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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/06/2024, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 32-2/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice rel.
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
di CONCORDATO PREVENTIVO
Con ricorso depositato in data 20-1-2023 la società ha chiesto ex art 44 CCII Parte_1
la concessione di un termine per il deposito di una proposta di concordato preventivo corredata da un piano, da una attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità ed altresì dalla documentazione di cui all'art 39 comma 1 CCII.
Il Tribunale , a fronte del ricorso ex art 44 CCII, con provvedimento del 25-1-2023 ha concesso il termine di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano di concordato, mentre il giudice delegato con provvedimento del 26-1-2023 ha confermato le misure protettive.
In data 19-5-2023, in conseguenza della concessione di una proroga dei termini richiesta con istanza del 14-3-2023, è stato depositato il piano di concordato che è stato integrato e meglio puntualizzato con una nota depositata in data 15-6-2023.
Con decreto in data 26-7-2023 il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, ha confermato la nomina a commissario giudiziale della dott.ssa e Persona_1
ha fissato i termini per le votazioni. Nella relazioni di cui agli artt. 105 e 107 CCII il commissario giudiziale ha ricostruito le cause del dissesto della società e la condotta del debitore;
ha poi esaminato la proposta e le garanzie offerte ai creditori, verificando ciascuna posta dell'attivo e del passivo concordatario, e, dopo avere evidenziato che “ il contenuto del piano proposto…. risulta conforme alle previsioni dell'art. 87, comma 1, lettere da a) a p)”, ha ritenuto che il piano sia fattibile per le percentuali indicate e realizzabile nell'arco di piano proposto e sostanzialmente conveniente per la migliore soddisfazione dei Creditori.
In ordine a tali specifiche prerogative del piano, il Commissario ha testualmente evidenziato:
- quanto alla fattibilità per le percentuali indicate:
“ La societa garante assuntrice appare una societa fortemente patrimonializzata con CP_1
un capitale sociale di euro 1.075.000 con un valore della produzione conseguito nel 2022 di euro
2.755.598 secondo quanto emerge dai documenti in atti.
- Al fine di garantire il soddisfacimento delle spese in prededuzione e dei Creditori inseriti nelle classi 3 (professionisti)- 4 (debiti tributari – rottamazione quater) – 6 (fornitori e banche chirografe)
e 7 (Creditori privilegiati degradati) la societa ha costituito anche una garanzia con un CP_1 atto di destinazione d'uso ex art. 2645 ter C.C. per l'importo di euro 350.000 su un immobile posto in Comune di Pistoia Via Erbosa 30/B acquistato di recente da una procedura esecutiva al prezzo di euro 650.710 privo pertanto di gravami che appare ampiamente capiente.
- L'effetto traslativo degli assets attivi si attuerà solamente quando si sarà verificato il completo adempimento del concordato preventivo e pertanto la predetta obbligazione e ulteriormente garantita anche dal valore dei beni immobili della società ltre che dalla Parte_1 garanzia costituita da con atto di destinazione d'uso sull'immobile posto in Comune di CP_1
Pistoia Via Erbosa 30/B per l'importo di €. 350.000”
- quanto alle specifiche utilità riservate dal piano al ceto creditorio e alla convenienza:
“ Ai fini delle utilità che la scrivente può illustrare, si osserva quanto segue:
- azioni revocatorie e recuperatorie: non pare vi sia la casistica in quanto la società non svolge più alcuna attività da molti anni;
- azioni di responsabilità: anche per questa casistica non si ravvedono i presupposti per adire giudizialmente verso gli amministratori pro tempore e qualora vi fossero i presupposti le azioni non porterebbero a maggiori utilità per assenza di patrimonio utilmente aggredibile.
In merito al confronto con la procedura di liquidazione giudiziale, nella fattispecie è indubbiamente più conveniente per la la procedura di Concordato Preventivo per gli apporti Parte_2
assicurati dalla società che mancherebbero in caso di apertura della liquidazione CP_1
giudiziale e che quindi si sostanziano in: - soddisfacimento integrale dei Creditori privilegiati e nella misura del 20% dei Creditori chirografi
e Privilegiati degradati per incapienza da effettuarsi in denaro salvo per la classe 5 – Enti Locali,
Agenzia delle Entrate e altri tributi pagati al 100% con utilizzo del credito di imposta in compensazione;
- tempistica di pagamento ai Creditori in tempi certi e ragionevolmente brevi rispetto ad ogni altra alternativa liquidatoria;
- disponibilità della società garante al pagamento in contanti senza sottostare a ipotesi incerte nel
“quantum” relativamente alla liquidazione dei cespiti appartenenti alla società debitrice;
- consistente riduzione delle passività per effetto degli accolli di e anche per CP_1
l'adesione alla Rottamazione Quater con una consistente riduzione delle passività per lo stralcio sulle sanzioni e gli interessi non ottenibile in caso di apertura della liquidazione giudiziale”.
I creditori sono stati chiamati a votare dal 27-12-2023 al 31-1-2024 e l'esito delle votazioni è stato nel senso dell'approvazione del piano ex art 109 comma 1 CCII atteso che:
- è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi: il quorum era di € 1.378.082,01 ed hanno espresso voto favorevole creditori per € 2.755.425,02;
- è stato raggiunto il quorum della maggioranza per teste dei creditori ammessi : il limite era di
3 mentre hanno votato favorevolmente 4 creditori;
- è stato raggiunto anche il quorum della maggioranza per numero di classi avendo votato favorevolmente ambedue le classi ammesse al voto ( la classe 6 con il voto favorevole del
99,95% dei crediti e la classe 7 con il voto favorevole del 100% dei crediti).
Il tribunale ha, quindi, fissato l'udienza del 27-3-2024 per l'omologazione del concordato disponendo l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale, nonché la notificazione, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti.
Non sono state proposte opposizioni.
La società ricorrente si è costituita e ha richiesto l'omologazione del concordato.
Il commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ai sensi dell'art. 48, c. 2, CCII esprimendosi in senso favorevole all'omologazione del concordato preventivo.
***************************
La proposta formulata dalla società ai suoi creditori prevede: Parte_1
- l'integrale pagamento delle spese di procedura, dei crediti prededucibili, sorti in funzione, in occasione e/o in esecuzione della procedura per € 237.884 € ;
- la suddivisione dei creditori in classi con le seguenti previsioni di pagamento: classe 1 : creditore BA NT pagato al 100% tenuto conto del valore di vendita all'ultimo incanto del bene fornito in garanzia ipotecaria con fabbisogno concordatario, valorizzato in €
518.483,30 ed esborso effettivo a fronte dell'intervenuta cessione del credito di € 610.000;
classe 2: creditore pagato al 100% sempre tenuto conto del valore di vendita Controparte_2 dei beni sottoposti a garanzia con fabbisogno concordatario di € 129.305,95;
classe 3: professionisti privilegiati ex art 2751 bis n° 2 c.c. pagati al 100% per € 69.636,23;
classe 4 : Agenzia delle Entrate Riscossione pagata al 100% negli importi risultanti dalla rottamazione ter ed ammontanti ad € 37.063,14;
classe 5 : enti locali, agenzia delle Entrate ed altri tributi pagati al 100% mediante compensazione con un credito d'imposta superiore per l'importo di € 60.706;
classe 6 : fornitori chirografari per € 49.428,56 e banche chirografarie per € 1.336.229,31 pagati al 20% con un fabbisogno concordatario di € 277.131,57;
classe 7: banche degradate in chirografo per incapienza dei beni forniti in garanzia per €
2.469.195,72 pagate sempre al 20% per un fabbisogno concordatario di € 493.839,14.
A fronte di una debitoria complessiva di € 4.907.887,21, il fabbisogno concordatario è, quindi, pari a
€ 1.824.004,33, coperto con l'attivo societario e sia proveniente dall'assuntore.
Il piano, infatti, su cui la proposta si fonda, quale risulta dall'ultima formulazione di cui alla nota depositata il 15-6-2023, prevede:
- il pagamento da parte della società elle spese in prededuzione per € 237.884 CP_1
- il pagamento da parte della società del creditore ipotecario CP_1 [...]
Il garante assuntore si Parte_3
è impegnato ad effettuare il pagamento del relativo credito in misura corrispondente al valore di liquidazione del bene immobile dalla stessa banca ipotecato ( identificabile nell'immobile contraddistinto come lotto 8 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.r.g.e.
296/2015 – Tribunale di Firenze), la cui vendita forzata è stata oggetto di diversi esperimenti d'asta deserti, ed è stata considerata pari ad € 663.700,00. Dalla documentazione versata in atti emerge che in data 27-6-2023 la società si è resa cessionaria del credito di € CP_1
1.632.054,89 dietro pagamento dell'importo di € 610.000: l'atto prevede che il corrispettivo della cessione sia versato per € 200.000 al momento dell'atto, per € 200.00 entro il 31-7-2023 ed € 210.000 entro il 30-10-2023;
- il pagamento da parte della società del creditore ipotecario CP_1 Parte_4
cessionario del credito della Il garante
[...] Controparte_3
assuntore si è impegnato ad effettuare il pagamento del relativo credito in misura corrispondente al valore di liquidazione dei beni immobili ipotecati ( corrispondenti ai lotti contrassegnati ai nn. 3/4/5/6 oggetto della procedura esecutiva immobiliare n.r.g.e. 296/2015
– Tribunale di Firenze), la cui vendita forzata è stata oggetto di diversi esperimenti d'asta deserti ed il cui valore è stato considerato complessivamente pari ad € 45.454,00. Il garante assuntore, si è espressamente impegnato a versare € 45.454,00, a cui va detratta la quota parte delle spese in prededuzione, entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata per l'omologazione del concordato preventivo, a norma dell'art. 48 co. 1 CCII o a rendersi cessionario, entro lo stesso termine dell'intero credito di ed a Parte_4 formalizzare la rinuncia, subordinatamente alla condizione dell'omologazione del concordato preventivo stesso, con provvedimento definitivo e non più soggetto a gravame. Sia che si renda cessionaria del credito, sia che versi gli importi necessari, l'apporto di risorse necessarie per tale operazione ammonterà ad € 45.454. Tale creditore percepirà inoltre l'importo di euro
120.000,00, già detratte le spese presunte di esecuzione, quale saldo del c/c detenuto dal professionista delegato alla vendita nella esecuzione immobiliare n. r.g.e. 296/2015 Tribunale di Firenze e relativo alla vendita degli altri beni;
- il pagamento da parte della società per contanti dei professionisti per la somma CP_1 di € 69.636,23;
- il pagamento sempre da parte dell'assuntore per contanti all'Agenzia delle Entrate
Riscossione delle somme risultanti dalla rottamazione per l'importo di € 37.063,14, che risulta già intervenuto;
- il soddisfacimento attraverso compensazione con i crediti d'imposta verso l'erario del credito vantato dal e dal per Tributi Locali Controparte_4 Controparte_5
(IMU), degli altri tributi non rottamabili e del consorzio di bonifica, per complessivi €
60.706,00;
- il soddisfacimento da parte della società sempre per contati del credito dei CP_1
professionisti che hanno assistito la società concordataria, per il periodo ante biennio, del credito della CCIIA, e del credito bancario non assistito da alcun diritto di prelazione verso la cassa di risparmio di San Miniato e verso la Tali crediti Controparte_3 ammontano complessivamente ad € 1.385.657,87 tuttavia se ne prevede il pagamento al 20% pari ad € 277.131,57 che sarà versato dall'assuntore in contanti.
- Il soddisfacimento sempre da parte della società el credito ipotecario degradato CP_1 del BA NT e di che complessivamente ammonta ad € 2.469.195,72. Parte_4
Per tale credito è previsto il pagamento al 20% per un importo di € 493.839,14 che sarà versato in contati dall'assuntore. Con riguardo alle due ultime categorie di creditori indicate, l'assuntore prevede, che prima dell'omologa, se ne renderà cessionario ( in parte lo è già), tuttavia, in atti è presente una dichiarazione con la quale la società mette a disposizione l'importo di €. 200.739,63 per il CP_1
soddisfacimento di questi creditori entro 24 mesi dal provvedimento di omologa del Concordato preventivo da pagarsi in quattro rate semestrali, garantite da un atto unilaterale di destinazione d'uso ex art. 2645 ter C.C. stipulato ai rogiti del notaio avv. Monica Paggi di Pistoia in data 18 maggio
2023, per l'importo di €. 350.000 su immobili posti in Pistoia stimati €. 650.710.
Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.
Il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi o di insolvenza attraverso lo strumento del concordato preventivo.
Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il
Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.
L'art 112 CCII stabilisce, infatti, che il Tribunale omologa il concordato, verificati: a) la regolarità della procedura, b) l'esito della votazione, c) l'ammissibilità della proposta, d) la corretta formazione delle classi, e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
All'atto del deposito, il piano di concordato prevedeva l'intervento di un assuntore, la società che avrebbe dovuto effettuare versamenti idonei a far fronte al fabbisogno concordatario CP_1 acquisendo, una volta effettuati i pagamenti, l'attivo societario costituito da immobili siti nel comune di ed identificati al Catasto Fabbricati al foglio 106 particella 291 sub 519, 518, Controparte_4
81 e 115 e al Catasto Terreni in foglio 74 particelle 74, 84, 85, 696, 736, 906, 908, 963, 964, 965,
966..
Pertanto, il presente concordato, inizialmente, poteva agevolmente essere qualificato come concordato liquidatorio con assuntore e “l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbligava ad assicurare a ciascun creditore” era rappresentata, comunque, dal valore del patrimonio del debitore e dagli apporti dell'assuntore.
Essendo così strutturato, perché il concordato con liquidazione del patrimonio fosse ammissibile ai sensi dell'art. 84, c. 4 CCII, la proposta doveva prevedere un apporto di risorse esterne che incrementasse di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza, in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo.
Il Tribunale , quindi, ha aperto la procedura appurando che: - l'attivo societario ammontava ad € 1.415.484,64 e l'apporto effettivo da parte dell'assuntore, calcolato al netto del valore dei cespiti che, secondo la prima struttura del piano, sarebbero successivamente passati nella proprietà della , ammontava ad € 884.676,08 ( € 1.593.830,08- CP_1
€ 663.700,00-€ 45.454): appariva, dunque evidente che la finanza esterna prevista nella proposta incrementava l'attivo messo a disposizione dei creditori concordatari oltre il limite minimo del 10% stabilito ( il 10% sarebbe € 141.548);
- il soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli privilegiati degradati per incapienza vaniva assicurato in proposta nella misura del 20%: nella proposta, infatti, era previsto che, in caso di modifica della composizione del passivo privilegiato, che potesse mettere in discussione il raggiungimento del 20% per i chirografi, la società al punto 2 d dell'atto di costituzione CP_1
di garante, si impegnava a versare ai creditori chirografi e privilegiati degradati la somma indicata nel piano di concordato, garantendo ampiamente tale obbligazione non solo attraverso l'atto di destinazione avente ad oggetto un immobile posto in Comune di Pistoia alla Via Erbosa 30/B del valore di € 650.710, ma anche attraverso l'utilizzo dei beni acquisiti con il presente concordato.
- la suddivisione dei creditori in classi rispettava i criteri di cui all'art. 85 CCII e il trattamento stabilito per ciascuna classe non alterava l'ordine delle cause legittime di prelazione, come prescritto dal c. 4 della medesima disposizione, atteso: - che erano stati ricompresi nelle varie classi, creditori che avevano posizione giuridica ed interessi economici omogenei ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera r), - che erano stati classati conformemente alle disposizioni di cui all'art 85 comma 2 e 88 CCII i crediti tributari e previdenziali, -che i crediti privilegiati erano stati classati coerentemente con le disposizioni di cui all'art 84 comma 5; - che non vi erno trattamenti differenziati all'interno di ciascuna classe.
- la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, in particolare l'idoneità di quest'ultimo ad assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari, è stata attestata nella relazione del professionista indipendente di cui all'art. 87, c. 3, CCII.
Il commissario nella propria relazione ex art. 105, cosi come in quella di cui all'art. 107 CCII, ha confermato tali valutazioni e ha ritenuto il piano fattibile.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art 48 comma 2 CCII, la debitrice società Parte_1
[... ha dedotto testualmente che “ la società in data 18 marzo 2024, ha acquistato CP_1 tutto il capitale sociale della “IMMOBILIARE CIELO SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA”
(100%) (cfr. doc. 1). Pertanto, con l'acquisizione dell'intero capitale sociale (100%), la società si appresta a dare esecuzione al concordato preventivo, tramite la modalità CP_1 dell'aumento di capitale sociale. In sostanza, la società che ha anche acquistato il CP_1
credito ipotecario di Parte_3 garantirà la soddisfazione dei creditori societari, non tramite l'assunzione diretta dell'attivo, ma, bensì, con la modalità degli aumenti di capitale sociale, quale intestataria dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale della “IMMOBILIARE CIELO SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA” (100%). La quale garante del concordato preventivo, manterrà gli CP_1
impegni contenuti nella dichiarazione di garanzia di fornire le somme necessarie all'esecuzione del piano di concordato preventivo, approvato dai creditori, che, quindi, non subirà alcuna modifica. Al contrario, l'acquisizione degli assets ATTIVI della “IMMOBILIARE CIELO SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA” è avvenuta tramite l'intestazione dell'intero capitale sociale della società stessa (100%), già posta in essere con atto del 18 marzo u.s..”
La circostanza risulta dalla visura camerale aggiornata da cui risulta in modo chiaro che l'attuale socio unico della è proprio la società Parte_1 CP_1
Successivamente alla votazione dei creditori, è, quindi, intervenuto un fatto di indubbio rilievo.
La società ha acquisito tutte le quote della debitrice divenendone socia unica e dal tenore CP_1 delle deduzioni svolte nella detta memoria depositata a ridosso dell'udienza di omologa emerge che:
- la soddisfazione dei creditori avverrà non tramite l'assunzione diretta dell'attivo, ma con la modalità degli aumenti di capitale;
- non sarà più necessario procedere al trasferimento degli attivi, atteso che l'acquisizione è avvenuta, sia pur indirettamente, attraverso l'intestazione dell'intero capitale sociale.
In concreto, quindi, all'esito dell'operazione verificatasi il 18-3-2024 e, quindi, dopo il deposito del piano e dopo la votazione, la società con un nuovo socio unico, conserverà Parte_1
l'attivo immobiliare e pagherà i creditori che residuano dopo le varie cessioni, sia pur nella misura falcidiata, attraverso la finanza apportata dal socio mediante l'aumento di capitale.
In questo modo, in concreto, il concordato ha perso la sua natura liquidatoria, atteso che per il pagamento dei creditori non sarà utilizzato il retratto dalla vendita dei cespiti della società : l'unica cosa che è stata acquisita dalla sono le quote societarie che, però, erano nella titolarità dei CP_1
soci.
Parimenti, la società non è più un assuntore, ma ha acquisito la veste di socio che, dopo CP_1
l'omologazione, apporterà quei capitali con cui saranno soddisfatti i creditori, garantendone il versamento.
Il concordato, quindi, ha assunto una configurazione assimilabile a quella dei concordati con garanzia.
Detto questo, fermo restando che, allo stato, non sono state effettuate operazioni sul capitale ulteriori rispetto all'acquisizione da parte dell'originario assuntore del 100% delle quote della società debitrice, è necessario, valutare se possa essere omologata la proposta di concordato così come da ultimo modificata. A ben vedere, non è stata modificata l'entità degli importi che la deve materialmente versare CP_1
per adempiere al fabbisogno concordatario, non sono state modificate le classi e non è stata modificata neppure la misura di soddisfacimento prevista per ciascuna di esse.
Le condizioni di cui ai punti d) ed e) dell'art 112 CCII sono, dunque, positivamente accertate.
Quanto, poi, al contenuto del piano, è vero che lo stesso prevedeva che gli immobili fossero trasferiti all'assuntore dopo il pagamento degli importi indicati a suo carico, ma è anche vero che in una clausola dello stesso si leggeva testualmente “ i trasferimenti degli immobili aziendali potranno essere formalizzati tramite atto notarile di cessione d'immobili anche a terzi ovvero tramite conferimento in una neo-costituenda società, della quale saranno trasferite al garante assuntore le relative quote di partecipazione al capitale sociale (100%) ovvero tramite aumento di capitale sociale della in ogni caso, salvo diversa determinazione dell'Ecc.mo Parte_1
Tribunale di Firenze”
È chiaro che, per come formulata , la clausola si riferiva al caso di aumento di capitale preventivo sottoscritto dall'assuntore con contestuale versamento della provvista, ma la formulazione effettivamente è oltremodo generica cosicchè è possibile ritenere che l'ipotesi che la CP_1
acquisisse la veste di socio e ricapitalizzasse la società ottenendo così anche il trasferimento dei beni era, in concreto, esplicitata nel piano e su di essa i creditori hanno espresso il loro consenso.
È, dunque, possibile ritenere che la situazione attuale è stata oggetto di vaglio da parte dei creditori che hanno espresso sulla stessa parere favorevole con le maggioranze richieste dalla legge.
Anche i requisiti di cui ai punti a) e b) sono, pertanto, integrati.
Resta, dunque, da stabilire se una modalità esecutiva di tal fatta appaia legittima e/o incida sulla fattibilità del piano.
Appare chiaro che, nel caso in esame, non ci sarà un atto di trasferimento dei beni all'assuntore perché lo stesso li ha già acquisiti indirettamente tramite l'assunzione del controllo sulla società debitrice e l'apporto di risorse avverrà attraverso l'aumento di capitale evidentemente con acquisizione delle quote da parte dell'odierno socio.
Questo strumento proprio del diritto delle società volto al rafforzamento patrimoniale delle stesse, per opinione condivisa, ma anche alla stregua dell'ampio tenore dell'art 84 CCII, può essere legittimamente adattato alle esigenze di superamento della crisi.
È pacifico che l'aumento di capitale possa profilarsi come strumento di soluzione della crisi attraverso la decisione assunta dai soci, nelle more di una procedura di concordato preventivo, di ricapitalizzare la società direttamente oppure acquisendo risorse esterne che consentano l'ingresso nel capitale, e, quindi, nella società di terzi. Nel caso in esame, invece, l'aumento di capitale è “semplicemente” destinato ad incidere sulla proposta concordataria quale mera modalità esecutiva senza essere, cioè, strumento diretto di soluzione della crisi, tant'è vero che il piano non prevede nel dettaglio né i tempi né il quantum né le modalità.
In questo caso, appare evidente che la decisione da parte del socio di rifinanziare la società attraverso l'aumento di capitale esige che la stessa sia coerente con la funzione della procedura stessa e con i limiti all'amministrazione e gestione dell'ente rinvenienti già dal suo avvio e riconducibili all'esigenza di dare attuazione al programma di risanamento votato dai creditori.
Appare, dunque, chiaro che l'aumento dovrà avvenire, con riferimento a deliberazione, sottoscrizione e liberazione delle quote nel rispetto degli importi e delle tempistiche di cui al piano e alla proposta, consentendo di realizzare la causa concreta della procedura, ovvero il superamento della situazione di crisi ed assicurando ai creditori chirografari un soddisfacimento, sia pur parziale, ma nei termini di piano e di legge.
L'attuale modalità attuativa, che appare legittima in quanto riconducibile nell'alveo della assoluta libertà di forme di cui all'art 84 comma 1 CCII, non va neppure ad incidere sulla fattibilità in concreto del piano atteso che l'obiettivo di soddisfacimento dei creditori è assicurato dalla garanzia rilasciata dalla che consente in ogni caso di agire coattivamente sul suo patrimonio, che il CP_1
Commissario ha definito capiente, sia in caso di inottemperanza alle originarie previsioni di piano e sia in caso di mancata esecuzione dell'aumento di capitale.
Resta il fatto che anche i beni della , che continueranno ad essere intestati Parte_1 formalmente a quest'ultima rappresentano per i creditori una garanzia, come lo sarebbero sati se fossero stati trasferiti alla Tunam srl.
Il piano, pertanto, si presenta anche ammissibile e fattibile ex art 112 lettere c) e g).
Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato che, alla luce di quanto esposto, conserva integro il suo contenuto satisfattivo e, quindi, la sua causa, al di là degli aspetti formali evidenziati, deve essere omologato.
Nel caso, come quello in oggetto, in cui in concreto la cessione di beni all'assuntore si è già verificata e non vi sono altri assets dell'attivo da liquidare, non è necessaria la nomina del liquidatore giudiziale.
La debitrice ha previsto la nomina di un liquidatore da scegliersi tra soggetti disponibili a percepire un corrispettivo calmierato, ma il collegio ritiene che, allo stato non sia necessario perché, ai fini dell'esecuzione delle previsioni del piano, non vi sono da compiere gli atti propri del liquidatore.
Le attività, quindi, saranno svolte dalla società sotto la supervisione, il controllo e la guida del commissario giudiziale che vigilerà sull'esecuzione del concordato. è anche la nomina del comitato dei creditori per le medesime ragioni. Pt_5
PQM
Visti gli artt. 48 e 112 CCII,
OMOLOGA il concordato preventivo proposto dalla società IMMOBILIARE CIELO SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA, con sede legale in Barberino di Mugello (FI), Viale
Matteotti snc, iscritta al registro delle Imprese di Firenze col numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA ed al n. 469454 del REA presso la CCIAA di Firenze P.IVA_1
CONFERMA la nomina a Commissario Giudiziale della dottoressa con l'incarico di Persona_1 sorvegliare l'adempimento del concordato,
Quanto alle modalità di esecuzione del concordato dovranno osservarsi le seguenti disposizioni:
a) la società : 1) entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito dell'elenco delle passività; 2) ogni sei mesi predisporrà una relazione sullo stato della procedura, sull'andamento dell'aumento di capitale e sulle prospettive di riparto in favore dei creditori, che comunicherà al commissario giudiziale il quale, a sua volta, la comunicherà con le sue osservazioni al pubblico ministero e ai creditori, depositandone una copia in cancelleria;
e) il commissario, qualora, nell'ambito dell'esecuzione, sorgano questioni, a fronte delle quali emerga la necessità dell'ausilio di avvocati, procuratori o tecnici, dovrà chiedere, previo parere del commissario giudiziale l'autorizzazione alla nomina da parte del giudice delegato che provvederà, in seguito, anche alla liquidazione del relativo compenso;
g) per le spese necessarie sarà utilizzato il deposito giudiziario acceso dalla debitrice;
h) le somme comunque versate saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario acceso presso la presso la CP_3
quale è stata versata anche la cauzione;
i) una copia dell'estratto conto dovrà essere trasmessa semestralmente al commissario giudiziale;
l) la società dovrà inoltre tenere un registro informatico ai sensi dell'art. 136; m) la società dovrà provvedere a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori, e, precisamente dovrà formare progetti di riparto parziali (anche per singole classi di creditori) e di riparto finale , da sottoporre al parere del commissario giudiziale, notiziandone, nel contempo, il giudice delegato;
n) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia al commissario giudiziale che al giudice delegato;
o) per i creditori che non si presentano o che risulteranno irreperibili la società all'esito dei riparti provvederà al deposito su conto o libretto postale e le somme ove non reclamate dagli aventi diritto nel termine di 5 anni dal deposito siano versate a favore del Fondo unico di giustizia (Fug) con i relativi interessi;
p) conclusa l'esecuzione del concordato la società comunicherà al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale;
il commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia presso la cancelleria del tribunale;
q) il commissario giudiziale dovrà riferire al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori e ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1, redigerà un rapporto riepilogativo redatto in conformità
a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, e lo trasmetterà ai creditori;
r) il commissario dovrà vigilare sulla deliberazione ed esecuzione dell'aumento di capitale, s) il commissario giudiziale, conclusa l'esecuzione del concordato depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 130, comma 9; s) nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, dovrà senza indugio riferirne al tribunale che, sentito il debitore, potrà attribuire al commissario i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti;
per quanto non espressamente previsto nella presente sentenza, provvederà il giudice delegato.
Manda alla Cancelleria per pubblicazione, la notificazione e l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.
Firenze, 27-3-2024
La Presidente
dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Il giudice rel.
Dott.ssa Rosa Selvarolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice rel.
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
di CONCORDATO PREVENTIVO
Con ricorso depositato in data 20-1-2023 la società ha chiesto ex art 44 CCII Parte_1
la concessione di un termine per il deposito di una proposta di concordato preventivo corredata da un piano, da una attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità ed altresì dalla documentazione di cui all'art 39 comma 1 CCII.
Il Tribunale , a fronte del ricorso ex art 44 CCII, con provvedimento del 25-1-2023 ha concesso il termine di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano di concordato, mentre il giudice delegato con provvedimento del 26-1-2023 ha confermato le misure protettive.
In data 19-5-2023, in conseguenza della concessione di una proroga dei termini richiesta con istanza del 14-3-2023, è stato depositato il piano di concordato che è stato integrato e meglio puntualizzato con una nota depositata in data 15-6-2023.
Con decreto in data 26-7-2023 il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, ha confermato la nomina a commissario giudiziale della dott.ssa e Persona_1
ha fissato i termini per le votazioni. Nella relazioni di cui agli artt. 105 e 107 CCII il commissario giudiziale ha ricostruito le cause del dissesto della società e la condotta del debitore;
ha poi esaminato la proposta e le garanzie offerte ai creditori, verificando ciascuna posta dell'attivo e del passivo concordatario, e, dopo avere evidenziato che “ il contenuto del piano proposto…. risulta conforme alle previsioni dell'art. 87, comma 1, lettere da a) a p)”, ha ritenuto che il piano sia fattibile per le percentuali indicate e realizzabile nell'arco di piano proposto e sostanzialmente conveniente per la migliore soddisfazione dei Creditori.
In ordine a tali specifiche prerogative del piano, il Commissario ha testualmente evidenziato:
- quanto alla fattibilità per le percentuali indicate:
“ La societa garante assuntrice appare una societa fortemente patrimonializzata con CP_1
un capitale sociale di euro 1.075.000 con un valore della produzione conseguito nel 2022 di euro
2.755.598 secondo quanto emerge dai documenti in atti.
- Al fine di garantire il soddisfacimento delle spese in prededuzione e dei Creditori inseriti nelle classi 3 (professionisti)- 4 (debiti tributari – rottamazione quater) – 6 (fornitori e banche chirografe)
e 7 (Creditori privilegiati degradati) la societa ha costituito anche una garanzia con un CP_1 atto di destinazione d'uso ex art. 2645 ter C.C. per l'importo di euro 350.000 su un immobile posto in Comune di Pistoia Via Erbosa 30/B acquistato di recente da una procedura esecutiva al prezzo di euro 650.710 privo pertanto di gravami che appare ampiamente capiente.
- L'effetto traslativo degli assets attivi si attuerà solamente quando si sarà verificato il completo adempimento del concordato preventivo e pertanto la predetta obbligazione e ulteriormente garantita anche dal valore dei beni immobili della società ltre che dalla Parte_1 garanzia costituita da con atto di destinazione d'uso sull'immobile posto in Comune di CP_1
Pistoia Via Erbosa 30/B per l'importo di €. 350.000”
- quanto alle specifiche utilità riservate dal piano al ceto creditorio e alla convenienza:
“ Ai fini delle utilità che la scrivente può illustrare, si osserva quanto segue:
- azioni revocatorie e recuperatorie: non pare vi sia la casistica in quanto la società non svolge più alcuna attività da molti anni;
- azioni di responsabilità: anche per questa casistica non si ravvedono i presupposti per adire giudizialmente verso gli amministratori pro tempore e qualora vi fossero i presupposti le azioni non porterebbero a maggiori utilità per assenza di patrimonio utilmente aggredibile.
In merito al confronto con la procedura di liquidazione giudiziale, nella fattispecie è indubbiamente più conveniente per la la procedura di Concordato Preventivo per gli apporti Parte_2
assicurati dalla società che mancherebbero in caso di apertura della liquidazione CP_1
giudiziale e che quindi si sostanziano in: - soddisfacimento integrale dei Creditori privilegiati e nella misura del 20% dei Creditori chirografi
e Privilegiati degradati per incapienza da effettuarsi in denaro salvo per la classe 5 – Enti Locali,
Agenzia delle Entrate e altri tributi pagati al 100% con utilizzo del credito di imposta in compensazione;
- tempistica di pagamento ai Creditori in tempi certi e ragionevolmente brevi rispetto ad ogni altra alternativa liquidatoria;
- disponibilità della società garante al pagamento in contanti senza sottostare a ipotesi incerte nel
“quantum” relativamente alla liquidazione dei cespiti appartenenti alla società debitrice;
- consistente riduzione delle passività per effetto degli accolli di e anche per CP_1
l'adesione alla Rottamazione Quater con una consistente riduzione delle passività per lo stralcio sulle sanzioni e gli interessi non ottenibile in caso di apertura della liquidazione giudiziale”.
I creditori sono stati chiamati a votare dal 27-12-2023 al 31-1-2024 e l'esito delle votazioni è stato nel senso dell'approvazione del piano ex art 109 comma 1 CCII atteso che:
- è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi: il quorum era di € 1.378.082,01 ed hanno espresso voto favorevole creditori per € 2.755.425,02;
- è stato raggiunto il quorum della maggioranza per teste dei creditori ammessi : il limite era di
3 mentre hanno votato favorevolmente 4 creditori;
- è stato raggiunto anche il quorum della maggioranza per numero di classi avendo votato favorevolmente ambedue le classi ammesse al voto ( la classe 6 con il voto favorevole del
99,95% dei crediti e la classe 7 con il voto favorevole del 100% dei crediti).
Il tribunale ha, quindi, fissato l'udienza del 27-3-2024 per l'omologazione del concordato disponendo l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale, nonché la notificazione, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti.
Non sono state proposte opposizioni.
La società ricorrente si è costituita e ha richiesto l'omologazione del concordato.
Il commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ai sensi dell'art. 48, c. 2, CCII esprimendosi in senso favorevole all'omologazione del concordato preventivo.
***************************
La proposta formulata dalla società ai suoi creditori prevede: Parte_1
- l'integrale pagamento delle spese di procedura, dei crediti prededucibili, sorti in funzione, in occasione e/o in esecuzione della procedura per € 237.884 € ;
- la suddivisione dei creditori in classi con le seguenti previsioni di pagamento: classe 1 : creditore BA NT pagato al 100% tenuto conto del valore di vendita all'ultimo incanto del bene fornito in garanzia ipotecaria con fabbisogno concordatario, valorizzato in €
518.483,30 ed esborso effettivo a fronte dell'intervenuta cessione del credito di € 610.000;
classe 2: creditore pagato al 100% sempre tenuto conto del valore di vendita Controparte_2 dei beni sottoposti a garanzia con fabbisogno concordatario di € 129.305,95;
classe 3: professionisti privilegiati ex art 2751 bis n° 2 c.c. pagati al 100% per € 69.636,23;
classe 4 : Agenzia delle Entrate Riscossione pagata al 100% negli importi risultanti dalla rottamazione ter ed ammontanti ad € 37.063,14;
classe 5 : enti locali, agenzia delle Entrate ed altri tributi pagati al 100% mediante compensazione con un credito d'imposta superiore per l'importo di € 60.706;
classe 6 : fornitori chirografari per € 49.428,56 e banche chirografarie per € 1.336.229,31 pagati al 20% con un fabbisogno concordatario di € 277.131,57;
classe 7: banche degradate in chirografo per incapienza dei beni forniti in garanzia per €
2.469.195,72 pagate sempre al 20% per un fabbisogno concordatario di € 493.839,14.
A fronte di una debitoria complessiva di € 4.907.887,21, il fabbisogno concordatario è, quindi, pari a
€ 1.824.004,33, coperto con l'attivo societario e sia proveniente dall'assuntore.
Il piano, infatti, su cui la proposta si fonda, quale risulta dall'ultima formulazione di cui alla nota depositata il 15-6-2023, prevede:
- il pagamento da parte della società elle spese in prededuzione per € 237.884 CP_1
- il pagamento da parte della società del creditore ipotecario CP_1 [...]
Il garante assuntore si Parte_3
è impegnato ad effettuare il pagamento del relativo credito in misura corrispondente al valore di liquidazione del bene immobile dalla stessa banca ipotecato ( identificabile nell'immobile contraddistinto come lotto 8 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.r.g.e.
296/2015 – Tribunale di Firenze), la cui vendita forzata è stata oggetto di diversi esperimenti d'asta deserti, ed è stata considerata pari ad € 663.700,00. Dalla documentazione versata in atti emerge che in data 27-6-2023 la società si è resa cessionaria del credito di € CP_1
1.632.054,89 dietro pagamento dell'importo di € 610.000: l'atto prevede che il corrispettivo della cessione sia versato per € 200.000 al momento dell'atto, per € 200.00 entro il 31-7-2023 ed € 210.000 entro il 30-10-2023;
- il pagamento da parte della società del creditore ipotecario CP_1 Parte_4
cessionario del credito della Il garante
[...] Controparte_3
assuntore si è impegnato ad effettuare il pagamento del relativo credito in misura corrispondente al valore di liquidazione dei beni immobili ipotecati ( corrispondenti ai lotti contrassegnati ai nn. 3/4/5/6 oggetto della procedura esecutiva immobiliare n.r.g.e. 296/2015
– Tribunale di Firenze), la cui vendita forzata è stata oggetto di diversi esperimenti d'asta deserti ed il cui valore è stato considerato complessivamente pari ad € 45.454,00. Il garante assuntore, si è espressamente impegnato a versare € 45.454,00, a cui va detratta la quota parte delle spese in prededuzione, entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata per l'omologazione del concordato preventivo, a norma dell'art. 48 co. 1 CCII o a rendersi cessionario, entro lo stesso termine dell'intero credito di ed a Parte_4 formalizzare la rinuncia, subordinatamente alla condizione dell'omologazione del concordato preventivo stesso, con provvedimento definitivo e non più soggetto a gravame. Sia che si renda cessionaria del credito, sia che versi gli importi necessari, l'apporto di risorse necessarie per tale operazione ammonterà ad € 45.454. Tale creditore percepirà inoltre l'importo di euro
120.000,00, già detratte le spese presunte di esecuzione, quale saldo del c/c detenuto dal professionista delegato alla vendita nella esecuzione immobiliare n. r.g.e. 296/2015 Tribunale di Firenze e relativo alla vendita degli altri beni;
- il pagamento da parte della società per contanti dei professionisti per la somma CP_1 di € 69.636,23;
- il pagamento sempre da parte dell'assuntore per contanti all'Agenzia delle Entrate
Riscossione delle somme risultanti dalla rottamazione per l'importo di € 37.063,14, che risulta già intervenuto;
- il soddisfacimento attraverso compensazione con i crediti d'imposta verso l'erario del credito vantato dal e dal per Tributi Locali Controparte_4 Controparte_5
(IMU), degli altri tributi non rottamabili e del consorzio di bonifica, per complessivi €
60.706,00;
- il soddisfacimento da parte della società sempre per contati del credito dei CP_1
professionisti che hanno assistito la società concordataria, per il periodo ante biennio, del credito della CCIIA, e del credito bancario non assistito da alcun diritto di prelazione verso la cassa di risparmio di San Miniato e verso la Tali crediti Controparte_3 ammontano complessivamente ad € 1.385.657,87 tuttavia se ne prevede il pagamento al 20% pari ad € 277.131,57 che sarà versato dall'assuntore in contanti.
- Il soddisfacimento sempre da parte della società el credito ipotecario degradato CP_1 del BA NT e di che complessivamente ammonta ad € 2.469.195,72. Parte_4
Per tale credito è previsto il pagamento al 20% per un importo di € 493.839,14 che sarà versato in contati dall'assuntore. Con riguardo alle due ultime categorie di creditori indicate, l'assuntore prevede, che prima dell'omologa, se ne renderà cessionario ( in parte lo è già), tuttavia, in atti è presente una dichiarazione con la quale la società mette a disposizione l'importo di €. 200.739,63 per il CP_1
soddisfacimento di questi creditori entro 24 mesi dal provvedimento di omologa del Concordato preventivo da pagarsi in quattro rate semestrali, garantite da un atto unilaterale di destinazione d'uso ex art. 2645 ter C.C. stipulato ai rogiti del notaio avv. Monica Paggi di Pistoia in data 18 maggio
2023, per l'importo di €. 350.000 su immobili posti in Pistoia stimati €. 650.710.
Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.
Il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi o di insolvenza attraverso lo strumento del concordato preventivo.
Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il
Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.
L'art 112 CCII stabilisce, infatti, che il Tribunale omologa il concordato, verificati: a) la regolarità della procedura, b) l'esito della votazione, c) l'ammissibilità della proposta, d) la corretta formazione delle classi, e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
All'atto del deposito, il piano di concordato prevedeva l'intervento di un assuntore, la società che avrebbe dovuto effettuare versamenti idonei a far fronte al fabbisogno concordatario CP_1 acquisendo, una volta effettuati i pagamenti, l'attivo societario costituito da immobili siti nel comune di ed identificati al Catasto Fabbricati al foglio 106 particella 291 sub 519, 518, Controparte_4
81 e 115 e al Catasto Terreni in foglio 74 particelle 74, 84, 85, 696, 736, 906, 908, 963, 964, 965,
966..
Pertanto, il presente concordato, inizialmente, poteva agevolmente essere qualificato come concordato liquidatorio con assuntore e “l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbligava ad assicurare a ciascun creditore” era rappresentata, comunque, dal valore del patrimonio del debitore e dagli apporti dell'assuntore.
Essendo così strutturato, perché il concordato con liquidazione del patrimonio fosse ammissibile ai sensi dell'art. 84, c. 4 CCII, la proposta doveva prevedere un apporto di risorse esterne che incrementasse di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza, in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo.
Il Tribunale , quindi, ha aperto la procedura appurando che: - l'attivo societario ammontava ad € 1.415.484,64 e l'apporto effettivo da parte dell'assuntore, calcolato al netto del valore dei cespiti che, secondo la prima struttura del piano, sarebbero successivamente passati nella proprietà della , ammontava ad € 884.676,08 ( € 1.593.830,08- CP_1
€ 663.700,00-€ 45.454): appariva, dunque evidente che la finanza esterna prevista nella proposta incrementava l'attivo messo a disposizione dei creditori concordatari oltre il limite minimo del 10% stabilito ( il 10% sarebbe € 141.548);
- il soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli privilegiati degradati per incapienza vaniva assicurato in proposta nella misura del 20%: nella proposta, infatti, era previsto che, in caso di modifica della composizione del passivo privilegiato, che potesse mettere in discussione il raggiungimento del 20% per i chirografi, la società al punto 2 d dell'atto di costituzione CP_1
di garante, si impegnava a versare ai creditori chirografi e privilegiati degradati la somma indicata nel piano di concordato, garantendo ampiamente tale obbligazione non solo attraverso l'atto di destinazione avente ad oggetto un immobile posto in Comune di Pistoia alla Via Erbosa 30/B del valore di € 650.710, ma anche attraverso l'utilizzo dei beni acquisiti con il presente concordato.
- la suddivisione dei creditori in classi rispettava i criteri di cui all'art. 85 CCII e il trattamento stabilito per ciascuna classe non alterava l'ordine delle cause legittime di prelazione, come prescritto dal c. 4 della medesima disposizione, atteso: - che erano stati ricompresi nelle varie classi, creditori che avevano posizione giuridica ed interessi economici omogenei ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera r), - che erano stati classati conformemente alle disposizioni di cui all'art 85 comma 2 e 88 CCII i crediti tributari e previdenziali, -che i crediti privilegiati erano stati classati coerentemente con le disposizioni di cui all'art 84 comma 5; - che non vi erno trattamenti differenziati all'interno di ciascuna classe.
- la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, in particolare l'idoneità di quest'ultimo ad assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari, è stata attestata nella relazione del professionista indipendente di cui all'art. 87, c. 3, CCII.
Il commissario nella propria relazione ex art. 105, cosi come in quella di cui all'art. 107 CCII, ha confermato tali valutazioni e ha ritenuto il piano fattibile.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art 48 comma 2 CCII, la debitrice società Parte_1
[... ha dedotto testualmente che “ la società in data 18 marzo 2024, ha acquistato CP_1 tutto il capitale sociale della “IMMOBILIARE CIELO SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA”
(100%) (cfr. doc. 1). Pertanto, con l'acquisizione dell'intero capitale sociale (100%), la società si appresta a dare esecuzione al concordato preventivo, tramite la modalità CP_1 dell'aumento di capitale sociale. In sostanza, la società che ha anche acquistato il CP_1
credito ipotecario di Parte_3 garantirà la soddisfazione dei creditori societari, non tramite l'assunzione diretta dell'attivo, ma, bensì, con la modalità degli aumenti di capitale sociale, quale intestataria dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale della “IMMOBILIARE CIELO SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA” (100%). La quale garante del concordato preventivo, manterrà gli CP_1
impegni contenuti nella dichiarazione di garanzia di fornire le somme necessarie all'esecuzione del piano di concordato preventivo, approvato dai creditori, che, quindi, non subirà alcuna modifica. Al contrario, l'acquisizione degli assets ATTIVI della “IMMOBILIARE CIELO SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA” è avvenuta tramite l'intestazione dell'intero capitale sociale della società stessa (100%), già posta in essere con atto del 18 marzo u.s..”
La circostanza risulta dalla visura camerale aggiornata da cui risulta in modo chiaro che l'attuale socio unico della è proprio la società Parte_1 CP_1
Successivamente alla votazione dei creditori, è, quindi, intervenuto un fatto di indubbio rilievo.
La società ha acquisito tutte le quote della debitrice divenendone socia unica e dal tenore CP_1 delle deduzioni svolte nella detta memoria depositata a ridosso dell'udienza di omologa emerge che:
- la soddisfazione dei creditori avverrà non tramite l'assunzione diretta dell'attivo, ma con la modalità degli aumenti di capitale;
- non sarà più necessario procedere al trasferimento degli attivi, atteso che l'acquisizione è avvenuta, sia pur indirettamente, attraverso l'intestazione dell'intero capitale sociale.
In concreto, quindi, all'esito dell'operazione verificatasi il 18-3-2024 e, quindi, dopo il deposito del piano e dopo la votazione, la società con un nuovo socio unico, conserverà Parte_1
l'attivo immobiliare e pagherà i creditori che residuano dopo le varie cessioni, sia pur nella misura falcidiata, attraverso la finanza apportata dal socio mediante l'aumento di capitale.
In questo modo, in concreto, il concordato ha perso la sua natura liquidatoria, atteso che per il pagamento dei creditori non sarà utilizzato il retratto dalla vendita dei cespiti della società : l'unica cosa che è stata acquisita dalla sono le quote societarie che, però, erano nella titolarità dei CP_1
soci.
Parimenti, la società non è più un assuntore, ma ha acquisito la veste di socio che, dopo CP_1
l'omologazione, apporterà quei capitali con cui saranno soddisfatti i creditori, garantendone il versamento.
Il concordato, quindi, ha assunto una configurazione assimilabile a quella dei concordati con garanzia.
Detto questo, fermo restando che, allo stato, non sono state effettuate operazioni sul capitale ulteriori rispetto all'acquisizione da parte dell'originario assuntore del 100% delle quote della società debitrice, è necessario, valutare se possa essere omologata la proposta di concordato così come da ultimo modificata. A ben vedere, non è stata modificata l'entità degli importi che la deve materialmente versare CP_1
per adempiere al fabbisogno concordatario, non sono state modificate le classi e non è stata modificata neppure la misura di soddisfacimento prevista per ciascuna di esse.
Le condizioni di cui ai punti d) ed e) dell'art 112 CCII sono, dunque, positivamente accertate.
Quanto, poi, al contenuto del piano, è vero che lo stesso prevedeva che gli immobili fossero trasferiti all'assuntore dopo il pagamento degli importi indicati a suo carico, ma è anche vero che in una clausola dello stesso si leggeva testualmente “ i trasferimenti degli immobili aziendali potranno essere formalizzati tramite atto notarile di cessione d'immobili anche a terzi ovvero tramite conferimento in una neo-costituenda società, della quale saranno trasferite al garante assuntore le relative quote di partecipazione al capitale sociale (100%) ovvero tramite aumento di capitale sociale della in ogni caso, salvo diversa determinazione dell'Ecc.mo Parte_1
Tribunale di Firenze”
È chiaro che, per come formulata , la clausola si riferiva al caso di aumento di capitale preventivo sottoscritto dall'assuntore con contestuale versamento della provvista, ma la formulazione effettivamente è oltremodo generica cosicchè è possibile ritenere che l'ipotesi che la CP_1
acquisisse la veste di socio e ricapitalizzasse la società ottenendo così anche il trasferimento dei beni era, in concreto, esplicitata nel piano e su di essa i creditori hanno espresso il loro consenso.
È, dunque, possibile ritenere che la situazione attuale è stata oggetto di vaglio da parte dei creditori che hanno espresso sulla stessa parere favorevole con le maggioranze richieste dalla legge.
Anche i requisiti di cui ai punti a) e b) sono, pertanto, integrati.
Resta, dunque, da stabilire se una modalità esecutiva di tal fatta appaia legittima e/o incida sulla fattibilità del piano.
Appare chiaro che, nel caso in esame, non ci sarà un atto di trasferimento dei beni all'assuntore perché lo stesso li ha già acquisiti indirettamente tramite l'assunzione del controllo sulla società debitrice e l'apporto di risorse avverrà attraverso l'aumento di capitale evidentemente con acquisizione delle quote da parte dell'odierno socio.
Questo strumento proprio del diritto delle società volto al rafforzamento patrimoniale delle stesse, per opinione condivisa, ma anche alla stregua dell'ampio tenore dell'art 84 CCII, può essere legittimamente adattato alle esigenze di superamento della crisi.
È pacifico che l'aumento di capitale possa profilarsi come strumento di soluzione della crisi attraverso la decisione assunta dai soci, nelle more di una procedura di concordato preventivo, di ricapitalizzare la società direttamente oppure acquisendo risorse esterne che consentano l'ingresso nel capitale, e, quindi, nella società di terzi. Nel caso in esame, invece, l'aumento di capitale è “semplicemente” destinato ad incidere sulla proposta concordataria quale mera modalità esecutiva senza essere, cioè, strumento diretto di soluzione della crisi, tant'è vero che il piano non prevede nel dettaglio né i tempi né il quantum né le modalità.
In questo caso, appare evidente che la decisione da parte del socio di rifinanziare la società attraverso l'aumento di capitale esige che la stessa sia coerente con la funzione della procedura stessa e con i limiti all'amministrazione e gestione dell'ente rinvenienti già dal suo avvio e riconducibili all'esigenza di dare attuazione al programma di risanamento votato dai creditori.
Appare, dunque, chiaro che l'aumento dovrà avvenire, con riferimento a deliberazione, sottoscrizione e liberazione delle quote nel rispetto degli importi e delle tempistiche di cui al piano e alla proposta, consentendo di realizzare la causa concreta della procedura, ovvero il superamento della situazione di crisi ed assicurando ai creditori chirografari un soddisfacimento, sia pur parziale, ma nei termini di piano e di legge.
L'attuale modalità attuativa, che appare legittima in quanto riconducibile nell'alveo della assoluta libertà di forme di cui all'art 84 comma 1 CCII, non va neppure ad incidere sulla fattibilità in concreto del piano atteso che l'obiettivo di soddisfacimento dei creditori è assicurato dalla garanzia rilasciata dalla che consente in ogni caso di agire coattivamente sul suo patrimonio, che il CP_1
Commissario ha definito capiente, sia in caso di inottemperanza alle originarie previsioni di piano e sia in caso di mancata esecuzione dell'aumento di capitale.
Resta il fatto che anche i beni della , che continueranno ad essere intestati Parte_1 formalmente a quest'ultima rappresentano per i creditori una garanzia, come lo sarebbero sati se fossero stati trasferiti alla Tunam srl.
Il piano, pertanto, si presenta anche ammissibile e fattibile ex art 112 lettere c) e g).
Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato che, alla luce di quanto esposto, conserva integro il suo contenuto satisfattivo e, quindi, la sua causa, al di là degli aspetti formali evidenziati, deve essere omologato.
Nel caso, come quello in oggetto, in cui in concreto la cessione di beni all'assuntore si è già verificata e non vi sono altri assets dell'attivo da liquidare, non è necessaria la nomina del liquidatore giudiziale.
La debitrice ha previsto la nomina di un liquidatore da scegliersi tra soggetti disponibili a percepire un corrispettivo calmierato, ma il collegio ritiene che, allo stato non sia necessario perché, ai fini dell'esecuzione delle previsioni del piano, non vi sono da compiere gli atti propri del liquidatore.
Le attività, quindi, saranno svolte dalla società sotto la supervisione, il controllo e la guida del commissario giudiziale che vigilerà sull'esecuzione del concordato. è anche la nomina del comitato dei creditori per le medesime ragioni. Pt_5
PQM
Visti gli artt. 48 e 112 CCII,
OMOLOGA il concordato preventivo proposto dalla società IMMOBILIARE CIELO SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA, con sede legale in Barberino di Mugello (FI), Viale
Matteotti snc, iscritta al registro delle Imprese di Firenze col numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA ed al n. 469454 del REA presso la CCIAA di Firenze P.IVA_1
CONFERMA la nomina a Commissario Giudiziale della dottoressa con l'incarico di Persona_1 sorvegliare l'adempimento del concordato,
Quanto alle modalità di esecuzione del concordato dovranno osservarsi le seguenti disposizioni:
a) la società : 1) entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito dell'elenco delle passività; 2) ogni sei mesi predisporrà una relazione sullo stato della procedura, sull'andamento dell'aumento di capitale e sulle prospettive di riparto in favore dei creditori, che comunicherà al commissario giudiziale il quale, a sua volta, la comunicherà con le sue osservazioni al pubblico ministero e ai creditori, depositandone una copia in cancelleria;
e) il commissario, qualora, nell'ambito dell'esecuzione, sorgano questioni, a fronte delle quali emerga la necessità dell'ausilio di avvocati, procuratori o tecnici, dovrà chiedere, previo parere del commissario giudiziale l'autorizzazione alla nomina da parte del giudice delegato che provvederà, in seguito, anche alla liquidazione del relativo compenso;
g) per le spese necessarie sarà utilizzato il deposito giudiziario acceso dalla debitrice;
h) le somme comunque versate saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario acceso presso la presso la CP_3
quale è stata versata anche la cauzione;
i) una copia dell'estratto conto dovrà essere trasmessa semestralmente al commissario giudiziale;
l) la società dovrà inoltre tenere un registro informatico ai sensi dell'art. 136; m) la società dovrà provvedere a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori, e, precisamente dovrà formare progetti di riparto parziali (anche per singole classi di creditori) e di riparto finale , da sottoporre al parere del commissario giudiziale, notiziandone, nel contempo, il giudice delegato;
n) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia al commissario giudiziale che al giudice delegato;
o) per i creditori che non si presentano o che risulteranno irreperibili la società all'esito dei riparti provvederà al deposito su conto o libretto postale e le somme ove non reclamate dagli aventi diritto nel termine di 5 anni dal deposito siano versate a favore del Fondo unico di giustizia (Fug) con i relativi interessi;
p) conclusa l'esecuzione del concordato la società comunicherà al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale;
il commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia presso la cancelleria del tribunale;
q) il commissario giudiziale dovrà riferire al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori e ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1, redigerà un rapporto riepilogativo redatto in conformità
a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, e lo trasmetterà ai creditori;
r) il commissario dovrà vigilare sulla deliberazione ed esecuzione dell'aumento di capitale, s) il commissario giudiziale, conclusa l'esecuzione del concordato depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 130, comma 9; s) nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, dovrà senza indugio riferirne al tribunale che, sentito il debitore, potrà attribuire al commissario i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti;
per quanto non espressamente previsto nella presente sentenza, provvederà il giudice delegato.
Manda alla Cancelleria per pubblicazione, la notificazione e l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.
Firenze, 27-3-2024
La Presidente
dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Il giudice rel.
Dott.ssa Rosa Selvarolo