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Sentenza 3 novembre 2023
Sentenza 3 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/11/2023, n. 30515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30515 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11842/2022 R.G. proposto da: JI SOULEYMANE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI, 6, presso lo studio dell’avvocato AGNITELLI MANUELA ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 16492/2021 depositata il 24/03/2022. Civile Sent. Sez. 1 Num. 30515 Anno 2023 Presidente: BISOGNI GIACINTO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 03/11/2023 2 di 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere MARINA MELONI. Udite le conclusioni del P.G. che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 3.03.2021, NE DJ, cittadino del Senegal, ha impugnato il provvedimento emesso il 29.1.2021 e notificatogli il 1.02.2021, con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha dichiarato inammissibile, in quanto reiterata, la sua domanda di protezione internazionale. L'istanza di sospensiva è stata rigettata dal Collegio che ha ritenuto il ricorso tardivo in violazione dell'art.29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 25/2008, poichè doveva essere proposto, a pena di inammissibilità, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. La Commissione territoriale si è costituita in giudizio con memoria depositata il 28.4.2021 chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale adito ha rilevato che la domanda s'intende reiterata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett b-bis) d.lgs. n.25/2008 quando «un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23- bis, comma 2». DJ NE ha presentato ricorso per cassazione con un motivo. L'amministrazione intimata ha depositato soltanto "nota per partecipazione all'udienza pubblica". RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce: 1. Violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione o falsa interpretazione di norme di diritto. Violazione degli artt. 29, comma 1, lett. b), 28 bis, comma 1, lett. a) e 35 bis, comma 2, d.lgs. n. 25 /2008 come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito in I. n. 173/2020. Non sarebbe stata fornita prova alcuna sul rispetto del termine di cinque giorni previsto dalla procedura da parte della Questura e della Commissione per la valutazione della documentazione esibita al fine di riscontrare elementi nuovi e pertanto non sarebbe applicabile il termine breve per la impugnativa del provvedimento. Rileva il Collegio che questa Corte con pronuncia 6745/2021 così statuisce: Sez. 1, Ordinanza n. 6745/2021, ud. 18/11/2020, dep. 10/03/2021 – Pres. Meloni, Rel. Acierno:” La decisione di 3 di 4 manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d.l.gs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in l. n. 173 del 2020), solamente quando il presidente della C.T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, c. 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. Conseguentemente, solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di quindici giorni per l'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale previsto dall'art. 28 bis c. 3 del d.lgs. citato, dovendosi applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda. Contrasta con tale pronuncia l’ordinanza nr.7880/2020 (Genovese Falabella) secondo la quale occorre osservare che la dimidiazione dei termini per il ricorso avanti al tribunale (di cui al cit. art. 35 bis, comma 2, d.lgs. n.25/2008) opera in ragione del semplice dato dell'avvenuta proposizione di una seconda domanda di protezione internazionale che la commissione reputi non corredata da «nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine» ex art. 29, comma 1, lett. b), cit.. L'effettiva presenza, nella seconda domanda, di nuovi elementi che siano rilevanti per il riconoscimento della protezione internazionale spiega la sua rilevanza su di un piano diverso da quello su cui si colloca il termine di impugnazione. La condizione in parola costituisce, infatti, elemento che deve essere apprezzato dalla commissione per decidere sull'inammissibilità del ricorso, ma non esime di certo l'interessato dal rispetto del termine dimidiato ove la commissione si pronunci, appunto, nel senso che il ricorso è inammissibile stante la reiterazione della domanda di protezione internazionale in assenza di elementi di novità. Quest’ultima pronuncia, isolata, si pone in contrasto con la precedente e non può essere seguita. Infatti la decisione di manifesta infondatezza della domanda potrà ritenersi adottata sulla base di una procedura accelerata solamente qualora il Presidente della C.T., a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter procedimentale seguito abbia rispettato i termini raddoppiati del co. 1 dell'art. 28-bis, pur sempre contratti rispetto a quelli ordinari, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale. Pertanto, la qualificazione peculiare della procedura come accelerata deve porsi come antecedente logico alla statuizione finale, non potendo discendere dalla mera formula di "manifesta 4 di 4 infondatezza" contenuta nel provvedimento di rigetto. Diversamente, si determinerebbe un grave vulnus all'esercizio del diritto di difesa endoprocedimentale del richiedente, anche ove lo stesso non si sia avvalso di difesa tecnica, essendo l'accertamento dell'autorità decidente diretta al riconoscimento di un diritto fondamentale, realizzato con la partecipazione ed il diretto ascolto del cittadino straniero, al quale non può essere negata la possibilità di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda, anche al fine di contestare l'eventuale erronea individuazione da parte del Presidente della Commissione e di esserne avvisato in sede di comunicazione dell'esito. Nella fattispecie, deve quindi essere adottato il termine ordinario di trenta giorni mancando la dichiarazione del Presidente della CT di procedere sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d.l.gs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in l. n. 173 del 2020). Il ricorso va quindi accolto, cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Roma anche per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto;
rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 11/10/2023.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto;
rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 11/10/2023.