Articolo 72 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
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Versione
28 dicembre 1978
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Versione
1 marzo 1980
Art. 72. (Soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENFI - e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione - ANCC -)

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', dell'industria, il commercio e l'artigianato e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' dichiarata l'estinzione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) e ne sono nominati i commissari liquidatori.
Ai predetti commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349 , attribuisce ai commissari liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione dell'ENPI e dell'ANCC e' disciplinata ai sensi dell'articolo 77.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti dall'ENPI e dalla ANCC sono attribuiti rispettivamente ai comuni, alle regioni e agli organi centrali dello Stato, con riferimento all'attribuzione di funzioni che nella stessa materia e' disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e dalla presente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro sono individuate le attivita' e le funzioni gia' esercitate dall'ENPI e dall'ANCC attribuite al nuovo Istituto e al CNEN.
A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale, centrale e periferico, dell'ENPI e dell'ANCC, si applicano le procedure dell'articolo 67 al fine di individuare il personale da trasferire all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per essere destinato ai servizi delle unita' sanitarie locali e in particolare ai servizi di cui all'articolo 22.
Si applicano per il trasferimento dei beni dell'ENPI e della ANCC le norme di cui all'articolo 65 ad eccezione delle strutture scientifiche e dei laboratori centrali da destinare all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 , ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Fino all'emanazione della disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'articolo 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai Sensi dell'articolo 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonche', per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana".
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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