Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 4765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4765 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 25222/23 riservata in decisione all'udienza del 3.4.2025 vertente
TRA (P.IVA n. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Valeria Capolino, Responsabile dell'Area VIII - Avvocatura del elett.te Parte_1 domiciliata presso la Casa Municipale in alla via Lungolago n. 8; Pt_1
APPELLANTE
e
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 C.F._1 Marzia D'Oriano, presso il cui studio elett.te domicilia in Pozzuoli (NA) alla via Niso n. 12; APPELLATO
OGGETTO: opposizione ex L. n. 689/1981.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO
CO La proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. 689/1981, dinanzi al Giudice CP_1 di Pace di Napoli, avverso il verbale n. T00012664/22V/0 elevato dalla Polizia Municipale del
Comune di in data 05.09.2022, notificato il 10.12.2022, con cui veniva ingiunto il pagamento Pt_1 della somma € 99,50 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 comma 9 e 14, atteso che in data 05.09.2022 l'autovettura di sua proprietà, tg. CR737FZ, accedeva in una zona a traffico limitato in Via Sant'Anna intersezione Varco 3 Via Ercole. A sostegno della opposizione il sig. dedusse l'illegittimità del verbale perchè: CP_1
1.il aveva istituito la zona a traffico limitato in Via Ercole, senza preventiva Parte_1 autorizzazione da parte del Ministero dell'interno e delle Infrastrutture, in violazione del
D.P.R. 250/1999;
2.l'attività di accertamento non era stata svolta da personale del corpo di polizia locale, ma dalla società in violazione dell'art. 61 L. n. 120/2010; Parte_2
3.la presunta violazione del divieto di accesso era stata accertata mediante apparecchi EnVES
Evo 1812, che non risulta regolarmente omologato;
4.la segnaletica di varco non rispettava le “linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale nelle zone a traffico limitato” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in quanto priva del pannello integrativo riportante le limitazioni, deroghe ed eccezioni nonché posta ad una distanza inferiore a quella di 80 metri dal varco;
5.l'ente comunale subordinava il rilascio dei permessi di accesso alla ZTL alla comunicazione da parte dei cittadini dei propri dati sensibili, quali la composizione del nucleo familiare e l'essere in regola col pagamento di tarsu, tari, imu ed altre imposte, nonché alla prova che il veicolo in uso era regolarmente revisionato ed assicurato;
6.nel verbale veniva indicato come responsabile del procedimento amministrativo Ass. P.M.
di Luzio Paola, senza indicazione della delega che lo abilitasse a sottoscrivere il Per_1 provvedimento in luogo del Sindaco;
7.Il verbale era stato notificato oltre il termine di 90 giorni dalla presunta violazione, per cui era maturata la prescrizione.
Il chiedeva il rigetto del ricorso. Parte_1
Con la sentenza n. 22860/2023 pubblicata in data 4.05.2023, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la opposizione ed annullava gli atti opposti.
Per quel che rileva, il GdP osservava che il non aveva provato di avere ottenuto la necessaria Pt_1 autorizzazione ministeriale per installare i dispositivi di controllo dell'accesso alla ztl, in violazione dell'art. 1 del DPR 250/1999.
Avverso tale decisione ha proposto appello il Parte_1
Si è costituito che ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato che l'appello è ammissibile anche se proposto con atto di citazione.
In base a quanto previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del d.lgs. 01.09.2011, n. 150, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass. 02.11.2015, n. 22390).
L'errore circa la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo.
In caso di appello proposto erroneamente con citazione anziché con ricorso, il giudizio è validamente instaurato nel momento in cui l'atto di citazione viene depositato in cancelleria, perché nel rito del lavoro è il deposito del ricorso a determinare la pendenza della lite. È dunque necessario che il deposito della citazione in cancelleria si verifichi prima del decorso del termine perentorio per proporre appello.
Come osservato dalla Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021:” Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché
l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”.
Nel caso di specie, la causa è stata iscritta a ruolo in data 1.12.2023 e quindi la citazione è stata depositata in cancelleria nel rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza
(avvenuta in data 04.05.2023), tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto (vedi art. 1 legge n. 742 del 07.10.1969).
Con il primo motivo di appello, l'appellante sostiene che il GdP avrebbe errato nell'accogliere la domanda ritenendo non provata l'esistenza dell'autorizzazione ministeriale ai fini della installazione dei dispositivi di controllo dell'accesso alla ztl. L'appellante sul punto fa rilevare che aveva provveduto ad inviare al Ministero una istanza di autorizzazione all'installazione delle ztl nel territorio comunale già a partire dal 06.12.2021 (quindi anteriormente all'accertamento della violazione per cui è causa), integrando la documentazione necessaria. Essendo poi decorso il termine di novanta giorni dall'invio dell'istanza senza ricevere alcun riscontro, si era formato il cd silenzio assenso con conseguenziale autorizzazione.
Ciò sarebbe provato anche dalla sentenza n. 2574/2023 del 27.04.2023 del TAR della Campania in cui si legge “deve ritenersi formato il silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione presentata dal (e richiamata nella nota ministeriale prot. n. 9110 del 22.10.2022)”. A Parte_1 conferma di quanto predetto, l'appellante rappresenta che in data 02.10.2023, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la mobilità disponibile (sollecitato all'invio di una nota formale) ha inviato una comunicazione al Comune di in cui si legge “si è formato il Pt_1 silenzio-assenso […], decorsi 90 giorni dalla data del 12.03.2022 e pertanto i suddetti impianti si intendono autorizzati”. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il GdP afferma che “l'ente locale […] né ha documentato di aver ottenuto la richiesta preventiva autorizzazione ministeriale”. L'appellante, afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dal Gdp, ha depositato i provvedimenti autorizzatori dell'installazione delle ZTL, ossia l'Ordinanza
Dirigenziale n. 46 del 17.06.2022 ed il relativo decreto di omologazione n. 270 del 26.07.2019 del e successive integrazioni. CP_2
Infine, fa rilevare che la sentenza n. 2574/2023 del 27.04.2023 del TAR Campania, nonché la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. 0021356 del 02.10.2023) non potevano essere prodotte nel giudizio di primo grado, poiché trattasi di provvedimenti successivi.
I motivi sono infondati.
Il verbale oggetto di impugnazione nel presente giudizio riguarda una violazione all'art. 7, commi 9 e 14, consumata nel comune di al varco della ZTL di via Sant'Anna intersezione via Ercole. Pt_1
Dalla nota ministeriale del 2.10.2023, dalla quale l'appellante vorrebbe trarre la prova dell'esistenza dell'autorizzazione alla installazione dei sistemi di controllo di accesso ai varchi ZTL, si apprende che:
I) il aveva chiesto l'autorizzazione per cinque ZTL: 1) Centro Sorico;
2) Parte_1
Marina Grande;
3) Via Poggio;
4) Via Pennata;
5) Complesso Portale di Molo di Baia;
II) il varco di via Sant'Anna intersezione via Ercole (oggetto di causa) si trova all'interno della ZTL Centro Storico.
Tanto premesso, deve escludersi che la sentenza del TAR Campania n. 2574/2023 del 27.04.2023 dimostri che si sia formato il silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione presentata dal
[...] per installare il sistema di controllo al varco di via Sant'Anna intersezione via Ercole situato Parte_1 all'interno della ZTL Centro Storico (oggetto di causa). Infatti, la sentenza ha affermato la legittimità della installazione dell'impianto di controllo di una diversa ZTL, e cioè di quella di via Pennata.
E sempre in tale sentenza, si legge che il procedimento di autorizzazione per le altre zone presentò delle criticità, tanto che il Ministero con nota prot. 8583 del 16 dicembre 2021 rappresentò al Pt_1
<<l del rilascio dell per le ztl centro storico e molo baia in quanto>
prive delle caratteristiche tipiche di una zona a traffico limitato>>, invitando il Pt_1 inviare una relazione dettagliata sulla situazione effettiva delle ZTL presidiate da impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli>>.
E tali criticità esistevano ancora alla data del 7 settembre 2022, quando il Ministero delle
Infrastrutture inviò al Comune di una ulteriore richiesta di integrazione relativa proprio alla Pt_1
ZTL Centro Storico.
Questo documento priva di valenza probatoria la successiva comunicazione ministeriale del
2.10.2023, con la quale il Ministero prendeva atto che il silenzio assenso alla installazione degli impianti di controllo si era formato decorsi 90 gg. dal 12 marzo 2022, anche per la ZTL Centro
Storico.
Infatti, se il 7 settembre 2022 il Ministero chiedeva ancora integrazioni per la ZTL Centro Sorico, il silenzio assenso, per tale zona, non può essere maturato alla data indicata nella comunicazione dell'ottobre 2023. Peraltro, quest'ultimo documento, oltre ad essere contraddetto da quello del 7 settembre 2022, è anche intrinsecamente inattendibile, perché dice che il solo con nota del 27 settembre Parte_1
2023, fornì le integrazioni richieste. È quindi impossibile che il silenzio assenso si sia formato prima del settembre 2023. Infatti, ai sensi dell'art. 17-bis L. n. 241/90, il termine per rilasciare l'autorizzazione è interrotto qualora l'amministrazione tenuta al rilascio rappresenti esigenze istruttorie. In tal caso, il termine per il rilascio dell'autorizzazione ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Ne consegue che, all'epoca della infrazione oggetto del presente giudizio (settembre 2022), il non era munito della prescritta autorizzazione. Parte_1
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
Poiché l'appello è stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, a carico dell'appellante sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli Parte_1
n. 22860/2023 pubblicata in data 4.05.2023;
-condanna il al pagamento delle spese del presente grado giudizio in favore di Parte_1
liquidate € 462,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese Controparte_1 forfettarie, Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Marzia D'Oriano dichiaratasi anticipataria;
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello Parte_1 principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli il 9.5.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore