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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 381/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Manuela Morrone Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VIRGARA ANTONELLA
appellante e
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 contumace appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) Riformare il capo n. 1 della impugnata sentenza e per l'effetto,
- condannare l' a pagare la somma di € 8.161,65, pari alla differenza tra quanto CP_1 dovuto e quanto corrisposto da all'istante relativamente alla domanda unica CP_1
anno 2010, in favore di parte attrice, per come analiticamente esposto in narrativa o, comunque, la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, rivalutandola e maggiorandola degli interessi legali con decorrenza dal dì del dovuto (30 giugno 2011) all'effettivo soddisfo;
2) Riformare il capo n. 2 della impugnata sentenza e per l'effetto, condannare l' CP_1
alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
16.02.2017, conveniva in giudizio l' per ottenere la Parte_1 CP_1 condanna al pagamento della somma di € 8.161.65, lamentando che per l'anno 2010 la convenuta aveva corrisposto una somma inferiore a titolo di aiuto previsto per olivicoltori, senza che fosse stata indicata alcuna motivazione.
L restava contumace e, istruito il procedimento, con sentenza n. 1487/2019, il CP_1
Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda ritenendo non provato il diritto azionato.
Con atto di citazione notificato il 7/13.07.2020, impugnava la Parte_1
decisione di prime cure, ritenendo che il Tribunale avesse errato nella valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio, e concludeva nei termini su riportati. CP_1
ritualmente convenuta in giudizio, restava contumace.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, l'attore aveva allegato la domanda inviata e la schermata tratta dal sistema SIAN in uso all' per la consultazione domanda unica CP_1
di pagamento, nella quale:
- L'importo spettante per DU 2010 è pari ad € 17.394,57;
- Non vi sono applicazioni di penalità o scostamenti, ad eccezione della riduzione per trattenuta di modulazione sulla somma totale di €18.472,36;
- I titoli azionabili dall'attore erano 10, ma ne veniva richiesto il pagamento per nove, nessuno dei quali risulta specificamente contestato;
pag. 2/5 - Il totale dei pagamenti richiedibili per l'anno 2010 veniva indicato in €
17.394,57;
- Alla data del 17.01.2017 l'importo richiesto risultava “in controllo” e solo €
9.232,92 era stato riconosciuto e corrisposto;
Inoltre, l'attore aveva notificato interrogatorio formale al convenuto contumace, per cui doveva ritenersi ammessa la regolarità della D.U. per l'anno 2010 e la titolarità della somma di € 17.394,57 per i 9 titoli azionati.
Preliminarmente, occorre rilevare che il diritto al premio comunitario viene riconosciuto ogni qual volta sussistono i requisiti inerenti indicati nella domanda dell'anno corrispondente alla campagna richiesta ovvero: sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta;
sia stata firmata dal titolare della domanda;
sia pervenuta all' entro i termini previsti;
sia ritenuta ammissibile;
CP_1
che nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra la superficie coltivata.
L'attore ha provato di presentato, tramite il Centro Assistenza Agricola Coldiretti s.r.l., la Domanda Unica di Aiuto n. 00805098795 per la campagna 2010 per l'aiuto comunitario pari ad euro 18.472,36, quale possessore di 9 titoli.
Nel caso di aiuti previsti dal Reg. CE 1782 del 2003, l' non ha un potere CP_1
discrezionale in ordine alla concessione di un contributo a favore del privato (in quanto il contributo stesso è riconosciuto direttamente dalla legge) ma le è demandato esclusivamente il controllo formale di determinati adempimenti;
il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto riconosciuto direttamente dalla legge, in presenza del quale la P.A non può disporre di alcun potere discrezionale di revoca o di sospensione se non nell'ambito del potere di autotutela e solo in difetto dei presupposti;
alla P.A. è demandato solo il controllo formale di determinati adempimenti.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta emerge che l' non ha indicato il CP_1
riscontro di “anomalie” idonee a giustificare la mancata liquidazione dell'importo indicato nei titoli, visto che l'importo richiesto risulta inserito nella colonna denominata
“in controllo” da parte di . Si tratta, infatti, di importi che, all'esito CP_1 dell'istruttoria, sono inseriti nei successivi decreti di pagamento, ovvero sono motivatamente esclusi.
pag. 3/5 Nel caso di specie, i titoli non risultano in alcun modo esclusi (si vedano allegati 3 e 4 del fascicolo di parte appellante), in quanto non risultano sanzioni né riduzioni di alcun tipo, ad anzi l'importo richiedibile (M) viene indicato in € 17.394,57, e l'importo cui l'agricoltore ha diritto (Q) è di pari importo, mentre l'importo effettivamente erogato
(S) è pari ad € 9.232,92. Non viene valorizzato il quadro importo da erogare, pari alla differenza tra pagamento cui ha diritto e importo erogato. Manca altresì ogni giustificazione della mancata erogazione, per cui non è dato sapere se fosse ancora in corso un controllo, ipotesi alquanto improbabile, visto che gli importi dovevano essere erogati entro giugno 2011.
Non si può sostenere che la documentazione prodotta dall'appellante sia insufficiente a dimostrare il diritto al contributo, visto che la schermata dalla quale risulta l'attribuzione dei PAC è affiancata dalla domanda trasmessa tempestivamente dall'avente diritto, nonché dalla mancata risposta all'interrogatorio formale.
L'appellante ha, inoltre, prodotto documentazione formatasi dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dalla quale risulta che i titoli provvisoriamente attribuiti a sono ormai definitivi (si veda la definitività dei titoli attestata Parte_1
nel registro nazionale titoli per l'anno 2010 datata 6.7.2020, allegato sub 2 al fascicolo dell'appellante), con ciò dimostrando la correttezza della richiesta.
In conclusione, deve ritenersi dovuto l'importo di euro 8.161,65, oltre interessi legali a decorrere dalla data di costituzione in mora dell' avvenuta tramite notifica CP_1 dell'atto di citazione.
Il rapporto intercorrente tra l'attrice e l' ha natura contrattuale, discendendo dalla CP_1
proposizione della domanda unica, ed è riconducibile alla fattispecie del tardivo pagamento dell'obbligazione pecuniaria, per cui non si può accogliere la richiesta di rivalutazione della somma dovuta.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellato.
Le spese vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe minime
(vista la contumacia dell'appellata, il tipo di questioni affrontate e la limitata istruttoria svolta) previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la pag. 4/5 fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); € 2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio,
€ 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
1487/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l a versare CP_1
in favore dell'appellante la somma di € 8.161,65, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 5.446,00 per compensi ed € 653,38 per spese vive, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 10.06.2025
La Presidente est.
Manuela Morrone
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 381/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Manuela Morrone Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. VIRGARA ANTONELLA
appellante e
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 contumace appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) Riformare il capo n. 1 della impugnata sentenza e per l'effetto,
- condannare l' a pagare la somma di € 8.161,65, pari alla differenza tra quanto CP_1 dovuto e quanto corrisposto da all'istante relativamente alla domanda unica CP_1
anno 2010, in favore di parte attrice, per come analiticamente esposto in narrativa o, comunque, la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, rivalutandola e maggiorandola degli interessi legali con decorrenza dal dì del dovuto (30 giugno 2011) all'effettivo soddisfo;
2) Riformare il capo n. 2 della impugnata sentenza e per l'effetto, condannare l' CP_1
alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
16.02.2017, conveniva in giudizio l' per ottenere la Parte_1 CP_1 condanna al pagamento della somma di € 8.161.65, lamentando che per l'anno 2010 la convenuta aveva corrisposto una somma inferiore a titolo di aiuto previsto per olivicoltori, senza che fosse stata indicata alcuna motivazione.
L restava contumace e, istruito il procedimento, con sentenza n. 1487/2019, il CP_1
Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda ritenendo non provato il diritto azionato.
Con atto di citazione notificato il 7/13.07.2020, impugnava la Parte_1
decisione di prime cure, ritenendo che il Tribunale avesse errato nella valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio, e concludeva nei termini su riportati. CP_1
ritualmente convenuta in giudizio, restava contumace.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, l'attore aveva allegato la domanda inviata e la schermata tratta dal sistema SIAN in uso all' per la consultazione domanda unica CP_1
di pagamento, nella quale:
- L'importo spettante per DU 2010 è pari ad € 17.394,57;
- Non vi sono applicazioni di penalità o scostamenti, ad eccezione della riduzione per trattenuta di modulazione sulla somma totale di €18.472,36;
- I titoli azionabili dall'attore erano 10, ma ne veniva richiesto il pagamento per nove, nessuno dei quali risulta specificamente contestato;
pag. 2/5 - Il totale dei pagamenti richiedibili per l'anno 2010 veniva indicato in €
17.394,57;
- Alla data del 17.01.2017 l'importo richiesto risultava “in controllo” e solo €
9.232,92 era stato riconosciuto e corrisposto;
Inoltre, l'attore aveva notificato interrogatorio formale al convenuto contumace, per cui doveva ritenersi ammessa la regolarità della D.U. per l'anno 2010 e la titolarità della somma di € 17.394,57 per i 9 titoli azionati.
Preliminarmente, occorre rilevare che il diritto al premio comunitario viene riconosciuto ogni qual volta sussistono i requisiti inerenti indicati nella domanda dell'anno corrispondente alla campagna richiesta ovvero: sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta;
sia stata firmata dal titolare della domanda;
sia pervenuta all' entro i termini previsti;
sia ritenuta ammissibile;
CP_1
che nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra la superficie coltivata.
L'attore ha provato di presentato, tramite il Centro Assistenza Agricola Coldiretti s.r.l., la Domanda Unica di Aiuto n. 00805098795 per la campagna 2010 per l'aiuto comunitario pari ad euro 18.472,36, quale possessore di 9 titoli.
Nel caso di aiuti previsti dal Reg. CE 1782 del 2003, l' non ha un potere CP_1
discrezionale in ordine alla concessione di un contributo a favore del privato (in quanto il contributo stesso è riconosciuto direttamente dalla legge) ma le è demandato esclusivamente il controllo formale di determinati adempimenti;
il privato risulta titolare di un diritto soggettivo perfetto riconosciuto direttamente dalla legge, in presenza del quale la P.A non può disporre di alcun potere discrezionale di revoca o di sospensione se non nell'ambito del potere di autotutela e solo in difetto dei presupposti;
alla P.A. è demandato solo il controllo formale di determinati adempimenti.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta emerge che l' non ha indicato il CP_1
riscontro di “anomalie” idonee a giustificare la mancata liquidazione dell'importo indicato nei titoli, visto che l'importo richiesto risulta inserito nella colonna denominata
“in controllo” da parte di . Si tratta, infatti, di importi che, all'esito CP_1 dell'istruttoria, sono inseriti nei successivi decreti di pagamento, ovvero sono motivatamente esclusi.
pag. 3/5 Nel caso di specie, i titoli non risultano in alcun modo esclusi (si vedano allegati 3 e 4 del fascicolo di parte appellante), in quanto non risultano sanzioni né riduzioni di alcun tipo, ad anzi l'importo richiedibile (M) viene indicato in € 17.394,57, e l'importo cui l'agricoltore ha diritto (Q) è di pari importo, mentre l'importo effettivamente erogato
(S) è pari ad € 9.232,92. Non viene valorizzato il quadro importo da erogare, pari alla differenza tra pagamento cui ha diritto e importo erogato. Manca altresì ogni giustificazione della mancata erogazione, per cui non è dato sapere se fosse ancora in corso un controllo, ipotesi alquanto improbabile, visto che gli importi dovevano essere erogati entro giugno 2011.
Non si può sostenere che la documentazione prodotta dall'appellante sia insufficiente a dimostrare il diritto al contributo, visto che la schermata dalla quale risulta l'attribuzione dei PAC è affiancata dalla domanda trasmessa tempestivamente dall'avente diritto, nonché dalla mancata risposta all'interrogatorio formale.
L'appellante ha, inoltre, prodotto documentazione formatasi dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dalla quale risulta che i titoli provvisoriamente attribuiti a sono ormai definitivi (si veda la definitività dei titoli attestata Parte_1
nel registro nazionale titoli per l'anno 2010 datata 6.7.2020, allegato sub 2 al fascicolo dell'appellante), con ciò dimostrando la correttezza della richiesta.
In conclusione, deve ritenersi dovuto l'importo di euro 8.161,65, oltre interessi legali a decorrere dalla data di costituzione in mora dell' avvenuta tramite notifica CP_1 dell'atto di citazione.
Il rapporto intercorrente tra l'attrice e l' ha natura contrattuale, discendendo dalla CP_1
proposizione della domanda unica, ed è riconducibile alla fattispecie del tardivo pagamento dell'obbligazione pecuniaria, per cui non si può accogliere la richiesta di rivalutazione della somma dovuta.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellato.
Le spese vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe minime
(vista la contumacia dell'appellata, il tipo di questioni affrontate e la limitata istruttoria svolta) previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la pag. 4/5 fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); € 2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio,
€ 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
1487/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l a versare CP_1
in favore dell'appellante la somma di € 8.161,65, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 5.446,00 per compensi ed € 653,38 per spese vive, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 10.06.2025
La Presidente est.
Manuela Morrone
pag. 5/5