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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/06/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3272/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 3272/2025 promossa con ricorso congiunto da:
, con il patrocinio dell'avvocato Vallerini Paola Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Vallerini Paola Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “- a modifica della sentenza divorzile n. 553/2019 dell'intestato Tribunale pubblicata in data 19.03.2019…
1) revocarsi l'obbligo del padre sig. di corrispondere alla NO Parte_1 CP_1
la somma di € 400,00 mensili (oltre Istat) a titolo di contributo per il mantenimento del
[...]
figlio , che continuerà a mantenere la propria residenza presso l'abitazione della madre, Per_1
ma alternerà la propria collocazione abitativa dividendosi liberamente fra la casa del padre a
Montegrotto Terme e la casa della madre a Padova;
2) conseguentemente i genitori si faranno carico personalmente e direttamente del mantenimento integrale del figlio nei periodi che egli trascorrerà presso l'uno o l'altro genitore;
Per_1
3) nulla disporsi, quindi, in ordine al suo affidamento, stante la raggiunta maggiore età del figlio;
4) le spese cosiddette straordinarie per il figlio maggiorenne , così come disciplinate dal Per_1 relativo Protocollo dell'intestato Tribunale, ben noto alle parti, verranno sostenute e ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, con esclusione di tutte le spese di ordine scolastico e, in caso, di quelle future universitarie, di qualsiasi tipo e/o onere, che saranno invece a totale carico del solo padre sig. senza nulla pretendere a tale titolo dalla NO;
Pt_1 CP_1
5) i ricorrenti dichiarano, quindi, di aver così regolato, con la sottoscrizione del presente ricorso, ogni loro rapporto di carattere economico in ragione del mantenimento del figlio , nulla Per_1
avendo più a pretendere la NO , per qualsiasi titolo per il mantenimento ad oggi del CP_1
figlio e nulla più avendo a dare il sig. alla NO , salvo quanto disposto in merito Pt_1 CP_1
alla regolamentazione delle eventuali future spese straordinarie e scolastiche di cui al punto 4) del ricorso sottoscritto anche dai ricorrenti e depositato il 27.3.2025.
6) le spese legali del presente procedimento sono a carico del solo sig. . Pt_1
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.3.2025, e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario a Padova, che dalla loro unione è nato il [...] il figlio
, oggi maggiorenne e studente, che con sentenza n.553/2019 del 19.3.2019 il Tribunale di Per_1
Padova aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disposto l'affidamento condiviso di , con collocazione prevalente dello stesso presso la madre e posto a carico di Per_1
l'obbligo di versare, alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Parte_1 somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, allegavano:
- che era ed è tuttora impiegata a tempo indeterminato presso la società Car srl Parte_2
con sede in Padova, mentre svolge l'attività di geometra come libero professionista Parte_1
con studio in Padova;
- che si è risposata in data 09.09.2023 con e dall'unione, il Parte_2 CP_2
22.09.2021, è nato il suo secondo figlio Per_2
- ha venduto la casa, già coniugale, di Padova, di sua esclusiva proprietà, e si è Parte_1
trasferito a vivere a Montegrotto Terme;
- il figlio della coppia , ormai ventunenne, vive alternandosi tra la casa della madre a Per_1
Padova e la casa del padre a Montegrotto Terme, occupandosi i due genitori direttamente del suo mantenimento, mentre delle spese scolastiche dell'istituto privato “Visconti” di Padova frequentato dal figlio (ora al V° anno dell'Istituto Tecnico Informatico) si fa carico interamente il padre, per pacifico accordo intervenuto con la madre.
Pertanto, chiedevano che, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.553/2019, depositata in data 19.3.2019 e passata in giudicato in data 10.5.2019, venissero accolte le conclusioni riportate in epigrafe. Con note depositate per l'udienza del 5.6.2025, le parti confermavano le conclusioni di cui al ricorso
La domanda va accolta.
Gli accordi intervenuti tra le parti sono, infatti, privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e, pertanto, va preso atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza della n.553/2019 depositata in data
19.3.2019 del Tribunale di Padova, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del ….
Il Presidente relatore
Chiara-Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 3272/2025 promossa con ricorso congiunto da:
, con il patrocinio dell'avvocato Vallerini Paola Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Vallerini Paola Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “- a modifica della sentenza divorzile n. 553/2019 dell'intestato Tribunale pubblicata in data 19.03.2019…
1) revocarsi l'obbligo del padre sig. di corrispondere alla NO Parte_1 CP_1
la somma di € 400,00 mensili (oltre Istat) a titolo di contributo per il mantenimento del
[...]
figlio , che continuerà a mantenere la propria residenza presso l'abitazione della madre, Per_1
ma alternerà la propria collocazione abitativa dividendosi liberamente fra la casa del padre a
Montegrotto Terme e la casa della madre a Padova;
2) conseguentemente i genitori si faranno carico personalmente e direttamente del mantenimento integrale del figlio nei periodi che egli trascorrerà presso l'uno o l'altro genitore;
Per_1
3) nulla disporsi, quindi, in ordine al suo affidamento, stante la raggiunta maggiore età del figlio;
4) le spese cosiddette straordinarie per il figlio maggiorenne , così come disciplinate dal Per_1 relativo Protocollo dell'intestato Tribunale, ben noto alle parti, verranno sostenute e ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, con esclusione di tutte le spese di ordine scolastico e, in caso, di quelle future universitarie, di qualsiasi tipo e/o onere, che saranno invece a totale carico del solo padre sig. senza nulla pretendere a tale titolo dalla NO;
Pt_1 CP_1
5) i ricorrenti dichiarano, quindi, di aver così regolato, con la sottoscrizione del presente ricorso, ogni loro rapporto di carattere economico in ragione del mantenimento del figlio , nulla Per_1
avendo più a pretendere la NO , per qualsiasi titolo per il mantenimento ad oggi del CP_1
figlio e nulla più avendo a dare il sig. alla NO , salvo quanto disposto in merito Pt_1 CP_1
alla regolamentazione delle eventuali future spese straordinarie e scolastiche di cui al punto 4) del ricorso sottoscritto anche dai ricorrenti e depositato il 27.3.2025.
6) le spese legali del presente procedimento sono a carico del solo sig. . Pt_1
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.3.2025, e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario a Padova, che dalla loro unione è nato il [...] il figlio
, oggi maggiorenne e studente, che con sentenza n.553/2019 del 19.3.2019 il Tribunale di Per_1
Padova aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disposto l'affidamento condiviso di , con collocazione prevalente dello stesso presso la madre e posto a carico di Per_1
l'obbligo di versare, alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Parte_1 somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, allegavano:
- che era ed è tuttora impiegata a tempo indeterminato presso la società Car srl Parte_2
con sede in Padova, mentre svolge l'attività di geometra come libero professionista Parte_1
con studio in Padova;
- che si è risposata in data 09.09.2023 con e dall'unione, il Parte_2 CP_2
22.09.2021, è nato il suo secondo figlio Per_2
- ha venduto la casa, già coniugale, di Padova, di sua esclusiva proprietà, e si è Parte_1
trasferito a vivere a Montegrotto Terme;
- il figlio della coppia , ormai ventunenne, vive alternandosi tra la casa della madre a Per_1
Padova e la casa del padre a Montegrotto Terme, occupandosi i due genitori direttamente del suo mantenimento, mentre delle spese scolastiche dell'istituto privato “Visconti” di Padova frequentato dal figlio (ora al V° anno dell'Istituto Tecnico Informatico) si fa carico interamente il padre, per pacifico accordo intervenuto con la madre.
Pertanto, chiedevano che, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.553/2019, depositata in data 19.3.2019 e passata in giudicato in data 10.5.2019, venissero accolte le conclusioni riportate in epigrafe. Con note depositate per l'udienza del 5.6.2025, le parti confermavano le conclusioni di cui al ricorso
La domanda va accolta.
Gli accordi intervenuti tra le parti sono, infatti, privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e, pertanto, va preso atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza della n.553/2019 depositata in data
19.3.2019 del Tribunale di Padova, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del ….
Il Presidente relatore
Chiara-Ilaria Bitozzi