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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11839 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 4037/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Anna Costanzo, presso il cui studio domicilia in Roma, Parte_1 via delle Eschilo. N. 194
E
, in persona del legale rappresentante, con Controparte_1 l'avv.to Daniela D'Angelo, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
, con il funzionario delegato, Controparte_2 domiciliato in Roma, via Brighenti, n. 23
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 4.2.2025– ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 5.2.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale…ANNULLARE CARTELLA DI PAGAMENTO 097 20240196157941 000 In via subordinata…- ANNULLARE CARTELLA DI PAGAMENTO 097 20240196157941 000 limitatamente al ruolo oggetto della presente opposizione. in ipotesi di soccombenza anche parziale si chiede che il Tribunale adito Voglia concedere il pagamento di quanto eventualmente statuito in forma ridotta e rateizzata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha Controparte_2 formulato le seguenti conclusioni:
“- in via principale, nel merito, confermare la cartella esattoriale n. 09720240196157941000, con condanna dell'opponente alle spese di lite;
- in via subordinata, nell'eventuale e non creduta ipotesi di accoglimento dei motivi di opposizione che non investono la competenza dello scrivente I.A.M., porre le eventuali spese di lite a carico dell' esonerando l'Ispettorato Controparte_1 d'area metropolitana di Roma per le ragioni sopra esposte.”. L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“ - accertare e dichiarare la carenza dei presupposti di legge per la concessione della concessa sospensiva e, per l'effetto, revocarla;
-accertare e dichiarare l'avverso ricorso inammissibile e/o improcedibile nei confronti di
per i motivi indicati in narrativa e, comunque, rigettare lo stesso poichè infondato in CP_3 fatto e diritto;
- in subordine, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in CP_3 ipotesi di accoglimento delle avverse domande per vizi addebitabili esclusivamente
1 all'Ente impositore per l'attività dallo stesso svolta antecedentemente alla consegna del ruolo esecutivo e di competenza dello stesso, che sarà tenuto a mallevare e tenere indenne l'Agente della Riscossione in caso di condanna alle spese di lite;
- in ogni caso, con condanna alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge, in favore dell'Agente della Riscossione resistente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”. Nel corso dell'udienza all'uopo fissata, acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. impugna dunque la cartella di pagamento sopra indicata (in atti), con la Parte_1 quale l ha azionato (tra l'altro) crediti ivi riferiti Controparte_1 all'ordinanza ingiunzione n. 3161/2020 dell' , a Controparte_2 titolo di sanzioni amministrative previste dall'art. 26, co. 2 e 3, l. n. 56/1987 e maggiorazioni ex art. 14, co 1, lett. “b/c”, d. l. vo. n. 145/2013 (comunque i crediti della per per infrazioni del codice della strada, di cui alla cartella stessa, esulano dalla cognizione di quest'Ufficio).
3. Entrambe le parti convenute sono legittimate passivamente nella presente controversia: l' quale concessionario per la riscossione dei crediti azionati con la cartella opposta CP_3 e l' quale soggetto titolare dei crediti Controparte_4 stessi (riportati nella cartella di pagamento).
4. eccepisce (tra l'altro) “l'inesistenza del presupposto per la Parte_1 commissione di violazioni di legge”, in quanto sia l'art. 26, co. 2 e 3, l. n. 56/1987, che l'art. 14, co 1, lett. b), l n. 145/2013 sono stati abrogati e la lett. c) di tale ultimo testo di legge raddoppia gli importi delle sanzioni con riguardo alle violazioni di cui all'art. 18 bis, d. l.vo n. 66/2003. In effetti l'art. 26, co. 2 e 3, l. n. 56/1987 è stata abrogato (dal d. l. vo n. 297 del 19.12.2002 e dunque prima dell'anno 2015 al quale si riferisce il verbale unico di accertamento e notificazione del 10-14.12.2015) e l'art. 14, co 1, lett. b), D. L. n. 145/2013 è stato abrogato dal d. l. vo n. 151 del 23.9.2015) e la lett. c) dello stesso art. 14 aumenta le sanzioni di cui all'art. 18 bis, d. l.vo n. 66/2003, non applicate dall'ordinanza ingiunzione richiamata nella cartella impugnata. In ogni caso le predette norme di legge non sono state richiamate nell'ordinanza ingiunzione cui si riferisce la cartella di pagamento in oggetto ed infatti lo stesso scrive nella propria memoria di costituzione, Controparte_4 con riguardo alla cartella stessa, che “…le violazioni non risultano correttamente individuate e ci si riporta al contenuto dell'ordinanza Ingiuntiva…”. Pertanto, considerato che la normativa richiamata nella cartella opposta in parte non è più vigente e comunque non è quella di cui all'ordinanza ingiunzione di riferimento, il ricorso deve trovare accoglimento sotto tale assorbente profilo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo CP_3
(sulla base dei minimi tariffati vigenti per cause previdenziali, trattandosi di materia analoga, di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), liquidate come da dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; vanno dichiarate non ripetibili nei confronti dell resistente, atteso che l'atto CP_2 impugnato in questa sede è stato elaborato esclusivamente dell' . CP_3
P.Q.M.
2 Dichiara l'insussistenza dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 097 20240196157941000, nella parte riguardante l' ; Controparte_2 condanna l pagamento delle spese processuali di Controparte_1
pari ad € 3.290,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa Parte_1 come per legge, distratte in favore del procuratore costituito;
dichiara nel resto non ripetibili le spese processuali. Roma, 19.11.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
3
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 4037/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Anna Costanzo, presso il cui studio domicilia in Roma, Parte_1 via delle Eschilo. N. 194
E
, in persona del legale rappresentante, con Controparte_1 l'avv.to Daniela D'Angelo, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
, con il funzionario delegato, Controparte_2 domiciliato in Roma, via Brighenti, n. 23
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 4.2.2025– ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 5.2.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale…ANNULLARE CARTELLA DI PAGAMENTO 097 20240196157941 000 In via subordinata…- ANNULLARE CARTELLA DI PAGAMENTO 097 20240196157941 000 limitatamente al ruolo oggetto della presente opposizione. in ipotesi di soccombenza anche parziale si chiede che il Tribunale adito Voglia concedere il pagamento di quanto eventualmente statuito in forma ridotta e rateizzata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio oltre accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha Controparte_2 formulato le seguenti conclusioni:
“- in via principale, nel merito, confermare la cartella esattoriale n. 09720240196157941000, con condanna dell'opponente alle spese di lite;
- in via subordinata, nell'eventuale e non creduta ipotesi di accoglimento dei motivi di opposizione che non investono la competenza dello scrivente I.A.M., porre le eventuali spese di lite a carico dell' esonerando l'Ispettorato Controparte_1 d'area metropolitana di Roma per le ragioni sopra esposte.”. L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“ - accertare e dichiarare la carenza dei presupposti di legge per la concessione della concessa sospensiva e, per l'effetto, revocarla;
-accertare e dichiarare l'avverso ricorso inammissibile e/o improcedibile nei confronti di
per i motivi indicati in narrativa e, comunque, rigettare lo stesso poichè infondato in CP_3 fatto e diritto;
- in subordine, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in CP_3 ipotesi di accoglimento delle avverse domande per vizi addebitabili esclusivamente
1 all'Ente impositore per l'attività dallo stesso svolta antecedentemente alla consegna del ruolo esecutivo e di competenza dello stesso, che sarà tenuto a mallevare e tenere indenne l'Agente della Riscossione in caso di condanna alle spese di lite;
- in ogni caso, con condanna alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge, in favore dell'Agente della Riscossione resistente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”. Nel corso dell'udienza all'uopo fissata, acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. impugna dunque la cartella di pagamento sopra indicata (in atti), con la Parte_1 quale l ha azionato (tra l'altro) crediti ivi riferiti Controparte_1 all'ordinanza ingiunzione n. 3161/2020 dell' , a Controparte_2 titolo di sanzioni amministrative previste dall'art. 26, co. 2 e 3, l. n. 56/1987 e maggiorazioni ex art. 14, co 1, lett. “b/c”, d. l. vo. n. 145/2013 (comunque i crediti della per per infrazioni del codice della strada, di cui alla cartella stessa, esulano dalla cognizione di quest'Ufficio).
3. Entrambe le parti convenute sono legittimate passivamente nella presente controversia: l' quale concessionario per la riscossione dei crediti azionati con la cartella opposta CP_3 e l' quale soggetto titolare dei crediti Controparte_4 stessi (riportati nella cartella di pagamento).
4. eccepisce (tra l'altro) “l'inesistenza del presupposto per la Parte_1 commissione di violazioni di legge”, in quanto sia l'art. 26, co. 2 e 3, l. n. 56/1987, che l'art. 14, co 1, lett. b), l n. 145/2013 sono stati abrogati e la lett. c) di tale ultimo testo di legge raddoppia gli importi delle sanzioni con riguardo alle violazioni di cui all'art. 18 bis, d. l.vo n. 66/2003. In effetti l'art. 26, co. 2 e 3, l. n. 56/1987 è stata abrogato (dal d. l. vo n. 297 del 19.12.2002 e dunque prima dell'anno 2015 al quale si riferisce il verbale unico di accertamento e notificazione del 10-14.12.2015) e l'art. 14, co 1, lett. b), D. L. n. 145/2013 è stato abrogato dal d. l. vo n. 151 del 23.9.2015) e la lett. c) dello stesso art. 14 aumenta le sanzioni di cui all'art. 18 bis, d. l.vo n. 66/2003, non applicate dall'ordinanza ingiunzione richiamata nella cartella impugnata. In ogni caso le predette norme di legge non sono state richiamate nell'ordinanza ingiunzione cui si riferisce la cartella di pagamento in oggetto ed infatti lo stesso scrive nella propria memoria di costituzione, Controparte_4 con riguardo alla cartella stessa, che “…le violazioni non risultano correttamente individuate e ci si riporta al contenuto dell'ordinanza Ingiuntiva…”. Pertanto, considerato che la normativa richiamata nella cartella opposta in parte non è più vigente e comunque non è quella di cui all'ordinanza ingiunzione di riferimento, il ricorso deve trovare accoglimento sotto tale assorbente profilo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo CP_3
(sulla base dei minimi tariffati vigenti per cause previdenziali, trattandosi di materia analoga, di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), liquidate come da dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; vanno dichiarate non ripetibili nei confronti dell resistente, atteso che l'atto CP_2 impugnato in questa sede è stato elaborato esclusivamente dell' . CP_3
P.Q.M.
2 Dichiara l'insussistenza dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 097 20240196157941000, nella parte riguardante l' ; Controparte_2 condanna l pagamento delle spese processuali di Controparte_1
pari ad € 3.290,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa Parte_1 come per legge, distratte in favore del procuratore costituito;
dichiara nel resto non ripetibili le spese processuali. Roma, 19.11.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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