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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 2880/2023 R.G. promossa da , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella qualità di eredi di (nata a Parte_5 Parte_6 Parte_7
Roccalumera in data 18 dicembre 1938 e deceduta a Vittoria in data 6 aprile 2024) (rappr. e dif. dall'avv. V. Basile) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. CP_1
Galeano), avente ad oggetto: indennità di accompagnamento;
rilevato
che parte ricorrente deduce l'erroneità della verifica peritale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, deducendo che (deceduta Parte_7 nelle more del giudizio) era ricorrente è affetta da un complesso di patologie tali da giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento, risultando altresì portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92; che, previa tempestiva dichiarazione di dissenso da parte dell'interessata ed altrettanto tempestiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il designato consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la predetta era Pt_7 soggetto invalido al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, nonché portatrice di handicap grave nel senso anzidetto, e ciò con decorrenza dal mese di febbraio 2024; che le conclusioni tecniche sopra sintetizzate vanno integralmente condivise, rivelandosi immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione;
che il presente giudizio non può peraltro concludersi con una sentenza di condanna dell' all'erogazione di un qualche beneficio assistenziale, CP_1 consistendo l'oggetto di tale giudizio esclusivamente nell'accertamento del requisito sanitario (cfr. Cass. n. 6084/14); che, in conclusione, deve dunque soltanto dichiararsi che era Parte_7 affetta da patologie implicanti l'invalidità sopra descritta con la decorrenza sopra indicata;
che, stante la decorrenza dello stato invalidante (successiva sia alla proposizione del giudizio per a.t.p.o. sia alla proposizione del presente giudizio), stimasi corretto compensare le spese di lite e porre a carico dell' le spese CP_1 inerenti alla compiuta c.t.u.;
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che (nata a [...] in data [...] e Parte_7 deceduta a Vittoria in data 6 aprile 2024) era in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento e risultava portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92 con decorrenza dal 1° febbraio 2024; compensa le spese processuali;
pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come CP_1 da separato decreto. Ragusa, 10 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 2880/2023 R.G. promossa da , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella qualità di eredi di (nata a Parte_5 Parte_6 Parte_7
Roccalumera in data 18 dicembre 1938 e deceduta a Vittoria in data 6 aprile 2024) (rappr. e dif. dall'avv. V. Basile) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. CP_1
Galeano), avente ad oggetto: indennità di accompagnamento;
rilevato
che parte ricorrente deduce l'erroneità della verifica peritale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, deducendo che (deceduta Parte_7 nelle more del giudizio) era ricorrente è affetta da un complesso di patologie tali da giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento, risultando altresì portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92; che, previa tempestiva dichiarazione di dissenso da parte dell'interessata ed altrettanto tempestiva instaurazione del successivo giudizio di merito, il designato consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la predetta era Pt_7 soggetto invalido al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, nonché portatrice di handicap grave nel senso anzidetto, e ciò con decorrenza dal mese di febbraio 2024; che le conclusioni tecniche sopra sintetizzate vanno integralmente condivise, rivelandosi immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione;
che il presente giudizio non può peraltro concludersi con una sentenza di condanna dell' all'erogazione di un qualche beneficio assistenziale, CP_1 consistendo l'oggetto di tale giudizio esclusivamente nell'accertamento del requisito sanitario (cfr. Cass. n. 6084/14); che, in conclusione, deve dunque soltanto dichiararsi che era Parte_7 affetta da patologie implicanti l'invalidità sopra descritta con la decorrenza sopra indicata;
che, stante la decorrenza dello stato invalidante (successiva sia alla proposizione del giudizio per a.t.p.o. sia alla proposizione del presente giudizio), stimasi corretto compensare le spese di lite e porre a carico dell' le spese CP_1 inerenti alla compiuta c.t.u.;
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara che (nata a [...] in data [...] e Parte_7 deceduta a Vittoria in data 6 aprile 2024) era in possesso del requisito sanitario occorrente ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento e risultava portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92 con decorrenza dal 1° febbraio 2024; compensa le spese processuali;
pone a carico dell' le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come CP_1 da separato decreto. Ragusa, 10 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)