TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 19455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19455/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LISAI GIOVANNI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA DI Parte_1 Parte_2
TORINO il 15/10/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 15 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 22/01/2002. Per_1
Con ricorso depositato il 08/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la residenza principale del figlio maggiorenne ma attualmente non Per_1 economicamente autosufficiente, sarà collocata presso l'attuale abitazione coniugale.
DISPONE che l'abitazione coniugale e gli arredi che la compongono vengono assegnati in via definitiva alla IG.ra . Parte_1
DISPONE che i ricorrenti non vengono onerati dal corrispondere mensilmente l'assegno di mantenimento in favore del figlio, ripartendosi in pari quota le spese concernenti le esigenze di costui ogniqualvolta permarrà presso le loro rispettive abitazioni.
DISPONE che fino a quando non raggiungerà l'indipendenza economica, tutte le spese sostenute per il figlio – ad eccezione del vitto, delle utenze domestiche e delle spese ordinarie necessarie al suo benessere in occasione della permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore – saranno divise al 50% tra i ricorrenti osservando pedissequamente le modalità indicate nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. adottato dal Tribunale di Torino, ivi compreso l'art. 7 concernente le modalità ed i termini di corresponsione delle spese extra-assegno.
DÀ ATTO che i ricorrenti danno atto che le detrazioni ed ogni eventuale emolumento, bonus ed assegno riferito al figlio saranno beneficiati al 100% dalla sola IG.ra . Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che, con l'esatto adempimento delle pattuizioni di natura economica intercorse, essi non avranno più nulla da pretendere reciprocamente, a nessun titolo o ragione, ivi compreso l'assegno di mantenimento in favore del coniuge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19455/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LISAI GIOVANNI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVALTA DI Parte_1 Parte_2
TORINO il 15/10/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 15 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 22/01/2002. Per_1
Con ricorso depositato il 08/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la residenza principale del figlio maggiorenne ma attualmente non Per_1 economicamente autosufficiente, sarà collocata presso l'attuale abitazione coniugale.
DISPONE che l'abitazione coniugale e gli arredi che la compongono vengono assegnati in via definitiva alla IG.ra . Parte_1
DISPONE che i ricorrenti non vengono onerati dal corrispondere mensilmente l'assegno di mantenimento in favore del figlio, ripartendosi in pari quota le spese concernenti le esigenze di costui ogniqualvolta permarrà presso le loro rispettive abitazioni.
DISPONE che fino a quando non raggiungerà l'indipendenza economica, tutte le spese sostenute per il figlio – ad eccezione del vitto, delle utenze domestiche e delle spese ordinarie necessarie al suo benessere in occasione della permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore – saranno divise al 50% tra i ricorrenti osservando pedissequamente le modalità indicate nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. adottato dal Tribunale di Torino, ivi compreso l'art. 7 concernente le modalità ed i termini di corresponsione delle spese extra-assegno.
DÀ ATTO che i ricorrenti danno atto che le detrazioni ed ogni eventuale emolumento, bonus ed assegno riferito al figlio saranno beneficiati al 100% dalla sola IG.ra . Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che, con l'esatto adempimento delle pattuizioni di natura economica intercorse, essi non avranno più nulla da pretendere reciprocamente, a nessun titolo o ragione, ivi compreso l'assegno di mantenimento in favore del coniuge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3