l'indicato dato normativo del triplo della pensione sociale (cfr., a riguardo, Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, n.17690 che ha posto il seguente principio di diritto: “Ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato”).
Nel caso di specie, al fine di provare l'attività lavorativa svolta antecedentemente al sinistro,
l'attore ha allegato un documento (doc.18 citazione) recante: i. una prima pagina denominata
“contratto di lavoro domestico” in cui si legge di un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato decorrente dal 18.11.2017 per “l'assistenza di persona autosufficiente” con periodo di prova di otto giorni;
ii. una seconda pagina contente denuncia di contratto di lavoro a tempo indeterminato all'INPS del 17.11.2017 per l'attività di badante, da cui non emerge indicazione circa la tipologia di impiego denunciata;
ii. una terza pagina in cui alla voce: “questionario” risulta: per un verso, l'indicazione di contratto a tempo indeterminato;
per altro verso, una data di assunzione
(18.11.2017) e una data di fine rapporto (31.03.2018).
L'indicata documentazione reca indicazioni contrastanti circa la tipologia di impiego (se rapporto a tempo indeterminato o determinato) e alle mansioni svolte (essendo queste diverse per soggetto autosufficiente o non autosufficiente). Peraltro, non vi sono elementi atti a provare l'intervenuto superamento del periodo di prova.
Ne discende che deve farsi riferimento -nella specie- al triplo della pensione sociale.
Con riguardo ai coefficienti per procedere alla capitalizzazione, tenuto conto dell'esigenza di avvalersi di criteri che siano il più possibile aderenti alla durata di vita media della persona all'attualità, si stima di dover fare ricorso al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2025, recante: “Sono approvate, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite con il relativo testo delle istruzioni per l'uso delle tabelle medesime, di cui alla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell' n. 193 dell'11 novembre 2024”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.116 CP_12 del 21 maggio 2025.
Nella specie, in ordine al quantum dell'ulteriore voce di danno relativa alla perdita della capacità di lavoro e di guadagno da liquidarsi in favore dell'attore, rileva quanto segue:
1. con riguardo alla base di calcolo:
1.1. posto che per l'anno 2025 la pensione sociale è pari a € 538,69, la base di calcolo lorda è di €
21.008,91 (ossia: € 538,69 × 13 mensilità × 3);
1.2. posto altresì che per l'anno 2025 l'imposizione fiscale su tale fascia di reddito è del 25,63%
(ossia: aliquota IRPEF 23%; addizionale Regione Lazio 1,73%; addizionale Comune di Roma 0,9%), la base di calcolo netta è di € 15.624,33 (ossia: € 21.008,91 - € 5.384,58);
2. con riguardo al coefficiente di capitalizzazione:
2.1. trattandosi di infortunio verificatosi in data posteriore all'anno 2000 (sinistro stradale verificatosi in data 23.02.2018) e tenuto conto del grado di menomazione dell'inabile accertato nella presente sede (pari al 55%), deve prendersi a riferimento la Tavola 3 (“Coefficienti relativi ad infortunati con esito di inabilità permanente, Regime indennitario “D.B.”, grado di inabilità dal 16%-60%”);
2.2. tenuto altresì conto dell'età dell'infortunato alla data del calcolo (35 anni) età arrotondata per eccesso poiché il periodo frazionato della stessa supera i 6 mesi, come indicato a pag. 591 delle
“Istruzioni per l'uso delle tavole dei coefficienti di capitalizzazione per rendite ad inabili ed a superstiti” 2) e valutato di doversi applicare la cd. antidurata (di anni 7, consistente nel tempo trascorso tra la data di decorrenza della rendita, corrispondente alla data del sinistro stradale verificatosi il 23.02.2018, e la data del calcolo), come prevista nella Tavola 3 con riguardo al “Regime indennitario “D.B.”, gradi di inabilità dal 16% al 60%”, deve individuarsi il coefficiente di capitalizzazione in 37,7892.
Pertanto, la voce di danno relativa alla perdita della capacità di lavoro specifica da liquidarsi in favore di parte attrice è da quantificarsi in € 590.430,93 (ossia: € 15.624,33× 37,7892).
Per quanto attiene invece alla richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance legata alla perdita o comunque alla compromessa possibilità di collocamento in attività lavorative future da distinguersi in ogni caso rispetto al danno derivante da perdita della capacità lavorativa relativa all'impiego svolto antecedentemente al sinistro, giova richiamare le considerazioni espresse in tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, dell'80 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure
a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di “chance”, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.”,
(cfr. in argomento: Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26641 del 15.09.2023, così in massima ufficiale).
Nella specie, attrice non ha allegato, né provato la perdita concreta di chance di svolgere un impiego diverso da quello asseritamente svolto al momento del sinistro che potesse essere maggiormente redditizio, né sono stati forniti elementi in ordine alle sue eventuali aspirazioni e inclinazioni personali.
Ne consegue che la perdita economica subita dall'attore appare equamente ristorata dalla liquidazione come innanzi operata.
Infine, parte attrice ha richiesto la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat),
e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che - trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali:
“superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)”
(Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale - come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Appare inoltre utile precisare che il danno da ritardato pagamento va considerato solo in relazione agli importi liquidati a titolo di danno emergente.
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Da ultimo, va accolta la domanda di manleva articolata dall' in virtù della polizza CP_1 assicurativa RCA n. 9150000 decorrente dal 31.12.2016 al 31.12.2018 stipulata con la società
[...]
romana (cfr. polizza RCA. fascicolo ). Controparte_2 CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
ACCERTA che la responsabilità del sinistro stradale di cui è causa verificatosi in Roma, in data
23.02.2018 alla fermata Atac n.71082 nei pressi della stazione della metropolitana Rebibbia è integralmente ascrivibile alla società convenuta;
CP_1
CONDANNA l' , al risarcimento in favore dell'attore -in qualità di CP_1 Parte_1 cessionario e di procuratore speciale- dei seguenti danni: - NN non patrimoniale: liquidato in complessivi €514.613,19 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- NN patrimoniale da danno emergente: liquidato in complessivi euro 18.607,12 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- NN patrimoniale da lucro cessante: liquidato in € 590.430,93; il tutto oltre interessi ex art.1284 co.4 cc dal deposito della motivazione al saldo;
CONDANNA l' alla refusione delle spese di lite in favore di da distrarsi CP_1 Parte_1 in favore degli avvocati antistatari, che liquida in € 37.951,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché rimborso spese vive documentate;
PONE definitivamente a carico dell' le spese di ctu;
CP_1
CONDANNA la società a manlevare e tenere Controparte_2 indenne l' per quanto è tenuta a pagare in virtù della presente sentenza;
CP_1
CONDANNA la società alla refusione delle Controparte_2 spese di lite in favore di l' che liquida in € 37.951,00 per compensi di difesa, oltre oneri CP_1 previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma il 18/07/2025
IL GIUDICE
IA De RN