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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9783/24 RG iscritta in data 18.12.24, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Luigi Lagioia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Brusciano alla via Camillo Cucca n. 218;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata alla CP_1 C.F._2 comparsa di costituzione, dall'avv. Bonaventura D'Alessio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via R. De Martino n. 10;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.4.25, all'esito della discussione delle parti, la causa, ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c., era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.24 , premettendo che, con decreto emesso in Parte_1 data 7.2.23 era stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra i coniugi, determinando le parti a carico del ricorrente la somma di € 700,00 a titolo di mantenimento, di cui € 400,00 per il figlio ed € 300,00 per chiedeva la riduzione dell'assegno di Per_1 CP_1 mantenimento, atteso che aveva iniziato una nuova convivenza, aveva contratto locazione per la somma di € 470,00 per un immobile in cui viveva unitamente all'attuale compagna, aveva in corso la cessione del quinto dello stipendio e diversi prestiti personali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che instava per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Disposta l'audizione delle parti, all'udienza del 10.4.25, a seguito della discussione orale della causa, questa era riservata al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e come tale rigettato alla luce delle considerazioni che seguono.
Va rammentato in primo luogo che le sentenze di separazione o divorzio danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di definizione congiunta non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi.
La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione o del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).
Orbene, dagli atti di causa unica circostanza nuova che è stata acquisita è la sussistenza di una nuova convivenza instaurata dal con l'attuale compagna con conseguente conclusione di un Pt_1 contratto di locazione per la somma mensile di € 470,00 mensili (si veda contratto in atti), non essendo invece documentato in atti la conclusione di un contratto di finanziamento (il documento prodotto è privo di sottoscrizione) che rappresenta una scelta personale del ricorrente e che comunque consentirebbe un'immediata disponibilità di somme di danaro.
Le altre circostanze allegate (quali cessione del quinto dello stipendio e altri debiti) sono invece irrilevanti, in quanto già sussistenti al momento della separazione, non rilevando neanche la dedotta retribuzione percepita dalla resistente che, per come ammesso dal nel corso della sua Pt_1 audizione, con dichiarazione che assume valore confessorio, già all'epoca della separazione esisteva.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'intrapresa convivenza con la stipula del contratto di locazione non rappresentano idonei elementi per disporre una riduzione del mantenimento.
In primo luogo, la legittima scelta di intraprendere una nuova convivenza non è di per sé foriera di un peggioramento della condizione economica del ricorrente che anzi si trova ad affrontare insieme e, dunque, condividere le spese di gestione comune, tra cui vanno annoverate anche quelle di locazione, il cui contratto è sottoscritto dal solo ricorrente ma che deve ritenersi riferibile al nucleo familiare complessivamente inteso in considerazione dell'obblighi di solidarietà derivanti dalla stabile convivenza. Non risulta inoltre provato che la convivente sia incapace di far fronte alle spese comuni, comprese quelle di locazione.
Ne segue che non può dirsi alcun peggioramento rilevante ai fini della riduzione del mantenimento.
La domanda pertanto va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi (considerando l'attività difensiva svolta) di cui al DM
55/14 e succ. mod., valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3900,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso delle spese generali nella misura del 15% in favore della resistente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18.4.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi