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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18783 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 30552/2021 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Barbuscia, come da procura in Parte_1
atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Abbondanzieri, come da CP_1
procura in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.5.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nate tre figlie, ad oggi tutte maggiorenni, e di avere ottenuto il decreto di omologa della separazione consensuale in data 22.2.2008, poi modificato dal decreto di questo Tribunale del 7.3.2014 quanto alla modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, in atti, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento già a suo carico per le tre figlie, ormai indipendenti;
in via subordinata chiedeva la sua diminuzione e la revoca dell'ordine di versamento diretto da parte del datore di lavoro, con versamento direttamente alle stesse figlie.
Si costituiva la resistente, la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva la conferma delle condizioni della separazione con riferimento all'assegno di mantenimento per le figlie (euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate nel verbale di udienza del 6.2.2008, in atti) o la somma ritenuta equa, con versamento diretto da parte del datore di lavoro del ricorrente.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione come sopra indicate (… sentite le figlie delle parti;
rilevato che i coniugi vivono separati in forza di separazione consensuale omologata dall'intestato Tribunale con decreto in data 22.2.2008; rilevato che in sede di separazione è stato posto a carico del ricorrente un assegno pari ad euro 1.000,00 mensili per il mantenimento delle tre figlie , ed;
Per_1 Per_2 Per_3
rilevato che con decreto emesso dall'intestato Tribunale in data 7.3.2014 è stato disposto il pagamento diretto del predetto assegno da parte del datore di lavoro dell'odierno ricorrente;
rilevato che il ricorrente ha chiesto la revoca dell' assegno posto a suo carico per il mantenimento delle figlie ed, in subordine, la riduzione dell'importo dello stesso, deducendo che le stesse sono divenute maggiorenni ed indipendenti economicamente, con revoca della modalita' del pagamento diretto da parte del datore di lavoro e con previsione del pagamento diretto dell'assegno alle stesse in caso di sola riduzione dell'importo; rilevato che la resistente si è opposta alla domanda di revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento delle figlie , ed nonché alla domanda di riduzione dell'importo del Per_1 Per_2 Per_3
predetto assegno contestando quanto ex adverso dedotto con riferimento all'intervenuta indipendenza economica delle figlie evidenziando che le predette sono ancora con ella conviventi e che pur essendo maggiorenni non hanno ancora raggiunto l'indipendenza economica diversamente da quanto dedotto dal ricorrente;
rilevato che la FI , che ha 27 anni, ha riferito che vive con la madre, che è iscritta al terzo anno Per_1
della facolta'di Scienze dell'Educazione e Formazione all'Universita' di Tor Vergata di Roma, che svolge, dall'anno 2020, attivita' lavorativa in favore di una cooperativa che si occupa di appalti di mense nei nidi comunali quale assistente di sala mensa per tre ore al giorno e per un massimo di quindici ore settimanali con retribuzione pari ad euro 470,00 euro mensili rilevato che la FI che ha 25 anni, ha riferito che vive con la madre e con la nonna, che solo per Per_2
un breve periodo ha vissuto con il suo fidanzato nella casa della nonna, che è iscritta al secondo anno della facolta' di Scienze della Comunicazione all'Universita' di Tor Vergata a Roma, che svolge attivita' lavorativa come banchista presso una piadineria a Roma per quattro ore al giorno con contratto a tempo determinato fino al mese di marzo 2022 e con retribuzione pari ad euro 300,00 mensili;
rilevato che la FI che ha 22 anni, ha riferito che vive con la madre, che ha smesso si studiare, che Per_3
ha svolto lavoretti saltuari come barista, come commessa, come collaboratrice presso ditte di pulizie, come hostess di sala in un ristorante di sushi per brevi periodi e con retribuzione media pari ad euro 450,00 mensili e che attualmente è disoccupata ma sta cercando di reperire un lavoro;
ritenuto che
le figlie delle parti e conviventi con la madre, non possono ritenersi, allo stato, Per_1 Per_2
indipendenti economicamente atteso che, pur avendo raggiunto la maggiore eta',non risultano aver concluso
i percorsi di studio rispettivamente intrapresi, che svolgono una attivita' lavorativa per poche ore alla settimana dalla quale percepiscono un modesto reddito insufficiente per provvedere alle loro esigenze di vita
e che detta circostanza deve ritenersi compensata dall'aumento delle esigenze delle stesse in relazione alla loro eta' rispetto all'epoca della separazione risalente all'anno 2008;
ritenuto che
anche la FI , convivente con la madre, non puo', allo stato, ritenersi indipendente Per_3
economicamente atteso che, pur essendo maggiorenne, non ha ancora reperito un lavoro stabile che le consenta di provvedere alle sue esigenze di vita, nonostante gli sforzi fino ad ora profusi, considerata anche la sua eta'(22 anni); ritenuto, dunque, che la resistente è ancora legittimata a percepire l'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento delle figlie , ed con le modalita' vigenti, atteso che queste ultime Per_1 Per_2 Per_3
sono ancora conviventi con la stessa e non possono ritenersi indipendenti economicamente per quanto sopraindicato;
ritenuto, pertanto, allo stato, doversi confermare i provvedimenti della separazione come attualmente vigenti, anche valutati i redditi delle parti come risultanti dagli atti (dalla documentazione fiscale versata in atti risulta che il ricorrente percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 3000,00 e che la resistente percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 600,00 mensili circa) e gli oneri economici da cui i coniugi hanno dichiarato di essere gravati non reciprocamente contestati (cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' del ricorrente e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'della resistente), fatti salvi ulteriori accertamenti da svolgersi nella fase istruttoria;
PQM
in via provvisoria ed urgente, conferma i provvedimenti della separazione come attualmente vigenti, fatti salvi ulteriori accertamenti da svolgersi nella fase istruttoria;…”.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto del tutto condivisibile.
Deve, poi, dichiararsi inammissibile la documentazione depositata dalla con la CP_1
memoria conclusionale di replica, in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio, così come quella depositata dalle parti con le note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto tardiva e non autorizzata.
Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto alla domanda relativa all'assegno di mantenimento per le tre figlie, si osserva quanto segue, viste le dichiarazioni delle tre ragazze all'udienza del 12.1.2022 e le deduzioni negli stessi scritti della resistente, non contestate o contraddette da documentazione allegata dal ricorrente: la FI ha 30 anni, ha una FI nata nel 2015, ha vissuto con il suo compagno Per_1
tra il 2016 ed il 2017 per più di un anno, ha conseguito la laurea triennale in “Scienze dell'educazione e della Formazione” nel 2022 e da gennaio 2023 lavora come educatrice presso una Cooperativa (la non indicava la retribuzione percepita), dunque nello CP_1 stesso ambito dei suoi studi universitari, pertanto deve ritenersi avere ormai acquisito una indipendenza di vita, considerando l'età, il completamento di un ciclo di studi universitario ed il lavoro nel medesimo settore inerente i suoi studi, oltre che la creazione di un suo autonomo nucleo familiare, pur essendo di fatto separata dal compagno (cfr. decreto del 30.1.2020 emesso da questo Tribunale circa le modalità di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della FI minore, in atti), dovendosi anche valorizzare la condotta processuale della resistente circa l'omessa indicazione della attuale retribuzione della FI da parte della resistente;
la FI ha 28 anni, ha sospeso nel 2022 i suoi studi universitari, lavora in una Per_2
gelateria come apprendista fino a marzo 2025, con un guadagno pari ad euro 500,00 mensili, ed è convivente con la madre, dunque deve ritenersi non economicamente del tutto autonoma;
la FI ha 25 anni, ha lasciato la scuola superiore, convive con la madre, ha Per_3
sempre svolto lavori saltuari con un reddito medio pari ad euro 450,00 mensili, ha seguito corsi da estetista (ricostruzione delle sopracciglia) e lavora nel medesimo campo
(come da foto allegate dal ricorrente riferite alla FI mentre svolge attività lavorativa ed alle pagine di social network dove la stessa pubblicizza la sua attività con l'indicazione di date disponibili per appuntamenti), senza che la resistente abbia contestato detta attività se non in modo del tutto generico deducendo “risultati economici incerti, irrilevanti ed insoddisfacenti”; la FI , inoltre, è proprietaria Per_3
della casa dove vive con la madre e le sorelle (cfr. contratto di compravendita del 2022, in atti), che risulterebbe essere stato acquistata con la vendita dell'appartamento dove prima vivevano unitamente alla nonna materna, di proprietà di quest'ultima, deceduta nel 2022, e della (in atti veniva allegato solo il contratto preliminare di CP_1
compravendita, in atti), dovendosi, da tutto ciò, dedurre e presumere che la FI Per_3
pure svolga attività lavorativa, seppure con redditi non elevati.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, si rileva che la deduceva di essere CP_1
stata licenziata a novembre 2023 e di essere allo stato disoccupata, con percezione, tuttavia, della Naspi, non ha spese abitative, vivendo nell'immobile intestato ad una delle figlie, come detto, ed è proprietaria al 50% con il ricorrente di un immobile sito in provincia di Messina, dedotto come locato e dedotto come nella esclusiva disponibilità del coniuge;
deve unicamente darsi atto che dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dalla documentazione reddituale, in atti, emergeva che il canone di cui al contratto di locazione in atti dell'abitazione dove prima viveva la con le figlie, a CP_1
suo dire tutte prive di una loro indipendenza economica, era superiore al dichiarato reddito mensile che la stessa percepiva dalla sua attività lavorativa.
Il invece, risulta svolgere attività lavorativa presso l'Acea s.p.a., con un reddito Pt_1
pari ad euro 54.000,00 circa complessivi (cfr. dichiarazioni dei redditi, in atti, seppure non aggiornate, come invece richiesto in sede di ordinanza istruttoria dal G.I., ma risalenti al 2020 e 2021, senza nemmeno il deposito da parte del ricorrente della pure richiesta documentazione bancaria), risulta percepire euro 150,00 mensili dalla locazione dell'immobile in comproprietà con la e convive con la sua compagna CP_1
nella abitazione della stessa (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti, nonchè deduzioni nei suoi scritti difensivi).
Deve, poi, darsi atto che entrambe le parti deducevano spese per finanziamenti.
Ciò premesso, valutata anche la condotta delle parti, per quanto detto non completamente trasparente quanto ai redditi propri e delle figlie, ritiene questo Collegio che debba essere revocato l'assegno di mantenimento e la contribuzione alle spese straordinarie come già previsto a carico del er la FI , con decorrenza Pt_1 Per_1
dalla presente sentenza, e diminuito quello per le altre due figlie, ritenute parzialmente autonome economicamente, commisurandolo in euro 250,00 mensili ciascuna, oltre
Istat, con decorrenza dalla presente sentenza, ferma la statuizione circa le spese straordinarie per le stesse come vigente.
Non deve, poi, confermarsi, l'ordine di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del vista l'applicabilità al presente Pt_1
procedimento dell'art. 8 L.898/1970; né può essere accolta la domanda del ricorrente circa il versamento direttamente alle figlie, in quanto il richiedente non è legittimato, perchè debitorie, ad avanzare simile istanza.
Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale soccombenza reciproca, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Messina il 30.4.1993; con CP_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 157, parte
II, serie A);
-revoca l'assegno di mantenimento e la contribuzione alle spese straordinarie come già previsto a carico del er la FI , decorrenza dalla presente sentenza;
Pt_1 Per_1
-determina l'assegno di mantenimento per le figlie e in euro 250,00 mensili Per_2 Per_3
ciascuna, oltre Istat, con decorrenza dalla presente sentenza, ferma la statuizione circa le spese straordinarie per le stesse come vigente;
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 22.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 30552/2021 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Barbuscia, come da procura in Parte_1
atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Abbondanzieri, come da CP_1
procura in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.5.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nate tre figlie, ad oggi tutte maggiorenni, e di avere ottenuto il decreto di omologa della separazione consensuale in data 22.2.2008, poi modificato dal decreto di questo Tribunale del 7.3.2014 quanto alla modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, in atti, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento già a suo carico per le tre figlie, ormai indipendenti;
in via subordinata chiedeva la sua diminuzione e la revoca dell'ordine di versamento diretto da parte del datore di lavoro, con versamento direttamente alle stesse figlie.
Si costituiva la resistente, la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva la conferma delle condizioni della separazione con riferimento all'assegno di mantenimento per le figlie (euro 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate nel verbale di udienza del 6.2.2008, in atti) o la somma ritenuta equa, con versamento diretto da parte del datore di lavoro del ricorrente.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione come sopra indicate (… sentite le figlie delle parti;
rilevato che i coniugi vivono separati in forza di separazione consensuale omologata dall'intestato Tribunale con decreto in data 22.2.2008; rilevato che in sede di separazione è stato posto a carico del ricorrente un assegno pari ad euro 1.000,00 mensili per il mantenimento delle tre figlie , ed;
Per_1 Per_2 Per_3
rilevato che con decreto emesso dall'intestato Tribunale in data 7.3.2014 è stato disposto il pagamento diretto del predetto assegno da parte del datore di lavoro dell'odierno ricorrente;
rilevato che il ricorrente ha chiesto la revoca dell' assegno posto a suo carico per il mantenimento delle figlie ed, in subordine, la riduzione dell'importo dello stesso, deducendo che le stesse sono divenute maggiorenni ed indipendenti economicamente, con revoca della modalita' del pagamento diretto da parte del datore di lavoro e con previsione del pagamento diretto dell'assegno alle stesse in caso di sola riduzione dell'importo; rilevato che la resistente si è opposta alla domanda di revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento delle figlie , ed nonché alla domanda di riduzione dell'importo del Per_1 Per_2 Per_3
predetto assegno contestando quanto ex adverso dedotto con riferimento all'intervenuta indipendenza economica delle figlie evidenziando che le predette sono ancora con ella conviventi e che pur essendo maggiorenni non hanno ancora raggiunto l'indipendenza economica diversamente da quanto dedotto dal ricorrente;
rilevato che la FI , che ha 27 anni, ha riferito che vive con la madre, che è iscritta al terzo anno Per_1
della facolta'di Scienze dell'Educazione e Formazione all'Universita' di Tor Vergata di Roma, che svolge, dall'anno 2020, attivita' lavorativa in favore di una cooperativa che si occupa di appalti di mense nei nidi comunali quale assistente di sala mensa per tre ore al giorno e per un massimo di quindici ore settimanali con retribuzione pari ad euro 470,00 euro mensili rilevato che la FI che ha 25 anni, ha riferito che vive con la madre e con la nonna, che solo per Per_2
un breve periodo ha vissuto con il suo fidanzato nella casa della nonna, che è iscritta al secondo anno della facolta' di Scienze della Comunicazione all'Universita' di Tor Vergata a Roma, che svolge attivita' lavorativa come banchista presso una piadineria a Roma per quattro ore al giorno con contratto a tempo determinato fino al mese di marzo 2022 e con retribuzione pari ad euro 300,00 mensili;
rilevato che la FI che ha 22 anni, ha riferito che vive con la madre, che ha smesso si studiare, che Per_3
ha svolto lavoretti saltuari come barista, come commessa, come collaboratrice presso ditte di pulizie, come hostess di sala in un ristorante di sushi per brevi periodi e con retribuzione media pari ad euro 450,00 mensili e che attualmente è disoccupata ma sta cercando di reperire un lavoro;
ritenuto che
le figlie delle parti e conviventi con la madre, non possono ritenersi, allo stato, Per_1 Per_2
indipendenti economicamente atteso che, pur avendo raggiunto la maggiore eta',non risultano aver concluso
i percorsi di studio rispettivamente intrapresi, che svolgono una attivita' lavorativa per poche ore alla settimana dalla quale percepiscono un modesto reddito insufficiente per provvedere alle loro esigenze di vita
e che detta circostanza deve ritenersi compensata dall'aumento delle esigenze delle stesse in relazione alla loro eta' rispetto all'epoca della separazione risalente all'anno 2008;
ritenuto che
anche la FI , convivente con la madre, non puo', allo stato, ritenersi indipendente Per_3
economicamente atteso che, pur essendo maggiorenne, non ha ancora reperito un lavoro stabile che le consenta di provvedere alle sue esigenze di vita, nonostante gli sforzi fino ad ora profusi, considerata anche la sua eta'(22 anni); ritenuto, dunque, che la resistente è ancora legittimata a percepire l'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento delle figlie , ed con le modalita' vigenti, atteso che queste ultime Per_1 Per_2 Per_3
sono ancora conviventi con la stessa e non possono ritenersi indipendenti economicamente per quanto sopraindicato;
ritenuto, pertanto, allo stato, doversi confermare i provvedimenti della separazione come attualmente vigenti, anche valutati i redditi delle parti come risultanti dagli atti (dalla documentazione fiscale versata in atti risulta che il ricorrente percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 3000,00 e che la resistente percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 600,00 mensili circa) e gli oneri economici da cui i coniugi hanno dichiarato di essere gravati non reciprocamente contestati (cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' del ricorrente e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'della resistente), fatti salvi ulteriori accertamenti da svolgersi nella fase istruttoria;
PQM
in via provvisoria ed urgente, conferma i provvedimenti della separazione come attualmente vigenti, fatti salvi ulteriori accertamenti da svolgersi nella fase istruttoria;…”.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto del tutto condivisibile.
Deve, poi, dichiararsi inammissibile la documentazione depositata dalla con la CP_1
memoria conclusionale di replica, in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio, così come quella depositata dalle parti con le note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto tardiva e non autorizzata.
Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù del decreto citato.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto alla domanda relativa all'assegno di mantenimento per le tre figlie, si osserva quanto segue, viste le dichiarazioni delle tre ragazze all'udienza del 12.1.2022 e le deduzioni negli stessi scritti della resistente, non contestate o contraddette da documentazione allegata dal ricorrente: la FI ha 30 anni, ha una FI nata nel 2015, ha vissuto con il suo compagno Per_1
tra il 2016 ed il 2017 per più di un anno, ha conseguito la laurea triennale in “Scienze dell'educazione e della Formazione” nel 2022 e da gennaio 2023 lavora come educatrice presso una Cooperativa (la non indicava la retribuzione percepita), dunque nello CP_1 stesso ambito dei suoi studi universitari, pertanto deve ritenersi avere ormai acquisito una indipendenza di vita, considerando l'età, il completamento di un ciclo di studi universitario ed il lavoro nel medesimo settore inerente i suoi studi, oltre che la creazione di un suo autonomo nucleo familiare, pur essendo di fatto separata dal compagno (cfr. decreto del 30.1.2020 emesso da questo Tribunale circa le modalità di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della FI minore, in atti), dovendosi anche valorizzare la condotta processuale della resistente circa l'omessa indicazione della attuale retribuzione della FI da parte della resistente;
la FI ha 28 anni, ha sospeso nel 2022 i suoi studi universitari, lavora in una Per_2
gelateria come apprendista fino a marzo 2025, con un guadagno pari ad euro 500,00 mensili, ed è convivente con la madre, dunque deve ritenersi non economicamente del tutto autonoma;
la FI ha 25 anni, ha lasciato la scuola superiore, convive con la madre, ha Per_3
sempre svolto lavori saltuari con un reddito medio pari ad euro 450,00 mensili, ha seguito corsi da estetista (ricostruzione delle sopracciglia) e lavora nel medesimo campo
(come da foto allegate dal ricorrente riferite alla FI mentre svolge attività lavorativa ed alle pagine di social network dove la stessa pubblicizza la sua attività con l'indicazione di date disponibili per appuntamenti), senza che la resistente abbia contestato detta attività se non in modo del tutto generico deducendo “risultati economici incerti, irrilevanti ed insoddisfacenti”; la FI , inoltre, è proprietaria Per_3
della casa dove vive con la madre e le sorelle (cfr. contratto di compravendita del 2022, in atti), che risulterebbe essere stato acquistata con la vendita dell'appartamento dove prima vivevano unitamente alla nonna materna, di proprietà di quest'ultima, deceduta nel 2022, e della (in atti veniva allegato solo il contratto preliminare di CP_1
compravendita, in atti), dovendosi, da tutto ciò, dedurre e presumere che la FI Per_3
pure svolga attività lavorativa, seppure con redditi non elevati.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, si rileva che la deduceva di essere CP_1
stata licenziata a novembre 2023 e di essere allo stato disoccupata, con percezione, tuttavia, della Naspi, non ha spese abitative, vivendo nell'immobile intestato ad una delle figlie, come detto, ed è proprietaria al 50% con il ricorrente di un immobile sito in provincia di Messina, dedotto come locato e dedotto come nella esclusiva disponibilità del coniuge;
deve unicamente darsi atto che dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dalla documentazione reddituale, in atti, emergeva che il canone di cui al contratto di locazione in atti dell'abitazione dove prima viveva la con le figlie, a CP_1
suo dire tutte prive di una loro indipendenza economica, era superiore al dichiarato reddito mensile che la stessa percepiva dalla sua attività lavorativa.
Il invece, risulta svolgere attività lavorativa presso l'Acea s.p.a., con un reddito Pt_1
pari ad euro 54.000,00 circa complessivi (cfr. dichiarazioni dei redditi, in atti, seppure non aggiornate, come invece richiesto in sede di ordinanza istruttoria dal G.I., ma risalenti al 2020 e 2021, senza nemmeno il deposito da parte del ricorrente della pure richiesta documentazione bancaria), risulta percepire euro 150,00 mensili dalla locazione dell'immobile in comproprietà con la e convive con la sua compagna CP_1
nella abitazione della stessa (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti, nonchè deduzioni nei suoi scritti difensivi).
Deve, poi, darsi atto che entrambe le parti deducevano spese per finanziamenti.
Ciò premesso, valutata anche la condotta delle parti, per quanto detto non completamente trasparente quanto ai redditi propri e delle figlie, ritiene questo Collegio che debba essere revocato l'assegno di mantenimento e la contribuzione alle spese straordinarie come già previsto a carico del er la FI , con decorrenza Pt_1 Per_1
dalla presente sentenza, e diminuito quello per le altre due figlie, ritenute parzialmente autonome economicamente, commisurandolo in euro 250,00 mensili ciascuna, oltre
Istat, con decorrenza dalla presente sentenza, ferma la statuizione circa le spese straordinarie per le stesse come vigente.
Non deve, poi, confermarsi, l'ordine di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del vista l'applicabilità al presente Pt_1
procedimento dell'art. 8 L.898/1970; né può essere accolta la domanda del ricorrente circa il versamento direttamente alle figlie, in quanto il richiedente non è legittimato, perchè debitorie, ad avanzare simile istanza.
Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale soccombenza reciproca, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Messina il 30.4.1993; con CP_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 157, parte
II, serie A);
-revoca l'assegno di mantenimento e la contribuzione alle spese straordinarie come già previsto a carico del er la FI , decorrenza dalla presente sentenza;
Pt_1 Per_1
-determina l'assegno di mantenimento per le figlie e in euro 250,00 mensili Per_2 Per_3
ciascuna, oltre Istat, con decorrenza dalla presente sentenza, ferma la statuizione circa le spese straordinarie per le stesse come vigente;
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 22.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi