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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4105 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 259/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR IA RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 259/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BURAGLIA CINZIA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA CRESCENZIO, 20 00100 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PIERGENTILI RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato CP_1 in VIA CESARE BECCARIA, 29 00100 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 710 del 26.1.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
ha appellato la sentenza del Tribunale di Roma n. 710/2022 depositata in data 26.1.2022 Parte_1 con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo n.4635 emesso il 19.7.2021, notificato il 29.7.2021 con il quale l' era stato condannato al versamento in favore della lavoratrice opposta la somma di €2.161,60 a titolo CP_1 di TFR, oltre accessori e spese, credito maturato dall'istante in monitorio quale dipendente di CP_2 CP_ ed a carico del Fondo di Tesoreria gestito dall'
[...]
Avverso detta sentenza ha proposto appello sostenendo l'erroneità della decisione nella Parte_1 parte in cui, pur avendo riconosciuto la fondatezza nel merito della domanda, ha revocato il decreto ingiuntivo, dovendosi invece ritenere formato giudicato interno sul diritto al pagamento del TFR da parte del Fondo
Tesoreria.
Ha inoltre censurato la sentenza nella parte in cui non ha considerato la natura retributiva del TFR accantonato presso il Fondo Tesoreria, che costituisce retribuzione differita spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto, con conseguente esclusione dell'obbligo di ricorso amministrativo avverso il mancato pagamento.
ha poi dedotto che il lavoratore è pienamente legittimato a richiedere direttamente all' il Parte_1 CP_1 pagamento del TFR mediante il modello MV34, predisposto dallo stesso istituto e regolarmente ricevuto con rilascio di ricevuta, senza che siano mai state sollevate contestazioni o richieste di integrazione.
Ha contestato altresì l'inerzia dell' , che non ha mai eccepito né l'incompetenza della sede ricevente né CP_1
l'esistenza di ragioni ostative al pagamento, né ha fornito prova di una dichiarazione di incapienza da parte del datore di lavoro, sicché la revoca del monitorio risulta priva di fondamento.
Infine, ha richiamato pronunce di merito relative a casi analoghi, eccependo giudicato esterno favorevole in ordine alla legittimità della domanda diretta del lavoratore al Fondo Tesoreria per il pagamento del TFR.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza delle difese ed eccezioni dell'appellante. CP_1
All'udienza odierna del 3 dicembre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è parzialmente fondato.
CP_ Il Fondo di Tesoreria dell è stato istituito dall'art. 1 comma 755 della l. n. 296 del 2006 che tanto prevede
“… Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall su un CP_1 apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo”. Il successivo comma 756 stabilisce poi che “…al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata
a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis”. Il medesimo comma 756 stabilisce inoltre che “…La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro...”. Ai sensi del successivo comma 757 “
Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il D.M. del 30 gennaio del 2007 è stato, poi, previsto che “1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 [che] le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese
[che] L'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere
l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva [che]
Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso”.
CP_ Il Fondo di Tesoreria dell dunque, pur avendo una finalità non dissimile dal fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982 deve essere distinto da quest'ultimo in quanto eroga la stessa prestazione differita che dovrebbe pagare il datore di lavoro e che, in effetti quest'ultimo fisiologicamente anticipa. Nelle ipotesi poi di incapienza datoriale “il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso”.
Alla base della revoca del decreto ingiuntivo opposto vi è l'accertamento, da parte del Tribunale, dell'incompetenza territoriale della sede a cui la domanda di pagamento del TFR depositato al Fondo di CP_1
Tesoreria è stata proposta dall'appellante. Si tratta, a ben vedere, di un argomento che non convince.
La sede competente, in questo caso, non deve essere confusa con la sede territoriale rilevante ai fini della CP_1 competenza in senso proprio, ex art. 444 c.p.c. e non solo per la pragmatica considerazione che si tratta di due sedi dello stesso circondario, sottoposte alla medesima competenza per territorio, ma per la decisiva circostanza che si tratta di una problematica meramente interna all' e priva di rilevanza esterna. CP_1
L'appellante non ha infatti indicato alcun dato erroneo, segnalando correttamente (come si evince dagli atti), la propria attuale residenza a Fiumicino e dunque la competenza della sede di Ostia, salvo presentare la domanda alla sede di Monteverde (Roma) in quanto precedente luogo di residenza della stessa al tempo del licenziamento. Ora, quale che sia la sede territoriale effettivamente competente a lavorare la pratica, questo non rileva ai fini del giudizio o della regolarità del decreto ingiuntivo, posto che l'unico onere che si può addossare all'assistito è quello di indicare correttamente tutti gli elementi e le sue generalità (e così è stato fatto). Sarà poi l'ufficio, internamente, a indirizzare la pratica a questo ufficio piuttosto che un altro. Del resto, si tratta di un dato tanto pacifico che risulta perfino dalla comunicazione in atti (circolare del CP_1 CP_1
15 luglio 2008), ove si legge (rispetto al fondo di garanzia) che la domanda proposta a una sede incompetente sarà inoltrata d'ufficio alla sede competente. Per di più in questo caso la domanda è stata accolta e non rifiutata dalla sede di Monteverde, né successivamente l' ha inviato contestazioni all'istante sulla sede competente CP_1 alla elaborazione della domanda.
Superata quindi la questione sulla sede competente, occorre pronunciarsi per il resto sulla regolarità del decreto e sul merito.
Al riguardo non possono essere accolte le osservazioni sul modulo utilizzato o sul necessario intervento CP_1 del datore di lavoro.
Come correttamente osservato dall'appellante in caso di inerzia da parte del datore di lavoro o della curatela l' non può rimanere inerte alla richiesta diretta da parte del lavoratore, come anche riconosce lo stesso CP_1 istituto nel messaggio 2837 2014 in atti.
L'appellante ha presentato domanda di pagamento del TFR oggetto di causa tramite il modulo MV34
(FTES04) predisposto da (come indicato nella ricevuta di pagamento rilasciata da ). Detta domanda CP_1 CP_1
è stata correttamente ricevuta dall' il 06/7/2020 e pertanto va ritenuta ammissibile. CP_1
Tuttavia, la difesa dell' ha correttamente sollevato la questione relativa al quantum, poiché, come CP_3 emerge dalla documentazione in atti la cifra richiesta non coincide interamente con i periodi per cui la lavoratrice agisce. Dal doc. "fondo di tesoreria 19.01.23" emerge chiaramente che l'appellante ha accumulato euro 1282,18 a titolo di TFR fino al 31 gennaio 2013, poi ha ripreso ad accumulare dal 2017 fino al licenziamento intervenuto nel 2019. A prescindere dalla spettanza delle somme antecedenti, la lavoratrice nella domanda all' espressamente chiede le somme dal 2017 quindi solo quest'ultime vanno riconosciute. CP_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato e la somma ridotta ad euro 879,52 quale TFR dovuto dal Fondo di
Tesoreria in relazione alla domanda per cui è causa .
Il parziale accoglimento dell'appello determina la compensazione delle spese per la metà.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n.4635 emesso dal tribunale di Roma il 19.7.21 e condanna l' al pagamento di euro 879,52 in CP_1 favore di oltre accessori . Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 CP_1 di che previa parziale compensazione nella misura della metà sono liquidate per ciascun Parte_1 grado di giudizio in euro 1.000,00 oltre iva, CPA e spese generali al 15% da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La Presidente
AR IA RZ
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe
Tripodi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR IA RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 03/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 259/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BURAGLIA CINZIA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA CRESCENZIO, 20 00100 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PIERGENTILI RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato CP_1 in VIA CESARE BECCARIA, 29 00100 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 710 del 26.1.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
ha appellato la sentenza del Tribunale di Roma n. 710/2022 depositata in data 26.1.2022 Parte_1 con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo n.4635 emesso il 19.7.2021, notificato il 29.7.2021 con il quale l' era stato condannato al versamento in favore della lavoratrice opposta la somma di €2.161,60 a titolo CP_1 di TFR, oltre accessori e spese, credito maturato dall'istante in monitorio quale dipendente di CP_2 CP_ ed a carico del Fondo di Tesoreria gestito dall'
[...]
Avverso detta sentenza ha proposto appello sostenendo l'erroneità della decisione nella Parte_1 parte in cui, pur avendo riconosciuto la fondatezza nel merito della domanda, ha revocato il decreto ingiuntivo, dovendosi invece ritenere formato giudicato interno sul diritto al pagamento del TFR da parte del Fondo
Tesoreria.
Ha inoltre censurato la sentenza nella parte in cui non ha considerato la natura retributiva del TFR accantonato presso il Fondo Tesoreria, che costituisce retribuzione differita spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto, con conseguente esclusione dell'obbligo di ricorso amministrativo avverso il mancato pagamento.
ha poi dedotto che il lavoratore è pienamente legittimato a richiedere direttamente all' il Parte_1 CP_1 pagamento del TFR mediante il modello MV34, predisposto dallo stesso istituto e regolarmente ricevuto con rilascio di ricevuta, senza che siano mai state sollevate contestazioni o richieste di integrazione.
Ha contestato altresì l'inerzia dell' , che non ha mai eccepito né l'incompetenza della sede ricevente né CP_1
l'esistenza di ragioni ostative al pagamento, né ha fornito prova di una dichiarazione di incapienza da parte del datore di lavoro, sicché la revoca del monitorio risulta priva di fondamento.
Infine, ha richiamato pronunce di merito relative a casi analoghi, eccependo giudicato esterno favorevole in ordine alla legittimità della domanda diretta del lavoratore al Fondo Tesoreria per il pagamento del TFR.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza delle difese ed eccezioni dell'appellante. CP_1
All'udienza odierna del 3 dicembre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è parzialmente fondato.
CP_ Il Fondo di Tesoreria dell è stato istituito dall'art. 1 comma 755 della l. n. 296 del 2006 che tanto prevede
“… Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall su un CP_1 apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo”. Il successivo comma 756 stabilisce poi che “…al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata
a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis”. Il medesimo comma 756 stabilisce inoltre che “…La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro...”. Ai sensi del successivo comma 757 “
Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il D.M. del 30 gennaio del 2007 è stato, poi, previsto che “1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 [che] le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese
[che] L'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere
l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva [che]
Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso”.
CP_ Il Fondo di Tesoreria dell dunque, pur avendo una finalità non dissimile dal fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982 deve essere distinto da quest'ultimo in quanto eroga la stessa prestazione differita che dovrebbe pagare il datore di lavoro e che, in effetti quest'ultimo fisiologicamente anticipa. Nelle ipotesi poi di incapienza datoriale “il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso”.
Alla base della revoca del decreto ingiuntivo opposto vi è l'accertamento, da parte del Tribunale, dell'incompetenza territoriale della sede a cui la domanda di pagamento del TFR depositato al Fondo di CP_1
Tesoreria è stata proposta dall'appellante. Si tratta, a ben vedere, di un argomento che non convince.
La sede competente, in questo caso, non deve essere confusa con la sede territoriale rilevante ai fini della CP_1 competenza in senso proprio, ex art. 444 c.p.c. e non solo per la pragmatica considerazione che si tratta di due sedi dello stesso circondario, sottoposte alla medesima competenza per territorio, ma per la decisiva circostanza che si tratta di una problematica meramente interna all' e priva di rilevanza esterna. CP_1
L'appellante non ha infatti indicato alcun dato erroneo, segnalando correttamente (come si evince dagli atti), la propria attuale residenza a Fiumicino e dunque la competenza della sede di Ostia, salvo presentare la domanda alla sede di Monteverde (Roma) in quanto precedente luogo di residenza della stessa al tempo del licenziamento. Ora, quale che sia la sede territoriale effettivamente competente a lavorare la pratica, questo non rileva ai fini del giudizio o della regolarità del decreto ingiuntivo, posto che l'unico onere che si può addossare all'assistito è quello di indicare correttamente tutti gli elementi e le sue generalità (e così è stato fatto). Sarà poi l'ufficio, internamente, a indirizzare la pratica a questo ufficio piuttosto che un altro. Del resto, si tratta di un dato tanto pacifico che risulta perfino dalla comunicazione in atti (circolare del CP_1 CP_1
15 luglio 2008), ove si legge (rispetto al fondo di garanzia) che la domanda proposta a una sede incompetente sarà inoltrata d'ufficio alla sede competente. Per di più in questo caso la domanda è stata accolta e non rifiutata dalla sede di Monteverde, né successivamente l' ha inviato contestazioni all'istante sulla sede competente CP_1 alla elaborazione della domanda.
Superata quindi la questione sulla sede competente, occorre pronunciarsi per il resto sulla regolarità del decreto e sul merito.
Al riguardo non possono essere accolte le osservazioni sul modulo utilizzato o sul necessario intervento CP_1 del datore di lavoro.
Come correttamente osservato dall'appellante in caso di inerzia da parte del datore di lavoro o della curatela l' non può rimanere inerte alla richiesta diretta da parte del lavoratore, come anche riconosce lo stesso CP_1 istituto nel messaggio 2837 2014 in atti.
L'appellante ha presentato domanda di pagamento del TFR oggetto di causa tramite il modulo MV34
(FTES04) predisposto da (come indicato nella ricevuta di pagamento rilasciata da ). Detta domanda CP_1 CP_1
è stata correttamente ricevuta dall' il 06/7/2020 e pertanto va ritenuta ammissibile. CP_1
Tuttavia, la difesa dell' ha correttamente sollevato la questione relativa al quantum, poiché, come CP_3 emerge dalla documentazione in atti la cifra richiesta non coincide interamente con i periodi per cui la lavoratrice agisce. Dal doc. "fondo di tesoreria 19.01.23" emerge chiaramente che l'appellante ha accumulato euro 1282,18 a titolo di TFR fino al 31 gennaio 2013, poi ha ripreso ad accumulare dal 2017 fino al licenziamento intervenuto nel 2019. A prescindere dalla spettanza delle somme antecedenti, la lavoratrice nella domanda all' espressamente chiede le somme dal 2017 quindi solo quest'ultime vanno riconosciute. CP_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato e la somma ridotta ad euro 879,52 quale TFR dovuto dal Fondo di
Tesoreria in relazione alla domanda per cui è causa .
Il parziale accoglimento dell'appello determina la compensazione delle spese per la metà.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n.4635 emesso dal tribunale di Roma il 19.7.21 e condanna l' al pagamento di euro 879,52 in CP_1 favore di oltre accessori . Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 CP_1 di che previa parziale compensazione nella misura della metà sono liquidate per ciascun Parte_1 grado di giudizio in euro 1.000,00 oltre iva, CPA e spese generali al 15% da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La Presidente
AR IA RZ
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe
Tripodi