Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1217/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTI
Oggi 21/03/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono: per il ricorrente l'avv. Luisa Scotto Bi Frega, per l'avv. De Pascali Monica e per CP_3
. Controparte_4 Persona_1
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e concludono come in atti. L'avv Scotti chiede che in caso di rigetto le spese vengano compensate perché la sentenza di Monza richiamata in atti è passata in giudicato dopo il deposito del ricorso.
Chiedono di essere esonerate dalla lettura della sentenza.
Il Giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio. All'esito pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1217/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Diego Militerni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 direttore pro-tempore, rappresentato e difesa dell'avv. Monica De Pascali ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
e contro
Controparte_5
(C.F. ), in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dalla funzionaria incaricata, dott.ssa domiciliato presso la propria Persona_1 sede in Campobasso, via S. Giovanni n. 55
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 27/06/2023, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro,
[...]
ed Controparte_1 Controparte_5
al fine di sentire accogliere le seguenti domande:
[...]
4 “ll'Ill.mo Tribunale adito Voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
Accogliere il presente ricorso e conseguentemente dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata e per l'effetto,
• Accertare e dichiarare la decadenza e/o prescrizione delle suddette cartelle di pagamento per il decorso dei termini di legge;
• Condannare i convenuti in solido alla corresponsione delle spese processuali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio , Controparte_1 deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Ha concluso chiedendo:
“Piaccia al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, stante la pendenza del giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento 06820190001479891000 del 25.10.2021 e il permanere dell'esecutorietà della stessa, rigettare la proposta opposizione avverso l'intimazione di pagamento 06820239010061790000 del 23.6.2023”
Con rifusione delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_5
, deducendo l'infondatezza in fatto e in
[...] diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Ha concluso chiedendo:
“rigettare il ricorso prodotto in quanto del tutto infondato;
condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi secondo il disposto dell'art.9, comma 2, del D.lgs. 14.9.2015 n.149, secondo il quale in caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese , i CP_5 diritti e gli onorari di lite , con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo previsto per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati.
Acquisita l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Monza, giudice del lavoro, n. 116/2024, all'udienza del 21.03.2025, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2) Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente deduce di aver ricevuto da parte della Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 06820239010061790/000 dalla quale emergono crediti in capo all' di per il complessivo importo di Controparte_5 Controparte_5
5 € 34.867,71 sulla scorta di sanzioni emesse dall' di Controparte_5
Controparte_5
Lamenta l'illegittimità del titolo esecutivo in quanto non gli sarebbero mai stati notificati gli atti presupposti rispetto alla cartella esattoriale gravata, tanto d'aver impugnato la cartella di pagamento n. 06820190001479891000 innanzi al Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, incardinando il procedimento n. 2013/2021 R.G., assegnato al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elena Greco.
All'udienza del 15 novembre 2024, le parti hanno dato atto che nelle more del giudizio la sentenza del Tribunale di Monza n. 116/2024, emessa nell'ambito del procedimento n. 2013/2021 R.G., prodotta dall' non è stata impugnata, CP_5 sicché lo scrivente Giudice ha onerato parte ricorrente di produrre il certificato di passaggio in giudicato dell'indicato provvedimento che lo ha prodotto il 14.03.2025.
Sulla scorta del contenuto della sentenza n. 116/2024 del Tribunale di Monza deve essere rigettato il primo motivo di ricorso.
Dal provvedimento, divenuto irrevocabile per mancata impugnazione, emerge che la cartella di pagamento n. 06820190001479891000 è stata notificata all'odierno ricorrente il 26.10.2021. Parimenti, risultano notificati gli atti presupposti rispetto alla cartella esattoriale impugnata nell'ambito del proc. n. 2013/2021 R.G. nel corso del quale è stato accertato che l'intimazione riguardava sanzioni amministrative (e relative maggiorazioni) di cui alla L. 689/1981, irrogate dall Controparte_5
di Campobasso – Isernia con ordinanza ingiunzione n.302, emessa il
[...]
20.12.2013 e notificata a l'8.1.2014. Parte_1
Dai documenti versati in giudizio dall' (già prodotti nell'abito Controparte_5 del proc. n. 2013/2021 R.G.), risulta che l'ordinanza ingiunzione n. 302/2013 fu a suo tempo notificata all'odierno ricorrente in data 8.1.2024 (doc. 5 ); che tale ordinanza ingiunzione fu opposta dal ricorrente con ricorso (in riassunzione) incardinato innanzi al Tribunale di Larino (doc. 6); con ordinanza del 25.2.2015 il Tribunale di Larino ha disposto la sospensione della ordinanza ingiunzione n. 302/2013 (doc. 6); che con successiva sentenza n. 185, pubblicata il 17.4.2018, ha rigettato il ricorso presentato dal ricorrente ha confermato “in ogni sua parte l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 302/2013, emessa il 20.12.2013 e l'ha “dichiara[ta] esecutiva” (doc.7)
L'esame della documentazione versata in atti, dunque, rende evidente come il ricorrente abbia a suo tempo ricevuto l'ordinanza ingiunzione n. 302/2013 emessa dall' e ne abbia anche Controparte_6 curato la tempestiva impugnazione.
Ne discende, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato dal concessionario della riscossione con la cartella esattoriale già oggetto del giudizio n. 2013/2021 R.G., posto che il contenuto di merito dell'ordinanza ingiunzione n. 302/2013 è coperto dal giudicato formatosi con
6 la sentenza n. 185, pubblicata il 17.4.2018, del Tribunale di Larino, occorre rilevare da un lato che il termine di prescrizione di tale ordinanza ingiunzione è divenuto decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., dall'altro che – in ogni caso – non è mai decorso neppure il termine di prescrizione quinquennale: l'ordinanza ingiunzione n. 302/2013, notificata il 8.1.2014, è stata ritualmente opposta in sede giudiziale e quivi sospesa fino alla pubblicazione della sentenza del 17.4.2018; in tale ultima data tale provvedimento è stato confermato e ne è stata dichiarata l'esecutività, sicché alla data del 26.10.2021 di notifica della cartella esattoriale opposta non era certamente trascorso neppure il termine di prescrizione quinquennale invocato dal ricorrente (termine di prescrizione che, in ogni caso, afferendo a sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni relative alla instaurazione e svolgimento di rapporti di lavoro, non è disciplinato dalla L. 335/1995, ma al più dall'art. 28 della L. 689/1981).
Oltretutto, il termine di prescrizione di tale ordinanza ingiunzione è divenuto decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. anche per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 116/2024 del Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, dott.ssa Greco, sicché i crediti portati dall'intimazione di pagamento n. 06820190001479891000, notificata il 26.10.2021, accertati sotto il profilo della regolarità e legittimità con la predetta sentenza si prescriveranno il 26.10.2031.
Per quanto esposto il ricorso deve essere integralmente rigettato, tantomeno risultano fondate le eccezioni formulate dal concessionario della riscossione in ordine al difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
A tal proposito si osserva che la cartella esattoriale opposta afferisce alla irrogazione di sanzioni per l'omessa istituzione del l.u.l. e per l'omessa consegna ai lavoratori del contratto di lavoro;
la valutazione di tali sanzioni rientra nella competenza funzionale della sezione lavoro del Tribunale ordinario, al quale è rimessa altresì la valutazione di legittimità e fondatezza dei successivi atti di riscossione.
3.In applicazione del principio di soccombenza, deve essere Parte_1 condannato alla refusione sia in favore di sia in favore di CP_3 [...]
delle spese di lite Controparte_5 che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia - vengono determinate Cont secondo la misura indicata in dispositivo (già decurtata per l del 20% poiché l' è rappresentato in giudizio ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.), tenuto conto CP_5 della decisione della controversia su mera base documentale.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
7 1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara fondatezza e legittimità dell'intimazione di pagamento contenuta nella cartella esattoriale n. 06820190001479891000, notificata a il 26.10.2021; Parte_1
2) condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_5 le spese di lite, liquidate in misura già ridotta del 20% in €3.200,
[...] oltre accessori e spese generali come per legge;
3) condanna a rifondere ad le Parte_1 Controparte_1 spese di lite liquidate in misura in € 4.000,00 oltre accessori e spese generali come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 21/03/2025
Il Giudice
Dott. ssa Emilia Antenore
8