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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/12/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1724/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 20/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ANDRETTA ANDREA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ANDRETTA ANDREA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno formulato domanda congiunta di separazione personale e di divorzio istando congiuntamente in questa sede per lo scioglimento del matrimonio;
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, che le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Giudice del Tribunale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data 6.05.2025, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 13/07/2013 da e Parte_1
, trascritto al n. 6, Parte 1, Serie -, Anno 2013 del registro degli atti Parte_2
di matrimonio del Comune di ALTIVOLE alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio dove riterrà più opportuno e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge.
2. La casa coniugale, sita in Altivole (TV), Via Carreri n. 5/E nella disponibilità della
Sig.ra , verrà assegnata a quest'ultima; Parte_2
3. Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso la madre nella casa adibita ad abitazione familiare sita a Altivole (TV), Via Carreri n. 5/E, con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé in ogni momento, previo accordo con la madre ed in considerazione dei reciproci impegni lavorativi dei genitori, nonché scolastici delle figlie, oltre ai seguenti periodi:
• alternativamente il fine settimana, dalle ore 19:00 del venerdì fino alla sera della domenica alle ore 20:00, quando il padre le riaccompagnerà dalla madre;
i coniugi potranno concordare tra loro la modifica delle alternanze;
• durante la settimana, le figlie trascorreranno con il padre un giorno da concordarsi,
compatibilmente con le esigenze lavorative di quest'ultimo, con le seguenti modalità: dalle ore 19:00 fino al mattino seguente, quando le accompagnerà a scuola;
• durante il periodo delle vacanze pasquali, le figlie trascorreranno tre giorni con un genitore e i restanti con l'altro, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, invertendo i suddetti periodi di anno in anno;
• durante le vacanze natalizie, nel rispetto dell'alternanza e salvo diverso accordo dei coniugi, le figlie trascorreranno con il padre la Vigilia di Natale o il giorno di Natale e una settimana dalla fine della scuola a Capodanno ovvero da Capodanno all'Epifania, invertendo i periodi ogni anno;
• per tutte le altre festività infra-annuali ed i compleanni, i coniugi si atterranno sempre al principio dell'alternanza, salvo miglior accordo tra gli stessi;
• durante il periodo estivo, le figlie trascorreranno due settimane, anche non consecutive,
con il padre, con date da concordarsi con la madre entro la fine del mese di maggio.
4. Il sig. verserà alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, la Pt_1
somma complessiva mensile di €. 700,00 (settecento/00) da versarsi entro il giorno quindici
(15) di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie,
con impegno a rimborsare i relativi importi alla sig.ra con cadenza mensile, a fronte Pt_2
dell'esibizione dei giustificativi comprovanti le spese, ove necessari. Per l'individuazione delle spese incluse nell'assegno di mantenimento, così come per quelle non incluse, si farà
riferimento alle linee guida del C.N.F. (29.11.2017), il cui contenuto i coniugi dichiarano di conoscere.
5. Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto nulla verrà corrisposto a titolo mantenimento del coniuge.
6. Si dà atto che i ricorrenti si danno vicendevolmente atto che, con l'adempimento degli obblighi dei punti che precedono, intendono avere risolto qualsiasi questione economica tra loro e che non hanno più nulla altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione e/o titolo, avendo estinto ogni reciproca ragione di credito/debito,
comunque nascente dal matrimonio.
7. Si dà atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
8. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani