Art. 1. Articolo unico.
I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 , per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dagli stessi articoli.
I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 , per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dagli stessi articoli.