Articolo 1 della Legge 11 marzo 1965, n. 158
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7 aprile 1965
Art. 1. Articolo unico.

I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 , per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dagli stessi articoli.

Entrata in vigore il 7 aprile 1965