Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2771/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in via Longobardi di Vibo Marina, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Masè Alessia (PEC: , che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_1 elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Lucrezia della Valle, con l'avv. Tranquillo Cesare (PEC: ) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
Oggetto: indennità chilometrica Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 11/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il pagamento dell'indennità chilometrica dovute secondo il CCNL di categoria applicabile dall'anno 2015 a maggio 2022, rappresentando: a) di aver stipulato, dapprima con l' un contratto di lavoro a tempo Controparte_2 indeterminato, con decorrenza dal 20.12.2010, con la qualifica di sorvegliante idraulico, inquadrato al IV livello del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale – parte operai;
b) di essere dipendente dell'ente pubblico , inquadrato nella Controparte_1
Categoria B, posizione economica B1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21.05.2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali, con la qualifica di operaio, assegnato al Distretto Territoriale n. 8 di Serra San Bruno, ove svolge la mansione di “sorvegliante idraulico”; c) che l' , dall'anno 2015, non aveva ancora dotato i sorveglianti idraulici di Controparte_1 vetture aziendali, pertanto gli stessi nell'espletamento della propria attività lavorativa erano
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e) che tale erogazione è avvenuta a decorrere dall'anno 2015 fino al mese di maggio 2022; f) di aver denunciato la contrarietà di questo sistema di calcolo alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro rivendicando le differenze dovute, a mezzo di diffide del 13.01.2020 (prot. n. 316) e del 09.04.2024 (prot. n. 8100) e del 31.07.2024, a mezzo del procuratore costituito, senza, tuttavia, ottenere esiti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'erroneità dei presupposti normativi sui quali , in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_3 ha effettuato la quantificazione dell'indennità chilometrica corrisposta al lavoratore Parte_1
.
[...]
B) Rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare , in persona del Direttore Generale p.t., alla corresponsione in Controparte_3 favore del ricorrente la somma di €. 13.464,5 come rideterminazione Parte_1 dell'indennità chilometrica, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi. C) Con vittoria di spese e competenze di causa.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1 contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente, già percettore di indennità chilometrica, deduce la erroneità di calcolo della suddetta indennità per il periodo dall'anno 2015 fino al mese di maggio 2022, in quanto erogata, applicando l'art. 7 CIR (Contratto Integrativo Regionale) 2008/2011, che conferisce un rimborso forfettario giornaliero in ragione delle diverse fasce di percorrenza, in misura asseritamente inferiore a quella spettante parametrata sulla scorta delle disposizioni impartite dall'articolo 54 del C.C.N.L. Idraulico -Forestale 2010/2012, pari ad 1/5 del costo della benzina per chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro percorso dai dipendenti che utilizzano i propri mezzi in mancanza di dotazioni aziendali.
3. L' convenuta contesta l'applicabilità nella fattispecie del criterio di calcolo CP_1 richiamato dal ricorrente richiamando, tra gli altri, l'art. 6, dodicesimo comma, ultimo periodo, del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 che ha previsto che a decorrere dalla data sua entrata in vigore, gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. Per effetto della suddetta disposizione normativa, secondo la datrice, le disposizioni di legge e di contrattazione collettiva che prevedevano il rimborso delle spese sostenute dal dipendente autorizzato a servirsi, per la trasferta, del mezzo proprio, non operano nei confronti del personale contrattualizzato. (Corte dei Conti, sent. n. 94/2020).
2 Inoltre, contestando il ricorso argomentando sulla sua natura giuridica di ente pubblico non economico, nonché sostenendo che l'accoglimento della pretesa determinerebbe un esorbitante costo con conseguente impossibilità della relativa copertura finanziaria.
4. Giova quindi richiamare la pronuncia della Corte di legittimità, la quale con ordinanza n. 2996 del 01/02/2023, in controversia del tutto sovrapponibile a quella oggetto di trattazione: <13. Nel caso in esame, si discute dei rapporti tra il c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010 - 2012 e il Contratto Integrativo Regionale Calabria per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2008-2011 (C.I.R.), dovendosi individuare la disciplina applicabile per il computo del rimborso spettante ai lavoratori che utilizzino il proprio mezzo di trasporto allo scopo di raggiungere il posto di lavoro. 14. Al riguardo, l'art. 54 del c.c.n.l. vigente all'epoca dei fatti, prevede: "L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro, ove la distanza sia superiore a due chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità l'azienda. Qualora l'azienda non provveda a quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari a 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi. In virtù di quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro". 15. Il
ha provveduto al pagamento del rimborso chilometrico nei confronti dell'attuale CP_4 controricorrente non secondo i criteri dettati dall'art. 54 del c.c.n.l. bensì in base a quanto previsto dal C.I.R. che, all'art. 7, ha introdotto un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza ("Il soggetto gestore di norma provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro. Qualora i lavoratori (compresi i capo operai e capi squadra) utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sottoelencate fasce di percorrenza [...]. Tale rimborso forfettario viene corrisposto ai lavoratori per l'effettiva presenza sul posto di lavoro, indipendentemente dall'orario effettuato, non produce effetti sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera D del testo unico dell'imposta sui redditi, non è soggetto a tassazione"). 16. Sul piano sistematico si rileva che il contratto collettivo nazionale, all'art. 2 del c.c.n.l., esclude dalla contrattazione decentrata le materie già disciplinate a livello nazionale ("resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL") e, nella medesima disposizione, elenca in modo tassativo le materie delegate alla CP_ contrattazione decentrata ("Le materie rinviate alla competenza del sono pertanto esclusivamente le seguenti"). L'elenco di tali materie contenuto nell'art. 2, comma 9, comprende alla lettera f), "il trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)". 17. L'art. 16 del c.c.n.l., la cui rubrica è "Missioni e Trasferte", stabilisce: "Le spese per viaggio, vitto e alloggio ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa
3 documentazione, entro 1 mese. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta [...] Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendale". 18. Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate, ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle "missioni e trasferte" di cui all'art. 16 cit., cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo ai "mezzi di trasporto" per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell'art. 15 e dell'art. 54 del c.c.n.I., quest'ultimo dedicato agli operai. 19. L'art. 2, comma 9 lett. f) e l'art. 16 del c.c.n.l. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrata quella delle "Missioni e trasferte" e l'art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su "Missioni e trasferte". 20. Non solo quindi l'art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai "mezzi di trasporto" per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all'art. 54 del c.c.n.I., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare l'espressione "diverse modalità di rimborso spese" contenuta nell'art. 2, comma 9 lett. f), come riferita al rimborso per l'uso del mezzo di trasporto privato (come preteso dal , v. CP_4 ricorso pag. 9) in quanto quest'ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l'art. 16; inoltre, l'espressione "diverse modalità di rimborso spese", che si ritrova nella lett. f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire "diverse modalità di rimborso spese", cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale. Né utili riferimenti si ritrovano nell'art. 7 del contratto integrativo. Quest'ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l'utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all'art. 54 cit. 21. In tale contesto, la precisazione contenuta nel comma 6 dell'art. 54 c.c.n.l. per cui il "rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro", non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell'art. 2 cit., può esercitarsi la contrattazione di secondo livello. 22. Non appare in alcun modo dirimente l'osservazione del sulla novità della clausola pattizia di cui all'art. 54, comma 6, c.c.n.l. e sul suo CP_4 significato "letteralmente inequivoc(o)" ai fini della ricostruzione della volontà delle parti stipulanti, con conseguente irrilevanza di quanto già statuito da questa S.C. nella sentenza n. 4603 del 2015, perché "riferito ad un altro risalente contratto collettivo (CCNL 1994-1997, art. 52) che non conteneva la espressa dichiarazione, presente ed oggetto di pattuizione invece nel CCNL vigente (all'art. 54, 6° comma) secondo cui "il rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro" (ricorso pagg. 9 e 10). 23. Al riguardo, deve anzitutto rilevarsi un profilo di inammissibilità, sollevato anche nel controricorso (pag. 3), poiché la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere imposto dall'art. 369, comma 2, n. 4, di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, non risultando depositato il c.c.n.l. previgente che si
4 assume privo della clausola ora oggetto del comma 6, dell'art. 54 c.c.n.l. vigente e la cui novità sarebbe rilevante ai fini della ricostruzione della volontà delle parti stipulanti. 24. Peraltro, l'assunto del ricorrente non trova conferma nel precedente di legittimità CP_4 richiamato anche nella sentenza di appello. La pronuncia di questa Corte, Cass. n. 4603 del 2015, concerne i c.c.n.l. 1994/1997 e 1998/2002 e nella fattispecie ivi esaminata il Consorzio ricorrente aveva prospettato (col secondo motivo di ricorso) la "violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 52 CCNL 1994/1997, 52 e 54 CCNL 1998/2002, 11 CIR 1998/2002 e vizio di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, per la natura di rimborso di spesa dell'indennità chilometrica, in virtù della sua dipendenza causale dall'uso di mezzo proprio del lavoratore, in via alternativa e subordinata alla mancata fornitura di un mezzo di trasporto (per il raggiungimento del luogo di lavoro a distanza superiore a 2 km dal centro di raccolta) dal datore di lavoro, come sua obbligazione principale ai sensi degli artt. 52 CCNL 1994/1997 e 54 CCNL 1998/2002 e della corrispondenza tra le spese sostenute dal dipendente per l'esecuzione o in occasione del lavoro e la somma corrispostagli dal datore (pure variabile, a seconda del prezzo della benzina e dei km. percorsi): espressamente qualificata rimborso e mera restituzione di somme anticipate dal primo per conto del secondo dall'art. 54, u.c. CCNL 1998/2002". 25. La dicitura contenuta nel comma 6 del citato art. 54 non è quindi nuova, ma era già presente nel c.c.n.l. 1998/2002, e non ha rappresentato un ostacolo, nella sentenza n. 4603 del 2015, al riconoscimento della natura retributiva della citata indennità chilometrica (pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro), motivato in base all'accertamento in fatto eseguito dai giudici di appello "in ordine alla continuità di corresponsione, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, alla predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, alla sua autonomia dall'effettiva entità dell'esborso del lavoratore, non tenuto a presentare documentazione di spesa, alla sua erogazione in egual misura e in ogni caso ad ogni singolo lavoratore". Analogo accertamento è contenuto nella sentenza oggi impugnata (che ha ribadito come l'indennità chilometrica è "erogata in somma fissa e continuativa, in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione lavorativa da svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore, in base a un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza dal luogo di lavoro", v. pag. 5 sentenza appello) e ciò consente di confermare anche l'ulteriore argomento sistematico utilizzato dalla Corte di merito (v. pag. 5, par. 8 della sentenza d'appello) e fondato sulla previsione dell'art. 20 del C.I.R. che fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione di secondo livello. 26. Non ricorre quindi la dedotta violazione delle disposizioni dei contratti collettivi e ciò comporta il rigetto del ricorso. 27. La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., S.U., n. 23535 del 2019)”.
5. In applicazione di tali principi, richiamandosi inoltre qui ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivise argomentazioni spese in controversie analoghe (Tribunale di Cosenza tra le altre, sentenze nn. 486/2025, 487/2025, 488/2025, 489/2025, 490/2025, 491/2025, 492/2025, 493/2025, 496/2025 depositate l'11.3.2025) si osserva che “alla luce dell'art. 7 bis, d.l. 120/21, è l'art. 54 del CCNL operai idraulico-forestali a doversi
5 configurare quale fonte negoziale idonea a disciplinare le modalità di corresponsione dell'emolumento rivendicato, così evidenziando l'errore interpretativo posto in essere da
”. Controparte_1
Nondimeno assume portata immediatamente cogente la condizione posta dall'art. 7 bis, d.l. 120/21, rappresentata “dai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e dal rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”, opportunamente rappresentati dall' CP_1
Né tale assunto, come evidenziato in atre pronunce di merito (Tribunale di Cosenza, sent. del 8.4.2025) “può essere superato da un'analisi prognostica postuma in forza della quale l resistente (e per essa la ), essendo obbligata ab origine a stanziare, CP_1 Controparte_2 alla luce dell'applicazione dell'art. 54 CCNL, un quantitativo di risorse più elevato, dovrebbe essere condannata ex post alla corresponsione di tutte le differenze retributive richieste da ogni lavoratore. La tesi non tiene comunque in considerazione che la non era obbligata a Controparte_2 recepire tutti gli istituti del C.C.N.L. in esame, ma – per disposizione normativa ex art. 7 bis, D.L. n. 120/2021, conv. in L. n. 155/2021 – solo quelli che per le risorse pubbliche disponibili fossero stare in grado di finanziare e sostenere concretamente nel rispetto del principio – di rilievo costituzionale – di pareggio del bilancio. L'approvazione in bilancio di un dato economico segna il momento definitivo di previsione e di esatta distribuzione delle risorse disponibili, così impedendo di rinvenire in altre poste patrimoniali la copertura necessaria per la corresponsione delle differenze retributive richieste” – così Tribunale di Reggio, sentenza del 13.2.2025, sentenza del 25.1.2025)”.
6. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
7. La complessità e novità della questione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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