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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia Presidente rel.
POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2094/2024 R.G., vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. domiciliatario Mauri Parte_1
Fabio e dall'avv. domiciliatario Mauri Stefano ricorrente contro
, contumace Controparte_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Separazione giudiziale
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 16.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
pagina 1 di 3 “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis rejectis, così giudicare:
A) Dichiarare anche con sentenza parziale sullo status, la separazione personale dei coniugi, autorizzando a vivere separati e nel reciproco rispetto;
B) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo economicamente indipendenti e titolari di adeguati redditi propri;
C) Con vittoria di spese, competenze legali oltre rim. forf.rio, oneri fiscali e c.p.a al 4%.” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, in quanto le risultanze processuali e la mancata comparizione di parte resistente all'udienza per l'effettuazione del tentativo di conciliazione evidenziano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata ancor prima della proposizione del ricorso per separazione.
Nulla rimane da stabilire in merito ad eventuali obblighi contributivi delle parti, non essendo stata formulata richiesta da nessuna delle parti di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Considerata la natura degli interessi oggetto del procedimento e non avendo parte resistente svolto alcuna opposizione, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
PRONUNCIA la giudiziale separazione dei coniugi (nato a [...] Parte_1
(NA) il 29/07/1996) e (nata a [...] Controparte_1
(BRASILE) il 10/09/1991), coniugati in Caserta in data 30/11/2020 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. 65, Parte I , Serie , dell'anno 2020,
pagina 2 di 3 DISPONE che la separazione sia regolamentata dalle seguenti
CONDIZIONI:
1. le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 23/01/2025
Il Presidente est. dott. Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia Presidente rel.
POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2094/2024 R.G., vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. domiciliatario Mauri Parte_1
Fabio e dall'avv. domiciliatario Mauri Stefano ricorrente contro
, contumace Controparte_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Separazione giudiziale
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 16.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
pagina 1 di 3 “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis rejectis, così giudicare:
A) Dichiarare anche con sentenza parziale sullo status, la separazione personale dei coniugi, autorizzando a vivere separati e nel reciproco rispetto;
B) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo economicamente indipendenti e titolari di adeguati redditi propri;
C) Con vittoria di spese, competenze legali oltre rim. forf.rio, oneri fiscali e c.p.a al 4%.” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, in quanto le risultanze processuali e la mancata comparizione di parte resistente all'udienza per l'effettuazione del tentativo di conciliazione evidenziano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata ancor prima della proposizione del ricorso per separazione.
Nulla rimane da stabilire in merito ad eventuali obblighi contributivi delle parti, non essendo stata formulata richiesta da nessuna delle parti di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Considerata la natura degli interessi oggetto del procedimento e non avendo parte resistente svolto alcuna opposizione, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
PRONUNCIA la giudiziale separazione dei coniugi (nato a [...] Parte_1
(NA) il 29/07/1996) e (nata a [...] Controparte_1
(BRASILE) il 10/09/1991), coniugati in Caserta in data 30/11/2020 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. 65, Parte I , Serie , dell'anno 2020,
pagina 2 di 3 DISPONE che la separazione sia regolamentata dalle seguenti
CONDIZIONI:
1. le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 23/01/2025
Il Presidente est. dott. Julia Dorfmann
pagina 3 di 3