Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/05/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 14/04/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6395/2024 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nato il [...] a [...] Parte_1
(NA), rapp.ta e difesa dall'Avv. VARONE ALFREDO , elett,te domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Regina Margherita n.°37; nonché presso l'indirizzo telematico o Email_1 ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dall'Avv. AZZANO STEFANO, con il quale elett.te domicilia in in Napoli Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S.; resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del diritto a percepire CP_1
l'indennità di accompagnamento;
il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 07/11/2024, successivamente alla formulazione, nelle forme di legge, del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 3231/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 21/05/2023. L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per ATP (CTU che ha ritenuto la ricorrente invalida, senza diritto all'accompagnamento) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere
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non si è riscontrata, inoltre, la necessità di assistenza globale e continuativa. Infatti, nell'elaborato peritale il ctu evidenzia che:”alla luce dei dati clinico-certificativi il ricorrente non versava alla data della revisione del giorno 09/06/2022 e non versa attualmente in condizioni psicofisiche tali da giustificare l'adozione della indennità di accompagnamento”. Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009). Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta solo invalida al 100%, senza alcun riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, così come accertato dal CTU nominato nel procedimento per ATPO. La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 07/11/2024 nei confronti dell' così provvede: rigetta la CP_1 domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le CP_1 spese del giudizio. Così deciso in Torre Annunziata il 26/05/2025 Il Tribunale Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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